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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21013/2026

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a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controCOMPUNET PRINT s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 284/17/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della SICILIA, depositata il 14/01/2025;Numero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società controllata dalla Compunets.r.l. che ne deteneva il 99,99 per cento del capitale sociale,operante nel settore della “stampa massiva” per conto di terzi (inprevalenza enti pubblici e banche), nonché dell’imbustamento diquanto stampato per il successivo recapito agli utenti finali, dovendoprovvedere alla spedizione in forma massiva di raccomandate postalie non essendo in possesso dei requisiti di “consolidatore postale” e,quindi, non potendo ricevere il servizio direttamente da PosteItaliane con un contratto di Servizi SMA (senza materialeaffrancatura) agevolato, demandò tale attività alla controllanteCompunet s.r.l.1.1.

Quest’ultima, una volta ricevute le fatture emesse perl’espletamento del servizio da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in esenzione diIVA ex art. 10, n. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, riaddebitò la spesaalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emettendo fatture aventi stessadescrizione e prezzo delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,ma con addebito dell’IVA al 20%.1.2.

L’Agenzia delle entrate, ritenendo che quello intercorso trala controllante e la controllata fosse riconducibile al rapporto dimandato senza rappresentanza di cui all’art. 3, comma 3, ultimoperiodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la mandataria Compunets.r.l. agito in nome proprio, e che, pertanto, il riaddebito della spesanon doveva essere sottoposta ad IVA, emise un avviso diaccertamento con cui procedette al recupero dell’IVA relativaall’anno d’imposta 2011, pari a 620.202,40 euro, che la CompunetPrint s.r.l. aveva indebitamente detratto.2.

Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso tale attoimpositivo venne accolto dalla CTP di Catania e la successivaNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026impugnazione rigettata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia con la sentenza in epigrafe indicata.3.

I giudici di appello, ricostruiti i rapporti intercorsi tracontrollante e controllata e tra quest’ultima e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,pur avendo rilevato che i rapporti tra le prime due società«effettivamente rispondono allo schema del mandato senzarappresentanza» e pur avendo rilevato che, essendo nella specieapplicabile l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del1972, «A rigore, pertanto, Compunet srl non avrebbe dovutofatturare il servizio reso a [OSCURATO:PERSONA] srl aggiungendo l’IVAall’importo che alla stessa è stato fatturato da [OSCURATO:PERSONA] inesenzione di imposta», affermava che, avendo la controllataCompunet Print s.r.l. regolarmente corrisposto alla Compunet s.r.l.l’IVA indicata nelle fatture, aveva «diritto alla detrazione, soprattuttose si considera che l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato - edinvero neppure dedotto - che nell’ambito delle operazioniinfragruppo Compunet srl quell’IVA ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] srl sisia astenuta dal versare all’Erario, sicché non è dato propriocomprendere l’elusività dell’intera operazione e, quindi, qualeinteresse vi fosse ne porla in essere».4.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la«Violazione e/o falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli articoli 36del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonchédell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»lamentando il gravissimo ed assoluto difetto di motivazione dellasentenza impugnata che si estrinseca in argomentazioni non idonee arivelare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale.Numero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/20261.1.

Sostiene, al riguardo, che «la Corte si è limitata alla seguente,icastica e scultorea statuizione: “Non v’è dubbio, pertanto, che, nellarideterminazione delle imposte per l’anno 2006, l’Ufficio finanziario,così come aveva ragionevolmente determinato i ricavi della societàcontribuente sulla scorta dei costi documentati dalla contabilità dellasocietà, non poteva esimersi dal conteggiare questi ultimi nelladeterminazione dei redditi.

L’atto di accertamento va, pertanto,rideterminato considerati i costi, così come risultanti dalla contabilitàdella società contribuente pari ad euro 1.103.744,92”» (ricorso, pagg.13 e 14).1.2.

Alle pagine 15 e 16 del ricorso la ricorrente trascrive ilcontenuto di pag. 4 della sentenza impugnata sostenendo che: «laCorte Regionale rigetta poi inopinatamente il gravame Pubblico sullaicastica base di una asserita assenza di condotta elusiva e di unapresunta carenza di interesse nel porre in essere tale operazione incapo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.

Addirittura, i giudici si spingono fino adichiarare la mancata dimostrazione, da parte dell’Agenzia delleEntrate, del mancato versamento all’Erario da parte della CompunetS.r.l. - nell’ambito delle operazioni infragruppo - dell’IVA ricevuta dallaCompunet Print S.r.l., così ribaltando l’onere della prova a caricodell’Ente impositore».2.

Il motivo, superata l’inammissibilità derivante dall’irrilevanteiniziale riferimento in esso fatto dalla ricorrente ad un passomotivazionale non rinvenibile nella sentenza impugnata, èmanifestamente infondato giacché, diversamente da quantoprospettato, è sufficiente una semplice lettura della sentenzaimpugnata per verificare come la stessa esibisca una motivazioneeffettiva sia dal punto di vista grafico che contenutistico, superando digran lunga la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez.

U, n.8053 del 2014).

Una motivazione che, a prescindere dalla suacondivisibilità (che è questione oggetto del secondo motivo), èNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026comunque immune anche dal prospettato vizio logico, essendoassolutamente chiare e comprensibili le ragioni addotte dalla Corteterritoriale a sostegno della decisione assunta ed essendo, al riguardo,irrilevante che la decisione sia il frutto di un «esame superficiale delledifese dell’Agenzia», come pure sostiene la ricorrente a pag. 20 delricorso, che, diversamente da quanto dedotto, non si è tradotto in unaviolazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio da esso ricavabile dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.3.

Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3, comma 3, ultima parte, del d.P.R. n. 633 del1972, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che,nonostante i rapporti tra società controllante e controllata«effettivamente rispondono allo schema del mandato senzarappresentanza» e pur rilevando che nella specie era applicabile l’art.3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché lacontrollante non avrebbe dovuto fatturare il servizio reso a favore dellacontrollata aggiungendo l’IVA all’importo che ad essa era statofatturato da [OSCURATO:PERSONA] in esenzione di imposta, avevaerroneamente affermato che comunque la controllata [OSCURATO:PERSONA].r.l., avendo regolarmente corrisposto alla Compunet s.r.l. l’IVAindicata nelle fatture, aveva diritto ad operarne la detrazione.4.

Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà.5.

Ritiene il Collegio che deve darsi continuità al principio in base alquale, in tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza traconsorzio e società consorziata, ma lo stesso è a dirsi tra societàcontrollante e società controllata (art. 2359 c.c.), i rapporti tramandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo apresupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibilecorrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dalmandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altroNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non èlegittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortileal terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla societàconsortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni oal costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente(Cass. n. 21860 del 2016 e recentemente Cass. n. 16654/2025; v.anche Cass. n. 22435/2016).5.1.

Orbene, nel caso di specie i giudici di appello, pur muovendodal presupposto, corretto e incontestato tra le parti, che il rapportointercorso tra le società era di mandato senza rappresentanza, hannoperò errato nel trarne le relative conseguenze avendo ritenuto legittimala detrazione da parte della società controllante dell’IVA portata dallefatture emesse nei suoi confronti dalla società controllata per ribaltarealla stesse i medesimi costi sostenuti per le prestazioni fatturate daPoste Italiane s.p.a. senza alcun ulteriore onere o provvigione.6.

Va però rilevato che sulla questione dell’esenzione IVA delleprestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali èrecentemente intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza del19 giugno 2025, in causa C-785/23.6.1.

In tale pronuncia la CGUE ha osservato che «Qualora […] unaprestazione di servizi postali non risulti dall’attuazione di un regimegiuridico particolare al quale sono assoggettati gli operatori cheassicurano la totalità o parte del servizio postale universale quandoforniscono una siffatta prestazione, ma sia effettuata a condizionidiverse e più favorevoli di quelle approvate dall’autorità nazionaledesignata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare prestazionidi tale natura o di quelle previste in norme relative a tali prestazioni,quali, ad esempio, la possibilità di una raccolta degli invii in luoghi, inore, a una frequenza o a un prezzo diversi da quelli approvati da taleautorità o previsti da dette norme, questa stessa prestazione deveessere considerata esclusa dal beneficio dell’esenzione dall’IVA previstaNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112» (p.67), e ciò perché «da ciascuna di tali circostanze si può dedurre che,contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, delladirettiva 97/67, una siffatta prestazione non è fornita «a tutti gliutenti», ma mira a rispondere alle esigenze particolari degli utentiinteressati» (p. 68).6.2.

Ha, quindi, affermato il principio secondo cui «L’articolo 132,paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valoreaggiunto, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, delladirettiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo delmercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento dellaqualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essereinterpretato nel senso che: esso osta a che prestazioni di servizi postalieffettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di unalicenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficinodell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da talearticolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenzeparticolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gliutenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto aquelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membrodi cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o rispetto aquelle previste da norme relative a tale servizio».7.

Di tale principio dovrà tenere conto il giudice del rinvio che alriguardo dovrà compiere i relativi e adeguati accertamenti di fatto.8.

In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, neitermini di cui sopra si è detto, e rigettato il primo.

La sentenzaimpugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia cheNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026rivaluterà l’intera vicenda processuale e provvederà anche allaregolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità.

P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione, rigettato il primo.

Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- ricorrente -controCOMPUNET PRINT s.r.l., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce alcontroricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente –avverso la sentenza n. 284/17/2025 della Corte di giustizia tributariadi secondo grado della SICILIA, depositata il 14/01/2025;Numero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16 aprile 2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società controllata dalla Compunets.r.l. che ne deteneva il 99,99 per cento del capitale sociale,operante nel settore della “stampa massiva” per conto di terzi (inprevalenza enti pubblici e banche), nonché dell’imbustamento diquanto stampato per il successivo recapito agli utenti finali, dovendoprovvedere alla spedizione in forma massiva di raccomandate postalie non essendo in possesso dei requisiti di “consolidatore postale” e,quindi, non potendo ricevere il servizio direttamente da PosteItaliane con un contratto di Servizi SMA (senza materialeaffrancatura) agevolato, demandò tale attività alla controllanteCompunet s.r.l.1.1. Quest’ultima, una volta ricevute le fatture emesse perl’espletamento del servizio da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in esenzione diIVA ex art. 10, n. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972, riaddebitò la spesaalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emettendo fatture aventi stessadescrizione e prezzo delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,ma con addebito dell’IVA al 20%.1.2. L’Agenzia delle entrate, ritenendo che quello intercorso trala controllante e la controllata fosse riconducibile al rapporto dimandato senza rappresentanza di cui all’art. 3, comma 3, ultimoperiodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, avendo la mandataria Compunets.r.l. agito in nome proprio, e che, pertanto, il riaddebito della spesanon doveva essere sottoposta ad IVA, emise un avviso diaccertamento con cui procedette al recupero dell’IVA relativaall’anno d’imposta 2011, pari a 620.202,40 euro, che la CompunetPrint s.r.l. aveva indebitamente detratto.2. Il ricorso proposto dalla società contribuente avverso tale attoimpositivo venne accolto dalla CTP di Catania e la successivaNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026impugnazione rigettata dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado della Sicilia con la sentenza in epigrafe indicata.3. I giudici di appello, ricostruiti i rapporti intercorsi tracontrollante e controllata e tra quest’ultima e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,pur avendo rilevato che i rapporti tra le prime due società«effettivamente rispondono allo schema del mandato senzarappresentanza» e pur avendo rilevato che, essendo nella specieapplicabile l’art. 3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del1972, «A rigore, pertanto, Compunet srl non avrebbe dovutofatturare il servizio reso a [OSCURATO:PERSONA] srl aggiungendo l’IVAall’importo che alla stessa è stato fatturato da [OSCURATO:PERSONA] inesenzione di imposta», affermava che, avendo la controllataCompunet Print s.r.l. regolarmente corrisposto alla Compunet s.r.l.l’IVA indicata nelle fatture, aveva «diritto alla detrazione, soprattuttose si considera che l’Agenzia delle entrate non ha dimostrato - edinvero neppure dedotto - che nell’ambito delle operazioniinfragruppo Compunet srl quell’IVA ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] srl sisia astenuta dal versare all’Erario, sicché non è dato propriocomprendere l’elusività dell’intera operazione e, quindi, qualeinteresse vi fosse ne porla in essere».4. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponericorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso la difesa erariale deduce la«Violazione e/o falsa applicazione dell’art.111 Cost., degli articoli 36del d.lgs. n. 546/1992 e 132, comma 2, numero 4) c.p.c., nonchédell’art. 112 c.p.c., in rapporto all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»lamentando il gravissimo ed assoluto difetto di motivazione dellasentenza impugnata che si estrinseca in argomentazioni non idonee arivelare la ratio decidendi spesa dal giudice territoriale.Numero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/20261.1. Sostiene, al riguardo, che «la Corte si è limitata alla seguente,icastica e scultorea statuizione: “Non v’è dubbio, pertanto, che, nellarideterminazione delle imposte per l’anno 2006, l’Ufficio finanziario,così come aveva ragionevolmente determinato i ricavi della societàcontribuente sulla scorta dei costi documentati dalla contabilità dellasocietà, non poteva esimersi dal conteggiare questi ultimi nelladeterminazione dei redditi. L’atto di accertamento va, pertanto,rideterminato considerati i costi, così come risultanti dalla contabilitàdella società contribuente pari ad euro 1.103.744,92”» (ricorso, pagg.13 e 14).1.2. Alle pagine 15 e 16 del ricorso la ricorrente trascrive ilcontenuto di pag. 4 della sentenza impugnata sostenendo che: «laCorte Regionale rigetta poi inopinatamente il gravame Pubblico sullaicastica base di una asserita assenza di condotta elusiva e di unapresunta carenza di interesse nel porre in essere tale operazione incapo alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. Addirittura, i giudici si spingono fino adichiarare la mancata dimostrazione, da parte dell’Agenzia delleEntrate, del mancato versamento all’Erario da parte della CompunetS.r.l. - nell’ambito delle operazioni infragruppo - dell’IVA ricevuta dallaCompunet Print S.r.l., così ribaltando l’onere della prova a caricodell’Ente impositore».2. Il motivo, superata l’inammissibilità derivante dall’irrilevanteiniziale riferimento in esso fatto dalla ricorrente ad un passomotivazionale non rinvenibile nella sentenza impugnata, èmanifestamente infondato giacché, diversamente da quantoprospettato, è sufficiente una semplice lettura della sentenzaimpugnata per verificare come la stessa esibisca una motivazioneeffettiva sia dal punto di vista grafico che contenutistico, superando digran lunga la soglia del cd. minimo costituzionale (Cass., Sez. U, n.8053 del 2014). Una motivazione che, a prescindere dalla suacondivisibilità (che è questione oggetto del secondo motivo), èNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026comunque immune anche dal prospettato vizio logico, essendoassolutamente chiare e comprensibili le ragioni addotte dalla Corteterritoriale a sostegno della decisione assunta ed essendo, al riguardo,irrilevante che la decisione sia il frutto di un «esame superficiale delledifese dell’Agenzia», come pure sostiene la ricorrente a pag. 20 delricorso, che, diversamente da quanto dedotto, non si è tradotto in unaviolazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio da esso ricavabile dicorrispondenza tra chiesto e pronunciato.3. Con il secondo motivo di ricorso la difesa erariale deduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 3, comma 3, ultima parte, del d.P.R. n. 633 del1972, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che,nonostante i rapporti tra società controllante e controllata«effettivamente rispondono allo schema del mandato senzarappresentanza» e pur rilevando che nella specie era applicabile l’art.3, comma 3, ultimo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché lacontrollante non avrebbe dovuto fatturare il servizio reso a favore dellacontrollata aggiungendo l’IVA all’importo che ad essa era statofatturato da [OSCURATO:PERSONA] in esenzione di imposta, avevaerroneamente affermato che comunque la controllata [OSCURATO:PERSONA].r.l., avendo regolarmente corrisposto alla Compunet s.r.l. l’IVAindicata nelle fatture, aveva diritto ad operarne la detrazione.4. Il motivo è fondato nei termini di cui si dirà.5. Ritiene il Collegio che deve darsi continuità al principio in base alquale, in tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza traconsorzio e società consorziata, ma lo stesso è a dirsi tra societàcontrollante e società controllata (art. 2359 c.c.), i rapporti tramandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo apresupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibilecorrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dalmandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altroNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non èlegittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortileal terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla societàconsortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni oal costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente(Cass. n. 21860 del 2016 e recentemente Cass. n. 16654/2025; v.anche Cass. n. 22435/2016).5.1. Orbene, nel caso di specie i giudici di appello, pur muovendodal presupposto, corretto e incontestato tra le parti, che il rapportointercorso tra le società era di mandato senza rappresentanza, hannoperò errato nel trarne le relative conseguenze avendo ritenuto legittimala detrazione da parte della società controllante dell’IVA portata dallefatture emesse nei suoi confronti dalla società controllata per ribaltarealla stesse i medesimi costi sostenuti per le prestazioni fatturate daPoste Italiane s.p.a. senza alcun ulteriore onere o provvigione.6. Va però rilevato che sulla questione dell’esenzione IVA delleprestazioni di servizi effettuate dai servizi pubblici postali èrecentemente intervenuta la Corte di giustizia UE con la sentenza del19 giugno 2025, in causa C-785/23.6.1. In tale pronuncia la CGUE ha osservato che «Qualora […] unaprestazione di servizi postali non risulti dall’attuazione di un regimegiuridico particolare al quale sono assoggettati gli operatori cheassicurano la totalità o parte del servizio postale universale quandoforniscono una siffatta prestazione, ma sia effettuata a condizionidiverse e più favorevoli di quelle approvate dall’autorità nazionaledesignata nello Stato membro di cui trattasi per disciplinare prestazionidi tale natura o di quelle previste in norme relative a tali prestazioni,quali, ad esempio, la possibilità di una raccolta degli invii in luoghi, inore, a una frequenza o a un prezzo diversi da quelli approvati da taleautorità o previsti da dette norme, questa stessa prestazione deveessere considerata esclusa dal beneficio dell’esenzione dall’IVA previstaNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026all’articolo 132, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112» (p.67), e ciò perché «da ciascuna di tali circostanze si può dedurre che,contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 3, paragrafo 1, delladirettiva 97/67, una siffatta prestazione non è fornita «a tutti gliutenti», ma mira a rispondere alle esigenze particolari degli utentiinteressati» (p. 68).6.2. Ha, quindi, affermato il principio secondo cui «L’articolo 132,paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valoreaggiunto, letto alla luce dell’articolo 12, trattini secondo e quarto, delladirettiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo delmercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento dellaqualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, deve essereinterpretato nel senso che: esso osta a che prestazioni di servizi postalieffettuate, conformemente a contratti distinti, da un titolare di unalicenza individuale per fornire il servizio postale universale, beneficinodell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da talearticolo 132, qualora tali prestazioni, volte a soddisfare le esigenzeparticolari delle persone interessate senza essere offerte a tutti gliutenti, siano fornite a condizioni diverse e più favorevoli rispetto aquelle approvate dall’autorità nazionale designata nello Stato membrodi cui trattasi per disciplinare il servizio postale universale o rispetto aquelle previste da norme relative a tale servizio».7. Di tale principio dovrà tenere conto il giudice del rinvio che alriguardo dovrà compiere i relativi e adeguati accertamenti di fatto.8. In estrema sintesi, va accolto il secondo motivo di ricorso, neitermini di cui sopra si è detto, e rigettato il primo. La sentenzaimpugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviataalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia cheNumero registro generale 13694/2025Numero sezionale 3211/2026Numero di raccolta generale 21013/2026Data pubblicazione 21/06/2026rivaluterà l’intera vicenda processuale e provvederà anche allaregolamentazione delle spese processuali del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui inmotivazione, rigettato il primo. Cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 aprile 2026Il Presidente