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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08420/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11639/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - S.E.Pi. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Liegi n. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e Comune di Pisa; -intimato - [OSCURATO:PERSONA] Rimborso avverso la sentenza n. 1294/2019, depositata il 23 settembre 2019, della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. –con sentenza n. 1294/2019, depositata il 23 settembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha dichiarato inammissibile l’appello, -«del Comune di Pisa e …di SEPI», - proposto avverso la decisione resa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un diniego di rimborso dell’IMU corrisposta dalla contribuente per l’anno 2012; - premesso che il giudice di prime cure aveva pronunciato condanna (anche) del Comune di Pisa alla restituzione della somma indebitamente versata a titolo di IMU, il giudice del gravame ha rilevato che l’Ente impositore si era costituito nel grado, - «con un comportamento processuale che lo equipara ad un appellato», -senza spiegare appello nei confronti della pronuncia di prime cure, - che, pertanto, nei suoi confronti doveva ritenersi passata in giudicato, in difetto, per l’appunto, di impugnazione, - e che, di conseguenza, inammissibile rimaneva («per difetto di interesse») l’appello proposto dalla SEPI che, difatti, « mai potrebbe ottenere il pagamento di una somma che risulta nondovuta al Concedente.»;

2. - [OSCURATO:PERSONA] - S.E.Pi. - S.p.a. ricorr e per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso mentre il Comune di Pisa non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. –col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2909 cod. civ., all’art. 324 cod. proc. civ., al d.lgs.n. 546 del 1992, art. 1, c. 2, ed al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, assumendo, in sintesi, che, - venen do in considerazione un diniego di rimborso emesso da essa esponente nella qualità di società (in house) concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e, dunque, titolare del potere (nella fattispecie) esercitato oltrechédella conseguente legittimazione processuale, - il giudice del gravame illegittimamente aveva rilevato, - nei confr onti dell’Ente titolare del credito tributario ma non anche del potere impositivo trasferito per concessione amministrativa, - la formazione di un giudicato che, per converso, avrebbe dovuto ritenersi impedito dalla (tempestiva) proposizione del gravame da parte di essa esponente; difatti, nella fattispecie, ad una siffatta impugnazione avrebbe dovuto riconoscersi efficacia impeditiva del giudicato, ed estensiva nei confronti dell’Ente impositore, avuto riguardo alla inscindibilità delle cause che controparte aveva introdotto proponendo la domanda di rimborso nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del concessionario del servizio pubblico di accertamento e riscossione; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, sull’assunto che la gravata sentenza aveva definito la questione relativa alla formazione del giudicato interno, ed alla inammissibilità del gravame proposto da essa esponente, sulla base di una motivazione apparente e, dunque, in difetto di ogni disamina della natura (inscindibile) delle domande introdotte in giudizio;

2. –il secondo motivo, - il cui esame è logicamente pregiudiziale, - è destituito di fondamento in quanto la Corte ha ripetutamente statuito che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez.

U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez.

U., 5 agosto 2016, n. 16599); - nella fattispecie, il contenuto decisorio della gravata sentenza, come sopra ripercorso, non espone affatto una motivazione meramente apparente né la(pur) dedotta erronea applicazione di legge processuale può ridondare in un vizio di nullità processuale;

3. –è per converso fondato, e va senz’altro accolto, il primo motivo di ricorso; 3.1 – secondo un risalente, e consolidato, orientamento interpretativo della Corte, qualora il Comune, - in applicazione , così come nella fattispecie,del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, - affidi il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta disposizione, -concessione che, in quanto tale, reca una delega, ed attribuzione, di funzioni pubbliche(v.

Cass., 22 febbraio 2016, n. 3449; Cass., 19 luglio 1999, n. 7662), -il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 10, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 30 settembre 2019, n. 24276; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20852; Cass., 19 marzo 2010, n. 6772; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1138; Cass., 5 agosto 2004, n. 15079); 3.2 –nella fattispecie, peraltro, non è nemmeno in discussione che il diniego di rimborso sia stato emesso (proprio) dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione, seppur il ricorso introduttivo del giudizio proposto (anche) nei confronti del (mero) titolare del credito tributario (il Comune di Pisa); - ed in ragione di quanto appena sopra rilevato, la posizione processuale dell’Ente convenuto, - seppur destinatario della (accolta) domanda di rimborso del tributo versato, - in nulla avrebbe potuto ritenersi diversa, - quanto al profilo sostanziale dell’interesse sotteso al giudizio, - da quella (in ipotesi) rivestita qualora esercitato un intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale del concessionario titolare del potere di accertamento; intervento che, come la Corte ha già rilevato, integra un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello(v.

Cass., 12 gennaio 2012, n. 255, in motivazione; Cass., 15 giugno 2010, n. 14423; Cass., 30 gennaio 2004, n. 1789); 3.3 – con riferimento, quindi , alla più generale portata della disposizione di cui all’art. 331, cit., la Corte ha avuto modo di rilevare che, anche con riguardo al contenzioso tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 49), detta disposizione trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado ( Cass., 28 febbraio 2018, n.4597; Cass., 13 luglio 2016, n. 14253; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1225; Cass.,2 settembre 2004, n. 17698); -l’unitarietà del giudizio di appello è postulata, quindi, dall’art. 331 cod. proc. civ. non solo allorché la sentenza di primo grado sia stata pronunciata in fattispecie di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche nel caso del litisconsorzio necessario processuale in cause inscindibili o tra loro dipendenti (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., 27 maggio 2015, n. 10934); -nella fattispecie, pertanto, non può esservi dubbio sulla natura, e contenuto, della posizione sostanziale rivestita dal titolare del credito tributario che, -medio tempore ad altri conferita la pote stà pubblica di accertamento e riscossione del tributo, - ciò non di meno conserva (integro) il suo interesse al conseguimento dell’obbligazione tributaria, -e, inversamente, al diniego del rimborso richiesto dal contribuente, - così che giudicare della legittimità dell’atto adottato dal titolare del potere di accertamento altro non significa se non incidere (anche) su quell’interesse sostanziale (al conseguimento del tributo) che forma oggetto, - sia pur secondo la specifica scansione procedurale dettata dalla ricorrenza di una convenzione del servizio pubblico, -del distinto rapporto intercorrente tra le parti di detta convenzione; 3.4 – dall’applicabilità dell’art. 331 cit. alla fattispecie in contestazione conseguiva, dunque, la necessaria unitarietà del giudizio di appello proposto dal concessionario del servizio di accertamento, - che, nella fattispecie, aveva adottato l’atto impugnato (un diniego di rimborso), - e, con quella, l’effetto (impeditivo del giudicato) correlato alla proposizione di detto gravame la cui efficacia si estendeva, dunque, all’Ente titolare del credito tributario(pur ritualmente evocato nel giudizio di appello; v., ex plurimis, Cass., 7 luglio 2021, n. 19379; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364; Cass., 8 giugno 1994, n. 5559; Cass., 21 gennaio 1992, n. 686; Cass., 16 novembre 1989, n. 4901; Cass., 28 settembre 1989, n. 3939; Cass., 14 marzo 1988, n. 2438);

4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà all’esame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto (sub. 3.4).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11639/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] - S.E.Pi. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Liegi n. 58, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante p.t., società incorporante di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e Comune di Pisa; -intimato - [OSCURATO:PERSONA] Rimborso avverso la sentenza n. 1294/2019, depositata il 23 settembre 2019, della Commissione tributaria regionaledella Toscana; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. –con sentenza n. 1294/2019, depositata il 23 settembre 2019, la Commissione tributaria regionale della Toscana ha dichiarato inammissibile l’appello, -«del Comune di Pisa e …di SEPI», - proposto avverso la decisione resa dalla Commissione tributaria provinciale di Pisa che, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di un diniego di rimborso dell’IMU corrisposta dalla contribuente per l’anno 2012; - premesso che il giudice di prime cure aveva pronunciato condanna (anche) del Comune di Pisa alla restituzione della somma indebitamente versata a titolo di IMU, il giudice del gravame ha rilevato che l’Ente impositore si era costituito nel grado, - «con un comportamento processuale che lo equipara ad un appellato», -senza spiegare appello nei confronti della pronuncia di prime cure, - che, pertanto, nei suoi confronti doveva ritenersi passata in giudicato, in difetto, per l’appunto, di impugnazione, - e che, di conseguenza, inammissibile rimaneva («per difetto di interesse») l’appello proposto dalla SEPI che, difatti, « mai potrebbe ottenere il pagamento di una somma che risulta nondovuta al Concedente.»; 2. - [OSCURATO:PERSONA] - S.E.Pi. - S.p.a. ricorr e per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi; [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso mentre il Comune di Pisa non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –col primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 2909 cod. civ., all’art. 324 cod. proc. civ., al d.lgs.n. 546 del 1992, art. 1, c. 2, ed al d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, assumendo, in sintesi, che, - venen do in considerazione un diniego di rimborso emesso da essa esponente nella qualità di società (in house) concessionaria del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e, dunque, titolare del potere (nella fattispecie) esercitato oltrechédella conseguente legittimazione processuale, - il giudice del gravame illegittimamente aveva rilevato, - nei confr onti dell’Ente titolare del credito tributario ma non anche del potere impositivo trasferito per concessione amministrativa, - la formazione di un giudicato che, per converso, avrebbe dovuto ritenersi impedito dalla (tempestiva) proposizione del gravame da parte di essa esponente; difatti, nella fattispecie, ad una siffatta impugnazione avrebbe dovuto riconoscersi efficacia impeditiva del giudicato, ed estensiva nei confronti dell’Ente impositore, avuto riguardo alla inscindibilità delle cause che controparte aveva introdotto proponendo la domanda di rimborso nei confronti tanto dell’Ente impositore quanto del concessionario del servizio pubblico di accertamento e riscossione; -il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ. e del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, sull’assunto che la gravata sentenza aveva definito la questione relativa alla formazione del giudicato interno, ed alla inammissibilità del gravame proposto da essa esponente, sulla base di una motivazione apparente e, dunque, in difetto di ogni disamina della natura (inscindibile) delle domande introdotte in giudizio; 2. –il secondo motivo, - il cui esame è logicamente pregiudiziale, - è destituito di fondamento in quanto la Corte ha ripetutamente statuito che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); - nella fattispecie, il contenuto decisorio della gravata sentenza, come sopra ripercorso, non espone affatto una motivazione meramente apparente né la(pur) dedotta erronea applicazione di legge processuale può ridondare in un vizio di nullità processuale; 3. –è per converso fondato, e va senz’altro accolto, il primo motivo di ricorso; 3.1 – secondo un risalente, e consolidato, orientamento interpretativo della Corte, qualora il Comune, - in applicazione , così come nella fattispecie,del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, che regola la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate, anche tributarie, - affidi il servizio di accertamento e riscossione dei tributi, mediante apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta disposizione, -concessione che, in quanto tale, reca una delega, ed attribuzione, di funzioni pubbliche(v. Cass., 22 febbraio 2016, n. 3449; Cass., 19 luglio 1999, n. 7662), -il potere di accertamento del tributo spetta non già al Comune, ma al soggetto concessionario, al quale è pertanto attribuita anche la legittimazione processuale per le relative controversie (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 10, c. 1; v., ex plurimis, Cass., 11 febbraio 2021, n. 3437; Cass., 30 settembre 2019, n. 24276; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25305; Cass., 8 ottobre 2010, n. 20852; Cass., 19 marzo 2010, n. 6772; Cass., 21 gennaio 2008, n. 1138; Cass., 5 agosto 2004, n. 15079); 3.2 –nella fattispecie, peraltro, non è nemmeno in discussione che il diniego di rimborso sia stato emesso (proprio) dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione, seppur il ricorso introduttivo del giudizio proposto (anche) nei confronti del (mero) titolare del credito tributario (il Comune di Pisa); - ed in ragione di quanto appena sopra rilevato, la posizione processuale dell’Ente convenuto, - seppur destinatario della (accolta) domanda di rimborso del tributo versato, - in nulla avrebbe potuto ritenersi diversa, - quanto al profilo sostanziale dell’interesse sotteso al giudizio, - da quella (in ipotesi) rivestita qualora esercitato un intervento adesivo dipendente rispetto alla posizione processuale del concessionario titolare del potere di accertamento; intervento che, come la Corte ha già rilevato, integra un'ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., con conseguente configurabilità di un litisconsorzio necessario processuale in grado di appello(v. Cass., 12 gennaio 2012, n. 255, in motivazione; Cass., 15 giugno 2010, n. 14423; Cass., 30 gennaio 2004, n. 1789); 3.3 – con riferimento, quindi , alla più generale portata della disposizione di cui all’art. 331, cit., la Corte ha avuto modo di rilevare che, anche con riguardo al contenzioso tributario (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 49), detta disposizione trova applicazione non solo nelle ipotesi di cause inscindibili, ossia di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche in quelle di cd. cause dipendenti che, riguardando due o più rapporti scindibili ma logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto di fatto comune, meritano, per esigenze di non contraddizione, l'adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverse parti che abbiano partecipato al giudizio di primo grado ( Cass., 28 febbraio 2018, n.4597; Cass., 13 luglio 2016, n. 14253; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1225; Cass.,2 settembre 2004, n. 17698); -l’unitarietà del giudizio di appello è postulata, quindi, dall’art. 331 cod. proc. civ. non solo allorché la sentenza di primo grado sia stata pronunciata in fattispecie di litisconsorzio necessario sostanziale ma anche nel caso del litisconsorzio necessario processuale in cause inscindibili o tra loro dipendenti (Cass., 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., 27 maggio 2015, n. 10934); -nella fattispecie, pertanto, non può esservi dubbio sulla natura, e contenuto, della posizione sostanziale rivestita dal titolare del credito tributario che, -medio tempore ad altri conferita la pote stà pubblica di accertamento e riscossione del tributo, - ciò non di meno conserva (integro) il suo interesse al conseguimento dell’obbligazione tributaria, -e, inversamente, al diniego del rimborso richiesto dal contribuente, - così che giudicare della legittimità dell’atto adottato dal titolare del potere di accertamento altro non significa se non incidere (anche) su quell’interesse sostanziale (al conseguimento del tributo) che forma oggetto, - sia pur secondo la specifica scansione procedurale dettata dalla ricorrenza di una convenzione del servizio pubblico, -del distinto rapporto intercorrente tra le parti di detta convenzione; 3.4 – dall’applicabilità dell’art. 331 cit. alla fattispecie in contestazione conseguiva, dunque, la necessaria unitarietà del giudizio di appello proposto dal concessionario del servizio di accertamento, - che, nella fattispecie, aveva adottato l’atto impugnato (un diniego di rimborso), - e, con quella, l’effetto (impeditivo del giudicato) correlato alla proposizione di detto gravame la cui efficacia si estendeva, dunque, all’Ente titolare del credito tributario(pur ritualmente evocato nel giudizio di appello; v., ex plurimis, Cass., 7 luglio 2021, n. 19379; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364; Cass., 8 giugno 1994, n. 5559; Cass., 21 gennaio 1992, n. 686; Cass., 16 novembre 1989, n. 4901; Cass., 28 settembre 1989, n. 3939; Cass., 14 marzo 1988, n. 2438); 4. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, procederà all’esame della controversia attenendosi al principio di diritto sopra esposto (sub. 3.4). P.Q.M. La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di l
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