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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18569/2026

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irtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 3987 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 dicembre 2024 (R.G.N.1349/2024).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha accolto in parte il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riformadella pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’INPS arifondere all’appellante un terzo delle spese del giudizio di primo grado,per l’ammontare di Euro 847,00 (oltre al rimborso delle speseforfettarie e agli accessori di legge, con distrazione), compensando iresidui due terzi di un importo liquidato per l’intero in Euro 2.540,00,e ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del giudizio di gravame,liquidate in Euro 337,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agliaccessori di legge, egualmente con distrazione.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziatoche, a fronte della cessazione della materia del contendere, è correttala decisione del giudice di prime cure di compensare per due terzi lespese di lite, alla luce sia dell’esiguo lasso di tempo intercorso tra larinotifica del ricorso e la liquidazione della prestazione richiesta(indennità di disoccupazione agricola) sia della prosecuzione delgiudizio a dispetto del riconoscimento della prestazione, tardivamentesegnalato al giudice.2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, formulando due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92,secondo comma, cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello peraver erroneamente confermato la compensazione delle spese del- 2 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizio di primo grado nella misura di due terzi, in difetto dei rigorosipresupposti oggi tipizzati dal codice di rito e in contrasto con il principiocardine di causalità.

A tale riguardo, il ricorrente rileva che l’INPS haerogato l’indennità di disoccupazione agricola il 4 luglio 2023, adistanza di oltre cinque mesi dalla rituale notifica del primo ricorso (16gennaio 2023) e decorsi ormai ventidue giorni dalla rinnovazione dellanotifica, e pone l’accento sulla tempestiva comunicazione di talecircostanza all’organo giudicante.1.1.– La censura è inammissibile.1.2.– A supporto della conferma delle statuizioni del Tribunale inpunto di parziale compensazione delle spese, la Corte di merito haaddotto due ragioni, ciascuna delle quali si rivela idonea a sorreggerela decisione adottata, in coerenza con il principio di causalità che lostesso ricorrente invoca.I giudici d’appello non hanno menzionato soltanto il breve arco ditempo tra la rituale instaurazione del contraddittorio e l’erogazionedella prestazione richiesta (pagine 2 e 3), profilo sul quale si attardanoil ricorso (pagina 6, punti 23 e 24) e, da ultimo, la memoria illustrativa(pagina 2, punto 5), ma anche la mancanza di una sollecitasegnalazione dell’esito satisfattivo (pagine 3 e 4 della sentenzad’appello).Sulla valutazione del contegno processuale, enunciata in terminiconcordi dai giudici di merito al fine di escludere l’integrale rifusionedelle spese sostenute, generiche si palesano le censure(segnatamente, pagine 6 e 7 del ricorso, punti 26 e 27) e non valgonoa scalfire una delle fondamentali rationes decidendi.Il ricorrente si limita a obiettare in termini apodittici di aversegnalato tempestivamente nel contraddittorio processuale lacircostanza, subito dopo averla appresa, senza confutare l’idoneitàdelle circostanze valorizzate in entrambi i gradi di merito a temperare- 3 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026il principio “Victus victori” e senza offrire più solidi riscontri dellaricostruzione alternativa che adombra.2.– Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del decreto delMinistro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e successivemodificazioni, in riferimento alla tabella 4, scaglione 3, e addebita allaCorte di merito di aver liquidato le spese del giudizio di primo grado inun importo inferiore a quelli minimi inderogabili, pari ad Euro 2.695,50,in considerazione di un valore compreso nello scaglione da Euro5.200,01 ad Euro 26.000,00.2.1.– La critica coglie nel segno, nei termini di séguito precisati.2.2.– Il ricorrente muove dalla corretta premessa che il valore dellacontroversia, concernente l’indennità di disoccupazione agricola, lacollochi nel terzo scaglione, da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, dellatabella 4 (Cause di previdenza), allegata al d.m. n. 55 del 2014, comesuccessivamente modificato.Né tale premessa, analiticamente illustrata e conforme alleindicazioni della sentenza d’appello (pagina 4), è stata confutatadall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso.Inoltre, è la stessa Corte territoriale (pagina 4) a puntualizzare chesi sono svolte tutte le fasi.La tabella 4, applicabile al caso di specie, contempla i seguentivalori medi: Euro 929,00 per la fase di studio; Euro 777,00 per la faseintroduttiva; Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;Euro 2.021,00 per la fase decisionale, per un ammontare complessivodi Euro 5.391,00.Neppure su tale ulteriore premessa argomentativa ilcontroricorrente ha mosso contestazioni di sorta.L’importo complessivo così determinato, in virtù delle prescrizionidell’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 2014, non può- 4 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026essere ridotto in misura superiore al 50% e, pertanto, non può essereliquidato un importo inferiore ad Euro 2.695,50.Nel liquidare per l’intero un importo di Euro 2.540,00, al lordo dellacompensazione, la Corte di merito ha dunque riconosciuto, a titolo dicompensi, un importo inferiore alla riduzione massima consentita dallalegge.3.– In definitiva, il ricorso è accolto con esclusivo riguardo alsecondo motivo e la sentenza d’appello è cassata in parte qua, condeclaratoria d’inammissibilità del primo mezzo.4.– Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, liquidando, per il giudizio di primo grado,a titolo di compensi, il complessivo importo di Euro 2.695,50 (oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge).In virtù della conferma delle statuizioni d’appello in punto dicompensazione, l’INPS dev’essere dunque condannato a rifondere alricorrente un terzo dell’importo complessivo così determinato, laddovei restanti due terzi devono essere compensati.L’importo così liquidato dev’essere distratto a favore dell’avvocatoVincenzo Ciccone, che ha reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod.proc. civ. (pagina 11 del ricorso, punto a delle conclusioni, confermatea pagina 4, punto 13, della memoria illustrativa).Resta ferma la liquidazione delle spese del giudizio di gravame, inquesta sede non censurata e già operata dalla Corte di merito allastregua di un valore del decisum ridefinito solo in misura circoscrittacon la nuova liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.5.– Le spese del presente giudizio di legittimità possono esserecompensate, in considerazione dell’accoglimento solo parziale dellecensure e del limitato divario tra l’importo liquidato dalla Corte dimerito e quello che si è accertato come dovuto.

P.Q.M- 5 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primomezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;decidendo la causa nel merito, condanna l’INPS a rifondere al signorGianluigi [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciccone, un terzo delle spese del giudizio di primo grado, che liquidaper l’intero in Euro 2.695,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso dellespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge,compensando i residui due terzi e confermando le statuizioni dellasentenza impugnata sulla liquidazione delle spese del giudizio digravame; compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irtù di procurarilasciata in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzo PEC del difensore– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliato presso l’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 3987 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 30 dicembre 2024 (R.G.N.1349/2024).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 30aprile 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Napoliha accolto in parte il gravame del signor [OSCURATO:PERSONA] e, in riformadella pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato l’INPS arifondere all’appellante un terzo delle spese del giudizio di primo grado,per l’ammontare di Euro 847,00 (oltre al rimborso delle speseforfettarie e agli accessori di legge, con distrazione), compensando iresidui due terzi di un importo liquidato per l’intero in Euro 2.540,00,e ha condannato l’[OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese del giudizio di gravame,liquidate in Euro 337,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie e agliaccessori di legge, egualmente con distrazione.A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha evidenziatoche, a fronte della cessazione della materia del contendere, è correttala decisione del giudice di prime cure di compensare per due terzi lespese di lite, alla luce sia dell’esiguo lasso di tempo intercorso tra larinotifica del ricorso e la liquidazione della prestazione richiesta(indennità di disoccupazione agricola) sia della prosecuzione delgiudizio a dispetto del riconoscimento della prestazione, tardivamentesegnalato al giudice.2.– Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenzad’appello, formulando due motivi, illustrati da memoria in prossimitàdell’adunanza camerale.3.– L’INPS resiste all’impugnazione con controricorso.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 92,secondo comma, cod. proc. civ. e censura la sentenza d’appello peraver erroneamente confermato la compensazione delle spese del- 2 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026giudizio di primo grado nella misura di due terzi, in difetto dei rigorosipresupposti oggi tipizzati dal codice di rito e in contrasto con il principiocardine di causalità. A tale riguardo, il ricorrente rileva che l’INPS haerogato l’indennità di disoccupazione agricola il 4 luglio 2023, adistanza di oltre cinque mesi dalla rituale notifica del primo ricorso (16gennaio 2023) e decorsi ormai ventidue giorni dalla rinnovazione dellanotifica, e pone l’accento sulla tempestiva comunicazione di talecircostanza all’organo giudicante.1.1.– La censura è inammissibile.1.2.– A supporto della conferma delle statuizioni del Tribunale inpunto di parziale compensazione delle spese, la Corte di merito haaddotto due ragioni, ciascuna delle quali si rivela idonea a sorreggerela decisione adottata, in coerenza con il principio di causalità che lostesso ricorrente invoca.I giudici d’appello non hanno menzionato soltanto il breve arco ditempo tra la rituale instaurazione del contraddittorio e l’erogazionedella prestazione richiesta (pagine 2 e 3), profilo sul quale si attardanoil ricorso (pagina 6, punti 23 e 24) e, da ultimo, la memoria illustrativa(pagina 2, punto 5), ma anche la mancanza di una sollecitasegnalazione dell’esito satisfattivo (pagine 3 e 4 della sentenzad’appello).Sulla valutazione del contegno processuale, enunciata in terminiconcordi dai giudici di merito al fine di escludere l’integrale rifusionedelle spese sostenute, generiche si palesano le censure(segnatamente, pagine 6 e 7 del ricorso, punti 26 e 27) e non valgonoa scalfire una delle fondamentali rationes decidendi.Il ricorrente si limita a obiettare in termini apodittici di aversegnalato tempestivamente nel contraddittorio processuale lacircostanza, subito dopo averla appresa, senza confutare l’idoneitàdelle circostanze valorizzate in entrambi i gradi di merito a temperare- 3 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026il principio “Victus victori” e senza offrire più solidi riscontri dellaricostruzione alternativa che adombra.2.– Con il secondo mezzo, il ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 4 del decreto delMinistro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, e successivemodificazioni, in riferimento alla tabella 4, scaglione 3, e addebita allaCorte di merito di aver liquidato le spese del giudizio di primo grado inun importo inferiore a quelli minimi inderogabili, pari ad Euro 2.695,50,in considerazione di un valore compreso nello scaglione da Euro5.200,01 ad Euro 26.000,00.2.1.– La critica coglie nel segno, nei termini di séguito precisati.2.2.– Il ricorrente muove dalla corretta premessa che il valore dellacontroversia, concernente l’indennità di disoccupazione agricola, lacollochi nel terzo scaglione, da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, dellatabella 4 (Cause di previdenza), allegata al d.m. n. 55 del 2014, comesuccessivamente modificato.Né tale premessa, analiticamente illustrata e conforme alleindicazioni della sentenza d’appello (pagina 4), è stata confutatadall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso.Inoltre, è la stessa Corte territoriale (pagina 4) a puntualizzare chesi sono svolte tutte le fasi.La tabella 4, applicabile al caso di specie, contempla i seguentivalori medi: Euro 929,00 per la fase di studio; Euro 777,00 per la faseintroduttiva; Euro 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;Euro 2.021,00 per la fase decisionale, per un ammontare complessivodi Euro 5.391,00.Neppure su tale ulteriore premessa argomentativa ilcontroricorrente ha mosso contestazioni di sorta.L’importo complessivo così determinato, in virtù delle prescrizionidell’art. 4, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 2014, non può- 4 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026essere ridotto in misura superiore al 50% e, pertanto, non può essereliquidato un importo inferiore ad Euro 2.695,50.Nel liquidare per l’intero un importo di Euro 2.540,00, al lordo dellacompensazione, la Corte di merito ha dunque riconosciuto, a titolo dicompensi, un importo inferiore alla riduzione massima consentita dallalegge.3.– In definitiva, il ricorso è accolto con esclusivo riguardo alsecondo motivo e la sentenza d’appello è cassata in parte qua, condeclaratoria d’inammissibilità del primo mezzo.4.– Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causapuò essere decisa nel merito, liquidando, per il giudizio di primo grado,a titolo di compensi, il complessivo importo di Euro 2.695,50 (oltre alrimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessoridi legge).In virtù della conferma delle statuizioni d’appello in punto dicompensazione, l’INPS dev’essere dunque condannato a rifondere alricorrente un terzo dell’importo complessivo così determinato, laddovei restanti due terzi devono essere compensati.L’importo così liquidato dev’essere distratto a favore dell’avvocatoVincenzo Ciccone, che ha reso la dichiarazione prevista dall’art. 93 cod.proc. civ. (pagina 11 del ricorso, punto a delle conclusioni, confermatea pagina 4, punto 13, della memoria illustrativa).Resta ferma la liquidazione delle spese del giudizio di gravame, inquesta sede non censurata e già operata dalla Corte di merito allastregua di un valore del decisum ridefinito solo in misura circoscrittacon la nuova liquidazione delle spese di lite del giudizio di primo grado.5.– Le spese del presente giudizio di legittimità possono esserecompensate, in considerazione dell’accoglimento solo parziale dellecensure e del limitato divario tra l’importo liquidato dalla Corte dimerito e quello che si è accertato come dovuto. P.Q.M- 5 -Numero registro generale 11625/2025Numero sezionale 2166/2026Numero di raccolta generale 18569/2026Data pubblicazione 08/06/2026La Corte accoglie il secondo motivo; dichiara inammissibile il primomezzo; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta;decidendo la causa nel merito, condanna l’INPS a rifondere al signorGianluigi [OSCURATO:PERSONA], con distrazione a favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciccone, un terzo delle spese del giudizio di primo grado, che liquidaper l’intero in Euro 2.695,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso dellespese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge,compensando i residui due terzi e confermando le statuizioni dellasentenza impugnata sulla liquidazione delle spese del giudizio digravame; compensa le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 30 aprile 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 6 -
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