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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05002/2023

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to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29802 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.

G iu- seppeMarini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: amministratoredi fatto -notifica atti - legitti- mazionead agire AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1532/1/2019depositata il 13 marzo 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.24186/25/17che aveva a sua volta rigettato il ricorso p roposto dal contribuenteper l'annullamento dell’avviso di accertamento notificato- gli quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ai fini IRES, IVA, IRAP per vantaggi fiscali non spettanti relativa- menteal periodo di imposta 200 5. 2.Il giudice di prime cure riteneva dimostrato l’esercizio dell’ammini- strazionedi fatto della suddetta società da parte del contribuente, an- chein forza di altra sentenza della CTR resa in data 17.3.2014 in pro- cessotra le medesime parti.

Il giudice d’a ppello confermava tale deci- sione, considerate le risultanze probatorie emergenti dall’accerta- mento,in particolare in quanto gli utili della società risultavano versati sulconto corrente intestato al contribuente. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso; da ultimo parte contribuente deposita memoria, ren- dendonota la costituzione di nuovo difensore in sostituzione.

Consideratoche: 4.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per aver la sentenza impugnata ritenutolegittima la notifica dell'att o impositivo nei suoi confronti, ben- chénon fosse amministratore di fatto della società e, comunque, legale rappresentantedella stessa.

Conil secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’il legittimità della sentenza peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt.60 d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, e 145 cod. proc. civ., avendo il giu- dice d’appello man cato di rilevare che la notifica dell’atto impugnato eradel tutto inesistente perché l’atto è stato spedito e ricevuto a mezzo delservizio postale in Comune diverso da quello del domicilio fiscale dellasocietà.

Ilterzo motivo - in relazione all’art.360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- prospetta l’illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,circa l’asserita inefficacia della notifica dell’atto impugnato. 5.I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

Comegià affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non so lo l'accertamento diuna situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza diottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conse- guibilesenza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzatosolo in pre visione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 153 55).

Nelcaso in esame, l’atto impositivo è stato emanato nei confronti della societàper l'adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative ed è statonotificato all'odierno ricorrente solo nella supposta qualità di am- ministratoredi fatto della stes sa. 6.Quest’ultimo, pertanto, non ha alcun interesse in ordine alla legitti- mitàdell'atto impositivo, in quanto avente ad oggetto l'accertamento disituazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo.

Infatti, un siffattointeresse non può individua rsi dall’esposizione dell'amministra- tore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata,attesa la diversità dei presupposti applicativi e l'assenza diun'efficacia - neanche riflessa - del giudicato che si forma sull'atto impositivorispetto al giudizio vertente sulla responsabilità civile o am- ministrativadell'amministratore per gli atti posti in essere nell'esercizio dellefunzioni gestorie. 7.In ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) dellanotificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza,in quanto, come riferito in controricorso (pagg. 2) e non con- testato, l’atto di contestazione è stato notificato anche al legale rap- presentantedella società, e a p.2 stessa del ricorso si afferma che tra- miteil legale rappresentante la società ha impugnato l'atto, così dimo- strandoinequivocabilmente di averne avuto piena conoscenza (cfr., in proposito,Cass. 28 ottobre 2015, n. 219 6 0, nonché Cass. 29 ottobre 2020n.23883).

Per l e suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non puòtrovare ingresso. 8.In conclusione, va data continuità al principio di diritto (Cass. Sez. 5,Sentenza n.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo il quale l’amministratoredi fatto non è legitti mato ad impugnare l’avviso di ac- certamentorivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessaspetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge,risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle im- prese,e te nuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P.R. n.600 del 1973, larappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fatto solo ovenon sia determinabile secondo la legge c ivile. 9.Alla declaratoria di inammissibilit à del ricorso segue il regolamento dellespese di lite, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 15.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito.

Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presuppo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29802 /2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. G iu- seppeMarini e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lostudio del primo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: amministratoredi fatto -notifica atti - legitti- mazionead agire AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente– avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1532/1/2019depositata il 13 marzo 2019, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 novembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] av- verso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.24186/25/17che aveva a sua volta rigettato il ricorso p roposto dal contribuenteper l'annullamento dell’avviso di accertamento notificato- gli quale amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.ai fini IRES, IVA, IRAP per vantaggi fiscali non spettanti relativa- menteal periodo di imposta 200 5. 2.Il giudice di prime cure riteneva dimostrato l’esercizio dell’ammini- strazionedi fatto della suddetta società da parte del contribuente, an- chein forza di altra sentenza della CTR resa in data 17.3.2014 in pro- cessotra le medesime parti. Il giudice d’a ppello confermava tale deci- sione, considerate le risultanze probatorie emergenti dall’accerta- mento,in particolare in quanto gli utili della società risultavano versati sulconto corrente intestato al contribuente. 3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente, affidato a tre motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con controricorso; da ultimo parte contribuente deposita memoria, ren- dendonota la costituzione di nuovo difensore in sostituzione. Consideratoche: 4.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62,d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per aver la sentenza impugnata ritenutolegittima la notifica dell'att o impositivo nei suoi confronti, ben- chénon fosse amministratore di fatto della società e, comunque, legale rappresentantedella stessa. Conil secondo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l’il legittimità della sentenza peromesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione in ordine alla violazione e falsa applicazione degli artt.60 d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, e 145 cod. proc. civ., avendo il giu- dice d’appello man cato di rilevare che la notifica dell’atto impugnato eradel tutto inesistente perché l’atto è stato spedito e ricevuto a mezzo delservizio postale in Comune diverso da quello del domicilio fiscale dellasocietà. Ilterzo motivo - in relazione all’art.360 , primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- prospetta l’illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,circa l’asserita inefficacia della notifica dell’atto impugnato. 5.I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili. Comegià affermato più volte da questa Corte, ad es. con la decisione n.36558/2021 resa inter partes , l'interesse ad agire - quale condizione dell'azioneex art. 100 cod. proc. civ. - richiede non so lo l'accertamento diuna situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza diottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conse- guibilesenza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzatosolo in pre visione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (cfr. Cass. 4 maggio 2012, n. 6749; Cass.27 gennaio 2011, n. 2051; Cass. 28 giugno 2010, n. 153 55). Nelcaso in esame, l’atto impositivo è stato emanato nei confronti della societàper l'adempimento di obbligazioni tributarie a lei relative ed è statonotificato all'odierno ricorrente solo nella supposta qualità di am- ministratoredi fatto della stes sa. 6.Quest’ultimo, pertanto, non ha alcun interesse in ordine alla legitti- mitàdell'atto impositivo, in quanto avente ad oggetto l'accertamento disituazioni giuridiche soggettive cui lo stesso è estraneo. Infatti, un siffattointeresse non può individua rsi dall’esposizione dell'amministra- tore a responsabilità o sanzioni per violazioni imputabili alla società amministrata,attesa la diversità dei presupposti applicativi e l'assenza diun'efficacia - neanche riflessa - del giudicato che si forma sull'atto impositivorispetto al giudizio vertente sulla responsabilità civile o am- ministrativadell'amministratore per gli atti posti in essere nell'esercizio dellefunzioni gestorie. 7.In ogni caso, si osserva che la eventuale nullità (o anche inesistenza) dellanotificazione del detto avviso di accertamento si presenta priva di rilevanza,in quanto, come riferito in controricorso (pagg. 2) e non con- testato, l’atto di contestazione è stato notificato anche al legale rap- presentantedella società, e a p.2 stessa del ricorso si afferma che tra- miteil legale rappresentante la società ha impugnato l'atto, così dimo- strandoinequivocabilmente di averne avuto piena conoscenza (cfr., in proposito,Cass. 28 ottobre 2015, n. 219 6 0, nonché Cass. 29 ottobre 2020n.23883). Per l e suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non puòtrovare ingresso. 8.In conclusione, va data continuità al principio di diritto (Cass. Sez. 5,Sentenza n.26702 del 12/09/2022, Rv. 665856 - 01) secondo il quale l’amministratoredi fatto non è legitti mato ad impugnare l’avviso di ac- certamentorivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessaspetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge,risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle im- prese,e te nuto conto che, ai sensi dell’art.62 del d.P.R. n.600 del 1973, larappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l’amministrazione di fatto solo ovenon sia determinabile secondo la legge c ivile. 9.Alla declaratoria di inammissibilit à del ricorso segue il regolamento dellespese di lite, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. LaCorte: dichiarainammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 15.000,00 per compensi, oltre speseprenotate a debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater,sussistono i presuppo