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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 12205/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6110/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso gli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL],avv.patriziatotaro@le galmail.it degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e dife ndono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6538/2019R.G.N. 1735/2018 depositata i l 03/12/2019 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6538/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di tecnico con compiti di addetto agli interventi manutentivi, volta alla reintegra nel posto di lavoro a seguito di licenziamento disciplinare intimato con missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il primo giudice aveva ritenuto che le condotte contestate non rientravano in quelle che prevedevano il licenziamento per giusta causa, né con preavviso né senza (art. 48 CCNL di settore ratione temporis applicabile), ma in quelle previste dall’art. 47 dello stesso CCNL che sanzionava con ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che “senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione”, trovandosi al cospetto di una prestazione lavorativa resa dall’incolpato “a singhiozzo”, ossia portando a termine le cd.

WR nell’arco della giornata lavorativa, ma dedicandosi nello stesso tempo ad altre attività proprie.

3. La Corte distrettuale ha rilevato la correttezza delle statuizioni del Tribunale sottolineando che, nel caso in esame, non vi era stata la prova che il Vetrano avesse posto in essere un’azione delittuosa né che vi fosse stata per l’azienda un grave nocumento morale e materiale, né infine che vi fosse una recidiva nei termini previsti dalla disposizione contrattuale.

4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha eccepito, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 co. 2 n. 4 cpc e la sua inammissibilità; in secondo luogo, ha dedotto la sua infondatezza.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 47 e 48 del CCNL Telecomunicazioni 1.2.2013 e degli artt. 2119, 2104, 2106 e 2094 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti di causa e sussunzione degli stessi nella fattispecie legale e contrattuale- collettiva del licenziamento per giusta causa.

2. Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 co. 2 n. 4 cpc sollevata dal controricorrente.

3. Orbene, il nucleo centrale dell’impianto deciso rio della Corte distrettuale è rappresentato appunto dalla valutazione sulla sussunzione delle condotte, oggetto dell’addebito, nell’art. 47 del CCNL di settore, che punisce i comportamenti disciplinari con sanzione conservativa, ovvero nell’art. 48 del medesimo CCNL che prevede il licenziamento senza preavviso: le doglianze della ricorrente si incentrano appunto sulla interpretazione e sulla corretta applicazione di tali disposizioni e si pongono, naturalmente, su di un piano di pregiudizialità diacronica rispetto ad un eventuale accertamento della giusta causa di recesso ex art. 2119 cod. civ. anche perché la gravata pronuncia non affronta proprio tale questione.

4. In punto di fatto va rilevato che, nelle produzioni di parte ricorrente, depositate nei gradi merito, sono stati depositati solo tre stralci dei contratti collettivi (2005 – 2009 e 2013) riguardanti, peraltro, altra disposizione (art. 23).

5. In punto di diritto, è pacifico in dottrina e giurisprudenza che, con la riforma del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione sulle norme dei contratti collettivi è stato equiparato alle norme di diritto, con un chiaro ed esplicito intervento legislativo che ha modificato e ampliato l’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, ha previsto l’accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi (art. 420 bis cpc) nonché ha imposto l’onere di produzione ex art. 369 cpc dell’intero contratto sui quali il ricorso si fonda.

6. Come evidenziato da ultimo da questa Corte (Cass. n. 31414/2021 che ha richiamato i principi statuiti dalle Sezioni Unite) con argomentazioni condivise da questo Collegio, l'onere di deposito sancito, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che deve avere ad oggetto l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale, va soddisfatto rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass., Sez.

Un., 23 settembre 2020, n. 20075); tale onere è adempiuto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito diquest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass., Sez.

Un., 7 novembre 2013, n. 25038; Cass., Sez.

Un., 25 marzo 2010, n. 7161; conformi: Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124); l'onere del deposito assume una sua rilevanza autonoma - ed è distinto, perciò, dall'onere di 'autosufficiente' indicazione e trascrizione delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi - corrispondendo alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita - ai sensi dell'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 - anche con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso, delle singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da parte della Corte di Cassazione, chiamata alla diretta interpretazione dei medesimi e non soltanto alla verifica dei canoni ermeneutici utilizzati dal giudice di merito; nell'ambito della contrattazione di lavoro privato la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l'iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass., Sez.

Un., 21 ottobre 2009, n. 21558; Cass., Sez.

Un., 4 novembre 2009, n. 23329); all'assolvimento dell'onere, poi, la parte ricorrente può adempiere anche con il deposito del fascicolo di merito, nel quale sia stato allegato il contratto, ma deve, anche in tal caso, specificare, nella indicazione degli allegati in calce al ricorso, in quale parte di tale fascicolo, depositato in cassazione, si trovi allegato il contratto collettivo (cfr. Cass.n. 7161 del 2010 cit.), non potendosi ritenere sufficiente, pertanto, il mero richiamo operato nella trattazione dei motivi di ricorso: precisazioni, queste ultime, che valgono a definire compiutamente le modalità di collaborazione, cui il giudice e le parti sono chiamati a seguito delle riforme di semplificazione processuale attuate dal legislatore, e a delineare, in tale ambito, specifici doveri di comportamento delle parti, non meramente formalistici, finalizzati alla conoscenza e al reperimento immediato degli atti e, più in generale, alla più ampia garanzia dell'azione e del contraddittorio (in termini: Cass. 25 novembre 2010, n. 23920).

7. Nella specie la ricorrente non ha depositato con il ricorso per cassazione, come prescritto dall'insegnamento di questa Corte innanzi ricordato, la copia integrale del c.c.n.l. oggetto di causa e ha richiamato solo, nel corpo dell’atto, il deposito di stralci che sono, peraltro, non pertinenti ai fini della decisione, per cuile censure in esame, investendo pregiudizialmente le problematiche interpretative e di corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute, risultano improcedibili ex art. 369 cpc.

8. Ogni altra questione resta conseguentemente assorbita.

9. Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6110/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N.8, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta no e difendono; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatopresso gli indirizzi pec [OSCURATO:EMAIL],avv.patriziatotaro@le galmail.it degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e dife ndono ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6538/2019R.G.N. 1735/2018 depositata i l 03/12/2019 .Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 6538/2019, ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA] con mansioni di tecnico con compiti di addetto agli interventi manutentivi, volta alla reintegra nel posto di lavoro a seguito di licenziamento disciplinare intimato con missiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il primo giudice aveva ritenuto che le condotte contestate non rientravano in quelle che prevedevano il licenziamento per giusta causa, né con preavviso né senza (art. 48 CCNL di settore ratione temporis applicabile), ma in quelle previste dall’art. 47 dello stesso CCNL che sanzionava con ammonizione scritta, multa o sospensione il lavoratore che “senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione”, trovandosi al cospetto di una prestazione lavorativa resa dall’incolpato “a singhiozzo”, ossia portando a termine le cd. WR nell’arco della giornata lavorativa, ma dedicandosi nello stesso tempo ad altre attività proprie. 3. La Corte distrettuale ha rilevato la correttezza delle statuizioni del Tribunale sottolineando che, nel caso in esame, non vi era stata la prova che il Vetrano avesse posto in essere un’azione delittuosa né che vi fosse stata per l’azienda un grave nocumento morale e materiale, né infine che vi fosse una recidiva nei termini previsti dalla disposizione contrattuale. 4. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] affidato ad un motivo cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] che ha eccepito, in primo luogo, l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 co. 2 n. 4 cpc e la sua inammissibilità; in secondo luogo, ha dedotto la sua infondatezza. 5. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 45, 47 e 48 del CCNL Telecomunicazioni 1.2.2013 e degli artt. 2119, 2104, 2106 e 2094 cod. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, in relazione alla erronea qualificazione giuridica dei fatti di causa e sussunzione degli stessi nella fattispecie legale e contrattuale- collettiva del licenziamento per giusta causa. 2. Deve essere preliminarmente esaminata la eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 co. 2 n. 4 cpc sollevata dal controricorrente. 3. Orbene, il nucleo centrale dell’impianto deciso rio della Corte distrettuale è rappresentato appunto dalla valutazione sulla sussunzione delle condotte, oggetto dell’addebito, nell’art. 47 del CCNL di settore, che punisce i comportamenti disciplinari con sanzione conservativa, ovvero nell’art. 48 del medesimo CCNL che prevede il licenziamento senza preavviso: le doglianze della ricorrente si incentrano appunto sulla interpretazione e sulla corretta applicazione di tali disposizioni e si pongono, naturalmente, su di un piano di pregiudizialità diacronica rispetto ad un eventuale accertamento della giusta causa di recesso ex art. 2119 cod. civ. anche perché la gravata pronuncia non affronta proprio tale questione. 4. In punto di fatto va rilevato che, nelle produzioni di parte ricorrente, depositate nei gradi merito, sono stati depositati solo tre stralci dei contratti collettivi (2005 – 2009 e 2013) riguardanti, peraltro, altra disposizione (art. 23). 5. In punto di diritto, è pacifico in dottrina e giurisprudenza che, con la riforma del 2006, il sindacato della Corte di Cassazione sulle norme dei contratti collettivi è stato equiparato alle norme di diritto, con un chiaro ed esplicito intervento legislativo che ha modificato e ampliato l’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, ha previsto l’accertamento pregiudiziale sulla efficacia, validità ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi (art. 420 bis cpc) nonché ha imposto l’onere di produzione ex art. 369 cpc dell’intero contratto sui quali il ricorso si fonda. 6. Come evidenziato da ultimo da questa Corte (Cass. n. 31414/2021 che ha richiamato i principi statuiti dalle Sezioni Unite) con argomentazioni condivise da questo Collegio, l'onere di deposito sancito, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che deve avere ad oggetto l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale, va soddisfatto rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2020, n. 20075); tale onere è adempiuto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito diquest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass., Sez. Un., 7 novembre 2013, n. 25038; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; conformi: Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124); l'onere del deposito assume una sua rilevanza autonoma - ed è distinto, perciò, dall'onere di 'autosufficiente' indicazione e trascrizione delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi - corrispondendo alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita - ai sensi dell'art.360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 - anche con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso, delle singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da parte della Corte di Cassazione, chiamata alla diretta interpretazione dei medesimi e non soltanto alla verifica dei canoni ermeneutici utilizzati dal giudice di merito; nell'ambito della contrattazione di lavoro privato la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l'iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 21558; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009, n. 23329); all'assolvimento dell'onere, poi, la parte ricorrente può adempiere anche con il deposito del fascicolo di merito, nel quale sia stato allegato il contratto, ma deve, anche in tal caso, specificare, nella indicazione degli allegati in calce al ricorso, in quale parte di tale fascicolo, depositato in cassazione, si trovi allegato il contratto collettivo (cfr. Cass.n. 7161 del 2010 cit.), non potendosi ritenere sufficiente, pertanto, il mero richiamo operato nella trattazione dei motivi di ricorso: precisazioni, queste ultime, che valgono a definire compiutamente le modalità di collaborazione, cui il giudice e le parti sono chiamati a seguito delle riforme di semplificazione processuale attuate dal legislatore, e a delineare, in tale ambito, specifici doveri di comportamento delle parti, non meramente formalistici, finalizzati alla conoscenza e al reperimento immediato degli atti e, più in generale, alla più ampia garanzia dell'azione e del contraddittorio (in termini: Cass. 25 novembre 2010, n. 23920). 7. Nella specie la ricorrente non ha depositato con il ricorso per cassazione, come prescritto dall'insegnamento di questa Corte innanzi ricordato, la copia integrale del c.c.n.l. oggetto di causa e ha richiamato solo, nel corpo dell’atto, il deposito di stralci che sono, peraltro, non pertinenti ai fini della decisione, per cuile censure in esame, investendo pregiudizialmente le problematiche interpretative e di corretta applicazione delle disposizioni in esso contenute, risultano improcedibili ex art. 369 cpc. 8. Ogni altra questione resta conseguentemente assorbita. 9. Alla declaratoria di improcedibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 10. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei Difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a que