CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2026
Cassazione n. 07504/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3310/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.), inpersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamentedomiciliata presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo diposta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;-controricorrente-Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5002/2023depositata il 24/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2001 la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena concedeva duemutui fondiari alla [OSCURATO:SOCIETA]., garantiti da ipoteca volontaria su unimmobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], la quale, successivamente, nel2010, ne trasferiva la proprietà alla [OSCURATO:SOCIETA]. La debitricerimaneva inadempiente, sicché, nel 2007, la banca dichiarava risoltientrambi i contratti di mutuo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza n. 22/2014del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Nel 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., su istanza della [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di Siena, notificava atto di precetto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esuccessivo pignoramento immobiliare, dando avvio alla proceduraesecutiva RGE n. 256/2018 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo acquirente del beneimmobile gravato, proponeva opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e617 c.p.c., deducendo: l’indeterminatezza del credito intimato; ildifetto di legittimazione passiva della cessionaria e la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti della Morelli; laprescrizione del credito; la nullità dei contratti di mutuo; la nullità delleclausole contrattuali inerenti alla determinazione del saggio di interessee il superamento del tasso soglia anti-usura.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere il rigettodell’opposizione e la condanna alle spese di lite.Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1652/2020, rigettaval’opposizione e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusionedelle spese giudiziali.Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026Avverso tale pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaappello.Si costitutiva [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere il rigetto delgravame.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5002/2023,rigettava il gravame e confermava la [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese di lite, nonché dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laMRG [OSCURATO:SOCIETA]Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli haintegralmente rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].- così confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Nolache aveva respinto l’opposizione all’esecuzione (ex artt. 615 e 617c.p.c.) - sulla base delle seguenti argomentazioni:a) la Siena NPL ha fornito prova documentale idonea della propriatitolarità del credito derivante da una cessione in blocco ex art. 58 TUB,in quanto, pur non avendo prodotto l’atto di cessione, aveva prodottodocumentazione attestante la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (cheindicava le categorie di rapporti ceduti) unitamente a una nota diconferma di Banca MPS del luglio 2021: secondo entrambi i giudici dimerito detta documentazione permetteva di individuare con certezzache i mutui fondiari in esame rientravano nell’operazione dicartolarizzazione;Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026b) ai sensi dell’art. 2880 c.c., il diritto del creditore ipotecario diagire nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato si estingueper prescrizione con il decorso di venti anni dalla trascrizione del titolodi acquisto. Nel caso di specie, poiché tale termine ventennale non eraancora decorso, è stata respinta l’eccezione di prescrizione. La corteterritoriale ha riconosciuto che gli atti interruttivi compiuti verso ildebitore diretto fallito (come l’insinuazione al passivo) non estendonoi propri effetti al terzo proprietario, ma ha per l’appunto ritenutodirimente il mancato decorso del ventennio previsto per l’estinzionedell’ipoteca;c) le clausole degli interessi non erano nulle per indeterminatezzadel tasso d’interesse (e in particolare per la mancata specifica deldivisore - 360 o 365 giorni - nell’indicatore Euribor 6 mesi), in quantoil dato mancante era ricavabile aliunde e non attribuiva un potereunilaterale alla banca nella determinazione del tasso;d) il limite di finanziabilità (art. 38 TUB) era stato superato,perché l’importo erogato in mutuo eccedeva l’80% del valore del beneipotecato; tuttavia, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite(cfr. sent. n. 33719/2022), il limite di finanziabilità non va consideratocome un elemento essenziale del contenuto del contratto, con laconseguenza che la sua violazione non integra una norma imperativatale da determinare la nullità del mutuo;e) i contratti non erano nulli neppure per omessa indicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] di Costo, in quanto detto indicatore è un meroindicatore informativo finalizzato alla trasparenza bancaria; con laconseguenza che la sua errata indicazione o omissione non comportala nullità del contratto né della singola clausola, ma può al più dar luogoa responsabilità risarcitoria.In conclusione, la Corte ha confermato la validità della proceduraesecutiva, condannando la società appellante al pagamento delle spesedi lite e al versamento del doppio contributo unificato.Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/20262. MRG articola in ricorso tre motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia error in iudicando - nullità dellasentenza per errata valutazione circa l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva della creditrice istante - erronea acquisizione evalutazione di documenti - violazione del combinato disposto degli artt.2697 c.c. - art. 1376 c.c. - art. 1264 c.c., art. 58 tub, artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 360 commi 3, 4 e 5 c.p.c. , nella parte incui la corte territoriale ha ritenuto provata la legittimazione attiva dellaSiena [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della sola pubblicazione in GazzettaUfficiale e di documenti ritenuti idonei, senza esigere la prova delcontratto di cessione dei crediti e senza valutare correttamente l’onereprobatorio sulla titolarità del credito;- con il secondo motivo denuncia error in iudicando - nullitàdella sentenza per errata valutazione circa l’eccezione di intervenutaprescrizione del diritto di credito - contraddittorietà manifesta traragionamento seguito e conclusioni a cui è approdata la corte d’appello- violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2878n. 3) c.c., 2880 c.c., 2935 c.c., 2946 c.c. in relazione all’art. 360 commi3 e 5 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha esclusol’intervenuta prescrizione del diritto di credito e dell’ipoteca, applicandoerroneamente l’art. 2880 c.c. e ritenuto non decorso il termineventennale, sebbene il credito si prescriveva in dieci anni dallarisoluzione dei mutui e l’insinuazione al passivo del fallimento delladebitrice non produceva effetti interruttivi nei confronti del terzoacquirente dell’immobile ipotecato;- con il terzo motivo denuncia error in iudicando - nullità dellasentenza per violazione di legge per errata valutazione circa l’eccezionedi nullità, annullabilità e/o indeterminatezza delle clausole relative altasso dichiarato per mancata indicazione specifica del coefficientedivisore euribor - violazione del combinato disposto degli artt. 117 tub- artt. 1346 e 1284 c.c., art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 commiNumero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/20263, 4 e 5 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha escluso lanullità o l’indeterminatezza delle clausole sugli interessi, ritenendoirrilevante la mancata indicazione del coefficiente divisore Euribor (360o 365 giorni) e affermando che il dato potesse ricavarsi aliunde,nonostante tale omissione impedisse di determinare esattamente iltasso applicato.3. Occorre rilevare d’ufficio la nullità del giudizio svoltosi nei gradidi merito per la mancata integrità del contraddittorio ab origine neiconfronti della debitrice diretta [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della relativaCuratela fallimentare (o dei suoi eventuali successori).Dal giudizio di merito risulta che la procedura esecutivaimmobiliare (R.G.E. n. 256/2018 Tribunale di Nola) è stata intrapresada [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di terza proprietaria di immobili ipotecati a garanzia di debiticontratti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] altresì che il giudizio di opposizioneex artt. 615 e 617 c.p.c. e il successivo grado di appello si sono svoltiunicamente tra la terza opponente [OSCURATO:SOCIETA] e la creditriceSiena NPL, come si evince dall’intestazione della sentenza impugnata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.n. 6546 e n. 29748/2011), nel caso di espropriazione contro il terzoproprietario, si configura un litisconsorzio necessario tra il creditore, ilterzo assoggettato all’esecuzione e il debitore diretto. Quest’ultimo, purnon essendo legittimato passivo dell’azione esecutiva in senso stretto,è parte necessaria nei giudizi di opposizione, poiché l’accertamentosull’esistenza e sull’entità del credito azionato incide direttamente sullasua posizione debitoria e non può che avvenire in modo unitario.Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui ildebitore diretto sia stato dichiarato fallito. Come precisato da Cass. n.1620/2016, la dichiarazione di fallimento non è di ostacolo allapersistenza della procedura esecutiva, ma impone che il contraddittoriosia integrato nei confronti della Curatela fallimentare, unico soggettoNumero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026legittimato a stare in giudizio per i rapporti compresi nel fallimento aisensi dell’art. 43 l.fall.Nel caso di specie, sebbene la Curatela fosse stata destinatariadel precetto, non risulta sia stata evocata né abbia partecipato ai gradidi merito dell’opposizione.La mancata partecipazione al giudizio della debitrice diretta (odel suo curatore; o, in caso di chiusura della procedura concorsuale odi estinzione della società, dei suoi ex soci, che ad essa succedono)determina la nullità dell’intero procedimento, vizio rilevabile d’ufficioanche in sede di legittimità.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvioal Tribunale di Nola, affinché, previa integrazione del contraddittorio neiconfronti della debitrice diretta (Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,oppure, ove esaurita la procedura concorsuale, successori della società,se estinta), provveda alla rinnovazione del relativo primo grado digiudizio.4. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anchedel presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:dispiegata da acquirentePASQUALE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere-Rel. da terza datrice diipoteca. MancataCRISTIANO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere integrazione ab originedel contraddittorio.PASQUALINA A.P. [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRAFFAELE [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. CC 18 marzo 2026ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 3310/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in attiindicato, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale è domiciliataper legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l.), inpersona del legale rappresentante in atti indicato, rappresentata edifesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], già elettivamentedomiciliata presso lo studio legale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed attualmente domiciliata per legge presso l’indirizzo diposta elettronica certificata del nominato difensore di fiducia;-controricorrente-Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 5002/2023depositata il 24/11/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 2001 la [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena concedeva duemutui fondiari alla [OSCURATO:SOCIETA]., garantiti da ipoteca volontaria su unimmobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], la quale, successivamente, nel2010, ne trasferiva la proprietà alla [OSCURATO:SOCIETA]. La debitricerimaneva inadempiente, sicché, nel 2007, la banca dichiarava risoltientrambi i contratti di mutuo.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. veniva dichiarata fallita con sentenza n. 22/2014del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Nel 2018, [OSCURATO:SOCIETA]., su istanza della [OSCURATO:PERSONA] deiPaschi di Siena, notificava atto di precetto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. esuccessivo pignoramento immobiliare, dando avvio alla proceduraesecutiva RGE n. 256/2018 dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., quale terzo acquirente del beneimmobile gravato, proponeva opposizione all’esecuzione ex artt. 615 e617 c.p.c., deducendo: l’indeterminatezza del credito intimato; ildifetto di legittimazione passiva della cessionaria e la mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti della Morelli; laprescrizione del credito; la nullità dei contratti di mutuo; la nullità delleclausole contrattuali inerenti alla determinazione del saggio di interessee il superamento del tasso soglia anti-usura.Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere il rigettodell’opposizione e la condanna alle spese di lite.Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 1652/2020, rigettaval’opposizione e condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusionedelle spese giudiziali.Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026Avverso tale pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponevaappello.Si costitutiva [OSCURATO:SOCIETA]. per chiedere il rigetto delgravame.La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 5002/2023,rigettava il gravame e confermava la [OSCURATO:SOCIETA]. alpagamento delle spese di lite, nonché dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laMRG [OSCURATO:SOCIETA]Ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] di parte ricorrente ha depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Nella sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli haintegralmente rigettato l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].- così confermando la decisione di primo grado del Tribunale di Nolache aveva respinto l’opposizione all’esecuzione (ex artt. 615 e 617c.p.c.) - sulla base delle seguenti argomentazioni:a) la Siena NPL ha fornito prova documentale idonea della propriatitolarità del credito derivante da una cessione in blocco ex art. 58 TUB,in quanto, pur non avendo prodotto l’atto di cessione, aveva prodottodocumentazione attestante la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] (cheindicava le categorie di rapporti ceduti) unitamente a una nota diconferma di Banca MPS del luglio 2021: secondo entrambi i giudici dimerito detta documentazione permetteva di individuare con certezzache i mutui fondiari in esame rientravano nell’operazione dicartolarizzazione;Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026b) ai sensi dell’art. 2880 c.c., il diritto del creditore ipotecario diagire nei confronti del terzo acquirente del bene ipotecato si estingueper prescrizione con il decorso di venti anni dalla trascrizione del titolodi acquisto. Nel caso di specie, poiché tale termine ventennale non eraancora decorso, è stata respinta l’eccezione di prescrizione. La corteterritoriale ha riconosciuto che gli atti interruttivi compiuti verso ildebitore diretto fallito (come l’insinuazione al passivo) non estendonoi propri effetti al terzo proprietario, ma ha per l’appunto ritenutodirimente il mancato decorso del ventennio previsto per l’estinzionedell’ipoteca;c) le clausole degli interessi non erano nulle per indeterminatezzadel tasso d’interesse (e in particolare per la mancata specifica deldivisore - 360 o 365 giorni - nell’indicatore Euribor 6 mesi), in quantoil dato mancante era ricavabile aliunde e non attribuiva un potereunilaterale alla banca nella determinazione del tasso;d) il limite di finanziabilità (art. 38 TUB) era stato superato,perché l’importo erogato in mutuo eccedeva l’80% del valore del beneipotecato; tuttavia, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Unite(cfr. sent. n. 33719/2022), il limite di finanziabilità non va consideratocome un elemento essenziale del contenuto del contratto, con laconseguenza che la sua violazione non integra una norma imperativatale da determinare la nullità del mutuo;e) i contratti non erano nulli neppure per omessa indicazionedell’[OSCURATO:PERSONA] di Costo, in quanto detto indicatore è un meroindicatore informativo finalizzato alla trasparenza bancaria; con laconseguenza che la sua errata indicazione o omissione non comportala nullità del contratto né della singola clausola, ma può al più dar luogoa responsabilità risarcitoria.In conclusione, la Corte ha confermato la validità della proceduraesecutiva, condannando la società appellante al pagamento delle spesedi lite e al versamento del doppio contributo unificato.Numero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/20262. MRG articola in ricorso tre motivi. Precisamente:- con il primo motivo denuncia error in iudicando - nullità dellasentenza per errata valutazione circa l’eccezione di difetto dilegittimazione attiva della creditrice istante - erronea acquisizione evalutazione di documenti - violazione del combinato disposto degli artt.2697 c.c. - art. 1376 c.c. - art. 1264 c.c., art. 58 tub, artt. 115 e 116c.p.c. in relazione all’art. 360 commi 3, 4 e 5 c.p.c. , nella parte incui la corte territoriale ha ritenuto provata la legittimazione attiva dellaSiena [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base della sola pubblicazione in GazzettaUfficiale e di documenti ritenuti idonei, senza esigere la prova delcontratto di cessione dei crediti e senza valutare correttamente l’onereprobatorio sulla titolarità del credito;- con il secondo motivo denuncia error in iudicando - nullitàdella sentenza per errata valutazione circa l’eccezione di intervenutaprescrizione del diritto di credito - contraddittorietà manifesta traragionamento seguito e conclusioni a cui è approdata la corte d’appello- violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2878n. 3) c.c., 2880 c.c., 2935 c.c., 2946 c.c. in relazione all’art. 360 commi3 e 5 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha esclusol’intervenuta prescrizione del diritto di credito e dell’ipoteca, applicandoerroneamente l’art. 2880 c.c. e ritenuto non decorso il termineventennale, sebbene il credito si prescriveva in dieci anni dallarisoluzione dei mutui e l’insinuazione al passivo del fallimento delladebitrice non produceva effetti interruttivi nei confronti del terzoacquirente dell’immobile ipotecato;- con il terzo motivo denuncia error in iudicando - nullità dellasentenza per violazione di legge per errata valutazione circa l’eccezionedi nullità, annullabilità e/o indeterminatezza delle clausole relative altasso dichiarato per mancata indicazione specifica del coefficientedivisore euribor - violazione del combinato disposto degli artt. 117 tub- artt. 1346 e 1284 c.c., art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 commiNumero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/20263, 4 e 5 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale ha escluso lanullità o l’indeterminatezza delle clausole sugli interessi, ritenendoirrilevante la mancata indicazione del coefficiente divisore Euribor (360o 365 giorni) e affermando che il dato potesse ricavarsi aliunde,nonostante tale omissione impedisse di determinare esattamente iltasso applicato.3. Occorre rilevare d’ufficio la nullità del giudizio svoltosi nei gradidi merito per la mancata integrità del contraddittorio ab origine neiconfronti della debitrice diretta [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della relativaCuratela fallimentare (o dei suoi eventuali successori).Dal giudizio di merito risulta che la procedura esecutivaimmobiliare (R.G.E. n. 256/2018 Tribunale di Nola) è stata intrapresada [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di terza proprietaria di immobili ipotecati a garanzia di debiticontratti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] altresì che il giudizio di opposizioneex artt. 615 e 617 c.p.c. e il successivo grado di appello si sono svoltiunicamente tra la terza opponente [OSCURATO:SOCIETA] e la creditriceSiena NPL, come si evince dall’intestazione della sentenza impugnata.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass.n. 6546 e n. 29748/2011), nel caso di espropriazione contro il terzoproprietario, si configura un litisconsorzio necessario tra il creditore, ilterzo assoggettato all’esecuzione e il debitore diretto. Quest’ultimo, purnon essendo legittimato passivo dell’azione esecutiva in senso stretto,è parte necessaria nei giudizi di opposizione, poiché l’accertamentosull’esistenza e sull’entità del credito azionato incide direttamente sullasua posizione debitoria e non può che avvenire in modo unitario.Tale principio trova applicazione anche nell’ipotesi in cui ildebitore diretto sia stato dichiarato fallito. Come precisato da Cass. n.1620/2016, la dichiarazione di fallimento non è di ostacolo allapersistenza della procedura esecutiva, ma impone che il contraddittoriosia integrato nei confronti della Curatela fallimentare, unico soggettoNumero registro generale 3310/2024Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 7504/2026Data pubblicazione 29/03/2026legittimato a stare in giudizio per i rapporti compresi nel fallimento aisensi dell’art. 43 l.fall.Nel caso di specie, sebbene la Curatela fosse stata destinatariadel precetto, non risulta sia stata evocata né abbia partecipato ai gradidi merito dell’opposizione.La mancata partecipazione al giudizio della debitrice diretta (odel suo curatore; o, in caso di chiusura della procedura concorsuale odi estinzione della società, dei suoi ex soci, che ad essa succedono)determina la nullità dell’intero procedimento, vizio rilevabile d’ufficioanche in sede di legittimità.Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvioal Tribunale di Nola, affinché, previa integrazione del contraddittorio neiconfronti della debitrice diretta (Curatela del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,oppure, ove esaurita la procedura concorsuale, successori della società,se estinta), provveda alla rinnovazione del relativo primo grado digiudizio.4. Si rimette al giudice del rinvio la regolazione delle spese, anchedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza n.1652/2020 del Tribunale di Nola e la sentenza n. 5002 del 2023 dellaCorte d’appello di Napoli e rinvia gli atti al Tribunale di Nola, affinché,nella persona di diverso Magistrato, previa integrazione delcontraddittorio nei sensi di cui sopra, provveda alla rinnovazione delrelativo primo grado di giudizio.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il PresidenteP.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza n.1652/2020 del Tribunale di Nola e la sentenza n. 5002 del 2023 dellaCorte d’appello di Napoli e rinvia gli atti al Tribunale di Nola, affinché,nella persona di diverso Magistrato, previa integrazione delcontraddittorio nei sensi di cui sopra, provveda alla rinnovazione delrelativo primo grado di giudizio.Così deciso in Roma, il 18 marzo 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente