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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14511/2025

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 30VANOVIC DANIEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli arti. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Firenze rigettava la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a Daniel e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, e furti in abitazione ed un attuale e concreto pericolo di reiterazione.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva:

2.1. violazione di legge (artt. 274, 291, comma 1-quater cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: poiché il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'interrogatorio preventivo nonostante si procedesse (anche) per il reato di rapina aggravata, doveva ritenersi che egli avesse escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, dato che, ove le avesse ritenute sussistenti, non avrebbe dovuto procedere all'interrogatorio preventivo; si deduceva, altresì, che non sarebbe stata valutata l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e che non sarebbe stato valutato il buon comportamento processuale dei ricorrenti;

2.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura applicata: gli indagati avrebbero dimostrato di essere reperibili, disponibili e remissivi; tali elementi sarebbero decisivi per ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari con applicazione di strumenti di controllo elettronico; si ribadiva che la custodia in carcere doveva essere considerata uno strumento residuale, applicabile solo quando le esigenze di contenimento del pericolo non potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato.

1.1. La

I. n. 114 del 2024 ha stabilito che il giudice della cautela debba, di regola, decidere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare dopo avere effettuato l'interrogatorio di garanzia.

Il comma 1 -quater del novellato art. 291 cod. proc. pen. prevede, tuttavia, una serie di deroghe che consentono di procedere all'adozione della misura richiesta senza acquisire l'interrogatorio "preventivo": si tratta (a) in primo luogo, delle ipotesi nelle quali "sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b)", ovvero il pericolo di fuga o il pericolo di inquinamento probatorio; (b) in secondo luogo dei casi in cui si proceda per "uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-tee ovvero per "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale", in relazione i quali si rinvenga il pericolo di reiterazione.

Il nuovo testo dell'art. 291 cod. proc. pen. al comma 1-quater prevede, dunque, una serie di reati ad "alto allarme sociale" in relazione ai quali l'interrogatorio di garanzia non deve necessariamente essere disposto "prima" dell'applicazione della misura, sempre che ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

La violazione dell'obbligo di anticipazione dell'interrogatorio è sanzionata con la nullità della misura: l'art. 292 - come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, comma 1, L. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis, prevede infatti che «l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1- quater [...1».

La nuova sequenza procedimentale è funzionale a instaurare in materia cautelare un contraddittorio "reale" prima della decisione in modo che il giudice possa valutare la sussistenza delle condizioni per applicare la misura basandosi non solo sugli elementi raccolti unilateralmente dal pubblico ministero, ma anche sulle allegazioni dell'accusato.

1.2. Tanto premesso, occorre valutare come debba comportarsi il Giudice quando la misura cautelare si riferisce sia a reati ad "alto allarme sociale" che a reati "ordinari".

La novella individua come condizione per la posticipazione dell'interrogatorio di garanzia ettz:ganinzto la sussistenza del pericolo di reiterazione correlato a reati ad alto allarme sociale.

Il collegio rileva che la sussistenza del pericolo che legittima la postergazione dell'interrogatorio è affidata ad una valutazione su base cartolare, effettuata in via preliminare ed in assenza di contraddittorio reale.

Ebbene, il Collegio ritiene che la valutazione "preventiva" circa la sussistenza delle esigenze cautelari effettuata dal giudice su base cartolare non esaurisca la valutazione in ordine all'effettiva e concreta sussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della misura.

Del resto, se l'interrogatorio di garanzia preventivo fosse "automaticamente" correlato ad una valutazione definitiva e preliminare di "assenza" - o quanto meno - "tenuità" delle esigenze cautelari, la misura non potrebbe essere mai applicata, neanche quando si procede solo per reati ordinari per i quali non sia emersa per via cartolare la sussistenza delle esigenze descritte alle lettere a) e b) dell'art. 274, comma 1 cod. proc. pen.

Il sistema indica, invece, che la valutazione "su carta" circa la sussistenza delle esigenze cautelari possa - anzi debba - essere sostituita dalla valutazione del quadro cautelare emergente all'esito del contradditorio reale effettuato attraverso l'anticipazione dell'interrogatorio di garanzia.

Non a caso, l'ordinanza cautelare dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 292 cod. proc. pen. anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio».

Del resto, anche prima della novella era previsto che all'esito dell'interrogatorio il giudice dovesse valutare la persistenza delle condizioni che legittimavano l'applicazione della misura cautelare e, se del caso, revocarla o sostituirla (art. 294 comma 3, cod. proc. pen.).

1.3. In conclusione, il Collegio ritiene che la scelta di anticipare l'interrogatorio anche per i reati ad alto impatto sociale non implichi una anticipata valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari correlate a reati indicati dall'art. 291, comma 1- 3 quater cod. proc. pen.

Tale scelta, di maggior favore per l'accusato, in quando gli consente di allegare elementi di favore non limita né elimina la discrezionalità del Giudice nel valutare la sussistenza, in concreto, delle condizioni per l'applicazione della misura (in ipotesi anche facendo riferimento agli elementi raccolti nel corso dell'interrogatorio di garanzia).

1.4. Deve pertanto essere respinto il primo motivo di ricorso che deduce una contraddizione fra la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l'anticipazione dell'interrogatorio per un reato come quello di rapina aggravata, compreso tra i delitti ad alto allarme sociale indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

Nessuna censura può, inoltre, essere rivolta nei confronti della valutazione relativa al riconoscimento effettivo della sussistenza delle esigenze cautelari che sono state correttamente identificate nell'elevato pericolo di reiterazione concreto ed attuale desumibile dalla persistenza, gravità e reiterazione della condotta criminosa, con specifica e incensurabile motivazione.

2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla scelta della misura imposta non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di un rinnovato esercizio della discrezionalità in una materia - quella della scelta della misura cautelare - in cui alla Corte di legittimità è affidato solo il controllo sulla motivazione.

Nel caso di specie la giustificazione offerta dal tribunale per la scelta della massima misura non si presta a censure.

Contrariamente a quanto dedotto il tribunale ha offerto, infatti, una persuasiva giustificazione in ordine alla scelta della cautela imposta, rimarcando come la sistematica commissione di reati contro il patrimonio rendeva inidonea a fronteggiare il pericolo rilevato la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche se disposti con controllo elettronico, dato che questa misura era rimessa alla capacità di autodeterminazione degli indagati sui quali si temeva di non poter fare affidamento, tenuto conto della spregiudicatezza dimostrata nel consumare nell'arco di un mese plurimi reati predatori, in varie città (tra cui una rapina e un sequestro ai danni di persone ultrasessantacinquenni). 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 30VANOVIC DANIEL [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli arti. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Firenze rigettava la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a Daniel e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere, ritenuti i gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina aggravata, sequestro di persona, e furti in abitazione ed un attuale e concreto pericolo di reiterazione. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 274, 291, comma 1-quater cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: poiché il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l'interrogatorio preventivo nonostante si procedesse (anche) per il reato di rapina aggravata, doveva ritenersi che egli avesse escluso la sussistenza delle esigenze cautelari, dato che, ove le avesse ritenute sussistenti, non avrebbe dovuto procedere all'interrogatorio preventivo; si deduceva, altresì, che non sarebbe stata valutata l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e che non sarebbe stato valutato il buon comportamento processuale dei ricorrenti; 2.2. violazione di legge (art. 275 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura applicata: gli indagati avrebbero dimostrato di essere reperibili, disponibili e remissivi; tali elementi sarebbero decisivi per ritenere adeguata la misura degli arresti domiciliari con applicazione di strumenti di controllo elettronico; si ribadiva che la custodia in carcere doveva essere considerata uno strumento residuale, applicabile solo quando le esigenze di contenimento del pericolo non potevano essere soddisfatte con misure meno afflittive. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è infondato. 1.1. La I. n. 114 del 2024 ha stabilito che il giudice della cautela debba, di regola, decidere sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare dopo avere effettuato l'interrogatorio di garanzia. Il comma 1 -quater del novellato art. 291 cod. proc. pen. prevede, tuttavia, una serie di deroghe che consentono di procedere all'adozione della misura richiesta senza acquisire l'interrogatorio "preventivo": si tratta (a) in primo luogo, delle ipotesi nelle quali "sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b)", ovvero il pericolo di fuga o il pericolo di inquinamento probatorio; (b) in secondo luogo dei casi in cui si proceda per "uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 362, comma 1-tee ovvero per "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale", in relazione i quali si rinvenga il pericolo di reiterazione. Il nuovo testo dell'art. 291 cod. proc. pen. al comma 1-quater prevede, dunque, una serie di reati ad "alto allarme sociale" in relazione ai quali l'interrogatorio di garanzia non deve necessariamente essere disposto "prima" dell'applicazione della misura, sempre che ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'art. 274 comma 1, lett. c) cod. proc. pen. La violazione dell'obbligo di anticipazione dell'interrogatorio è sanzionata con la nullità della misura: l'art. 292 - come modificato dalla lett. f), del medesimo art. 2, comma 1, L. n. 114 del 2024, che ha inserito il comma 3-bis, prevede infatti che «l'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1- quater [...1». La nuova sequenza procedimentale è funzionale a instaurare in materia cautelare un contraddittorio "reale" prima della decisione in modo che il giudice possa valutare la sussistenza delle condizioni per applicare la misura basandosi non solo sugli elementi raccolti unilateralmente dal pubblico ministero, ma anche sulle allegazioni dell'accusato. 1.2. Tanto premesso, occorre valutare come debba comportarsi il Giudice quando la misura cautelare si riferisce sia a reati ad "alto allarme sociale" che a reati "ordinari". La novella individua come condizione per la posticipazione dell'interrogatorio di garanzia ettz:ganinzto la sussistenza del pericolo di reiterazione correlato a reati ad alto allarme sociale. Il collegio rileva che la sussistenza del pericolo che legittima la postergazione dell'interrogatorio è affidata ad una valutazione su base cartolare, effettuata in via preliminare ed in assenza di contraddittorio reale. Ebbene, il Collegio ritiene che la valutazione "preventiva" circa la sussistenza delle esigenze cautelari effettuata dal giudice su base cartolare non esaurisca la valutazione in ordine all'effettiva e concreta sussistenza delle condizioni che legittimano l'applicazione della misura. Del resto, se l'interrogatorio di garanzia preventivo fosse "automaticamente" correlato ad una valutazione definitiva e preliminare di "assenza" - o quanto meno - "tenuità" delle esigenze cautelari, la misura non potrebbe essere mai applicata, neanche quando si procede solo per reati ordinari per i quali non sia emersa per via cartolare la sussistenza delle esigenze descritte alle lettere a) e b) dell'art. 274, comma 1 cod. proc. pen. Il sistema indica, invece, che la valutazione "su carta" circa la sussistenza delle esigenze cautelari possa - anzi debba - essere sostituita dalla valutazione del quadro cautelare emergente all'esito del contradditorio reale effettuato attraverso l'anticipazione dell'interrogatorio di garanzia. Non a caso, l'ordinanza cautelare dovrà contenere, a pena di nullità, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 292 cod. proc. pen. anche «una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio». Del resto, anche prima della novella era previsto che all'esito dell'interrogatorio il giudice dovesse valutare la persistenza delle condizioni che legittimavano l'applicazione della misura cautelare e, se del caso, revocarla o sostituirla (art. 294 comma 3, cod. proc. pen.). 1.3. In conclusione, il Collegio ritiene che la scelta di anticipare l'interrogatorio anche per i reati ad alto impatto sociale non implichi una anticipata valutazione di insussistenza delle esigenze cautelari correlate a reati indicati dall'art. 291, comma 1- 3 quater cod. proc. pen. Tale scelta, di maggior favore per l'accusato, in quando gli consente di allegare elementi di favore non limita né elimina la discrezionalità del Giudice nel valutare la sussistenza, in concreto, delle condizioni per l'applicazione della misura (in ipotesi anche facendo riferimento agli elementi raccolti nel corso dell'interrogatorio di garanzia). 1.4. Deve pertanto essere respinto il primo motivo di ricorso che deduce una contraddizione fra la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e l'anticipazione dell'interrogatorio per un reato come quello di rapina aggravata, compreso tra i delitti ad alto allarme sociale indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen. Nessuna censura può, inoltre, essere rivolta nei confronti della valutazione relativa al riconoscimento effettivo della sussistenza delle esigenze cautelari che sono state correttamente identificate nell'elevato pericolo di reiterazione concreto ed attuale desumibile dalla persistenza, gravità e reiterazione della condotta criminosa, con specifica e incensurabile motivazione. 2. Il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione in ordine alla scelta della misura imposta non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di un rinnovato esercizio della discrezionalità in una materia - quella della scelta della misura cautelare - in cui alla Corte di legittimità è affidato solo il controllo sulla motivazione. Nel caso di specie la giustificazione offerta dal tribunale per la scelta della massima misura non si presta a censure. Contrariamente a quanto dedotto il tribunale ha offerto, infatti, una persuasiva giustificazione in ordine alla scelta della cautela imposta, rimarcando come la sistematica commissione di reati contro il patrimonio rendeva inidonea a fronteggiare il pericolo rilevato la misura cautelare degli arresti domiciliari, anche se disposti con controllo elettronico, dato che questa misura era rimessa alla capacità di autodeterminazione degli indagati sui quali si temeva di non poter fare affidamento, tenuto conto della spregiudicatezza dimostrata nel consumare nell'arco di un mese plurimi reati predatori, in varie città (tra cui una rapina e un sequestro ai danni di persone ultrasessantacinquenni). 3.Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp
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