Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 23220/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12118/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via Avicenna, n. 97, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenteprincipale- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di MO- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, unitamente e disgiuntamente, dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Stoppani, n. 1. -controricorrenti-ricorrenti incidentali- 2RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Catania n. 3 12 /2019, deposi- tata il 12/2/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/ 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con decreto del P residente della Regione Sicilia n. 84 del 4/8/1990 si procedeva alla dichiarazione di pubblica utilità (per la realizzazione dell'adduttore della traversa di [OSCURATO:PERSONA]) dei terreni di proprietà di GraziaMonaco, siti nei comuni di Belpasso e Paternò, sui quali quest'ultima esercitava l'attività di imprenditrice agricola.

Con contratto di appalto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società consortile otteneva l'incarico di provvedere per conto del Consorzioalle espro- priazioni.

Il 30/9/1991 si verificava l'immissione in possesso dei beni.

Il 18/7/1997 il Consorzioordinava l'esecuzione d'ufficio di tutti gli adempimenti espropriativi non ancora eseguiti dal raggruppa- mento temporaneo di imprese.

Il 31/7/1998 la Monaco presentava domanda per il riconosci- mento del diritto a ottenere l'indennità aggiuntiva quale coltivatrice diretta all'AssessoratoRegionale della Sicilia.

Il 17/12/1998 veniva stipulato tra la Monaco e il Consorzio di Bonifica l ' accordo per la cessione volontaria del terreno, per la somma complessiva di lire 108.941.648,00, di cui lire 56.562.300,00 per il valore del terreno, oltre il 50% pari a lire 28.281.150,00 per la cessione volontaria dell'area, con l'aggiunta di lire 23.558.198 per l'occupazione temporanea.

Si prevedeva l'indennità aggiuntiva di lire 84.843.450,00, pari ad euro 43.817,98 «dietro autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA]- tura e Foreste» della Sicilia. 3RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] si stipulava l'atto pubblico di cessione volontaria dei terreni.

Venivano presentate diffide per il pagamento dell'indennità ag- giuntiva sin dal 30/6/1997 che - a detta dei controricorrenti, eredi della Monaco -«prevedevano espressa richiesta della corresponsione degli interessi legali».

Si menzionava la lettera del 5/5/2003 con cui la Monaco reite- rava «istanza all'Assessoratoper il riconoscimento del diritto all'in- dennità aggiuntiva, integrandola per mezzo del Consorzioil 30 ago- sto 2008»(pagina 3 del controricorso).

L'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilasciava il nul- laosta per la liquidazione dell'indennizzo.

Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si procedeva alla liquidazione dell'indennizzo pari ad euro 43.817,98, ossia lire

84.843.450. Il pagamento avveniva il 26/6/2008, in relazione alla sola sorte capitale.

2. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo in re- lazione agli interessi maturati ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge RegioneSicilia n. 16 del 1996, in relazione al periodo tra l ' im- missione in possesso del 30/9/1991 e l'effettiva liquidazione (26/6/ 2008), oltre agli interessi da ritardato pagamento maturati dal 26/6/ 2008 fino al soddisfo.

Il decreto ingiuntivo veniva emesso il 24/10/2009.

3. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Con- sorziodi Bonifica 9 Catania.

In particolare, l'opponente deduceva: 1) il difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario; 2) la insussistenza del diritto vantato dalla Monaco; 3) «la decorrenza degli interessi dalla data di sotto- scrizione dell'atto notarile, anziché dalla data di immissione in pos- sesso»; 4) la parziale prescrizione del diritto di credito. 4RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

4. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] decedeva [OSCURATO:PERSONA], alla quale suc- cedevano i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Il Tribunale, con sentenza n. 4279/2014, riconosceva il di- ritto agli interessi, «per il fatto stesso che la relativa somma è rima- sta a disposizione dell'espropriante».

Reputava, però, non applicabile l'art.24 della legge Regione Sicilia n.16 del 1996, trattandosi di norma applicabile solo ai proce- dimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore.

Gli interessi non potevano però decorrere a far data dall'im- missione in possesso avvenuta il 30/9/1991.

Il Tribunale ometteva di indicare il dies a quo per il computo degli interessi, pur avendoli riconosciuti, non pronunziando sulla re- lativa domanda della parte opposta, la quale aveva chiesto, in via subordinata, con la comparsa di costituzione di «condannare comun- que l'opponente al pagamento in favore degli eredi della signora Mo- naco degli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio».

Il Tribunale, quindi, accoglieva l'opposizionee revocava il de- creto ingiuntivo, negando il diritto della Monaco, e quindi dei suoi eredi.

6. Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi della Monaco. 6.1.

Con il primo motivo di appello si evidenziava l'erroneità della pronuncia in quanto anche la normativa previgente alla legge [OSCURATO:PERSONA] n. 16 del 1996 (legge R egionale n. 11 del 1989) , «prevedeva che sulle indennità dovute per interventi forestali matu- rassero interessi nella misura del saggio legale nel periodo intercor- rente tra la data dell'immissione in possesso e quella dell'effettiva liquidazione». 5RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

6.2. Con il secondo motivo di impugnazione ci si doleva dell'o- messa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna del Con- sorzioal pagamento degli interessi dovuti a far data da altro e diffe- rente dies a quo.

6.3. Il terzo motivo di appello principale censurava la pronun- cia di prime cure esclusivamente nella parte in cui non recava men- zione della costituzione nel giudizio degli eredi della Monaco. 7.

Proponeva appello incidentale il Consorzio, eccependo il di- fetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, in quanto entrambe le eccezioni erano state rigettate in primo grado.

8. [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con la sentenza n. 312/2019, pubblicata il 12/2/2019, accoglieva l'appello principale e rigettava l'appello incidentale.

8.1. [OSCURATO:PERSONA] muoveva dall'esame del primo motivo di ricorso incidentale, relativo all'eccezione di difetto di legittima- zione passiva sollevata dal Consorzio.

L'oggetto della controversia atteneva esclusivamente agli «in- teressi compensativi richiesti dalla Monaco in relazione al ritardo con cui le è stata corrisposta l'indennità integrativa in questione».

Per tale ragione, «il titolare passivo dell'obbligazione di inte- ressi, accessoriaa quella concernente l'importo capitale dell' inden- nità, coincide pertanto con l'obbligato a corrispondere quest'ultima».

Dall'atto di cessione volontaria del 25/1/1999 emergeva che il Consorzio di Bonifica era concessionario de i lavori di realizzazione dell'opera pubblica.

Era dunque obbligato al pagamento dell'indennizzo il soggetto che aveva acquisito la proprietà del bene espropriato in esito al de- creto di espropriazione ovvero all'atto di cessione volontaria.

Ad avviso della Corted'appello, sussistevano i presupposti per ritenere la legittimazione passiva del Consorzio: l'atto di accordo del 6RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato stipulato dal Consorzioin proprio e dalla Mo- naco; proprio in tale atto era stato determinato il compenso espro- priativo dovuto alla Monaco che, nel contempo, si era obbligata a cedere il terreno; in tale atto, e segnatamente agli articoli 6,7, 8, 9, l'Assessoratoera indicato solo quale soggetto che doveva autorizzare il pagamento dell'indennizzo concordato, mentre il Consorzio appa- riva quale «ente espropriante»; al rogito di cessione volontaria del 25/1/1999 aveva partecipato in proprio anche il Consorzio, sebbene ovviamente l'immobile fosse stato acquisito dal demanio della Re- gione Sicilia , ramo agricoltura e foreste; sempre il Consorzio , con delibera n. 160 del 7/4/2008 aveva provveduto a liquidare l ' inden- nità aggiuntiva.

8.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, invece, il primo motivo di appello principale.

Il procedimento espropriativo era iniziato il 4/8/1990 con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Tuttavia, a quella data, già vigeva la legge della RegioneSicilia 5/6/1989, n.11, la quale all'art. 6, comma 4, stabiliva che sulle in- dennità erano corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione.

Pertanto, gli interessi spettavano dal 30/9/1991 (data di im- missione in possesso) sino alla data di effettiva liquidazione avvenuta con la delibera del Consorziodel 7/4/2008.

La domanda della Monaco era stata pertanto «correttamente avanzata nei termini appena indicati».

8.3. Veniva respinto il secondo motivo di appello incidentale, avendo il Tribunale respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio. 7RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, infatti, poiché la prescrizione decorre dal mo- mento in cui il diritto può farsi valere, gli interessi «non avrebbero potuto richiedersi prima della liquidazione stessa dell'indennità inte- grativa, avvenuta il 7/4/2008 previo nullaosta dell ' Assessorato , in euro 43.817,98».

Per il Consorzio, appellante incidentale, invece, il primo atto interruttivo della prescrizione doveva essere individuato nella mis- siva del 7/12/2007, quando il credito era già prescritto ex art.2948 c.c.

Per la Corte territoriale, però, il diritto agli interessi compen- sativi non poteva che esercitarsi, ex art. 2935 c.c., «dopo che, espresso il “nulla osta” da parte della Regionecon nota del 6/7/2007, il Consorzio- con sua delibera della 7/4/2008 - ha liquidato l ' inden- nità stessa in euro 43.817,98 costituente l'importo di riferimento de- gli interessi in controversia».

Per tale ragione, la domanda introdotta con la notificazione del provvedimento monitorio avvenuta il 16/11/2009, era tempestiva. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condannato alla corresponsione della somma di euro 38.781,96, con decorrenza degli interessi dalla domanda (16/11/2009) al saldo.

Restavano assorbiti gli altri motivi dell'appello principale.

9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale il [OSCURATO:PERSONA] 9 Catania.

10. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Fran- cesco [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di GraziaMonaco, proponendo an- che ricorso incidentale condizionatoe depositando memoria scritta.

11. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]- cone, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ri- corso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. 8RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la «viola- zione e falsa applicazione art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto.

Violazione e falsa ap- plicazione articoli 4 e 5, comma 1, art.6, comma 4, legge Regionale 11/89.

Carenza dei presupposti.Violazione e falsa applicazione art. 14 delle preleggi (R.D. 16/3/1942 n.262).

Error in iudicando».

Per il Consorzio, gli eredi della Monaco, in sede di appello prin- cipale, avevano dedotto, in ogni caso, che l'obbligazione di paga- mento degli interessi compensativi sull'indennità integrativa ricono- sciuta per la qualità di coltivatrice diretta di [OSCURATO:PERSONA], era già prevista e disciplinata dall'art.6 della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, poi abrogata dalla legge n.16 del 1996. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame sul punto, statuendo che il procedimento espropriativo aveva avuto inizio il 4/8/1990, con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Pertanto, non poteva trovare applicazione la legge della Re- gioneSicilia n. 16 del 1996.

La Corte d ' appello - ad avviso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe però errato, non avendo considerato l'art.4 della legge Re- gione Sicilia n. 11 del 1989, a mente del quale « i proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, una dichiarazione di disponibilità all'Azienda».

Nella specie, tale dichiarazione di disponibilità non era stata mai presentata da [OSCURATO:PERSONA].

Tra l'altro, l'art. 4 della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989 prevedeva un piano di acquisizioni nei limiti della disponibilità finan- ziaria della legge, limitandola alle istanze presentate entro tre mesi dalla sua entrata in vigore. 9RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che man- cavano i presupposti previsti dalla legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, non avendo tenuto conto dei limiti di disponibilità finanziaria che ne limitavano l'applicazione alle sole istanze presentate nei ter- mini di cui all'art.5, comma 1.

Trattasi, peraltro, per il ricorrente, di norma eccezionale che non poteva essere applicata in via analogica.

2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la «violazione e falsa applicazione art.360, primo comma, n.4, c.p.c.

Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.118 disposi- zioni di attuazione c.p.c., come modificato dall ' art. 52, comma 5, della legge 18/6/2009, n.69.

Inesistenza e/o apparenza della moti- vazione».

La Corte d ' appello, accogliendo il primo motivo di gravame principale, ha ritenuto applicabile la legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, reputando che tale norma fosse in vigore al momento della dichiarazione di pubblica utilità (4/8/1990), aggiungendo che l'art. 6, comma 4, di tale legge Regionale prevedeva la corresponsione degli interessi compensativi dalla data di immissione in possesso alla data di effettiva liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] omesso «ogni motivazione su un punto deci- sivo della controversia omettendo ogni esame e ragionamento sui presupposti di applicabilità e sulle motivazioni che l'avevano portata a ritenere applicabile la norma precedente, limitandosi a riferire che la legge n. 11/89 prevedeva, all'art. 6, comma 4, la debenza degli interessi dalla immissione in possesso».

Sarebbe omessa ogni motivazione «sulla ritenuta applicabilità della norma».

3. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 10RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e falsa applicazione di norme di diritto.

Violazione e falsa applicazione art.6, comma 4, legge Regione Sicilia 5/6/1989, n. 11.

Violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c.

Carenza di titolarità passiva dell'obbligazione dedotta in giudizio».

Vi sarebbe contraddizione nella motivazione della Corted ' ap- pello che, da un lato, ritenuto che il Consorzio di Bonifica , quale ti- tolare passivo dell'obbligazione principale, fosse anche titolare dell'obbligazione alla cessione degli interessi, mentre, dall'altro lato, ha asserito che il diritto agli interessi compensativi poteva esercitarsi solo dopo il nullaosta della Regione.

Ad avviso del ricorrente, dunque, se l'Assessorato ha dato il proprio assenso a distanza di 9 anni, quindi solo il 6/9/2007, gli eredi della Monaco non potevano certo richiedere gli eventuali interessi compensativi al [OSCURATO:PERSONA], «perché il ritardo non era im- putabile a fatto e colpa del Consorzio ma solo, eventualmente, alla condotta dell'Assessorato».

Ogni pretesa doveva allora essere esercitata nei confronti dell'Assessoratoregionale all'agricoltura e foreste che «con il proprio ritardo, aveva determinato la eventuale lesione del diritto recla- mato».

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Violazione di norme di diritto.

Violazione e falsa applicazione articoli 2935 e 2948 c.c.

Prescrizione del diritto.

Error in iudicando».

La Corte di appello ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale del Consorzio, respingendo dunque l'eccezione di prescri- zione.

Per la Corteterritoriale il diritto agli interessi compensativi non poteva che esercitarsi «dopo il nulla-osta da parte della Regione», e 11RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dopo che il Consorzio, con delibera del 7/4/2008, aveva liquidato l'indennità aggiuntiva per euro 43.817,98. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente individuato, in viola- zione dell'art. 2935 c.c., il dies a quo in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, la data del decorso della prescrizione.

Infatti, poiché la cessione volontaria costituisce un atto avente struttura contrattuale, ma con effetti propri del provvedimento am- ministrativo che sostituisce, si tratterebbe di una equiparazione al decreto di esproprio.

Pertanto, il diritto della proprietaria, inerente all'indennità ag- giuntiva, era sorto al momento della conclusione del contratto di ces- sione volontaria stipulato il 17/12/1998.

Da tale momento era sorto il diritto alla maggiorazione in fa- vore della Monaco quale imprenditrice agricola e da tale momento nasceva anche il diritto agli interessi e decorreva il dies a quo per poterli richiedere.

La prescrizione decorre dunque dalla data dell'atto di acquisi- zione dell'immobile, cessione volontaria o decreto di espropriazione (si cita Cass. n. 14902 del 2009).

Trattandosi di indennità prevista dalla legge, il diritto alla stessa era sorto a far data dal momento dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rilevando, ai fini della decorrenza della prescrizione, la data di liquidazione dell'indennizzo del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

5. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato gli eredi deducono «ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, illegitti- mità per violazione dell'art.25, 5º comma, della legge Regionale n. 16/96».

Nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, gli eredi rile- vano la sussistenza del loro diritto agli interessi, «sia se si faccia riferimento alla normativa previgente», sia «alla normativa succes- 12RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio siva (vigente al momento del negozio di cessione - stipulato il 17 dicembre 1999)».

Entrambe le normative prevedono la spettanza degli interessi a far data dall'immissione in possesso.

6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce «ai sensi dell'art.360, n. 3, illegittimità per violazione degli articoli 1282 e 1284 del codice civile».

Nell'ipotesi in cui venisse accolto il ricorso principale, per i con- troricorrenti, ricorrenti incidentali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina degli interessi di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c.

7. Con il terzomotivo di ricorso incidentale si deduce «ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile in relazione agli articoli 3 e 5 del Decreto legislativo 09/10/2002, n. 231». [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiesto anche «gli interessi da ritardato pagamento, maturati dal 26 giugno 2008 e sino alla data di soddisfo».

Il decreto ingiuntivo aveva pronunciato «oltre gli interessi da ritardato pagamento, maturati dal 26 giugno 2008 e sino alla data di soddisfo».

La Corte d ' appello ha successivamente riconosciuto il diritto degli eredi disponendo l'obbligo del Consorzio di corrispondere gli interessi nella misura di euro 38.781,96, prevedendo anche che «sull'importo predetto decorrono gli interessi dalla domanda (come detto del 16/11/2009) al saldo».

Si tratta, comunque, di «interessi da ritardato pagamento».

8. Il primo motivo di ricorso principale è infondato.

8.1. La Corte d ' appello ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art.5 della legge Regione Sicilia n. 11 delle 5/6/1989. 13RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, l'art.4 di tale legge r egionale stabilisce, in or- dine alla acquisizione dei terreni, che «l'AssessoratoRegionale dell ' a- gricoltura e delle foreste, secondo le procedure dell'art.8, è autoriz- zato a predisporre, per le finalità della legge regionale 18 febbraio 1986, n.2, un ulteriore piano di acquisizione di terreni nei limiti della disponibilità finanziaria della presente legge».

L'art.5, della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, sa nci sce, al comma 1, in ordine alla modalità dei conferimenti, che «i proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni de- vono presentare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione di disponibilità alla azienda».

L'art.6 di tale legge, in ordine alla determinazione dell'inden- nità di espropriazione, disponepoi, al comma 2, che «i valori unitari sono aumentati del cento per cento per i soprassuoli forestali maturi, pronti per il taglio», specificandoal comma 3 che «nel caso di dichia- razione di disponibilità, i valori unitari sono aumentati di un ulteriore cinquanta per cento se coltivatori diretti, a condizione che i terreni espropriandi siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari».

Dirilievo essenziale è poi l'art. 6, comma 4, della citata legge regionale, per cui «sulle indennità sono corrisposti interessi nella mi- sura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'im- missione in possesso e quelladella effettiva liquidazione».

8.2. Nella specie, la sorte capitale è stata ritualmente liquidata il 7/4/2008, a seguito del nullaosta dell ' Assessorato regionale del 6/9/2007, con avvenuta effettiva erogazione delle somme in data 26/6/2008.

Se così è, è indubbio che sia stato rispettato il procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge RegioneSicilia n. 11 del 5/6/1989.

Il ricorrente –come correttamente osservato dal Procuratore Generale –intende condizionare l'erogazione dei dovuti interessi ad 14RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio una eventualità testualmente non prevista dalla legge, una volta che l'indennità di espropriazione, con la relativa maggiorazione, è stata accertata come dovuta per effetto del negozio di diritto pubblico.

Resta sguarnita ogni contestazione da parte del ricorrente principale in ordine alla spettanza degli interessi in favore degli eredi della Monaco. 9.

Il secondomotivo di ricorso principale è anche esso infon- dato.

9.1. La motivazione della sentenza della Corte territoriale è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella specifica indica- zione delle ragioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adot- tata. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la normativa applicabile era quella di cui alla legge RegioneSicilia n. 11 del 5/6/1989.

In modo limpido la Corted'appello ha affermato che «essendo iniziato il procedimento espropriativo da cui discende l'odierna con- troversia il 4/8/1990 (dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) non può applicarsi la legge regionaledel 1996 richiamata col ricorso mo- nitorio dalla Monaco».

Tuttavia, per la Corteterritoriale, «già la legge 5/6/1989 n.11, in vigore al momento della dichiarazione di pubblica utilità del 4/8/ 1990, all'art.5 prevedeva che i proprietari che avevano inteso con- ferire al demanio forestale i loro terreni, avrebbero potuto farlo “alle condizioni di cui all'art.6” norma riguardante la “Indennità di espro- priazione”, che al comma4 stabiliva che “Sulle indennità sono corri- sposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercor- rente tra la data dell'immissione in possesso e quella dell'effettiva liquidazione”».

10. Il terzomotivo di ricorso principale è inammissibile. 15RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

10.1. Il motivo risulta nuovo, non essendo indicato nella moti- vazione della sentenza della Corteterritoriale.

Né il ricorrente prin- cipale deduce in quale atto processuale dei giudizi di merito ha sol- levato la questione in ordine al ritardo imputabile a fatto e colpa dell'Assessoratoregionale che, per tale ragione, sarebbe legittimato passivo nel giudizio, in luogo del Consorzio.

11. Tra l'altro, si chiede una rivalutazione degli elementi istrut- tori, già compiutamente effettuata dal giudice di secondogrado, non consentita in questa sede.

È infatti, con ampia ed esaustiva motivazione, la Corteterrito- riale ha spiegato analiticamente le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA]- nificaera il soggetto legittimato passivamente a rispondere delle pre- tese degli eredi Monaco.

Ciò in quanto: l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato stipulato dal Consorzio in proprio e dalla Monaco; nelle disposizioni contrattuali l'Assessoratoè indicato solo quale soggetto che deve autorizzare il pagamento dell'indennizzo concordato, mentre il Consorzio risulta ente espropriante; nella cessione volontaria dinanzi al notaio del 25/1/1999 ha partecipato in proprio anche il Consorzio.

12. [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque, osservato i principi di diritto consolidati di questa Cortesul tema dell'individuazione del soggetto legittimato passivo in caso di partecipazione di più organi pubblici alla procedura espropriativa o alla determinazione dell'indennizzo.

Va, dunque, richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corteper cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al paga- mento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizza- 16RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie proce- dure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i re- lativi oneri (Cass., sez. 1,n. 25848 del 2019; Cass., sez. 1, 25 2016, n. 10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242; Cass., 19/7/2012, n. 12541; Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez.

U., n. 27211 del 2009; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991).

Si è anche chiarito che quest'ultima fattispecie è stata ritenuta configurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamento in proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1, 9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti con soggettiprivati nel caso in cui l'esecuzione dell ' opera sia stata affi- data in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n. 7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390), essendosi ravvisato il fondamento dell'obbligazione indennitaria pro- prio nella rilevanza esterna dell'attribuzione del potere espropriativo, derivante dal conferimento dell'incarico di compiere in nome proprio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l'unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell'opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l'ente confe- rente o l'eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019).

13. La recente pronuncia di questa Corte a S ezioni U nite, n. 25294 del 2022, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha 17RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ritenuto chela titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in par- ticolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiario dell'espropriazione risul- tante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti "pluriparteci- pati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell'ac- certamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio (nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determina- zione dell'indennità di esproprio fosse titolare passivo dell'obbliga- zione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura, come risultante dal de- creto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un Consorzio di Bonifica aveva esercitato poteri espropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento delle indennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione) (Cass., Sez.

U, 24/8/2022, n. 25294).

Si è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossia dei debitori della medesima prestazione indennitaria, nei giudizi di op- posizione alla stima e di determinazione delle indennità espropria- tive, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazione tra l'au- torità espropriante e il beneficiario dell'espropriazione, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle ri- spettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizza- zione dell'opera, entrando in contatto diretto con i soggetti espro- 18RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio priati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditore dell'in- dennizzo la convinzione dell'assunzione diretta del corrispondente obbligo, a prescindere dal soggetto effettivamente beneficiario dell'esproprio (Cass. Sez.

U, n. 25294 del 2022; Cass. n. 1504 del 1993).

Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall'esame dell'art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale «l'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione noti- ficato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprie- tario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione.

Il ricorso è notifi- cato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità».

Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprie- tario espropriato nellaindividuazione dei soggetti obbligati da evo- care in giudizio, individuati nell'ente espropriante e nel promotore dell'espropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell'espropria- zione, salva la facoltà dell'ente convenuto e dello stesso proprietario di chiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quanto delegati con atti di rilevanza esterna all'esercizio di funzioni e potestà proprie dell'ente espropriante, come può accadere nei procedimenti pluripartecipati» (Cass. Sez.U, n. 25294 del 2022; anche Cass., sez. 1, 8/3/2023, n. 6948).

14. Il quartomotivo di ricorso principale è in ammissibile .

14.1. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il diritto agli interessi compensativi originassedal momento del rilascio del nullaosta da parte dell'Assessoratoregionale della Sicilia con nota del 6/7/2007.

Solo con la delibera del 7/4/2008 il Consorzioha liquidato l'in- dennità spettante alla Monaco, quanto alla sorte capitale, in euro 19RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 43.817,98.

Pertanto, questa era la data da cui decorreva il termine di prescrizione quinquennale.

La domanda della Monaco era stata introdotta con la notifica- zione del decreto ingiuntivo in data 16/11/2009, quindi tempestiva- mente.

In sostanza, la Corted'appello ha così interpretato il contenuto dell'accordo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e dal Consor- ziodi Bonifica della piana di Catania, gestione separata, quale con- cessionario delle opere di realizzazione dell'adduttore.

Si legge, in tale accordo, ritualmente trascritto dal ricorrente principale, che «la somma di lire 84.843.450 verrà corrisposta dietro autorizzazione dell'Assessoratoagricoltura e foreste ed è relativa alla differenza tra le somme come sopra liquidate per indennità[…] più il 50% per la cessione volontaria […]».

L'espressione «dietro autorizzazione dell'Assessoratoagricol- tura e foreste» è stata interpretata dalla Corted' appello come con- dizione o termine prima del quale non si poteva procedere al paga- mento degli interessi.

Pertanto, il ricorrente principale, nel confutare tale interpreta- zione contrattuale fornita dalla Corteterritoriale, avrebbe dovuto in- dicare i criteri di ermeneutica negoziale che sarebbero stati violati e quelli che, in luogo dei primi, dovevano essere applicati, specifican- doli in modo puntuale.

14.2. Tra l'altro, la stessa norma regionale applicata, e quindi l'art.6, comma 4, della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, stabili- sce che «sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quelladella effettiva liquidazione».

Risulta, dunque, necessario procedere alla effettiva liquida- zione della sorte capitale, a titolo di indennizzo espropriativo o di 20RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio corrispettivo della cessione volontaria, per procedere al computo de- gli interessi compensativi.

L'inizio del termine di prescrizione deve individuarsi, allora, nella data di effettivo rilascio dell'autorizzazione regionale per la li- quidazione della sorte capitale.

Prima del rilascio dell'autorizzazione il diritto alla correspon- sione della sorte capitale non poteva essere azionato, essendo con- dizionato sospensivamente al provvedimento ampliativo, come af- fermato dalla Corteterritoriale, con interpretazione plausibile.

Per questa Corte, infatti,la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo - quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto -con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nell'ipotesi, per incertezza nella indi- viduazione del debitore) non è idonea ad impedire il decorso della prescrizione(Cass., sez. 1, 12/3/1994, n. 2429).

È vero, dunque, che in tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 in favore del mezzadro coltivatore del fondo espro- priato, decorre dalla data dell'atto di acquisizione dell'immobile (ces- sione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il re- lativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell'indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (ferma restando la spettanza all'espropriato del valore agricolo me- dio di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971) (Cass., sez. 1, 25/6/2009, n. 14902). 21RG n. 12118/2019 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella specie, il decorso del termine di prescrizione ori- gina dall'interpretazione del negozio di cessione volontaria del ter- reno da parte della Monaco, sostitutivo del procedimento espropria- tivo.

Ed infatti, si è ritenuto che, anche nel sistema delle leggi re- gionali siciliane in materia di espropriazione per pubblica utilità ed interventi forestali, non è dubbio che la cessione volontaria si inseri- sca nell'ambito della procedura ablatoria come forma semplificata di espropriazione forzata e sia, pertanto, equipollente al decreto di espropriazione e che la stessa non possa essere considerata, alla stregua di un negozio di diritto privato, manifestazione dell'autono- mia negoziale(Cass., n. 12569 del 2009).

Ad essa va invece attribuita la natura di negozio di diritto pub- blico, che determina l'acquisto a titolo originario, da parte della pub- blica amministrazione, del bene sottoposto a procedura espropriativa (Cass., n. 12569 del 2009). 15.Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.

16. Le spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12118/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 9 CATANIA, in persona del legale rappresen- tante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ilquale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, via Avicenna, n. 97, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrenteprincipale- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di MO- [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi, unitamente e disgiuntamente, dall o Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], via Stoppani, n. 1. -controricorrenti-ricorrenti incidentali- 2RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio avverso la sentenza della Cortedi appello di Catania n. 3 12 /2019, deposi- tata il 12/2/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/5/ 2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con decreto del P residente della Regione Sicilia n. 84 del 4/8/1990 si procedeva alla dichiarazione di pubblica utilità (per la realizzazione dell'adduttore della traversa di [OSCURATO:PERSONA]) dei terreni di proprietà di GraziaMonaco, siti nei comuni di Belpasso e Paternò, sui quali quest'ultima esercitava l'attività di imprenditrice agricola. Con contratto di appalto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] la società consortile otteneva l'incarico di provvedere per conto del Consorzioalle espro- priazioni. Il 30/9/1991 si verificava l'immissione in possesso dei beni. Il 18/7/1997 il Consorzioordinava l'esecuzione d'ufficio di tutti gli adempimenti espropriativi non ancora eseguiti dal raggruppa- mento temporaneo di imprese. Il 31/7/1998 la Monaco presentava domanda per il riconosci- mento del diritto a ottenere l'indennità aggiuntiva quale coltivatrice diretta all'AssessoratoRegionale della Sicilia. Il 17/12/1998 veniva stipulato tra la Monaco e il Consorzio di Bonifica l ' accordo per la cessione volontaria del terreno, per la somma complessiva di lire 108.941.648,00, di cui lire 56.562.300,00 per il valore del terreno, oltre il 50% pari a lire 28.281.150,00 per la cessione volontaria dell'area, con l'aggiunta di lire 23.558.198 per l'occupazione temporanea. Si prevedeva l'indennità aggiuntiva di lire 84.843.450,00, pari ad euro 43.817,98 «dietro autorizzazione dell'[OSCURATO:PERSONA]- tura e Foreste» della Sicilia. 3RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] si stipulava l'atto pubblico di cessione volontaria dei terreni. Venivano presentate diffide per il pagamento dell'indennità ag- giuntiva sin dal 30/6/1997 che - a detta dei controricorrenti, eredi della Monaco -«prevedevano espressa richiesta della corresponsione degli interessi legali». Si menzionava la lettera del 5/5/2003 con cui la Monaco reite- rava «istanza all'Assessoratoper il riconoscimento del diritto all'in- dennità aggiuntiva, integrandola per mezzo del Consorzioil 30 ago- sto 2008»(pagina 3 del controricorso). L'[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilasciava il nul- laosta per la liquidazione dell'indennizzo. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si procedeva alla liquidazione dell'indennizzo pari ad euro 43.817,98, ossia lire 84.843.450. Il pagamento avveniva il 26/6/2008, in relazione alla sola sorte capitale. 2. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'emissione del decreto ingiuntivo in re- lazione agli interessi maturati ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge RegioneSicilia n. 16 del 1996, in relazione al periodo tra l ' im- missione in possesso del 30/9/1991 e l'effettiva liquidazione (26/6/ 2008), oltre agli interessi da ritardato pagamento maturati dal 26/6/ 2008 fino al soddisfo. Il decreto ingiuntivo veniva emesso il 24/10/2009. 3. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Con- sorziodi Bonifica 9 Catania. In particolare, l'opponente deduceva: 1) il difetto di giurisdi- zione del giudice ordinario; 2) la insussistenza del diritto vantato dalla Monaco; 3) «la decorrenza degli interessi dalla data di sotto- scrizione dell'atto notarile, anziché dalla data di immissione in pos- sesso»; 4) la parziale prescrizione del diritto di credito. 4RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 4. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] decedeva [OSCURATO:PERSONA], alla quale suc- cedevano i suoi eredi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Il Tribunale, con sentenza n. 4279/2014, riconosceva il di- ritto agli interessi, «per il fatto stesso che la relativa somma è rima- sta a disposizione dell'espropriante». Reputava, però, non applicabile l'art.24 della legge Regione Sicilia n.16 del 1996, trattandosi di norma applicabile solo ai proce- dimenti iniziati successivamente alla sua entrata in vigore. Gli interessi non potevano però decorrere a far data dall'im- missione in possesso avvenuta il 30/9/1991. Il Tribunale ometteva di indicare il dies a quo per il computo degli interessi, pur avendoli riconosciuti, non pronunziando sulla re- lativa domanda della parte opposta, la quale aveva chiesto, in via subordinata, con la comparsa di costituzione di «condannare comun- que l'opponente al pagamento in favore degli eredi della signora Mo- naco degli importi portati dal decreto ingiuntivo opposto ovvero a quella somma maggiore o minore che risulterà in corso di giudizio». Il Tribunale, quindi, accoglieva l'opposizionee revocava il de- creto ingiuntivo, negando il diritto della Monaco, e quindi dei suoi eredi. 6. Avverso tale sentenza proponevano appello gli eredi della Monaco. 6.1. Con il primo motivo di appello si evidenziava l'erroneità della pronuncia in quanto anche la normativa previgente alla legge [OSCURATO:PERSONA] n. 16 del 1996 (legge R egionale n. 11 del 1989) , «prevedeva che sulle indennità dovute per interventi forestali matu- rassero interessi nella misura del saggio legale nel periodo intercor- rente tra la data dell'immissione in possesso e quella dell'effettiva liquidazione». 5RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6.2. Con il secondo motivo di impugnazione ci si doleva dell'o- messa pronuncia sulla domanda subordinata di condanna del Con- sorzioal pagamento degli interessi dovuti a far data da altro e diffe- rente dies a quo. 6.3. Il terzo motivo di appello principale censurava la pronun- cia di prime cure esclusivamente nella parte in cui non recava men- zione della costituzione nel giudizio degli eredi della Monaco. 7. Proponeva appello incidentale il Consorzio, eccependo il di- fetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, in quanto entrambe le eccezioni erano state rigettate in primo grado. 8. [OSCURATO:PERSONA] di Catania, con la sentenza n. 312/2019, pubblicata il 12/2/2019, accoglieva l'appello principale e rigettava l'appello incidentale. 8.1. [OSCURATO:PERSONA] muoveva dall'esame del primo motivo di ricorso incidentale, relativo all'eccezione di difetto di legittima- zione passiva sollevata dal Consorzio. L'oggetto della controversia atteneva esclusivamente agli «in- teressi compensativi richiesti dalla Monaco in relazione al ritardo con cui le è stata corrisposta l'indennità integrativa in questione». Per tale ragione, «il titolare passivo dell'obbligazione di inte- ressi, accessoriaa quella concernente l'importo capitale dell' inden- nità, coincide pertanto con l'obbligato a corrispondere quest'ultima». Dall'atto di cessione volontaria del 25/1/1999 emergeva che il Consorzio di Bonifica era concessionario de i lavori di realizzazione dell'opera pubblica. Era dunque obbligato al pagamento dell'indennizzo il soggetto che aveva acquisito la proprietà del bene espropriato in esito al de- creto di espropriazione ovvero all'atto di cessione volontaria. Ad avviso della Corted'appello, sussistevano i presupposti per ritenere la legittimazione passiva del Consorzio: l'atto di accordo del 6RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato stipulato dal Consorzioin proprio e dalla Mo- naco; proprio in tale atto era stato determinato il compenso espro- priativo dovuto alla Monaco che, nel contempo, si era obbligata a cedere il terreno; in tale atto, e segnatamente agli articoli 6,7, 8, 9, l'Assessoratoera indicato solo quale soggetto che doveva autorizzare il pagamento dell'indennizzo concordato, mentre il Consorzio appa- riva quale «ente espropriante»; al rogito di cessione volontaria del 25/1/1999 aveva partecipato in proprio anche il Consorzio, sebbene ovviamente l'immobile fosse stato acquisito dal demanio della Re- gione Sicilia , ramo agricoltura e foreste; sempre il Consorzio , con delibera n. 160 del 7/4/2008 aveva provveduto a liquidare l ' inden- nità aggiuntiva. 8.2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva, invece, il primo motivo di appello principale. Il procedimento espropriativo era iniziato il 4/8/1990 con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Tuttavia, a quella data, già vigeva la legge della RegioneSicilia 5/6/1989, n.11, la quale all'art. 6, comma 4, stabiliva che sulle in- dennità erano corrisposti gli interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quella della effettiva liquidazione. Pertanto, gli interessi spettavano dal 30/9/1991 (data di im- missione in possesso) sino alla data di effettiva liquidazione avvenuta con la delibera del Consorziodel 7/4/2008. La domanda della Monaco era stata pertanto «correttamente avanzata nei termini appena indicati». 8.3. Veniva respinto il secondo motivo di appello incidentale, avendo il Tribunale respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dal Consorzio. 7RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] il Tribunale, infatti, poiché la prescrizione decorre dal mo- mento in cui il diritto può farsi valere, gli interessi «non avrebbero potuto richiedersi prima della liquidazione stessa dell'indennità inte- grativa, avvenuta il 7/4/2008 previo nullaosta dell ' Assessorato , in euro 43.817,98». Per il Consorzio, appellante incidentale, invece, il primo atto interruttivo della prescrizione doveva essere individuato nella mis- siva del 7/12/2007, quando il credito era già prescritto ex art.2948 c.c. Per la Corte territoriale, però, il diritto agli interessi compen- sativi non poteva che esercitarsi, ex art. 2935 c.c., «dopo che, espresso il “nulla osta” da parte della Regionecon nota del 6/7/2007, il Consorzio- con sua delibera della 7/4/2008 - ha liquidato l ' inden- nità stessa in euro 43.817,98 costituente l'importo di riferimento de- gli interessi in controversia». Per tale ragione, la domanda introdotta con la notificazione del provvedimento monitorio avvenuta il 16/11/2009, era tempestiva. [OSCURATO:PERSONA] doveva essere condannato alla corresponsione della somma di euro 38.781,96, con decorrenza degli interessi dalla domanda (16/11/2009) al saldo. Restavano assorbiti gli altri motivi dell'appello principale. 9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione principale il [OSCURATO:PERSONA] 9 Catania. 10. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Fran- cesco [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di GraziaMonaco, proponendo an- che ricorso incidentale condizionatoe depositando memoria scritta. 11. Il Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]- cone, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ri- corso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. 8RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso principale si deduce la «viola- zione e falsa applicazione art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa ap- plicazione articoli 4 e 5, comma 1, art.6, comma 4, legge Regionale 11/89. Carenza dei presupposti.Violazione e falsa applicazione art. 14 delle preleggi (R.D. 16/3/1942 n.262). Error in iudicando». Per il Consorzio, gli eredi della Monaco, in sede di appello prin- cipale, avevano dedotto, in ogni caso, che l'obbligazione di paga- mento degli interessi compensativi sull'indennità integrativa ricono- sciuta per la qualità di coltivatrice diretta di [OSCURATO:PERSONA], era già prevista e disciplinata dall'art.6 della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, poi abrogata dalla legge n.16 del 1996. [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il gravame sul punto, statuendo che il procedimento espropriativo aveva avuto inizio il 4/8/1990, con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Pertanto, non poteva trovare applicazione la legge della Re- gioneSicilia n. 16 del 1996. La Corte d ' appello - ad avviso del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe però errato, non avendo considerato l'art.4 della legge Re- gione Sicilia n. 11 del 1989, a mente del quale « i proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni devono presentare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge, una dichiarazione di disponibilità all'Azienda». Nella specie, tale dichiarazione di disponibilità non era stata mai presentata da [OSCURATO:PERSONA]. Tra l'altro, l'art. 4 della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989 prevedeva un piano di acquisizioni nei limiti della disponibilità finan- ziaria della legge, limitandola alle istanze presentate entro tre mesi dalla sua entrata in vigore. 9RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] avrebbe omesso di considerare che man- cavano i presupposti previsti dalla legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, non avendo tenuto conto dei limiti di disponibilità finanziaria che ne limitavano l'applicazione alle sole istanze presentate nei ter- mini di cui all'art.5, comma 1. Trattasi, peraltro, per il ricorrente, di norma eccezionale che non poteva essere applicata in via analogica. 2. Con il secondo motivo di impugnazione principale si deduce la «violazione e falsa applicazione art.360, primo comma, n.4, c.p.c. Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.118 disposi- zioni di attuazione c.p.c., come modificato dall ' art. 52, comma 5, della legge 18/6/2009, n.69. Inesistenza e/o apparenza della moti- vazione». La Corte d ' appello, accogliendo il primo motivo di gravame principale, ha ritenuto applicabile la legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, reputando che tale norma fosse in vigore al momento della dichiarazione di pubblica utilità (4/8/1990), aggiungendo che l'art. 6, comma 4, di tale legge Regionale prevedeva la corresponsione degli interessi compensativi dalla data di immissione in possesso alla data di effettiva liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] omesso «ogni motivazione su un punto deci- sivo della controversia omettendo ogni esame e ragionamento sui presupposti di applicabilità e sulle motivazioni che l'avevano portata a ritenere applicabile la norma precedente, limitandosi a riferire che la legge n. 11/89 prevedeva, all'art. 6, comma 4, la debenza degli interessi dalla immissione in possesso». Sarebbe omessa ogni motivazione «sulla ritenuta applicabilità della norma». 3. Con il terzomotivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 10RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e falsa applicazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione art.6, comma 4, legge Regione Sicilia 5/6/1989, n. 11. Violazione e falsa applicazione art. 100 c.p.c. Carenza di titolarità passiva dell'obbligazione dedotta in giudizio». Vi sarebbe contraddizione nella motivazione della Corted ' ap- pello che, da un lato, ritenuto che il Consorzio di Bonifica , quale ti- tolare passivo dell'obbligazione principale, fosse anche titolare dell'obbligazione alla cessione degli interessi, mentre, dall'altro lato, ha asserito che il diritto agli interessi compensativi poteva esercitarsi solo dopo il nullaosta della Regione. Ad avviso del ricorrente, dunque, se l'Assessorato ha dato il proprio assenso a distanza di 9 anni, quindi solo il 6/9/2007, gli eredi della Monaco non potevano certo richiedere gli eventuali interessi compensativi al [OSCURATO:PERSONA], «perché il ritardo non era im- putabile a fatto e colpa del Consorzio ma solo, eventualmente, alla condotta dell'Assessorato». Ogni pretesa doveva allora essere esercitata nei confronti dell'Assessoratoregionale all'agricoltura e foreste che «con il proprio ritardo, aveva determinato la eventuale lesione del diritto recla- mato». 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente si duole della «violazione e falsa applicazione art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione di norme di diritto. Violazione e falsa applicazione articoli 2935 e 2948 c.c. Prescrizione del diritto. Error in iudicando». La Corte di appello ha rigettato il secondo motivo di appello incidentale del Consorzio, respingendo dunque l'eccezione di prescri- zione. Per la Corteterritoriale il diritto agli interessi compensativi non poteva che esercitarsi «dopo il nulla-osta da parte della Regione», e 11RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dopo che il Consorzio, con delibera del 7/4/2008, aveva liquidato l'indennità aggiuntiva per euro 43.817,98. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente individuato, in viola- zione dell'art. 2935 c.c., il dies a quo in cui il diritto poteva essere fatto valere e, quindi, la data del decorso della prescrizione. Infatti, poiché la cessione volontaria costituisce un atto avente struttura contrattuale, ma con effetti propri del provvedimento am- ministrativo che sostituisce, si tratterebbe di una equiparazione al decreto di esproprio. Pertanto, il diritto della proprietaria, inerente all'indennità ag- giuntiva, era sorto al momento della conclusione del contratto di ces- sione volontaria stipulato il 17/12/1998. Da tale momento era sorto il diritto alla maggiorazione in fa- vore della Monaco quale imprenditrice agricola e da tale momento nasceva anche il diritto agli interessi e decorreva il dies a quo per poterli richiedere. La prescrizione decorre dunque dalla data dell'atto di acquisi- zione dell'immobile, cessione volontaria o decreto di espropriazione (si cita Cass. n. 14902 del 2009). Trattandosi di indennità prevista dalla legge, il diritto alla stessa era sorto a far data dal momento dell'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non rilevando, ai fini della decorrenza della prescrizione, la data di liquidazione dell'indennizzo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 5. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato gli eredi deducono «ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, illegitti- mità per violazione dell'art.25, 5º comma, della legge Regionale n. 16/96». Nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, gli eredi rile- vano la sussistenza del loro diritto agli interessi, «sia se si faccia riferimento alla normativa previgente», sia «alla normativa succes- 12RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio siva (vigente al momento del negozio di cessione - stipulato il 17 dicembre 1999)». Entrambe le normative prevedono la spettanza degli interessi a far data dall'immissione in possesso. 6. Con il secondo motivo di ricorso incidentale condizionato si deduce «ai sensi dell'art.360, n. 3, illegittimità per violazione degli articoli 1282 e 1284 del codice civile». Nell'ipotesi in cui venisse accolto il ricorso principale, per i con- troricorrenti, ricorrenti incidentali, dovrebbe trovare applicazione la disciplina degli interessi di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c. 7. Con il terzomotivo di ricorso incidentale si deduce «ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile in relazione agli articoli 3 e 5 del Decreto legislativo 09/10/2002, n. 231». [OSCURATO:PERSONA], con il ricorso per decreto ingiuntivo, aveva richiesto anche «gli interessi da ritardato pagamento, maturati dal 26 giugno 2008 e sino alla data di soddisfo». Il decreto ingiuntivo aveva pronunciato «oltre gli interessi da ritardato pagamento, maturati dal 26 giugno 2008 e sino alla data di soddisfo». La Corte d ' appello ha successivamente riconosciuto il diritto degli eredi disponendo l'obbligo del Consorzio di corrispondere gli interessi nella misura di euro 38.781,96, prevedendo anche che «sull'importo predetto decorrono gli interessi dalla domanda (come detto del 16/11/2009) al saldo». Si tratta, comunque, di «interessi da ritardato pagamento». 8. Il primo motivo di ricorso principale è infondato. 8.1. La Corte d ' appello ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'art.5 della legge Regione Sicilia n. 11 delle 5/6/1989. 13RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, l'art.4 di tale legge r egionale stabilisce, in or- dine alla acquisizione dei terreni, che «l'AssessoratoRegionale dell ' a- gricoltura e delle foreste, secondo le procedure dell'art.8, è autoriz- zato a predisporre, per le finalità della legge regionale 18 febbraio 1986, n.2, un ulteriore piano di acquisizione di terreni nei limiti della disponibilità finanziaria della presente legge». L'art.5, della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, sa nci sce, al comma 1, in ordine alla modalità dei conferimenti, che «i proprietari che intendono conferire al demanio della Regione i loro terreni de- vono presentare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione di disponibilità alla azienda». L'art.6 di tale legge, in ordine alla determinazione dell'inden- nità di espropriazione, disponepoi, al comma 2, che «i valori unitari sono aumentati del cento per cento per i soprassuoli forestali maturi, pronti per il taglio», specificandoal comma 3 che «nel caso di dichia- razione di disponibilità, i valori unitari sono aumentati di un ulteriore cinquanta per cento se coltivatori diretti, a condizione che i terreni espropriandi siano liberi da vincoli derivanti da patti agrari». Dirilievo essenziale è poi l'art. 6, comma 4, della citata legge regionale, per cui «sulle indennità sono corrisposti interessi nella mi- sura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'im- missione in possesso e quelladella effettiva liquidazione». 8.2. Nella specie, la sorte capitale è stata ritualmente liquidata il 7/4/2008, a seguito del nullaosta dell ' Assessorato regionale del 6/9/2007, con avvenuta effettiva erogazione delle somme in data 26/6/2008. Se così è, è indubbio che sia stato rispettato il procedimento di cui agli artt. 4 e 5 della legge RegioneSicilia n. 11 del 5/6/1989. Il ricorrente –come correttamente osservato dal Procuratore Generale –intende condizionare l'erogazione dei dovuti interessi ad 14RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio una eventualità testualmente non prevista dalla legge, una volta che l'indennità di espropriazione, con la relativa maggiorazione, è stata accertata come dovuta per effetto del negozio di diritto pubblico. Resta sguarnita ogni contestazione da parte del ricorrente principale in ordine alla spettanza degli interessi in favore degli eredi della Monaco. 9. Il secondomotivo di ricorso principale è anche esso infon- dato. 9.1. La motivazione della sentenza della Corte territoriale è presente, non solo in senso grafico, ma anche nella specifica indica- zione delle ragioni logiche e giuridiche sottese alla decisione adot- tata. [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che la normativa applicabile era quella di cui alla legge RegioneSicilia n. 11 del 5/6/1989. In modo limpido la Corted'appello ha affermato che «essendo iniziato il procedimento espropriativo da cui discende l'odierna con- troversia il 4/8/1990 (dichiarazione di pubblica utilità dell'opera) non può applicarsi la legge regionaledel 1996 richiamata col ricorso mo- nitorio dalla Monaco». Tuttavia, per la Corteterritoriale, «già la legge 5/6/1989 n.11, in vigore al momento della dichiarazione di pubblica utilità del 4/8/ 1990, all'art.5 prevedeva che i proprietari che avevano inteso con- ferire al demanio forestale i loro terreni, avrebbero potuto farlo “alle condizioni di cui all'art.6” norma riguardante la “Indennità di espro- priazione”, che al comma4 stabiliva che “Sulle indennità sono corri- sposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercor- rente tra la data dell'immissione in possesso e quella dell'effettiva liquidazione”». 10. Il terzomotivo di ricorso principale è inammissibile. 15RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 10.1. Il motivo risulta nuovo, non essendo indicato nella moti- vazione della sentenza della Corteterritoriale. Né il ricorrente prin- cipale deduce in quale atto processuale dei giudizi di merito ha sol- levato la questione in ordine al ritardo imputabile a fatto e colpa dell'Assessoratoregionale che, per tale ragione, sarebbe legittimato passivo nel giudizio, in luogo del Consorzio. 11. Tra l'altro, si chiede una rivalutazione degli elementi istrut- tori, già compiutamente effettuata dal giudice di secondogrado, non consentita in questa sede. È infatti, con ampia ed esaustiva motivazione, la Corteterrito- riale ha spiegato analiticamente le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA]- nificaera il soggetto legittimato passivamente a rispondere delle pre- tese degli eredi Monaco. Ciò in quanto: l'accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato stipulato dal Consorzio in proprio e dalla Monaco; nelle disposizioni contrattuali l'Assessoratoè indicato solo quale soggetto che deve autorizzare il pagamento dell'indennizzo concordato, mentre il Consorzio risulta ente espropriante; nella cessione volontaria dinanzi al notaio del 25/1/1999 ha partecipato in proprio anche il Consorzio. 12. [OSCURATO:PERSONA] ha, dunque, osservato i principi di diritto consolidati di questa Cortesul tema dell'individuazione del soggetto legittimato passivo in caso di partecipazione di più organi pubblici alla procedura espropriativa o alla determinazione dell'indennizzo. Va, dunque, richiamata e condivisa la giurisprudenza di questa Corteper cui parte del rapporto espropriativo ed obbligato al paga- mento dell'indennità verso il proprietario espropriato, e come tale legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima che sia stato da quest'ultimo proposto, è il soggetto espropriante, vale a dire quello a favore del quale è pronunciato il decreto di espropriazione, e ciò anche nell'ipotesi in cui più enti abbiano concorso alla realizza- 16RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione dell'opera pubblica, a meno che, in tal caso, dal decreto di espropriazione non emerga che il potere di procedere all'acquisizione delle aree occorrenti sia stato conferito ad un altro ente, al quale sia stato attribuito, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive di rilevanza esterna, il compito di promuovere e curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie proce- dure espropriative, con l'imposizione dell'obbligo di sopportare i re- lativi oneri (Cass., sez. 1,n. 25848 del 2019; Cass., sez. 1, 25 2016, n. 10530; Cass., 18/1/2013, n. 1242; Cass., 19/7/2012, n. 12541; Cass. n. 25862 del 2011; Cass. Sez. U., n. 27211 del 2009; Cass. n. 6959 del 1997; Cass., n. 6039 del 1991). Si è anche chiarito che quest'ultima fattispecie è stata ritenuta configurabile nei rapporti tra gli enti pubblici nei casi di affidamento in proprio, sostituzione o delegazione intersoggettiva (Cass., sez. 1, 9/4/2003, n. 5566; Cass., n. 28/5/1991, n. 6029) e nei rapporti con soggettiprivati nel caso in cui l'esecuzione dell ' opera sia stata affi- data in concessione c.d. traslativa (Cass., sez. 1, 20/3/2017, n. 7104; Cass., 14/6/2016, n. 12260; Cass., 21/6/2012, n. 10390), essendosi ravvisato il fondamento dell'obbligazione indennitaria pro- prio nella rilevanza esterna dell'attribuzione del potere espropriativo, derivante dal conferimento dell'incarico di compiere in nome proprio gli atti del procedimento ablatorio, in virtù del quale l'unico soggetto destinato ad entrare in contatto con i proprietari espropriati e con gli altri soggetti interessati alla realizzazione dell'opera pubblica è quello che ha ricevuto il relativo incarico, non assumendo alcun rilievo, nei confronti dei terzi, la disciplina dei rapporti interni con l'ente confe- rente o l'eventuale sussistenza di rapporti di finanziamento con altri soggetti pubblici (Cass., sez. 1, n. 25848 del 2019). 13. La recente pronuncia di questa Corte a S ezioni U nite, n. 25294 del 2022, in tema di espropriazione per pubblica utilità, ha 17RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio ritenuto chela titolarità effettiva del rapporto sostanziale - e, in par- ticolare, l'obbligazione di pagamento dell'indennità di esproprio - spetta generalmente all'ente beneficiario dell'espropriazione risul- tante dal decreto ablativo, salvo che nei procedimenti "pluriparteci- pati", nei quali l'esercizio del potere espropriativo di acquisizione delle aree e di cura delle procedure è condiviso, in relazione a fasi e momenti diversi, tra più soggetti; conseguentemente, ai fini dell'ac- certamento della titolarità passiva, il giudice è tenuto ad analizzare il ruolo specifico assunto e i poteri esercitati in concreto da ciascun ente convenuto nel giudizio (nella specie, le S.U. hanno cassato la sentenza del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] con cui si era ritenuto che nessuno dei soggetti chiamati nel giudizio di determina- zione dell'indennità di esproprio fosse titolare passivo dell'obbliga- zione, erroneamente assumendo tale titolarità esclusivamente in capo all'ente beneficiario della procedura, come risultante dal de- creto, e omettendo di considerare che, tra i convenuti, un Consorzio di Bonifica aveva esercitato poteri espropriativi ed era accollatario degli oneri di pagamento delle indennità e che l'impresa incaricata dei lavori aveva curato vari adempimenti e assunto così il ruolo di promotrice dell'espropriazione) (Cass., Sez. U, 24/8/2022, n. 25294). Si è dunque ampliata la platea dei legittimati passivi, ossia dei debitori della medesima prestazione indennitaria, nei giudizi di op- posizione alla stima e di determinazione delle indennità espropria- tive, nei casi in cui si verifichi una potenziale dissociazione tra l'au- torità espropriante e il beneficiario dell'espropriazione, con l'effetto di includervi i soggetti che concorrono, ciascuno nell'ambito delle ri- spettive funzioni e competenze, all'espletamento della procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree occorrenti per la realizza- zione dell'opera, entrando in contatto diretto con i soggetti espro- 18RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio priati e agendo in forma tale da suscitare nel terzo creditore dell'in- dennizzo la convinzione dell'assunzione diretta del corrispondente obbligo, a prescindere dal soggetto effettivamente beneficiario dell'esproprio (Cass. Sez. U, n. 25294 del 2022; Cass. n. 1504 del 1993). Si è anche sottolineato che tale conclusione deriva dall'esame dell'art. 54, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 327 del 2001, a mente del quale «l'opposizione alla stima è proposta con atto di citazione noti- ficato all'autorità espropriante, al promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario dell'espropriazione, se attore è il proprie- tario del bene, ovvero all'autorità espropriante e al proprietario del bene, se attore è il promotore dell'espropriazione. Il ricorso è notifi- cato anche al concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il pagamento dell'indennità». Si è ritenuto che in tal modo «si è inteso agevolare il proprie- tario espropriato nellaindividuazione dei soggetti obbligati da evo- care in giudizio, individuati nell'ente espropriante e nel promotore dell'espropriazione e “se del caso” nel beneficiario dell'espropria- zione, salva la facoltà dell'ente convenuto e dello stesso proprietario di chiamare in causa altri soggetti obbligati al pagamento, in quanto delegati con atti di rilevanza esterna all'esercizio di funzioni e potestà proprie dell'ente espropriante, come può accadere nei procedimenti pluripartecipati» (Cass. Sez.U, n. 25294 del 2022; anche Cass., sez. 1, 8/3/2023, n. 6948). 14. Il quartomotivo di ricorso principale è in ammissibile . 14.1. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il diritto agli interessi compensativi originassedal momento del rilascio del nullaosta da parte dell'Assessoratoregionale della Sicilia con nota del 6/7/2007. Solo con la delibera del 7/4/2008 il Consorzioha liquidato l'in- dennità spettante alla Monaco, quanto alla sorte capitale, in euro 19RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 43.817,98. Pertanto, questa era la data da cui decorreva il termine di prescrizione quinquennale. La domanda della Monaco era stata introdotta con la notifica- zione del decreto ingiuntivo in data 16/11/2009, quindi tempestiva- mente. In sostanza, la Corted'appello ha così interpretato il contenuto dell'accordo stipulato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] da [OSCURATO:PERSONA] e dal Consor- ziodi Bonifica della piana di Catania, gestione separata, quale con- cessionario delle opere di realizzazione dell'adduttore. Si legge, in tale accordo, ritualmente trascritto dal ricorrente principale, che «la somma di lire 84.843.450 verrà corrisposta dietro autorizzazione dell'Assessoratoagricoltura e foreste ed è relativa alla differenza tra le somme come sopra liquidate per indennità[…] più il 50% per la cessione volontaria […]». L'espressione «dietro autorizzazione dell'Assessoratoagricol- tura e foreste» è stata interpretata dalla Corted' appello come con- dizione o termine prima del quale non si poteva procedere al paga- mento degli interessi. Pertanto, il ricorrente principale, nel confutare tale interpreta- zione contrattuale fornita dalla Corteterritoriale, avrebbe dovuto in- dicare i criteri di ermeneutica negoziale che sarebbero stati violati e quelli che, in luogo dei primi, dovevano essere applicati, specifican- doli in modo puntuale. 14.2. Tra l'altro, la stessa norma regionale applicata, e quindi l'art.6, comma 4, della legge Regione Sicilia n. 11 del 1989, stabili- sce che «sulle indennità sono corrisposti interessi nella misura del saggio legale per il periodo intercorrente tra la data dell'immissione in possesso e quelladella effettiva liquidazione». Risulta, dunque, necessario procedere alla effettiva liquida- zione della sorte capitale, a titolo di indennizzo espropriativo o di 20RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio corrispettivo della cessione volontaria, per procedere al computo de- gli interessi compensativi. L'inizio del termine di prescrizione deve individuarsi, allora, nella data di effettivo rilascio dell'autorizzazione regionale per la li- quidazione della sorte capitale. Prima del rilascio dell'autorizzazione il diritto alla correspon- sione della sorte capitale non poteva essere azionato, essendo con- dizionato sospensivamente al provvedimento ampliativo, come af- fermato dalla Corteterritoriale, con interpretazione plausibile. Per questa Corte, infatti,la disposizione dell'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce soltanto alla possibilità legale di far valere il diritto e, quindi, alle cause impeditive di ordine generale dell'esercizio del diritto medesimo - quali una condizione sospensiva non ancora verificatasi o un termine non ancora scaduto -con la conseguenza che l'impossibilità di fatto di agire, in cui venga a trovarsi il titolare del diritto (nell'ipotesi, per incertezza nella indi- viduazione del debitore) non è idonea ad impedire il decorso della prescrizione(Cass., sez. 1, 12/3/1994, n. 2429). È vero, dunque, che in tema di espropriazione, la prescrizione del diritto all'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 17 della legge n. 865 del 1971 in favore del mezzadro coltivatore del fondo espro- priato, decorre dalla data dell'atto di acquisizione dell'immobile (ces- sione volontaria o decreto di espropriazione), momento in cui il re- lativo debito diventa liquido ed esigibile, con la determinazione del prezzo della cessione ovvero dell'indennità di espropriazione su cui di regola si commisura quanto spetta al mezzadro e ai suoi eredi (ferma restando la spettanza all'espropriato del valore agricolo me- dio di cui all'art. 16 della legge n. 865 del 1971) (Cass., sez. 1, 25/6/2009, n. 14902). 21RG n. 12118/2019 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nella specie, il decorso del termine di prescrizione ori- gina dall'interpretazione del negozio di cessione volontaria del ter- reno da parte della Monaco, sostitutivo del procedimento espropria- tivo. Ed infatti, si è ritenuto che, anche nel sistema delle leggi re- gionali siciliane in materia di espropriazione per pubblica utilità ed interventi forestali, non è dubbio che la cessione volontaria si inseri- sca nell'ambito della procedura ablatoria come forma semplificata di espropriazione forzata e sia, pertanto, equipollente al decreto di espropriazione e che la stessa non possa essere considerata, alla stregua di un negozio di diritto privato, manifestazione dell'autono- mia negoziale(Cass., n. 12569 del 2009). Ad essa va invece attribuita la natura di negozio di diritto pub- blico, che determina l'acquisto a titolo originario, da parte della pub- blica amministrazione, del bene sottoposto a procedura espropriativa (Cass., n. 12569 del 2009). 15.Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato. 16. Le spese del giudi
Decreto Cassazione n. 23220/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris