CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22580/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere lecomunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimentoall’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-ricorrente -CONTRO[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in liquidazione coattaamministrativa in persona dei commissari liquidatori pro tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al1 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20130/2025Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 22580/2026Data pubblicazione 01/07/2026controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che lenotificazioni e le comunicazioni relative al presente procedimento sianoeffettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato-controricorrente-avverso il decreto del tribunale di Firenze n. 319/2025, depositato il25/8/2025udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/6/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio1. Il tribunale di Firenze, con decreto n. 319/2025, depositato il25/8/2025, rigettava l’opposizione allo stato passivo presentata dallasocietà [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coattaamministrativa, avverso il provvedimento dei commissari liquidatoridel 31/1/2024, che avevano respinto la domanda di insinuazione alpassivo del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la somma di euro14.176,40, portata dalla determina comunale n. 662 del21/11/2023, che aveva disposto l’aggiudicazione del servizio dicarico, trasporto e conferimento di rifiuti non pericolosi e per lasomma di euro 44.218,90, portata dalla delibera n. 776 del21/12/2024 che aveva disposto l’affidamento dell’attività di bonificadi rifiuti contenenti l’amianto, e quindi pericolosi.Il tribunale rilevava che il Comune, con ordinanza n. 23 del7/4/2022, aveva ingiunto ai commissari liquidatori di provvedere, aisensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, allo smaltimento deirifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi, ma che la procedura nonaveva adempiuto all’ordine, avendo trasmesso solo una relazionedalla quale era comunque emersa una situazione di abbandono dirifiuti particolarmente grave, tanto da rendere necessari lavori di2 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20130/2025Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 22580/2026Data pubblicazione 01/07/2026smaltimento e di bonifica stimati in un importo compreso tra euro161.000,00 ed euro 234.000,00.La procedura concorsuale aveva evidenziato di non disporre dirisorse economiche sufficienti, spettando all’amministratorecomunale di procedere in danno della procedura stessa.Inizialmente il Comune aveva presentato una prima istanza diammissione al passivo per l’importo di euro 250.000,00 inprededuzione, corrispondente al «presumibile costo dei lavorinecessari per smaltire rifiuti e bonificare l’area».La procedura aveva impugnato l’ordinanza del Comune n. 23 del2022 ed il Tar aveva rigettato il ricorso, rilevando che, quantomenol’aggravamento della situazione di abbandono dei rifiuti erariconducibile alla responsabilità della società in liquidazione coattaamministrativa.Il Comune, quindi, aveva presentato altra domanda diammissione al passivo per gli importi di euro 14.176,40 e di euro44.218,90 in prededuzione, ai sensi dell’art. 253, comma 4, TUA.Per quel che ancora qui rileva, il tribunale osservava, da un lato,che il Comune non aveva prodotto i contratti di affidamento delservizio, limitandosi a depositare le determine dirigenziali n.662/2023 e 776/2023 e, dall’altro, che non vi era alcuna prova insuddette, gravando sull’opponente, ex art. 2697 c.c. l’onere dellaprova di dimostrare la sussistenza del fatto costitutivo del dirittovantato.2. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione ilComune.3. Ha resistito con controricorso la cooperativa in liquidazionecoatta amministrativa, depositando anche memoria.3 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20130/2025Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 22580/2026Data pubblicazione 01/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 183 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), 2697 c.c.,115 c.p.c., nonché dei principi in materia di prova del creditonell’insinuazione al passivo (art. 201 e ss. CCII) e della normativa inmateria di contabilità degli enti locali (d.lgs. n. 267/2000)».Il provvedimento del tribunale sarebbe incorso in errore: avrebberitenuto che le determine dirigenziali di affidamento dei servizi dibonifica, prodotte dal Comune, non costituissero prova sufficientedel credito ai fini dell’ammissione al passivo, esigendo la produzionedei relativi contratti stipulati con le ditte aggiudicatarie; il Comunenon sarebbe stato tenuto a provare che le attività erano stateeffettivamente eseguite, in quanto l’obbligazione era sorta almomento dell’adozione delle determine.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la«violazione ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».Il tribunale avrebbe omesso di esaminare un fatto decisivo,costituito dalle determine dirigenziali prodotte e dalla loro idoneità acostituire, in base alla normativa di settore, un vincolo giuridicoperfetto e un’obbligazione di spesa certa e liquida per il Comune.3. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazioneex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsaapplicazione degli articoli 192 e 253 del d.lgs. n. 152/2006, dell’art.2051 c.c., nonché dei principi euro-unitari in materia diresponsabilità del proprietario per i costi di bonifica».La disciplina richiamata in rubrica stabilisce che le spese perinterventi di bonifica, eseguiti d’ufficio dagli enti locali territoriali,4 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20130/2025Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 22580/2026Data pubblicazione 01/07/2026sono assistite da privilegio speciale immobiliare sul sito e possonoessere recuperate in rivalsa nei confronti del proprietario, cherisponde nei limiti del valore di mercato del sito.Le spese sostenute per gli interventi di bonifica vanno recuperateagendo in rivalsa verso il proprietario.Nella specie, il Comune ha provveduto ad appaltare losvolgimento di tale attività ad apposita ditta con le determine n.6662/2023 e n. 776/2023, «con ciò rendendo documentale il propriocredito nei confronti della procedura».4. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce «art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art.192 d.lgs. 152/2006 e dei principi in materia di azione di rivalsa dellaPA per interventi in danno».In via subordinata «e con riferimento alle questioni di meritoassorbite» si deduce la violazione e falsa applicazione delle normeche fondano il diritto del Comune ad agire in danno e a pretendere ilrimborso delle spese sostenute.Vi era un diritto-dovere del Comune di intervenire in sostituzionedel soggetto inadempiente ex art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006.Ciò in ragione della pluriennale inerzia della proceduraconcorsuale e della grave situazione di pericolo per la salute pubblical’ambiente, oltre che per la notifica di due ordinanze sindacali rimasteinevase.La procedura concorsuale non ha mai contestato il diritto delComune di agire in danno, riconoscendo implicitamente lalegittimità.Il credito vantato dal Comune non era frutto di una «una stimao una richiesta risarcitoria generica», ma corrispondeva esattamenteagli importi impegnati con la determina dirigenziale «e tali importi5 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20130/2025Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 22580/2026Data pubblicazione 01/07/2026sono il risultato di procedure di affidamento conformi alla legge, chegarantiscono la congruità della spesa rispetto ai prezzi di mercato».Per il ricorrente, l’azione di rivalsa avrebbe natura indennitaria emirerebbe al «rimborso delle spese effettivamente sostenute o,come nel caso di specie, giuridicamente impegnate con riferimentoalle quali la contestazione generica del quantum da parte dellaprocedura è dunque priva di qualsiasi elemento e sostegno di unapresunta incongruità dei costi».5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per strette ragionidi connessione, sono infondati nei termini che seguono.5.1. L’art. 253, comma 1, TUA stabilisce che «[g[li interventi dicui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminatiqualora effettuati d’ufficio dall’autorità competente ai sensi dell’art.250. L’onere reale viene iscritto a seguito dell’approvazione delprogetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato didestinazione urbanistica».Al comma 2 dell’art. 253 si prevede che « le spese sostenute pergli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio specialeimmobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell’art.2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si puòesercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzisull’immobile».Al comma 3 dell’art. 253 TUA si precisa che «il privilegio e laripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti delproprietario del sito incolpevole dell’inquinamento o del pericolo diinquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell’autoritàcompetente che giustifichi, tra l’altro, l’impossibilità di accertarel’identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichil’impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti delmedesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità».6 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20130/2025Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 22580/2026Data pubblicazione 01/07/2026Resta fermo, quanto previsto dal comma 4 dell’art. 253, per cui«in ogni caso, il proprietario non responsabile dell’inquinamento puòessere tenuto a rimborsare […] le spese degli interventi adottatidall’autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato delsito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventimedesimi».6. Ci si trova nell’ambito della disciplina sostitutiva (sussidiarietàverticale) prevista dagli articoli 244, comma 4 e 250 del d.lgs. n. 152del 2006, con compiti affidati - in relazione alla procedura in dannoda attivarsi d’ufficio - al comune territorialmente competente e, ovequesto non provveda, alla regione.Questa Corte ha recentemente affermato che possono essereammesse al passivo della procedura concorsuale esclusivamente lespese già sostenute, con esclusione di quelle da sostenere («spesefuture»), non essendo possibile un provvedimento di ammissionecon riserva ex art. 96 l.f., stante la tassatività delle ipotesi previstedalla norma (Cass., sez. 1, 28/4/2026, n. 11597).Ciò, in particolare, in quanto sia l’art. 17, comma 9, del d.lgs. n.22 del 1997, sia l’art. 253, comma 2, TUA fanno espressamenteriferimento al diritto di rivalsa dell’ente territoriale «esclusivamentedopo l’effettuazione delle opere di ripristino ambientale e lasopportazione delle relative spese» («spese sostenute»).In tal senso si era già espressa questa Corte (Cass. n. 5705 del2013), in relazione alla prededuzione da riconoscere alle spese giàsostenute dall’ente pubblico, anche in relazione alla configurazioneindennitaria dell’obbligazione gravante ex lege sul responsabiledell’inquinamento (Cass. n. 199 del 2024; anche Corte cost. n. 151del 2024, che pure fa riferimento alle «spese sopportate dalleamministrazioni tenute alla sostituzione del soggetto responsabiledella contaminazione», sicché «il credito restitutorio è garantito dal7 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 20130/2025Numero sezionale 2494/2026Numero di raccolta generale 22580/2026Data pubblicazione 01/07/2026privilegio speciale immobiliare sul fondo interessatodall’intervento»).A nulla rileva, dunque, la produzione in giudizio della delibera diaffidamento dell’incarico, come pure del contratto di appaltostipulato.È necessario dimostrare di avere sostenuto le spese necessarieper le opere di bonifica e di ripristino.7. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico delricorrente, in ragione del principio della soccombenza, e si liquidanocome da dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore dellacontroricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano incomplessivi euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2026Il Presidente8 RG n. 20130/2025 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio