CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2021
Cassazione n. 31414/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 1427-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1923 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 1308/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2014 R.G.N. 2825/20; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R. Gen. N. 1427/2015 Rilevato che: 1. con sentenza n. 1308/2014, pubblicata 1'8 luglio 2014, la Corte d'appello di Palermo, pronunciando sull'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia nei confronti, tra l'altro, degli odierni ricorrenti, in parziale riforma della decisione di prime cure, respingeva la domanda intesa ad ottenere il pagamento dell'indennità di chilometraggio (art. 25 c.c.n.l. enti zootecnici) e riteneva solo spettante l'indennità di missione (art. 12 c.c.n.l. enti zootecnici), con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento degli importi come quantificati per ciascuno degli appellati; riteneva la Corte territoriale che l'indennità di missione fosse dovuta in ragione del fatto che vi era stata una esigenza organizzativa per la quale l'Istituto aveva disposto lo spostamento dal luogo di ordinario svolgimento della prestazione ([OSCURATO:PERSONA] di Godrano) in un altro ([OSCURATO:PERSONA] di Palermo) ove dovevano essere effettuati lavori di ristrutturazione; evidenziava che la provvisorietà dello spostamento era stata confermata dal fatto che, terminati i lavori, gli appellati erano rientrati presso la sede originaria, così che non si poteva parlare di trasferimento; riteneva, invece, che non fosse dovuto il rimborso delle spese di viaggio sostenute con il mezzo proprio (nella misura forfetaria di 1/5 del prezzo della benzina) per carenza del fatto costitutivo del relativo diritto e cioè per la mancanza di prova dell'utilizzo da parte di ciascun lavoratore del proprio veicolo per ciascun giorno lavorativo svolto presso la sede della trasferta (il che consentiva di prescindere dall'esame della questione della necessità di una autorizzazione preventiva, esplicita o meno); 3. i lavoratori hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi, successivamente illustrati da memoria, ai quali l'Istituto ha opposto difese con tempestivo controricorso. Considerato che: 1. va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del controricorso per difetto dei poteri di rappresentanza dell'ente pubblico;R. Gen. N. 1427/2015 risulta, infatti, dal suddetto atto che la procura in favore del difensore è stata rilasciata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] "nella qualità di Commissario ad acta dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia"; tuttavia di tale nomina e della eventuale sussistenza in capo al suddetto Commissario ad acta dei poteri di rappresentanza dell'Istituto (di regola spettanti al Presidente) non vi è traccia negli atti di causa; né il controricorrente ha provveduto a depositate l'atto autorizzativo malgrado l'eccezione formulata sul punto dai ricorrenti; 2. con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2041 del cod. civ. e dell'art. 25 del c.c.n.l. per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori Consorzi ed enti zootecnici in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; censurano la sentenza impugnata per aver violato la norma pattizia e non aver considerato che la stessa prevede che le spese di viaggio documentate per tutto il personale vengono rimborsate con le tariffe di 2a classe per i viaggi fino a 250 Km., con ciò violando il divieto di arricchimento senza causa; 3. il motivo è improcedibile nella parte in cui le censure ruotano intorno alla previsione di cui all'art. 25 dell'indicato c.c.n.l. per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori Consorzi ed enti zootecnici; si tratta di un c.c.n.l. di diritto privato; come le Sezioni Unite di questa Corte insegnano, va soddisfatto, in questo caso, l'onere di deposito sancito, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., che deve avere ad oggetto l'integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell'esercizio del sindacato di legittimità sull'interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (Cass., Sez. Un., 23 settembre 2020, n. 20075); tale onere è adempiuto, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di quelle fasi, mediante il deposito di quest'ultimo, specificandosi, altresì, nel ricorso l'avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass., Sez. Un., 7 R. Gen. N. 1427/2015 novembre 2013, n. 25038; Cass., Sez. Un., 25 marzo 2010, n. 7161; conformi: Cass. 23 agosto 2011, n. 17602; Cass. 4 gennaio 2013, n. 124); l'onere del deposito assume una sua rilevanza autonoma - ed è distinto, perciò, dall'onere di 'autosufficiente' indicazione e trascrizione delle clausole contrattuali nel corpo dei motivi - corrispondendo alla funzione nomofilattica del giudice di legittimità, che si esercita - ai sensi dell'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 - anche con riferimento ai contratti e accordi collettivi nazionali, in ragione della peculiare efficacia di tali atti, sì che la distinta produzione (oltre che la specifica indicazione, in ricorso, delle singole disposizioni dedotte) è finalizzata ad una compiuta ricognizione da parte della Corte di Cassazione, chiamata alla diretta interpretazione dei medesimi e non soltanto alla verifica dei canoni ermeneutici utilizzati dal giudice di merito; nell'ambito della contrattazione di lavoro privato la conoscenza del giudice-interprete è consentita mediante l'iniziativa della parte interessata, da esercitare attraverso le modalità proprie del processo, non essendo previsti i meccanismi di pubblicità che assistono la contrattazione di lavoro pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 21558; Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009, n. 23329); all'assolvimento dell'onere, poi, la parte ricorrente può adempiere anche con il deposito del fascicolo di merito, nel quale sia stato allegato il contratto, ma deve, anche in tal caso, specificare, nella indicazione degli allegati in calce al ricorso, in quale parte di tale fascicolo, depositato in cassazione, si trovi allegato il contratto collettivo (cfr. Cass. n. 7161 del 2010 cit.), non potendosi ritenere sufficiente, pertanto, il mero richiamo operato nella trattazione dei motivi di ricorso: precisazioni, queste ultime, che valgono a definire compiutamente le modalità di collaborazione, cui il giudice e le parti sono chiamati a seguito delle riforme di semplificazione processuale attuate dal legislatore, e a delineare, in tale ambito, specifici doveri di comportamento delle parti, non meramente formalistici, finalizzati alla conoscenza e al reperimento immediato degli atti e, più in generale, alla più ampia garanzia dell'azione e del contraddittorio (in termini: Cass. 25 novembre 2010, n. 23920);R. Gen. N. 1427/2015 orbene, nella specie gli istanti non hanno specificato nel ricorso per cassazione, come prescritto dall'insegnamento di questa Corte innanzi ricordato, l'avvenuta produzione integrale del c.c.n.l. richiamato e la sede in cui tale documento sia rinvenibile, per cui le censure in esame risultano improcedibili; 4. si aggiunga che non risulta neppure se ed in quali termini la questione del rimborso forfetario fosse stata effettivamente prospettata dinanzi ai giudici di merito, sicché si deve rilevare, per le medesime ragioni, la novità della questione dell'arricchimento senza causa; 5. con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 25 del c.c.n.l. per i dipendenti delle organizzazioni degli allevatori Consorzi ed enti zootecnici in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla nota dell'Istituto sperimentale Zootecnico n. 2234 del 27 aprile 2009 prodotta nel giudizio di primo grado all'interno del fascicolo di parte n. 5 in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.; violazione dell'art. 2697 cod. civ. con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; assumono che la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non fornita la prova dell'uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti e sostengono che tale prova non sarebbe stata dovuta in presenza di una ammissione della controparte risultante da un documento prodotto nel giudizio di primo grado e mai contestato dall'Istituto; 6. il motivo, quanto alla denunciata violazione dell'art. 25 del c.c.n.l., è improcedibile per le ragioni evidenziate al punto sub 3 che precede; 7. quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., i ricorrenti, in realtà non censurano l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull'onere della prova e dunque per avere attribuito l'onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, di talché il rilievo si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ. perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. Un., 10 giugno 2016, n. 11892);R. Gen. N. 1427/2015 8. si aggiunga che, come da questa Corte già affermato (v. Cass. 5 marzo 2020, n. 6172; Cass. 21 dicembre 2017, n. 30744), il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ha per oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare le conclusioni ricostruttive desumibili dalla valutazione di documenti; 9. neppure può discutersi di omesso esame di un fatto storico quando, come nella specie, si lamenta l'omesso esame di una prova; nella specie la Corte territoriale ha esaminato il fatto storico ed ha ritenuto che non fosse stato provato l'uso del mezzo proprio da parte di ciascun lavoratore nei giorni di missione; 10. da tanto consegue che il ricorso deve essere respinto; 11. nulla va disposto in ordine alle spese stante l'inammissibilità del controricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia; 12. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla I. n. 228/2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del