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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 33413/2023

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nte ORDINANZA sul ricorso 29584-2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso —ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] —intimata — Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel.

Consigliere - avverso la sentenza n. 3692/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA,depositata il 17 / 4 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva parzialmente accoltol’appello della Concessionaria avverso la sentenza n. 7503/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta in parziale accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso intimazione di pagamento e relative cartelle esattoriali; la contribuenteè rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo l a ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto ( artt.2946, 2948 e 2953 cod. civ.)per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato prescritta una parte delle cartelle esattoriali (analiticamente indicate alla pag. 9 del ricorso) senza fare applicazione del termine decennale previsto per l’azione di riscossione;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente all’istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente in data 22.5.2008, non valutata dalla Commissione tributaria regionale ai fini dell’interruzione della prescrizione a decorrere dalla notifica delle cartelle (effettuata nell’anno 2006);

2.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questionisollevate nella presente fase del giudizio, l ’ inammissibilità del ricorso propostoda Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem;2.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui « a i fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»;

2.3. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso»(SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione»pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente;

2.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro»;

2.5. come peraltro confermato anche dal « Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione»(SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.);

2.6. ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria;

2.7. nel caso in esame,alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litemalle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi;

2.8. ne consegueche, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensor e , in quanto Avvocato del l ibero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle e ntrate r iscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da queldifensore;

2.9. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 29584-2018proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso —ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] —intimata — Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaMILENA BALSAMO - Consigliere - Ud.21/11/2023 - CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - avverso la sentenza n. 3692/01/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA,depositata il 17 / 4 /20 1 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] Agenzia delle entrate riscossione propon e ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva parzialmente accoltol’appello della Concessionaria avverso la sentenza n. 7503/2016 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta in parziale accoglimentodel ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso intimazione di pagamento e relative cartelle esattoriali; la contribuenteè rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo l a ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione di norme di diritto ( artt.2946, 2948 e 2953 cod. civ.)per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente dichiarato prescritta una parte delle cartelle esattoriali (analiticamente indicate alla pag. 9 del ricorso) senza fare applicazione del termine decennale previsto per l’azione di riscossione; 1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, relativamente all’istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente in data 22.5.2008, non valutata dalla Commissione tributaria regionale ai fini dell’interruzione della prescrizione a decorrere dalla notifica delle cartelle (effettuata nell’anno 2006); 2.1. rileva il Collegio, in via pregiudiziale ed assorbente rispetto ad altre questionisollevate nella presente fase del giudizio, l ’ inammissibilità del ricorso propostoda Agenzia delle Entrate Riscossione, in conseguenza del difetto di legittimazione processuale del difensore, Avvocato del libero foro, per invalidità della procura speciale ad litem;2.2. tanto alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite diquesta Corte (sentenza n. 30008 del 19/11/2019) secondo cui « a i fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r. d. cit. -nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità»; 2.3. la legittimazione processuale dell'Avvocatura dello Stato, trova, infatti, fondamento nella attuazione delle norme di legge sopra richiamate, che hanno introdotto una forma convenzionale di definizione di patrocinio cd. autorizzato, che solo entro tali limiti rimane organico ed esclusivo, attuazione realizzata attraverso la stipula del «Protocollo d'intesa del 22/06/2017 tra [OSCURATO:PERSONA] ed Avvocatura Generale dello Stato», nel quale le parti hanno valutato le rispettive esigenze organizzative, pure in considerazione dell'organico e dei carichi di lavoro rappresentati dall'Avvocatura dello Stato, per poi di comune accordo individuare le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura, con conseguente determinazione del concreto modus operandi del patrocinio pubblico nei rapporti con l'agente della riscossione, a seconda della tipologia del contenzioso»(SS.UU. n. 30008/2019 cit. in motiv.), a tal fine essendo previsto, per quanto qui interessa, che, nelle liti concernenti «l'attività di riscossione»pendenti avanti alla Corte di cassazione civile e tributaria (paragr. 3.4 Protocollo), e comunque nelle controversie in cui vengono in rilievo «questioni di massima o particolarmente rilevanti, in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione» (ibidem paragr. 3.2), sussiste l'obbligo dell'Avvocatura dello Stato di assumere il patrocinio dell'Ente; 2.4. da ciò deriva, come puntualmente rilevato nella sentenza delle Sezioni Unite, che «il nuovo assetto normativo ha prescritto, per il patrocinio di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di legittimità, un rapporto di regola ad eccezione tra la difesa pubblica dell'Avvocatura dello Stato e la difesa svolta da avvocati del libero foro»; 2.5. come peraltro confermato anche dal « Regolamento di amministrazione dell'[OSCURATO:PERSONA], deliberato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 19/05/2018, [che] qualifica, al suo art. 4 e sul presupposto della soggezione dell'ente al controllo della Corte dei conti, l'avvalimento di Avvocati del libero foro come ipotesi residuale, rispetto al patrocinio pubblico e quando questo non sia assunto dall'Avvocatura erariale in conformità ad apposita convenzione»(SS.UU. n. 30008/2019, cit., in motiv.); 2.6. ne consegue che derogare al patrocinio autorizzato riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell'opera di liberi professionisti, è subordinato all'adozione di una specifica e motivata deliberazione dell'ente, la cui mancanza determina la nullità del mandato alle liti, non rilevando che esso sia stato conferito con le modalità prescritte dal regolamento o dallo statuto dell'ente, fonti di rango secondario insuscettibili di derogare alla legislazione primaria; 2.7. nel caso in esame,alcun riferimento è contenuto nel ricorso o nella procura speciale ad litemalle ragioni della necessità di una deroga rispetto al patrocinio autorizzato in via esclusiva all'Avvocatura erariale a difendere l'Agenzia Entrate Riscossione nelle liti avanti la Corte di cassazione civile, né tanto meno è fatta indicazione di una delibera assunta dagli organi dell'ente pubblico, neppure richiamata soltanto con menzione dei dati identificativi; 2.8. ne consegueche, in difetto dei presupposti legali, deve ritenersi invalidamente conferita la procura speciale al difensor e , in quanto Avvocato del l ibero Foro, invalidità che determina il difetto di valida costituzione in giudizio di Agenzia delle e ntrate r iscossione, con conseguente nullità di tutti gli atti difensivi compiuti da queldifensore; 2.9. il conseguente difetto di legittimazione processuale del difensore è quindi rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del processo, non escluso il giudizio di cassazione, investendo un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; 4. nulla sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio della contribuente P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nel
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