CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32356/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Interlocutoria sul ricorso iscritto al n. 2892/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società agricola ( ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA](06432250485), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:EMAIL]); Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (80224030587; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrenti – [OSCURATO:PERSONA] e sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA](06432250485), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente in via incidentale – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società agricola ( ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; [OSCURATO:EMAIL]); –controricorrente al ricorso incidentale – Agenzia delle Entrate Riscossione (13756881002), in persona del suo Presidente p.t.; –intimata - avverso la sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, della Commissione tributaria regionaledella Lombardia; Udita la relazione svolta,nella pubblica udienza del 29 ottobre 2025, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; uditi l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocatoLaura Trimarchi, per delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che la Corte rigetti il ricorsoprincipale e accolga il ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto dall’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in parziale riforma della sentenza di prime cure che aveva accolto l’impugnazione di una cartella di pagamento notificata dietro iscrizione a ruolo dei contributi consortili di bonifica dovuti dai contribuenti per gli anni 2013 e 2014. 1.1 –A fondamento del decisum, il giudice del gravame ha rilevato che: - destituita di fondamento rimaneva la difesa svolta dalla contribuente circa la sussistenza della legittimazione passiva dell’agente della riscossione –da questi contestata con l’atto di appello - in quanto le contestazioni svolte in giudizio riguardavano «… in via esclusiva, … l'attività dell'ente impositore [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3Medio Valdarno», così che l'Agenzia delle entrate Riscossione risultava carente di «legittimazione passiva, per essere estranea ai fatti lamentati ed oggetto di causa.»; né «Trattandosi di cartella esattoriale, … era richiesta la fase del contraddittorio vera e propria, cosi come preteso»; - del pari destituita di fondamento rimaneva l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di jus postulandi in quanto sussisteva «la possibilità per l'Agente della Riscossione di essere rappresentata da legali esterni, se iscritti in un elenco formato in coerenza con il codice dei contratti pubblici.»; -la nuova disciplina regionale delle attività di bonifica ( l. regione Toscana, 27 dicembre 2012, n. 79, art. 26) aveva sostituito il piano delle attività di bonifica alla previgente previsione di un piano generale di bonifica (l. regione Toscana, 5 maggio 1994, n. 34, art. 8) e detto piano «nel caso de quo, risulta da documentazione agli atti, essere stato regolarmenteapprovato per la sola annualità 2014 », così che il contributo non poteva ritenersi dovuto (anche) per l’anno 2013; - l’ente impositore aveva dato conto dei presupposti impositivi a riguardo degli «immobili della società contribuente … [che] …ricadevano nel perimetro consortile» avendo « effettuato opere di manutenzione ordinaria e di sorveglianza di corsi d'acqua » che avevano evitato danni e dalle quali erano conseguiti incrementi e migliorie che avevano «permesso di conservare il valore economico degli immobili circoscritti nel perimetro consortile, evitando il deterioramento»; e dagli stessi criteri di calcolo del contributo (che avevano riguardo alla rendita catastale degli immobili, al reddito agrario e dominicale) poteva desumersi l’utilizzazione (anche) «di indici, più specifici, quali ad esempio, densità ed esercizio delle canalizzazioni, dei corsid'acqua, degli impianti di sollevamento, della sofferenza idraulica ed altro ancora» che concorrevano alla determinazione dell'indice di beneficio unitario; - andava, altresì, disattesa l’eccezione di giudicato esterno proposta con riferimento alla sentenza n. 1244/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana in quanto « … le fattispecie prese a confronto per gli anni2012 e per gli anni 2013 e 2014, non sono equiparabili. Non vi è comunanza di profili, tenuto conto che per l'annualità relativa all'anno 2012 il Piano generale di bonifica non era statoapprovato, mentre per le annualità 2014, il Piano generale di bonifica era stato approvato e, quindi vi era un riconoscimento effettivo delle opere di bonifica eseguite… ». 2. – [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica 3 [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e, con successivo ricorso, ha a sua volta impugnato la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana sulla base di tre motivi di ricorso cui [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.resiste con controricorso. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione resiste con controricorso al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti private hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –In via pregiudiziale, va rilevato che nel controricorso l’Agenzia delle Entrate-Riscossioneeccepisce l’inammissibilità (per tardività) del ricorso introduttivo del giudizio, assumendo che, l ’impugnata cartella di pagamento essendo stata notificata il 9 maggio 2018 , il ricorso introduttivo è stato (tardivamente) proposto con atto notificato il 16 luglio 2018(d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 1). Viene, così, in rilievo questione processualeche va esaminata alla luce della giurisprudenza della Corte (v. Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637; Cass., 13 settembre 2013, n. 20978; in relazione a Cass. Sez. U., 29 agosto 2025, n. 24172)e la cui risoluzione implica l’acquisizione del fascicolo di ufficio, non risultando desumibili i dati a tal fine utilizzabili dalla documentazione versata ai fascicoli di parte. P.Q.M La Corte, dispone l’acquisizione del fascicolo di ufficio relativo al processo definito in grado di appello dalla Commissione tributaria regionale della Lombardiacon sentenza n. 2253/2021, depositata il 15 giugno 2021, e rinvia il processo a nuovo ruolo; man