CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 03987/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19630-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] elenco lavoratori agricoli R.G.N.19630/2019 Cron. Rep. Ud.16/01/2024 CC avverso la sentenza n. 1502/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/12/2018 R.G.N. 749/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d’appello di Lecce confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli dopo che l’Inps, in seguito ad accertamento ispettivo, ne aveva disposto la cancellazione ritenendo che l’attività lavorativa non fosse a carattere subordinato, lavorando [OSCURATO:PERSONA] nella cooperativa CAM a r.l. di cui era socio fondatore, e di cui era amministratrice unica la moglie e in cui figurava quale altro socio il figlio. Dopo aver dato atto del contenuto del verbale di accertamento dell’Inps e che la prova della natura subordinata del rapporto di lavoro spettava a [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello precisava che l’istruttoria orale aveva confermato lo svolgimento di attività lavorativa ma non anche il requisito della subordinazione: i testi non avevano riferito che vi fossero direttive o controlli provenienti dalla cooperativa né che si dovesse osservare un determinato orario di lavoro. Concludeva nel senso di una prestazione lavorativa svolta in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] per tre motivi.L’Inps resiste con controricorso. In seguito, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: Stante la depositata rinuncia, il giudizio va dichiarato estinto. Le spese di lite sono compensate attes a la pe