CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15211/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appresentato e difeso dall'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado diLombardia n. 3610/2023 depositata il 06/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- con sentenza n. 3610/23, depositata in data 6/12/2023, la Corte diGiustizia di II grado della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delleEntrate avverso la sentenza della CTP di Milano n. 2513/2022, che avevaNumero registro generale 13127/2024Numero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 15211/2026Data pubblicazione 20/05/2026accolto i ricorsi, riuniti, della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e della [OSCURATO:SOCIETA]. rispettivamente proposti avverso l’avviso di liquidazione n.2018/001/SC/000012052/0/005 e avverso l’avviso di liquidazione n.2018/001/SC/000012052/0/006, con i quali era stata riliquidata l’impostadi registro dovuta per il decreto n. 12052/2018 con cui il Tribunale diMilano aveva omologato il concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA]Vittoria [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.;- avverso la sentenza n. 3610/2023 la Agenzia delle Entrateproponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei soli confrontidella [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che resisteva con controricorso.Considerato che:- il giudizio ha ad oggetto due avvisi di liquidazione, rispettivamentenotificati a [OSCURATO:SOCIETA]. e a [OSCURATO:SOCIETA], con i quali è stata riliquidatal’imposta di registro dovuta per il decreto n.12052/2018 con cui ilTribunale di Milano ha omologato il concordato fallimentare proposto da[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nel [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.,con intervento di un terzo assuntore, individuato, ex art. 1401 cc, dallaproponente [OSCURATO:SOCIETA]. nella [OSCURATO:SOCIETA]. (in nome e per conto del- entrambe le parti hanno partecipato ai due gradi del giudizio dimerito, a seguito di riunione dei due ricorsi aventi ad oggetto l’avviso diliquidazione a ciascuna notificato;- la fattispecie in esame, pur non integrando una ipotesi dilitisconsorzio necessario sostanziale, integra, pertanto, una ipotesi dilitisconsorzio necessario processuale, ex art. 331 c.p.c., per cause cddipendenti, in quanto riguardanti due rapporti scindibili ma dipendenti dauna medesima vicenda impositiva, i quali meritano, per esigenze di noncontraddizione, l’adozione di soluzioni uniformi nei confronti delle diverseparti che hanno partecipato al giudizio nei gradi precedenti, consentendol’art. 331 c.p.c. la conservazione del simultaneus processus, al fine diNumero registro generale 13127/2024Numero sezionale 3099/2026Numero di raccolta generale 15211/2026Data pubblicazione 20/05/2026evitare che le successive vicende processuali possano condurre apronunce definitive di contenuto diverso o contrastante (v. Cass. n.8420/2023; Cass., n. 4597/2018; Cass., n. 14253/2016; Cass., n.1225/2007; Cass., n. 17698/2004). P.Q.MLa Corte, ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti dellaPrelios [OSCURATO:SOCIETA]. nel termine perentorio di giorni 90 dalla comunicazionedella presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, in data 14/4/2026.Il PresidenteLiberato Paolitto