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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 13110/2023

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te ORDINANZA sul ricors o iscritt o a l numer o 32855 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in S. Bonifacio, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria -intimata- per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data30 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino.

Rilevato che: Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-Presupposti.RG n. 32855/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - c ol decreto impugnato il tribunale di M ilano , nel rigettare l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], volta a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di euro 507.246,18, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti compiuti per conto di ILVA, ha considerato che: - a norma dell’art. 3, comma 1 - ter , de l d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ossia quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m., e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute contemplati dal d.p.c.m. del 14 marzo 2014; - l’art. 8, comma 1 - bis , del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla l. n. 123 del 2017, norma d’interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili previsti dal richiamato art. 3, comma 1 - ter , quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale; - invece, nel caso concreto, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti di prodotti finiti dagli stabilimenti di ILVA verso RG n. 32855/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore altri destinatari, non già di materie prime, né di componentistiche degli impianti; - la società ha proposto ricorso contro il decreto per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivie ha illustrato con memoria, cui non v’è replica.

Considerato che: 1.- il primo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03, come convertito, e dell’art. 8, comma 1 - bis , del d.l. n. 91/17, convertito con l. n. 123/17, in relazione all’art. 12 delle preleggi. là dove il tribunale ha escluso la prededucibilità del credito azionato, è fondato; 2.- questa Corte ha difatti chiarito (Cass. n. 21151/22) che l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, è sì previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art.2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa contenuto nell'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese diautotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica, evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese diautotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVAin quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel RG n. 32855/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica; 2.1.- in particolare, l’ ampliamento conseguente alla norma di interpretazione è nel senso che il beneficio concerne anche i crediti per le prestazioni di tali imprese che garantiscono la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell’ILVA (oltre che la continuità di quelli cd. essenziali), comprese, quindi, quelle di trasporto dei prodotti finiti, che pur sempre ineriscono al ciclo produttivo, di cui sono il risultato; non altrimenti si potrebbe giustificar e l’uso dell’espressione, che ri ferisce il credito a prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire altro rispetto alla continuazione delle attività “ivi previste”, e cioè a quelle già previste dell’art. 3, comma 1-ter, come idonee a consentire “ la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”; 3.- il motivo va quindi accolto, e l’accoglimento del mezzo di cassazione comporta l’assorbimento dei restanti due motivi, coi quali si denuncia, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non sussistendo precedenti conformi (secondo motivo) e la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per l’utilizzo di prove atipiche acquisite in altro processo (terzo motivo); 3.1.- il decreto va quindi cassato in relazione al profilo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Milano , in diversa composizione, anche per le spese.

Per questi motivi la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia la causa , anche per le spese, al tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricors o iscritt o a l numer o 32855 del ruolo generale dell’anno 2019,proposto da s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale in S. Bonifacio, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, elettivamente si domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria -intimata- per la cassazione deldecreto del tribunale di M ilano , depositato in data30 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 27 aprile 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Perrino. Rilevato che: Oggetto: Impresa in amministrazione straordinaria- Prededucibilità-Presupposti.RG n. 32855/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore - c ol decreto impugnato il tribunale di M ilano , nel rigettare l’opposizione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA], volta a ottenere il riconoscimento della natura prededucibile del credito di euro 507.246,18, già ammesso al chirografo, vantato in corrispettivo di trasporti compiuti per conto di ILVA, ha considerato che: - a norma dell’art. 3, comma 1 - ter , de l d.l n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, i crediti anteriormente sorti sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ossia quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione straordinaria che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con d.p.c.m., e che siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali della debitrice, oppure al risanamento ambientale, alla sicurezza e all’attuazione degli interventi in materia di tutela dell’ambiente e della salute contemplati dal d.p.c.m. del 14 marzo 2014; - l’art. 8, comma 1 - bis , del d.l. n. 91 del 2017, conv. dalla l. n. 123 del 2017, norma d’interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili previsti dal richiamato art. 3, comma 1 - ter , quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’ILVA, va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata, e va dunque inteso nel senso che la prededuzione va riconosciuta ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali o al risanamento ambientale; - invece, nel caso concreto, l’opponente aveva azionato crediti per trasporti di prodotti finiti dagli stabilimenti di ILVA verso RG n. 32855/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore altri destinatari, non già di materie prime, né di componentistiche degli impianti; - la società ha proposto ricorso contro il decreto per ottenerne la cassazione, che ha affidato a tre motivie ha illustrato con memoria, cui non v’è replica. Considerato che: 1.- il primo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347/03, come convertito, e dell’art. 8, comma 1 - bis , del d.l. n. 91/17, convertito con l. n. 123/17, in relazione all’art. 12 delle preleggi. là dove il tribunale ha escluso la prededucibilità del credito azionato, è fondato; 2.- questa Corte ha difatti chiarito (Cass. n. 21151/22) che l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, è sì previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art.2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa contenuto nell'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese diautotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica, evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese diautotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVAin quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel RG n. 32855/19 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica; 2.1.- in particolare, l’ ampliamento conseguente alla norma di interpretazione è nel senso che il beneficio concerne anche i crediti per le prestazioni di tali imprese che garantiscono la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell’ILVA (oltre che la continuità di quelli cd. essenziali), comprese, quindi, quelle di trasporto dei prodotti finiti, che pur sempre ineriscono al ciclo produttivo, di cui sono il risultato; non altrimenti si potrebbe giustificar e l’uso dell’espressione, che ri ferisce il credito a prestazioni di autotrasporto necessarie a garantire altro rispetto alla continuazione delle attività “ivi previste”, e cioè a quelle già previste dell’art. 3, comma 1-ter, come idonee a consentire “ la continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali”; 3.- il motivo va quindi accolto, e l’accoglimento del mezzo di cassazione comporta l’assorbimento dei restanti due motivi, coi quali si denuncia, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c., non sussistendo precedenti conformi (secondo motivo) e la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. per l’utilizzo di prove atipiche acquisite in altro processo (terzo motivo); 3.1.- il decreto va quindi cassato in relazione al profilo accolto, con rinvio della causa al tribunale di Milano , in diversa composizione, anche per le spese. Per questi motivi la Corte accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa il decreto impugnato in relazione al profilo accolto e rinvia la causa , anche per le spese, al tribunale
Decreto Cassazione n. 13110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris