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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 1990

Cassazione n. 16858/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale SIMONETTACICCARELLI, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnatalimitatamente all’aggravante mafiosa ed il rigetto nel resto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito neimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di riesame, confermaval'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale,con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di FrancescoIelasi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309 di cui allaprovvisoria contestazione (capo 2); a seguito di ricorso, la Sesta sezione di questaCorte annullava con rinvio la predetta ordinanza; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],quale giudice del rinvio, con ordinanza depositata in data 7 gennaio 2026,rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],confermando la misura della custodia in carcere per [OSCURATO:PERSONA], indagato, appunto, peril delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti; avverso tale ultima ordinanza ricorre per cassazione il difensore diIelasi, eccependo:1.1 omessa o apparente motivazione, nonché illogicità della stessa inrelazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 D.P.R. n. 309/90 in ipotesi diinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza integranti il reato di associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quanto al fatto contestato al capo 2della provvisoria incolpazione: il Tribunale, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza,senza uniformarsi alle indicazioni fornite dai giudici di legittimità, che avevanoannullato la precedente ordinanza, nuovamente aveva omesso di indicare specificielementi di fatto significativi del raggiungimento di un accordo di natura sodaleintercorso tra i vari indagati e dell'esistenza di una struttura organizzata di naturaassociativa, né aveva fornito una idonea e logica motivazione nel disattendere lededuzioni difensive circa la rilevata insussistenza di gravi indizi di colpevolezzainerenti alla sussistenza dell'associazione criminosa dedita al traffico di sostanzestupefacenti; i giudici del riesame si erano limitati a delineare gli elementicaratterizzanti della struttura organizzativa dalla riscontrata sussistenza di singolireati fine e dalle modalità esecutive poste in essere dai soggetti coinvolti, chepotevano giustificare soltanto il concorso di persone nel reato continuato di cuiall’art. 73 D.P.R. n. 309/90, senza considerare che tali reati vedevano coinvolti,nel tempo, soggetti non facenti parte di uno stabile gruppo di persone il cui agirefosse inserito all’interno di una struttura organizzativa finalizzata alla commissionedi una serie di delitti riguardanti il traffico di stupefacenti e, tra questi, emergevala figura di [OSCURATO:PERSONA] (nato il 30/1/1990) a cui, con la provvisoriaimputazione, non si contestava l’intraneità all’associazione, ma esclusivamente diessere il fornitore dei soggetti che commercializzavano la droga in Lombardia;l’esistenza di una effettiva struttura organizzata stabile e duratura era stataritenuta dal Tribunale sulla base di elementi non particolarmente significativi,mentre non ne erano stati considerati altri che si ponevano in contrasto con la tesidel gruppo associativo.Quanto all’ulteriore rilievo mosso dai giudici di questa Corte in ordine allamancata valutazione delle deduzioni difensive prospettate con i motivi di riesame,l’ordinanza impugnata era viziata in parte da omessa o apparente motivazione, ein parte da illogicità per contraddittorietà con gli elementi di fatto del compendioinvestigativo e con il contenuto delle argomentazioni difensive addotte a sostegnodella insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; si ere infatti eccepita la fallaciadella tesi accusatoria secondo cui l’associazione contestata era strutturata su trelivelli, il primo rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali soggetti che si occupavano di reperire la sostanza stupefacente, il secondorappresentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti icorrieri che effettuavano il trasporto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Lombardia, il terzorappresentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed altri, che si occupavano della commercializzazione sul territoriolombardo; era stato segnalato che tra tutti i soggetti non era intercorso alcunpreventivo accordo; a fronte di ciò, i giudici del riesame avevano affermato che imembri del primo livello si erano avvalsi di corrieri diversi da quelli ordinariamenteutilizzati, con evidente contraddizione.Non vi era stata risposta neppure al fatto che con la cessione della sostanzastupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] (nato il 29/09/1990, detto “Dumbo”)all’omonimo cugino [OSCURATO:PERSONA] (nato il 30/01/1990) non ritenuto intraneoall’associazione contestata, veniva a mancare l’elemento di raccordo tra AntonioBarbaro (29/09/1990) e i soggetti che ricevevano la sostanza stupefacente inLombardia tramite [OSCURATO:PERSONA] (30/01/1990), considerato che eraquest’ultimo, soggetto estraneo all’associazione, che in via autonoma riforniva isoggetti che commercializzavano la sostanza stupefacente sul territorio lombardoe non erano, invece, i soggetti facenti parte dell’associazione a rifornire di sostanzastupefacente la piazza lombarda; non era quindi dimostrato un vincolo associativotra gli indagati; la difesa aveva quindi rappresentato che il fornitore dei soggettilombardi che si occupavano della commercializzazione della sostanza stupefacentesu piazza era [OSCURATO:PERSONA] (30/01/1990), soggetto ritenuto dall’accusaestraneo all’associazione, persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/09/1990,soggetto facente parte dell’associazione;1.2 omessa o apparente motivazione, nonché illogicità della stessa inrelazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 D.P.R. n. 309/90 in ipotesi diinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza integranti la condotta partecipativadell’indagato all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quantoal fatto contestato: il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza inerenti alla condotta partecipativa del ricorrente esclusivamentesulla scorta del suo coinvolgimento in uno o tutt’al più due soli reati fine e deicomplessi accorgimenti organizzativi predisposti al solo fine di perseguire lo scopocriminoso preventivamente individuato, ma senza dimostrare che detti fattifossero riconducibili ad un unico patto sociale; il Tribunale aveva ritenuto ilricorrente coinvolto nel reato contestato al capo 5) della provvisoria incolpazionesulla scorta della conversazione ambientale del 4/10/2018 in cui [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] che suo fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferitola sostanza stupefacente dal luogo ove era nascosta in altro luogo più sicuro,malgrado detto contenuto risultasse negativamente riscontrato dalle operazioni dipolizia compiute direttamente sui luoghi attraverso le quali i carabinieri avevanoaccertato la presenza di tutti i soggetti presenti sui luoghi, tra cui non vi eracontestati a [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 5) della provvisoria incolpazione non glierano attribuibili, di come la sola condotta contestata al capo 23) della provvisoriaincolpazione fosse indicativa di una sua adesione alla consorteria criminosa:l’esistenza di una vera e propria consapevole relazione di tipo associativo in capoal ricorrente era stata pertanto affermata esclusivamente sulla scorta dellapredisposizione di complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguirelo scopo criminoso preventivamente individuato e sulla scorta di due sole condotteaventi ad oggetto la commercializzazione di sostanza stupefacente di cui ai capi5) e 23);1.3 omessa o apparente motivazione circa le ragioni per cui nei confrontidell’indagato era sussumibile la circostanza aggravante dell’agevolazione allaconsorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] c.d.

Castani e sia quella del metodo mafiosopreviste dall’art. 416-bis.1 cod. pen.: il Tribunale aveva omesso di dimostrarel’effetto intimidatorio posto in essere dal ricorrente nei confronti dei soggetti concui si era relazionato, come pure di dimostrare che il ricorrente aveva offerto unconsapevole contributo al perseguimento dei fini dell’associazione, non essendostato fatto alcun accenno a comportamenti posti in essere dall’indagato cherisultassero assistiti da una cosciente ed univoca agevolazione del sodaliziocriminale, né che fosse a conoscenza dell’esistenza di una consorteria criminosadenominata [OSCURATO:PERSONA] c.d.

Castani;1.4 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt.125, 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e aicriteri di proporzionalità della misura privativa della libertà da applicare inconcreto: la verifica della ricorrenza delle esigenze era stata ricavata dalla gravitàe modalità del fatto anziché desunta dalla vita anteatta del ricorrente e dal tempodell’’ultimo fatto delittuoso (16/1/2019) e il momento di emissione dell’ordinanzacautelare (28/03/2025) in virtù del quale il giudice che aveva emesso l’ordinanzaper il reato associativo le aveva escluse in relazione ai cd. reati fine; la difesaaveva segnalato che l’indagato era a tutt’oggi incensurato e non era statosegnalato in merito ad altre attività delittuose né inserito in ambienti criminalidediti ad attività illecite, ivi compresa la cosca mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] “Castani”;anche se era prevista la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.,il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015 n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata, dovevaessere espressamente considerato dal giudice; l’ordinanza, anche in merito allaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari relative al pericolo di fuga, era affettadal vizio di omessa motivazione, considerato che [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopol’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, appena avutane conoscenza, siera costituito volontariamente presso i carabinieri; anche relativamente al pericolodi inquinamento probatorio, il tribunale non aveva graficamente fornito alcunareplica ai motivi di riesame con i quali la difesa del ricorrente aveva rappresentatoche era stato fatto riferimento solo ai canali di informazione di cui disponevanoalcuni indagati, omettendo di verificare il pericolo di inquinamento probatorio conriferimento alle prove sia da acquisire che a quella già acquisite; l’ordinanzaimpugnata era inoltre affetta da manifesta illogicità circa le ragioni diinadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controlloelettronico, visto che la motivazione si era fondata sulla prognosi di colpevolezzao sull’esigenza di soddisfare anticipatamente gli scopi della pena, non indicandoalcuna specifica giustificazione delle ragioni per cui una misura diversa da quelladella custodia cautelare in carcere non fosse idonea a soddisfare eventualiesigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo proposto, con assorbimento delquarto motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.1.1.

Quanto ai primi due motivi, si deve infatti ribadire che il controllo dilegittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenzaconsolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato perverificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro,la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01).

La sussistenza o meno deigravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguardané la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa lasono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione delpeso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compitodi verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lohanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez.

U, n. 11 del21/04/1995, Costantino, Rv. 202001-01).Ciò premesso, il Tribunale ha descritto gli elementi in base ai quali è stataritenuta sussistente una associazione a delinquere finalizzata al traffico distupefacenti, ritenendo irrilevante la circostanza che in alcune occasioni ci si fosseaffidati a corrieri “esterni” all’associazione; quanto alla partecipazione delricorrente all’associazione il Tribunale ha richiamato le conversazioni dalle qualidesumere l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, leconversazioni riportate nelle pagine da 14 a 19 e le annotazioni dei carabinieri dicui alle pagine 20 e 21).In particolare, quanto alla esistenza dell’associazione il tribunale del riesame,con motivazione esente da vizi logici, ha dato conto del rilevantissimo numero deireati fine e dell’esistenza di una struttura organizzativa articolata su più livelli, neiquali ogni soggetto aveva una propria competenza per l’attuazione del programmacriminoso, tutti elementi pienamente significativi su un piano indiziario (si vedanole pagine da 9 in avanti dell’ordinanza impugnata); anche quanto alla consapevolepartecipazione del ricorrente all’associazione, la motivazione del tribunale ha datocoadiutore all’approvvigionamento della sostanza e nella suddivisione in pacchi,addetto al trasporto della sostanza (pag. 12 in avanti); pertanto, alla luce dellamotivazione, la censura relativa all’errore in cui sarebbe caduto il tribunale per laomonimia dei due soggetti chiamati [OSCURATO:PERSONA] è inidonea ad inficiare la tenutaargomentativa della stessa.1.2 Quanto alla contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., lamotivazione del Tribunale, contenuta nelle pagine da 23 a 25 si limita a richiamarela motivazione del Giudice per le indagini preliminari, che però non contiene alcunelemento individualizzante nei confronti del ricorrente, per quanto attiene sia almetodo che alla agevolazione; quanto al primo, viene richiamata soltanto lacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], quanto alla seconda vi è soltanto laconsiderazione che il narcotraffico era la principale attività criminale della coscaBarbaro; si tratta di elementi insufficienti, posto che non vi è la dimostrazionedella “spendita” del nome di un’associazione da parte del ricorrente e che lasussistenza dell’aggravante della agevolazione mafiosa necessita delladimostrazione, quanto meno a livello indiziario, che il reato è stato commesso alfine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della. consapevolezzadell'ausilio prestato al sodalizio.1.3 Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovogiudizio sul punto; il motivo sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari deveritenersi assorbito, essendo dipendente dalla soluzione del punto precedente.

P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c.p.p.Rigetta nel resto il ricorso.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc.pen.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale SIMONETTACICCARELLI, che ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnatalimitatamente all’aggravante mafiosa ed il rigetto nel resto del ricorso;udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito neimotivi di ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in sede di riesame, confermaval'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale,con cui era stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di FrancescoIelasi per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. del 09 ottobre 1990, n. 309 di cui allaprovvisoria contestazione (capo 2); a seguito di ricorso, la Sesta sezione di questaCorte annullava con rinvio la predetta ordinanza; il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA],quale giudice del rinvio, con ordinanza depositata in data 7 gennaio 2026,rigettava la richiesta di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],confermando la misura della custodia in carcere per [OSCURATO:PERSONA], indagato, appunto, peril delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanzestupefacenti; avverso tale ultima ordinanza ricorre per cassazione il difensore diIelasi, eccependo:1.1 omessa o apparente motivazione, nonché illogicità della stessa inrelazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 D.P.R. n. 309/90 in ipotesi diinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza integranti il reato di associazionefinalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quanto al fatto contestato al capo 2della provvisoria incolpazione: il Tribunale, in ordine ai gravi indizi di colpevolezza,senza uniformarsi alle indicazioni fornite dai giudici di legittimità, che avevanoannullato la precedente ordinanza, nuovamente aveva omesso di indicare specificielementi di fatto significativi del raggiungimento di un accordo di natura sodaleintercorso tra i vari indagati e dell'esistenza di una struttura organizzata di naturaassociativa, né aveva fornito una idonea e logica motivazione nel disattendere lededuzioni difensive circa la rilevata insussistenza di gravi indizi di colpevolezzainerenti alla sussistenza dell'associazione criminosa dedita al traffico di sostanzestupefacenti; i giudici del riesame si erano limitati a delineare gli elementicaratterizzanti della struttura organizzativa dalla riscontrata sussistenza di singolireati fine e dalle modalità esecutive poste in essere dai soggetti coinvolti, chepotevano giustificare soltanto il concorso di persone nel reato continuato di cuiall’art. 73 D.P.R. n. 309/90, senza considerare che tali reati vedevano coinvolti,nel tempo, soggetti non facenti parte di uno stabile gruppo di persone il cui agirefosse inserito all’interno di una struttura organizzativa finalizzata alla commissionedi una serie di delitti riguardanti il traffico di stupefacenti e, tra questi, emergevala figura di [OSCURATO:PERSONA] (nato il 30/1/1990) a cui, con la provvisoriaimputazione, non si contestava l’intraneità all’associazione, ma esclusivamente diessere il fornitore dei soggetti che commercializzavano la droga in Lombardia;l’esistenza di una effettiva struttura organizzata stabile e duratura era stataritenuta dal Tribunale sulla base di elementi non particolarmente significativi,mentre non ne erano stati considerati altri che si ponevano in contrasto con la tesidel gruppo associativo.Quanto all’ulteriore rilievo mosso dai giudici di questa Corte in ordine allamancata valutazione delle deduzioni difensive prospettate con i motivi di riesame,l’ordinanza impugnata era viziata in parte da omessa o apparente motivazione, ein parte da illogicità per contraddittorietà con gli elementi di fatto del compendioinvestigativo e con il contenuto delle argomentazioni difensive addotte a sostegnodella insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; si ere infatti eccepita la fallaciadella tesi accusatoria secondo cui l’associazione contestata era strutturata su trelivelli, il primo rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali soggetti che si occupavano di reperire la sostanza stupefacente, il secondorappresentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuti icorrieri che effettuavano il trasporto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Lombardia, il terzorappresentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] ed altri, che si occupavano della commercializzazione sul territoriolombardo; era stato segnalato che tra tutti i soggetti non era intercorso alcunpreventivo accordo; a fronte di ciò, i giudici del riesame avevano affermato che imembri del primo livello si erano avvalsi di corrieri diversi da quelli ordinariamenteutilizzati, con evidente contraddizione.Non vi era stata risposta neppure al fatto che con la cessione della sostanzastupefacente da parte di [OSCURATO:PERSONA] (nato il 29/09/1990, detto “Dumbo”)all’omonimo cugino [OSCURATO:PERSONA] (nato il 30/01/1990) non ritenuto intraneoall’associazione contestata, veniva a mancare l’elemento di raccordo tra AntonioBarbaro (29/09/1990) e i soggetti che ricevevano la sostanza stupefacente inLombardia tramite [OSCURATO:PERSONA] (30/01/1990), considerato che eraquest’ultimo, soggetto estraneo all’associazione, che in via autonoma riforniva isoggetti che commercializzavano la sostanza stupefacente sul territorio lombardoe non erano, invece, i soggetti facenti parte dell’associazione a rifornire di sostanzastupefacente la piazza lombarda; non era quindi dimostrato un vincolo associativotra gli indagati; la difesa aveva quindi rappresentato che il fornitore dei soggettilombardi che si occupavano della commercializzazione della sostanza stupefacentesu piazza era [OSCURATO:PERSONA] (30/01/1990), soggetto ritenuto dall’accusaestraneo all’associazione, persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/09/1990,soggetto facente parte dell’associazione;1.2 omessa o apparente motivazione, nonché illogicità della stessa inrelazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 74 D.P.R. n. 309/90 in ipotesi diinsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza integranti la condotta partecipativadell’indagato all’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quantoal fatto contestato: il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi dicolpevolezza inerenti alla condotta partecipativa del ricorrente esclusivamentesulla scorta del suo coinvolgimento in uno o tutt’al più due soli reati fine e deicomplessi accorgimenti organizzativi predisposti al solo fine di perseguire lo scopocriminoso preventivamente individuato, ma senza dimostrare che detti fattifossero riconducibili ad un unico patto sociale; il Tribunale aveva ritenuto ilricorrente coinvolto nel reato contestato al capo 5) della provvisoria incolpazionesulla scorta della conversazione ambientale del 4/10/2018 in cui [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA] che suo fratello [OSCURATO:PERSONA] aveva trasferitola sostanza stupefacente dal luogo ove era nascosta in altro luogo più sicuro,malgrado detto contenuto risultasse negativamente riscontrato dalle operazioni dipolizia compiute direttamente sui luoghi attraverso le quali i carabinieri avevanoaccertato la presenza di tutti i soggetti presenti sui luoghi, tra cui non vi eracontestati a [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 5) della provvisoria incolpazione non glierano attribuibili, di come la sola condotta contestata al capo 23) della provvisoriaincolpazione fosse indicativa di una sua adesione alla consorteria criminosa:l’esistenza di una vera e propria consapevole relazione di tipo associativo in capoal ricorrente era stata pertanto affermata esclusivamente sulla scorta dellapredisposizione di complessi accorgimenti organizzativi al solo fine di perseguirelo scopo criminoso preventivamente individuato e sulla scorta di due sole condotteaventi ad oggetto la commercializzazione di sostanza stupefacente di cui ai capi5) e 23);1.3 omessa o apparente motivazione circa le ragioni per cui nei confrontidell’indagato era sussumibile la circostanza aggravante dell’agevolazione allaconsorteria mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] c.d. Castani e sia quella del metodo mafiosopreviste dall’art. 416-bis.1 cod. pen.: il Tribunale aveva omesso di dimostrarel’effetto intimidatorio posto in essere dal ricorrente nei confronti dei soggetti concui si era relazionato, come pure di dimostrare che il ricorrente aveva offerto unconsapevole contributo al perseguimento dei fini dell’associazione, non essendostato fatto alcun accenno a comportamenti posti in essere dall’indagato cherisultassero assistiti da una cosciente ed univoca agevolazione del sodaliziocriminale, né che fosse a conoscenza dell’esistenza di una consorteria criminosadenominata [OSCURATO:PERSONA] c.d. Castani;1.4 mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt.125, 274 e 275 cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari e aicriteri di proporzionalità della misura privativa della libertà da applicare inconcreto: la verifica della ricorrenza delle esigenze era stata ricavata dalla gravitàe modalità del fatto anziché desunta dalla vita anteatta del ricorrente e dal tempodell’’ultimo fatto delittuoso (16/1/2019) e il momento di emissione dell’ordinanzacautelare (28/03/2025) in virtù del quale il giudice che aveva emesso l’ordinanzaper il reato associativo le aveva escluse in relazione ai cd. reati fine; la difesaaveva segnalato che l’indagato era a tutt’oggi incensurato e non era statosegnalato in merito ad altre attività delittuose né inserito in ambienti criminalidediti ad attività illecite, ivi compresa la cosca mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA] “Castani”;anche se era prevista la presunzione di cui all’art. 275 comma 3 cod. proc. pen.,il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, alla luce della riforma di cui allalegge 16 aprile 2015 n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata, dovevaessere espressamente considerato dal giudice; l’ordinanza, anche in merito allaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari relative al pericolo di fuga, era affettadal vizio di omessa motivazione, considerato che [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni dopol’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, appena avutane conoscenza, siera costituito volontariamente presso i carabinieri; anche relativamente al pericolodi inquinamento probatorio, il tribunale non aveva graficamente fornito alcunareplica ai motivi di riesame con i quali la difesa del ricorrente aveva rappresentatoche era stato fatto riferimento solo ai canali di informazione di cui disponevanoalcuni indagati, omettendo di verificare il pericolo di inquinamento probatorio conriferimento alle prove sia da acquisire che a quella già acquisite; l’ordinanzaimpugnata era inoltre affetta da manifesta illogicità circa le ragioni diinadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con le procedure di controlloelettronico, visto che la motivazione si era fondata sulla prognosi di colpevolezzao sull’esigenza di soddisfare anticipatamente gli scopi della pena, non indicandoalcuna specifica giustificazione delle ragioni per cui una misura diversa da quelladella custodia cautelare in carcere non fosse idonea a soddisfare eventualiesigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso è fondato quanto al terzo motivo proposto, con assorbimento delquarto motivo, mentre deve essere rigettato nel resto.1.1. Quanto ai primi due motivi, si deve infatti ribadire che il controllo dilegittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenzaconsolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato perverificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro,la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto alfine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 56 del07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01). La sussistenza o meno deigravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato: il controllo di legittimità, in particolare, non riguardané la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa lasono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, sirisolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanzeesaminate dal giudice di merito (Sez. 1, n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177-01), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenzadei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione delpeso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compitodi verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lohanno indotto ad affermare la gravità o meno del quadro indiziario a caricodell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; cfr. altresì, Sez. U, n. 11 del21/04/1995, Costantino, Rv. 202001-01).Ciò premesso, il Tribunale ha descritto gli elementi in base ai quali è stataritenuta sussistente una associazione a delinquere finalizzata al traffico distupefacenti, ritenendo irrilevante la circostanza che in alcune occasioni ci si fosseaffidati a corrieri “esterni” all’associazione; quanto alla partecipazione delricorrente all’associazione il Tribunale ha richiamato le conversazioni dalle qualidesumere l’intraneità di [OSCURATO:PERSONA] (si vedano, in particolare, leconversazioni riportate nelle pagine da 14 a 19 e le annotazioni dei carabinieri dicui alle pagine 20 e 21).In particolare, quanto alla esistenza dell’associazione il tribunale del riesame,con motivazione esente da vizi logici, ha dato conto del rilevantissimo numero deireati fine e dell’esistenza di una struttura organizzativa articolata su più livelli, neiquali ogni soggetto aveva una propria competenza per l’attuazione del programmacriminoso, tutti elementi pienamente significativi su un piano indiziario (si vedanole pagine da 9 in avanti dell’ordinanza impugnata); anche quanto alla consapevolepartecipazione del ricorrente all’associazione, la motivazione del tribunale ha datocoadiutore all’approvvigionamento della sostanza e nella suddivisione in pacchi,addetto al trasporto della sostanza (pag. 12 in avanti); pertanto, alla luce dellamotivazione, la censura relativa all’errore in cui sarebbe caduto il tribunale per laomonimia dei due soggetti chiamati [OSCURATO:PERSONA] è inidonea ad inficiare la tenutaargomentativa della stessa.1.2 Quanto alla contestata aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., lamotivazione del Tribunale, contenuta nelle pagine da 23 a 25 si limita a richiamarela motivazione del Giudice per le indagini preliminari, che però non contiene alcunelemento individualizzante nei confronti del ricorrente, per quanto attiene sia almetodo che alla agevolazione; quanto al primo, viene richiamata soltanto lacondotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA], quanto alla seconda vi è soltanto laconsiderazione che il narcotraffico era la principale attività criminale della coscaBarbaro; si tratta di elementi insufficienti, posto che non vi è la dimostrazionedella “spendita” del nome di un’associazione da parte del ricorrente e che lasussistenza dell’aggravante della agevolazione mafiosa necessita delladimostrazione, quanto meno a livello indiziario, che il reato è stato commesso alfine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della. consapevolezzadell'ausilio prestato al sodalizio.1.3 Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovogiudizio sul punto; il motivo sulla sussistenza o meno delle esigenze cautelari deveritenersi assorbito, essendo dipendente dalla soluzione del punto precedente. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle circostanze aggravanti di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di ReggioCalabria competente ai sensi dell’art. 309 co. 7 c.p.p.Rigetta nel resto il ricorso.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc.pen.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris