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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16597/2025

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15238/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Sco, 68/A ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – riscossione avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.51/6/2024, depositata il 3 . 1 .20 2 4 e non notificata .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 51/6/2024,depositata il 3.1.2024 , veniva rigettato l’appello propo- stoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Roma n. 3486/31/2021 avente ad og- gettola comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata- glidall’Agenzia delle Entrate - Riscossione e relativa al pagamento di tredicicartelle esattoriali sottostanti.

Il giudice di prime cure in via pregiudiziale dichiarava il proprio di- fetto di giurisdizione per una parte di cartelle non aventi materia tributaria,dichiarava inammissibile il ricorso per altre cartelle di pa- gamento nel rispetto del principio del ne bis idem e, per il resto, rigettavail ricorso .

La decisione veniva confermata dal giudice d’ap- pello.

Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuentededucendo quattro motiv i, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Ri- scossionecon controricorso .

Consideratoche: 1.Preliminarmente, l’agente della riscossione rende noto che l a car- telle di pagamento n. 09720 11 02 96955567000 , limitatamente al ruolo 252683 del 2014, è stata annullata ex art. 1 comma 222 e seguentidella Legge n. 197 del 29/12/2022, a stralcio dei crediti fino adeuro 1.000 per ruoli affidati in riscossione agli agenti della riscos- sionedal 1.01.2000 al 31.12.2015.

Nella memoria illustrativa il con- tribuentenon ha nulla osservato a riguardo.

Semprein via preliminare, va dato atto delle eccezioni sollevate in controricorso di inammissibilità di motivi per difetto di specificità e diautosufficienza, scrutinabili unitamente alle singole censure.

2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta, in rela- zioneall’art. 360 , primo comma , n. 4 , cod. proc. civ., la violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. , poiché il giudice d’appello ha rigettato l’appellosulla base di questioni ed eccezioni rilevabili d’ufficio , non- chéla violazione delle regole del giusto processo con riferimento al ricorsoda parte dell’agente della riscossione ad avvocato del libero foro.

Secondoil ricorrente, in assenza di un provvedimento organizzativo generaleunitamente ad una delibera specifica, recante i criteri legit- timantiil ricorso ad avvocati privati, e di una specifica e motivata deliberazionedell’ente ad indicare le ragioni per cui non si sia fatto ricorsoall’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso ad avvocatodel libero foro sarebbeve invalido. 3.Il motivo è infondato.

Va premesso che questione diversa dall’avvalimento da parte dell’avvocatodel libero foro nei gradi di merito è quella regolata dalla sentenzaCass. n.33413/2023, invocata in ricorso, che afferisce alla difesatecnica dell’agente della riscossione avanti alla Corte di cas- sazionee alle peculiarità della procura speciale ad litem per questo grado di giudizio.

La Corte chiarisce al proposito che « nel caso in esame,alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura spe- ciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinioautorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difen- derel'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassa- zione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera as- sunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto conmenzione dei dati identificativi » .

Al contrario, con riferimento all’impugnazione della statuizione del giudiced’appello di legittimità del ricorso all’avvocato del libero foro neigradi di merito, l a Corte di cassazione, a partire dalla sentenza a Sez.U., n. 30008 del 19/11/2019, poi sempre confermata ad es. da Cass. Sez.6-1, ordinanza n. 16314 del 10/06/2021 , afferma che a i finidella rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione,impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, puòben avvale rsi in primo luogo dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsticome riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salvele ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi spe- cialie da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici .

In secondoluogo, può avvalersi di avvocati del libero foro, senza biso- gno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d.cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art.1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzional- mente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assu- mereil patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erarialee quello di un avvocato del libero foro discende dalla ricon- duzionedella fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenziae l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumereil patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una odell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza delrelativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di provaal riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.

Quest’ultimoè il caso occorso nella fattispecie, e la censura non co- glienel segno ipotizzando come necessari adempimenti che la legge nonprevede. 4.Con il secondo motivo il ricorrente deduce , in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2946 c od. c iv. , d .P.R. n.131/1986, d .P.R. n.602/1973, d . l gs. n.546/92,da parte della sentenza di appello con riferimento alla sta- tuizione circa la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, erro- neamenteritenuta decennale anziché quinquennale .

5. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.

5.1. Premesso che solo nelle fattispecie impositive previste dalla legge,come per i tributi locali , sono soggett e alla prescrizione quin- quennaledi cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., configurandosi alla stre- gua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel noverodelle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di terminisuccessivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche uno actu , con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (cfr. Cass.13683/2020;Cass. 2941/2007) , il motivo non indica neppure la ti- pologiae natura de i crediti in questione in relazione alle singole car- telle impugnate, derivandone l’inammissibilità per difetto di spe- ciifità. 5.2.Inoltre, non v’è dubbio circa i l principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossionecoattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irre- trattabilitàdel credito, ma non anche la cd. conversione del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario de- cennale,ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass. n.11800 del 2018).

Tuttavia,la stessa sentenza delle Sezioni Unite, n. 23397/2016, in- vocatain ricorso, non afferma che a tutti i crediti oggetto di riscos- sione dev’essere applicato il termine di prescrizione quinquennale, bensìil termine di prescrizione eventualmente previsto dalle specifi- chenorme.

Inmancanza di tale espressa previsione di un termine di prescrizione breve, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, che è decennale.

La Corte (cfr. ad es., Cass. , Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019),in termini del tutto condivisibili, ha affermato che in temadi IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale perla loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendorilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto dicui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre impo- stedirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente ap- plicabilitàin vía generale dell'art. 2946 cod. civ..

Ha escluso quindi chepossa applicarsi l'estinzione per decorso del termine quinquen- naleprevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ.

« per tutto ciò chedeve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi » , in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il paga- mentonon è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed au- tonomevalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impo- sitivi.

6. La terza censura, ai fini dell’ art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., invoca il principio del divieto del ne bis in idem , che sarebbe statoviolato dal giudice d’appello , per non aver tenuto conto di due precedentisentenze rese dalla CTR, la n. 5295/2021 e n. 5344/2022 lequali hanno interessato alcune delle cartelle di pagamento sottese allacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata con ilricorso introduttivo del presente processo.

7. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza.

La censura è generica e tardivamente in memoria il ricorrente cerca di fornire particolari più specifici circa il contenuto dalmotivo che, peraltro, individua anche il paradigma processuale di doglianza non corretto.

E’ inoltre infondata per più ragioni: i n primoluogo, la sentenza rende noto che il giudice ha già dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso in ordine alle cartelle di pagamento inte- ressatecircoscrivendo il thema decidendum alle sole cartelle non in- teressatedai predetti giudizi .

In secondo luogo , il contrasto di giudi- cati è alla radice escluso dal fatto che la citata sentenza n. 5295/2021 è stata impugnata da ll’agente della riscossione e il ri- corsor.g. 12638/2022 è chiamato per la decisione alla presente adu- nanzacamerale.

Parimenti, la sentenza n. 5344/2022 , che comun- queha annullato il solo atto di pignoramento, senza statuire alcun- ché in ordine alla validità ed efficacia delle cartelle di pagamento sottese, è stata cassata con rinvio dalla Corte con l’ordinanza n.16698/2024.

Dalla reiezione delle prime tre censure consegue anche l’infonda- tezzadella quarta, con cui, in relazione all’ art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., a torto il contribuente ritiene che sia inesistente la pretesatributaria, e che sia così risarcibile il danno subito dal con- tribuente,ex art. 96 cod. proc. civ. poiché l’agente della riscossione non ha posto in essere alcun comportamento inescusabilmente ne- gligente nel procedere alla riscossione dei crediti , come attesta l’esitodel presente processo .

8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore della controricorrente in euro

4. 3 00 per com- pensi,oltre spese pren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15238/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso da sé stesso (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Sco, 68/A ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:II.DD. –IVA – riscossione avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.51/6/2024, depositata il 3 . 1 .20 2 4 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’8 aprile 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 51/6/2024,depositata il 3.1.2024 , veniva rigettato l’appello propo- stoda [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commis- sionetributaria provinciale di Roma n. 3486/31/2021 avente ad og- gettola comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata- glidall’Agenzia delle Entrate - Riscossione e relativa al pagamento di tredicicartelle esattoriali sottostanti. Il giudice di prime cure in via pregiudiziale dichiarava il proprio di- fetto di giurisdizione per una parte di cartelle non aventi materia tributaria,dichiarava inammissibile il ricorso per altre cartelle di pa- gamento nel rispetto del principio del ne bis idem e, per il resto, rigettavail ricorso . La decisione veniva confermata dal giudice d’ap- pello. Avversola sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione il contribuentededucendo quattro motiv i, che illustra con memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ., cui replica l’Agenzia dell’Entrate - Ri- scossionecon controricorso . Consideratoche: 1.Preliminarmente, l’agente della riscossione rende noto che l a car- telle di pagamento n. 09720 11 02 96955567000 , limitatamente al ruolo 252683 del 2014, è stata annullata ex art. 1 comma 222 e seguentidella Legge n. 197 del 29/12/2022, a stralcio dei crediti fino adeuro 1.000 per ruoli affidati in riscossione agli agenti della riscos- sionedal 1.01.2000 al 31.12.2015. Nella memoria illustrativa il con- tribuentenon ha nulla osservato a riguardo. Semprein via preliminare, va dato atto delle eccezioni sollevate in controricorso di inammissibilità di motivi per difetto di specificità e diautosufficienza, scrutinabili unitamente alle singole censure. 2. Con il primo motivo di ricorso il contribuente prospetta, in rela- zioneall’art. 360 , primo comma , n. 4 , cod. proc. civ., la violazione degliartt. 112 cod. proc. civ. , poiché il giudice d’appello ha rigettato l’appellosulla base di questioni ed eccezioni rilevabili d’ufficio , non- chéla violazione delle regole del giusto processo con riferimento al ricorsoda parte dell’agente della riscossione ad avvocato del libero foro. Secondoil ricorrente, in assenza di un provvedimento organizzativo generaleunitamente ad una delibera specifica, recante i criteri legit- timantiil ricorso ad avvocati privati, e di una specifica e motivata deliberazionedell’ente ad indicare le ragioni per cui non si sia fatto ricorsoall’assistenza tecnica dell’Avvocatura dello Stato, il ricorso ad avvocatodel libero foro sarebbeve invalido. 3.Il motivo è infondato. Va premesso che questione diversa dall’avvalimento da parte dell’avvocatodel libero foro nei gradi di merito è quella regolata dalla sentenzaCass. n.33413/2023, invocata in ricorso, che afferisce alla difesatecnica dell’agente della riscossione avanti alla Corte di cas- sazionee alle peculiarità della procura speciale ad litem per questo grado di giudizio. La Corte chiarisce al proposito che « nel caso in esame,alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura spe- ciale ad litem alle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinioautorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difen- derel'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassa- zione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera as- sunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto conmenzione dei dati identificativi » . Al contrario, con riferimento all’impugnazione della statuizione del giudiced’appello di legittimità del ricorso all’avvocato del libero foro neigradi di merito, l a Corte di cassazione, a partire dalla sentenza a Sez.U., n. 30008 del 19/11/2019, poi sempre confermata ad es. da Cass. Sez.6-1, ordinanza n. 16314 del 10/06/2021 , afferma che a i finidella rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione,impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propridipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, puòben avvale rsi in primo luogo dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsticome riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salvele ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi spe- cialie da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici . In secondoluogo, può avvalersi di avvocati del libero foro, senza biso- gno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d.cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art.1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzional- mente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assu- mereil patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erarialee quello di un avvocato del libero foro discende dalla ricon- duzionedella fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenziae l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumereil patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una odell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza delrelativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di provaal riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità. Quest’ultimoè il caso occorso nella fattispecie, e la censura non co- glienel segno ipotizzando come necessari adempimenti che la legge nonprevede. 4.Con il secondo motivo il ricorrente deduce , in rapporto all’art. 360, primocomma, n. 3 , cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2934 e 2946 c od. c iv. , d .P.R. n.131/1986, d .P.R. n.602/1973, d . l gs. n.546/92,da parte della sentenza di appello con riferimento alla sta- tuizione circa la prescrizione dei crediti portati dalle cartelle, erro- neamenteritenuta decennale anziché quinquennale . 5. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. 5.1. Premesso che solo nelle fattispecie impositive previste dalla legge,come per i tributi locali , sono soggett e alla prescrizione quin- quennaledi cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., configurandosi alla stre- gua di un'obbligazione periodica o di durata e non rientrando nel noverodelle prestazioni unitarie, per le quali rileva una pluralità di terminisuccessivi per un adempimento che strutturalmente rimane eseguibile anche uno actu , con correlata applicabilità dell'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ. (cfr. Cass.13683/2020;Cass. 2941/2007) , il motivo non indica neppure la ti- pologiae natura de i crediti in questione in relazione alle singole car- telle impugnate, derivandone l’inammissibilità per difetto di spe- ciifità. 5.2.Inoltre, non v’è dubbio circa i l principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossionecoattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irre- trattabilitàdel credito, ma non anche la cd. conversione del termine diprescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario de- cennale,ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. (Cass. n.11800 del 2018). Tuttavia,la stessa sentenza delle Sezioni Unite, n. 23397/2016, in- vocatain ricorso, non afferma che a tutti i crediti oggetto di riscos- sione dev’essere applicato il termine di prescrizione quinquennale, bensìil termine di prescrizione eventualmente previsto dalle specifi- chenorme. Inmancanza di tale espressa previsione di un termine di prescrizione breve, trova applicazione il termine di prescrizione ordinario, che è decennale. La Corte (cfr. ad es., Cass. , Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12740 del 26/06/2020; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32308 del 11/12/2019),in termini del tutto condivisibili, ha affermato che in temadi IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale perla loro riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale assumendorilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto dicui all'art. 78 del d.P.R. n. 131 del 1986 e, quanto alle altre impo- stedirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente ap- plicabilitàin vía generale dell'art. 2946 cod. civ.. Ha escluso quindi chepossa applicarsi l'estinzione per decorso del termine quinquen- naleprevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. « per tutto ciò chedeve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi » , in quantol'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il paga- mentonon è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed au- tonomevalutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impo- sitivi. 6. La terza censura, ai fini dell’ art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., invoca il principio del divieto del ne bis in idem , che sarebbe statoviolato dal giudice d’appello , per non aver tenuto conto di due precedentisentenze rese dalla CTR, la n. 5295/2021 e n. 5344/2022 lequali hanno interessato alcune delle cartelle di pagamento sottese allacomunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata con ilricorso introduttivo del presente processo. 7. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza. La censura è generica e tardivamente in memoria il ricorrente cerca di fornire particolari più specifici circa il contenuto dalmotivo che, peraltro, individua anche il paradigma processuale di doglianza non corretto. E’ inoltre infondata per più ragioni: i n primoluogo, la sentenza rende noto che il giudice ha già dichiarato l’inammissibilitàdel ricorso in ordine alle cartelle di pagamento inte- ressatecircoscrivendo il thema decidendum alle sole cartelle non in- teressatedai predetti giudizi . In secondo luogo , il contrasto di giudi- cati è alla radice escluso dal fatto che la citata sentenza n. 5295/2021 è stata impugnata da ll’agente della riscossione e il ri- corsor.g. 12638/2022 è chiamato per la decisione alla presente adu- nanzacamerale. Parimenti, la sentenza n. 5344/2022 , che comun- queha annullato il solo atto di pignoramento, senza statuire alcun- ché in ordine alla validità ed efficacia delle cartelle di pagamento sottese, è stata cassata con rinvio dalla Corte con l’ordinanza n.16698/2024. Dalla reiezione delle prime tre censure consegue anche l’infonda- tezzadella quarta, con cui, in relazione all’ art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., a torto il contribuente ritiene che sia inesistente la pretesatributaria, e che sia così risarcibile il danno subito dal con- tribuente,ex art. 96 cod. proc. civ. poiché l’agente della riscossione non ha posto in essere alcun comportamento inescusabilmente ne- gligente nel procedere alla riscossione dei crediti , come attesta l’esitodel presente processo . 8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in favore della controricorrente in euro 4. 3 00 per com- pensi,oltre spese pren
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