CassazionedecretoSezione 3Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 27369/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25795/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], nella persona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di ROMA n.4097/2020 depositata il 08/09/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Ministero competente con decreto n. 126645 del23.6.2003 concesse in via provvisoria all’impresa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] d.i. un contributo in conto impianti di euro 5.135.157,00, erogabile in tre quote annuali di pari importo, oltre ad un contributo in conto esercizio di euro 245.250,00, per la realizzazione di un programma di formazione, erogabile in tre quote a stato d’avanzamento. A fronte dei contributi concessi, la Banca concessionaria, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., effettuò erogazioni per complessivi euro 1.797.390,00, così suddivisi: a) quanto al contributo in conto impianti, 1.699.290,00 euro con valuta 29.12.2003, a titolo di anticipazione garantita da polizza n. 411.281, rilasciata in data 28.10.2003 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.); b) quanto al contributo in conto esercizio, 98.100,00 euro con valuta 21.4.2005, a titolo di anticipazione garantitada polizza n. 412.069, rilasciata in data 1.10.2004 da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (oggi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] concessionaria: a) con nota del 30.1.2006 propose al Ministero la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria alla predetta impresa , in quanto, dall ’ esame della documentazione trasmessa dalla Guardia di Finanza in data 11.8.2003, a conclusione di un’attività di verifica svolta nei confronti della medesima, era emerso che il programma agevolato era stato avviato in data antecedente a quella di presentazione del modulo di domanda; b) con nota del 21.12. 2006, escusse la polizza assicurativan. 411.281, non avendo certificato con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato d’avanzamento corrispondente all’importo della prima quota erogata, né l’assenza di cause e/o fatti idonei a comportare la revoca delle agevolazioni concesse in via provvisoria; c) con nota del 21.6.2007 comunicò al Ministero il mancato recupero delle somme richieste con riferimento alla polizza n. 411.281; d) con nota del 9.10.2008, confermò la proposta di revoca, aggiornandola, sulla base del mancato raggiungimento, alla data di disponibilità dell’ultima quota di contributo, delle condizioni necessarie per procedere all’erogazione della prima quota a stato di avanzamento; e) con nota del 27.11.2008, per le medesime ragioni, la Banca concessionaria escusse la polizza n. 412.069. Con nota del 13.07.2012 il Ministero trasmetteva alla ditta ed alla Società assicuratrice copia del decreto n. reg. 569 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], di revoca del decreto di concessione provvisoria n. 126645 del 23.6.2003. Detto decreto, all’art. 3, disponeva, in capo alla ditta o alla società assicuratrice, entro sessanta giorni dal ricevimento del decreto stesso, il recupero degli importi di euro 1.669.290,00 e di euro 98.100,00, rivalutati sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, maggiorati degli interessi legali calcolati dalla rispettiva data di erogazione a quella di restituzione. A seguito dell’emanazione del decreto di revoca, con nota del 24.10.2012 la Banca concessionaria richiedeva nuovamente alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. ed alla [OSCURATO:PERSONA] la restituzione delle somme dovute. In assenza della restituzione dell’importo dovuto e in esecuzione del citato provvedimento di revoca delle agevolazioni, il Ministero, ai sensi dell’art. 24, comma 32, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attivò la procedura di recupero coattivo del credito a mezzo Concessionario per la Riscossione, con conseguente notifica della cartella di pagamento n. 03020130010788838/001, recante intimazione al pagamento di euro 2.776.793,99 a titolo di recupero dellesomme garantite dalle polizze fideiussorie n. 411.281 e 412.069. 2. Nel 2013 la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento predetta, avanti al Tribunale civile di Roma, per chiederne l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva. Il Ministero convenuto-opposto si costituiva in giudizio contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell’opposizione, confermate le ragioni creditorie dell’Amministrazione. Il Tribunale di Roma: dapprima, con ordinanza resa nell’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sospensione della cartella esattoriale, già disposta con decreto del 23.1.2004; poi, con sentenza n. 23828/2016, accoglieva la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di tardività dell’escussione della garanzia, sollevata dalla compagnia, e dichiarava l’insussistenza del credito vantato dal MISE nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna dell’opposta al pagamento delle spese di lite.In sintesi, sul presupposto del difetto di prova sull’effettiva conoscenza delle richieste di pagamento inoltrate alla [OSCURATO:PERSONA] prima della scadenza delle due polizze fideiussorie, il giudice di primo grado escludeva che si fosse validamente perfezionato il procedimento di escussione della garanzia. Avverso la sentenza del giudice di primo grado il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, deducendo: in via principale, che il Giudice di prime cure aveva erroneamente accolto l’eccezione di tardività dell’escussione delle due polizze, allegando a tal fine l’originale dell’avviso di ricevimento della prima nota di escussione, da cui risultava in modo in equivoco l’effettiva ricezione della medesima da parte della società assicuratrice; in via subordinata, che, a prescindere dalla effettiva ricezione o meno delle due controverse note di escussione, doveva comunque concludersi per la tempestiva escussione delle polizze, posto che le medesime erano state notificate durante il relativo periodo di vigenza, in ossequio al principio della scissione soggettiva degli effetti del procedimento notificatorio. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo il rigetto dell’appello. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4097/20, respingeva l’appello del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava alle spese di lite. 3. Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso la compagnia assicurativa. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] della compagnia resistente ha depositato memoria, richiamando a sostegno delle proprie conclusioni Cass. n. 12706/2024. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Ministero dello sviluppo economico articola in ricorso tre motivi.Precisamente: - c on il primo motivo denuncia: Violazione e / o falsa applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale e, in particolare, degli artt. 1363 e 1366 c.c. con riferimento all’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che, per escutere validamente la polizza fideiussoria, era necessario l’infruttuoso decorso di 15 giorni dalla richiesta di restituzione rivolta alla Contraente , in quanto solo in quel momento si sarebbe verificato l’evento garantito vale a dire la mancata restituzione dell’importo garantito da parte del Contraente . Con la conseguenza che, essendo stata ricevuta la richiesta del 21 dicembre 2006 dalla Silpa il 4 gennaio 2007, la polizza sarebbe escutibile dal 19.1.2007 e l’aver anticipato l’escussione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] non vale certo a salvaguardare gli effetti favorevoli della polizza che copriva un rischio specifico, la mancata restituzione del contributo, che avrebbe dovuto verificarsi comunque nel termine di vigore della polizza . In sintesi , secondo il ministero ricorrente, il procedimento previsto dalle citate disposizioni contrattuali, interpretate secondo i crismi di cui agli artt. 1363 e 1366 c.c., sarebbe stato correttamente seguito dall’Amministrazione; -c on il secondo motivo denuncia Nullità della decisione per carenza assoluta di motivazione in relazione all’art.360 primo comma n.4 CPC nella parte in cui la corte di merito, pur avendo riconosciuto come provata la ricezione della nota del 21.12.2006 da parte della [OSCURATO:PERSONA], ha omesso di spiegare per quale motivo tale circostanza sia del tutto ininfluente ai fini della valida escussione della polizza, come se la comprovata conoscenza da parte della società assicuratrice sia dell’inadempimento contestato alla ditta beneficiaria, che della richiesta di procedere al rimborso del contributo fossero tamquam non essent. Osserva che la corte territoriale, una volta riconosciuta l’effettiva ricezione della nota di escussione da parte della [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di scadenza della garanzia, avrebbe dovuto motivare sul perché tale circostanza non fosse dirimente ai fini della decisione; - c on il terzo motivo denuncia Violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni in materia di prova, in particolare l’art.2697 c.c. sulla ripartizione dell’onere probatorio, e l’art. 2727 c.c. sulle presunzioni, con riferimento all’art. 360 comma l, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha affermato che: per quanto attiene alla polizza escussa con nota del 27.11.2008, parte appellante non ha fornito la prova della ricezione della nota , avendo ritenuto dirimente il fatto che non fosse stata prodotta dall’Amministrazione neppure la distinta di spedizione della raccomandata, così da precludere al Giudice la possibilità di ricorrere al ragionamento di tipo presuntivo. Osserva che la conclusione, a cui è pervenuta la corte di merito, poggia su un’erronea applicazione dei principi in materia di prova. E che la società assicuratrice avrebbe dovuto, a rigore, dimostrare che la mancata conoscenza della nota di escussione fosse dovuta a cause ad essa non imputabili, allegando a tal fine prove concrete e specifiche. Sostiene che -nel contesto della clausola contrattuale, di cui all ’ art. 3 - non c ’ è nulla che autorizzi a ritenere che la richiesta di escussione della polizza non solo debba essere trasmessa entro il termine di conclusione della garanzia, ma debba essere anche ricevuta dal fideiussore entro il medesimo termine. 2. Lo scrutinio di merito sugli illustrati motivi di ricorso è superfluo, in quanto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (con gli effetti di seguito precisati) ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.. Invero, questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr. Cass. n. 3870/2024) che, in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, la legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non «recuperatorie» compete unicamente all’agente della riscossione, con la conseguenza che quelle proposte nei confronti dell’ente titolare del credito devono essere dichiarate inammissibili, senza che possa darsi corso all’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 102 cod. proc. civ., non vertendosi in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale. Successivamente è stato precisato (Cass. n. 25272/2024) che il suddetto principio riposa, in sintesi, sui seguenti argomenti: a) l’agente della riscossione è titolare esclusivo dell’azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, non soltanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore; ma è, anzi, l’unico legittimato passivo necessario, proprio perché soggetto titolare in via esclusiva dell’azione esecutiva, avendo l’onere di chiamare eventualmente in giudizio l’ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 39 del d. lgs. 13 aprile 1999, n. 112; b) diversa è la situazione delle opposizioni c.d. recuperatorie, nelle quali cioè la parte deduce che la cartella di pagamento costituisce il primo atto con cui è venuta a conoscenza della pretesa, in ragione della nullità o della inesistenza della notificazione degli atti prodromici alla iscrizione a ruolo: in tal caso, avendo l’opposizione lo scopo effettivo di recuperare la tutela relativa alla stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, sussiste legittimazione concorrente necessaria dell’agente dellariscossione e dell’ente creditore; c) al contrario, nelle opposizioni esecutive riconducibili nell’àmbito dell’art. 615 cod. proc. civ., quale quella sottesa al ricorso in esame, il principio generale è quello dettato dal citato art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999: norma che onera l’agente della riscossione, nelle liti che «non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi» di chiamare in causa l’ente creditore interessato, sotto pena di rispondere delle conseguenze della lite. Da questa disposizione - dettata per agevolare l ’ esercizio del diritto di difesa del debitore, con l’individuazione sicura dell’agente della riscossione quale soggetto da convenire in giudizio - si inferisce che la opposizione esecutiva può legittimamente svolgersi senza la partecipazione dell’ente creditore, il quale, pertanto, non assume la veste di litisconsorte necessario, ma di eventuale chiamato in causa. Tanto non impedisce al debitore che proponga una opposizione esecutiva in seno ad una procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo, di evocare in giudizio, oltre l’agente della riscossione, anche l’ente creditore con l ’ unico effetto (non di ingenerare un invero inesistente litisconsorzio necessario, ma) di rendere superflua la chiamata ad opera dell’agente della riscossione. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui venga evocato in giudizio esclusivamente l ’ ente creditore, soggetto privo di legittimazione (processuale) passiva, ma non venga evocato anche l’agente della riscossione -che, si ribadisce, è l’unico effettivo legittimato necessario - la domanda è inammissibile, non sussistendo i presupposti per l’emissione di un ordine giudiziale ex art. 102 cod. proc. civ.. In applicazione di tale principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità, l’originaria inammissibilità dell’opposizione all’esecuzione per difetto di legittimazione processuale passiva dei soggetti evocati (che non ha formato oggetto di espressa pronuncia da parte dei giudici del merito e, quindi, non è coperta da giudicato interno, che sarebbe ostativo al rilievo qui operato) importa, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta, con conseguente caducazione degli effetti non soltanto della sentenza impugnata ma anche di quella di primo grado (che da quella impugnata era stata sostituita) e l’assorbimento di tutti i motivi di ricorso proposti a suffragio dell’impugnazione, introduttiva del presente giudizio dilegittimità. Vero è che questa Corte con la recente ordinanza n. 12706/2024 ha statuito che: Nel sistema di concessione delle agevolazioni pubbliche a sostegno degli interventi nel Mezzogiorno d’Italia (di cui al d.l. n. 415 del 1992, convertito nella l. n. 488 del 1992), ove la polizza fideiussoria a garanzia della prima rata sia stata stipulata con richiamo espresso alla normativa di settore per una durata di trentasei mesi senza possibilità di proroga, l’assicuratrice è obbligata al pagamento della cauzione se la banca concessionaria, nel rispetto del predetto termine, contesti le inadempienze al percettore delle agevolazioni, senza che sia necessario l’intervento di un formale provvedimento di revoca dell’agevolazione . In applicazione di detto principio, è stata confermata la sentenza di merito che aveva ritenuto inidonea a costituire valido atto di escussione della garanzia la lettera trasmessa dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] alla compagnia assicuratrice quando il termine, contrattualmente concesso all’impresa assicurata per adempiere, non era scaduto e, dunque, senza che si fosse verificato l’evento garantito, ossia l’inadempimento. Senonchéin detta occasione non ha formato oggetto di scrutinio la questione -assolutamente preliminare e potenzialmente dirimente - della legittimazione passiva rispetto alle opposizioni esecutive non «recuperatorie», in tema di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del d.P.R. n. 602/1973: questione che invece viene qui affrontata, essendo il relativo rilievo praticabile per la prima volta ed ex officio anche in sede di legittimità, salvo che non sia coperto da giudicato interno(ipotesi questa che, come sopra rilevato, nel caso di specie non ricorre). La circostanza che la pronuncia richiamata dall’odierna controricorrente non abbia affrontato tale preliminare, ma dirimente, questione processuale esclude la stessa configurabilità di un contrasto ed impone anzi di confermare l’approdo sulla medesima raggiunto in più di un’occasione nella materia specifica di opposizioni esattoriali per escussione di prodotti assicurativied all’esito di meditata riflessione sui principi processuali coinvolti. 3. Il regolamento delle spese dell’intero giudizio segue il principio della soccombenza, con liquidazione operata, secondo le tabelle dei parametri approvate con d.m.n. 147/2022, in maniera partitamente distinta per i due gradi di merito e per il presente grado di legittimità, come in dispositivo. Il tenore della presente decisione, che (non è di rigetto o inammissibilità o improponibilità, ma) di cassazione senza rinvio, esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ministero ricorrente, dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione. P.Q.M Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la domanda non poteva essere proposta. Condanna la controricorrente alla refusione delle spese dell’intero giudizio in favore del Ministero, liquidate: - per il primo grado di giudizio, in euro 25.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessoridi legge; -per il giudizio di appello, in euro 25.000 per compensi professionali, oltre alle spese eventualmente prenotate a d