CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06478/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2460/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del suo legale rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] RRT70D03Z114F), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di PUGLIA e [OSCURATO:PERSONA]; e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] RRT70D03Z114F), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo legale rappresentante legale p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4321/2022, depositata il 22/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ricevuto in data 05.05.2008 l’estratto del conto corrente bancario n. 000010977207, apprendeva che era stato aperto, a sua insaputa, un conto corrente a lei intestato e che il fabbricato di sua proprietà, sito in Roma, via Sgambati n. 4, era stato oggetto di stipula di preliminare di compravendita in data 18.1.2008 e di successivo contratto definitivo di vendita in data 6.3.2008 in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., con sede in Mercogliano (AV). Dagli atti dispositivi, che risultavano rogati dal notaio [OSCURATO:PERSONA], emergevano le seguenti circostanze: i) il conferimento di un mandato a vendere l’immobile a [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale con sottoscrizione autenticata dal notaio Anderlini; ii) la vendita dell’immobile, in forza di detta procura, per euro 4.000.000,00; iii) la produzione, ad opera di [OSCURATO:PERSONA], sua rappresentante legale, all’atto della stipula del definitivo, di una delibera della società [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella quale la società, dato atto della partecipazione all’assemblea del socio unico [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e della maggioranza del Collegio sindacale, confermava il mandato alla vendita al procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA]; iii) la stipulazione in data 6.3.2008, con atto rogato da [OSCURATO:PERSONA], del contratto definitivo, con contestuale versamento del saldo tramite 56 assegni dell’importo di euro 50.000,00 ciascuno e di un assegno circolare dell’importo di euro 33.333,00, emessi in data 6.3.2008 dalla [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata - [OSCURATO:PERSONA]; iv) il trasferimento del corrispettivo ricevuto per la vendita alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. attraverso 216 assegni circolari dell’importo di euro 12.500,00 ciascuno. L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. presentava querela per i fatti descritti in data 07.05.2008 presso la Questura di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della direttrice della Filiale dell’[OSCURATO:SOCIETA]., con richiesta di sequestro urgente dell’immobile. Evocava, poi, in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero accertate la falsità dei documenti che avevano portato alla vendita dell’immobile, compresa l’apertura del conto corrente presso la [OSCURATO:SOCIETA]., la nullità dei negozi di trasferimento (preliminare e definitivo) dell’immobile di via Sgambati e degli ulteriori negozi giuridici, fra cui il contratto di apertura di conto corrente stipulato da [OSCURATO:PERSONA] con la [OSCURATO:SOCIETA]. – Filiale di [OSCURATO:PERSONA] – Roma, con conseguente accertamento della responsabilità del notaio [OSCURATO:SOCIETA]. per aver operato negligentemente, rendendo possibile la truffa perpetrata ai suoi danni. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., la quale chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e proponeva domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna al risarcimento del danno, diretta non solo verso l’attrice bensì pure trasversalmente nei confronti degli altri convenuti e dei terzi chiamati che con essa avevano concorso alla verificazione del danno. Si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande avanzate nei loro confronti: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la sua compagnia assicuratrice [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., Andrea e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata veniva dichiarata contumace. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definiva n. 25034/2009, dichiarava la falsità dei seguenti atti: 1) la procura a vendere rilasciata in data 21.12.2007 a in favore di [OSCURATO:PERSONA] e relativo atto di autenticazione della sottoscrizione della apparente rappresentata; 2) il contratto preliminare di compravendita stipulato il 18.1.2008 dal falso [OSCURATO:PERSONA] (in realtà rivelatosi essere [OSCURATO:PERSONA]) con l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., con sottoscrizioni autenticate dal notaio Anderlini avente ad oggetto la vendita dell’immobile sito in Roma via Sgambati; 3) la delibera assembleare del 19.2.2008 risultante dall’estratto certificato del libro assemblee della [OSCURATO:PERSONA]; 4) il contratto definitivo di compravendita in data 6.3.2008, rogato dal notaio Anderlini relativo all’immobile di via Sgambati; 5) il contratto di conto corrente acceso il 30.1.2008 presso la [OSCURATO:SOCIETA]. a nome della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e relative movimentazioni; 6) il documento di identità utilizzato dal sedicente [OSCURATO:PERSONA]. Dichiarava, di conseguenza, la nullità dei contratti preliminare e definitivo di vendita dell’immobile per cui è causa. Disposta, altresì, la riunione al giudizio RG 69330/2014, introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, per addivenire alla condanna degli Istituti trattario e negoziatore dei titoli di cui al prezzo della compravendita dell’immobile ex art. 43 L. Ass. e nel quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva formulato istanza di chiamata in causa dei notai Anderlini e Miele per essere manlevata da ogni responsabilità, il Tribunale di Roma pronunciava la sentenza n. 8583/2017, con cui, ritenuti accertati il comportamento negligente del notaio Anderlini e dei dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]., la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], risultante anche in sede penale, di Andrea di Spano e di [OSCURATO:PERSONA], considerati gli artefici della truffa, escluso ogni addebito a carico di [OSCURATO:PERSONA], del notaio [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], rigettava le domande di risarcimento danni della società attrice; in accoglimento delle domande riconvenzionali della società convenuta, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., condannava [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. la somma di euro 1.823.222,00, oltre agli interessi, nella misura legale, dal 18.01.2008 sino all’effettivo soddisfo; condannava la società Cattolica di [OSCURATO:SOCIETA] a tenere indenne il notaio [OSCURATO:PERSONA] di quanto questi avrebbe dovuto pagare all’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei limiti del massimale di polizza e detratta la franchigia; rigettava le domande proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; regolava le spese di lite in relazione a ciascuno dei rapporti processuali. [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello principale e l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata spiegavano appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] restavano contumaci. Nelle more del giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. rinunziava agli atti e all’azione proposta nei soli confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], con i quali aveva raggiunto una transazione. L’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. rinunziava agli atti e all’azione proposta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. La Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 22/06/2022, resa pubblica il 23/06/2022 , dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente all’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] e relativamente all’appello spiegato da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha accolto parzialmente l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., relativamente alla statuizione con cui il tribunale, dopo avere affermato che era indubbio il comportamento negligente tenuto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] e dai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva poi erroneamente respinto la domanda di risarcimento, ritenendola non provata, nonostante fosse stata chiesta la condanna generica dei convenuti al risarcimento del danno, per la quale non era necessaria la prova degli specifici danni derivati dalle condotte illecite imputate ai danneggianti, ritenendo detta prova fornita tramite elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. Ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:SOCIETA]. per il comportamento colposo dei suoi dipendenti, posto che, se questi fossero stati più accorti al momento dell’apertura del conto e avessero tempestivamente segnalato le operazioni effettuate dalla correntista in violazione della normativa antiriciclaggio, non sarebbe stato aperto il conto corrente sul quale era transitato il pagamento del prezzo del preliminare di compravendita e del definitivo e sarebbe stato, quindi, ostacolato, se non impedito, il perfezionamento del disegno criminoso orchestrato in danno della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., ha rigettato il motivo di appello con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva censurato la sentenza di primo grado, sostenendo che la domanda di condanna generica di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. andava rigettata non per mancanza di prova del danno, ma per l’inconfigurabilità di alcuna sua responsabilità ex art. 1176, 2° comma, cod.civ. e per difetto di nesso causale, previa valutazione dell’incidenza causale esclusiva e o determinante della condotta gravemente colposa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] escluso il concorso del fatto colposo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella produzione del danno, in quanto la perdita temporanea della disponibilità giuridica dell’immobile per cui è causa era derivata non da una materiale apprensione del bene da parte degli autori del raggiro, che la società proprietaria avrebbe potuto agevolmente percepire e impedire con una più attenta sorveglianza dello stabile, ma da una condotta clandestina compiuta mediante l’uso di documenti falsi, della quale l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. aveva avuto notizia solamente dopo la stipula del definitivo. Ha rigettato anche il terzo motivo d'appello con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda di manleva e garanzia formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per essere tenuta indenne dalle pretese risarcitorie di [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., e/o nella parte in cui, a fronte dell’implicito rigetto di tale domanda, non aveva compensato le spese processuali tra le predette parti, ritenendo l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. entrambe danneggiate dal comportamento colposo tenuto dai dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA]. in concorso con altri soggetti. Ha dichiarato assorbiti i restanti motivi dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigettato l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata con cui si doleva del fatto che il tribunale avesse erroneamente affermato che non si era costituita in giudizio e nella parte in cui, conseguentemente, non si era pronunciato sulle spese di lite, perché non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. proposto nel giudizio di primo grado alcuna domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata, non era configurabile nemmeno in astratto una soccombenza nei suoi confronti tale da rendere configurabile una sua condanna alle spese ai sensi dell’art. 91 cod.proc.civ. e perché, avendo il tribunale accolto le domande risarcitorie proposte da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non veniva in rilievo il principio per cui in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite . In accoglimento dell’appello incidentale proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] in via generica e in solido al risarcimento dei danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., da liquidare in separato giudizio. Accogliendo la domanda riproposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], ha dichiarato quest’ultima tenuta a manlevare [OSCURATO:PERSONA] delle eventuali somme dal medesimo dovute all’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei limiti del massimale di polizza, detratto lo scoperto contrattualmente pattuito e gli importi eventualmente già corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha regolato le spese di lite. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su quattro motivi, i primi due adesivi al secondo e al terzo motivo del ricorso principale. [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata ha resistito con controricorso ed ha proposito ricorso incidentale fondato su un motivo, cui ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e Basilicata e l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 1) Con il primo motivo si denunzia nullità della sentenza per error in procedendo ex artt. 360 n. 4 c.p.c. e 112 e 132 c.p.c. . L’errore del giudice a quoconsisterebbe nell’avere ritenuto che tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuta reciproca rinuncia ed accettazione esclusivamente in relazione alle domande di cui all’impugnativa principale proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e non già anche con riguardo alla impugnativa incidentale successivamente formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito del gravame incidentale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo non merita accoglimento, perché è vero che, rispettando le prescrizioni di cui all’art. 366, 1° comma, n. 6 cod.proc.civ., la ricorrente ha dimostrato che, dopo la rinuncia per intervenuta transazione, aveva dichiarato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio relativamente all’appello principale con riferimento alle parti con cui non era intercorsa la transazione ed all’appello incidentale, ma ciò non è mai stato messo in dubbio dalla corte territoriale. Per dimostrare che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, la transazione intervenuta con il notaio Anderlini aveva determinato la cessazione della materia del contendere nei suoi confronti anche con riferimento all’appello incidentale, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avrebbe dovuto dimostrare che la transazione aveva fatto venir meno il suo interesse non solo con riferimento alla domanda nei confronti dell’Anderlini spiegata con l’appello principale ma anche con riferimento a quella oggetto di appello incidentale. La cessazione della materia del contendere infatti implica la constatazione dell'automatica perdita di efficacia della sentenza impugnata, atteso che le parti, regolando con l'accordo negoziale la vicenda, hanno inteso affidare esclusivamente ad esso la sua disciplina, così rinunciando a valersi di detta efficacia, in quanto, avendo le parti disposto sui fatti oggetto di accertamento, è venuto meno l’interesse per l’accertamento giudiziale degli stessi. Ora, l’appello incidentale di cui si discute è quello che era stato proposto, ex art. 343 cod.proc.civ., il 18 dicembre 2017, a seguito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (v. p. 14 della sentenza) ed aveva ad oggetto i capi della decisione impugnati da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. trascritti e richiamati al § 4.1 (v. p. 23 della sentenza), quelli cioè che riguardavano il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell’Anderlini, sebbene nei confronti dello stesso fossero stati ravvisati plurimi comportamenti negligenti in ordine all’accertamento dell’identità dei comparenti, e il rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per la negligente condotta tenuta dai suoi dipendenti, in entrambi i casi per la mancata prova della sussistenza del danno richiesto. Il dubbio che la cessazione della materia del contendere non riguardasse anche l’appello incidentale andava superato dalla ricorrente, a fortiori perché il contenuto della domanda formulata nei confronti dell’Anderlini – v. § 5.1.8, p. 32 della sentenza – era stata persino oggetto di diversa qualificazione da parte del giudice a quo, negando che, contrariamente alla pretesa di [OSCURATO:SOCIETA]., essa contenesse una domanda di regresso ex art. 1299 cod.civ., previo accertamento della quota di responsabilità da attribuirsi a ciascuno dei condebitori solidali. 2) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta Nullità della sentenza ex artt. 360 n. 4 c.p.c. e 112 e 132 c.p.c., in relazione alla motivazione solo apparente rinvenibile in punto di fondatezza della domanda di condanna generica al risarcimento del danno formulata in atti da [OSCURATO:PERSONA] . La sua tesi è che la corte appello abbia reso una motivazione meramente apparente, perché, dopo aver dato atto che, là dove il convenuto si opponga alla domanda di condanna generica, non basta l’accertamento probabilistico della sussistenza del danno, essendo il giudice obbligato a stabilire se il pregiudizio si sia verificato o meno con certezza e non con semplice probabilità, con preclusione della prosecuzione della pretesa attorea a seguito di accertamento negativo di detto danno in una seconda fase o in un successivo giudizio, avrebbe deciso diversamente dal tribunale, ritenendo provata per presunzioni la sussistenza di detto danno, ma trascurando di considerare che il verificarsi dello stesso era stato reso possibile dal disinteresse della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., l’asserita danneggiata, nei confronti dell’immobile. Il motivo è infondato. Dietro la denuncia formale della ricorrenza di un vizio motivazionale che non ricorre affatto, perché il ragionamento della corte d'appello si comprende pienamente, si cela la denuncia di un’errata valutazione dei fatti perché non corrispondente ai desiderata della ricorrente che è inammissibile, perché incompatibile con i caratteri morfologici e funzionali del giudizio di legittimità. La corte d'appello non ha deciso in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, né è incorsa nel vizio motivazionale imputatole, perché, per un verso, ha tenuto conto del fatto che l’opposizione del convenuto rendeva insufficiente, ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria, la mera prospettazione di una condotta illecita potenzialmente produttiva dei danni lamentati, per l’altro, ha accertato la sussistenza del danno inferendola da indizi gravi, precisi e concordanti, desumibili dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era una società operante nel settore della gestione alberghiera e immobiliare e nella compravendita di immobili, che essa era stata privata della facoltà di mettere a reddito il bene, di disporne o di provvedere alla sua manutenzione, avendone perso la disponibilità tanto giuridica –in virtù della trascrizione del contratto preliminare e del contratto definitivo - fino al passaggio in giudicato della sentenza parziale n. 25034/2009 – quanto materiale, fino al dissequestro disposto con provvedimento del GIP in data 22 marzo 2017. Né può imputarsi alla corte d'appello di avere ritenuto provato il danno sulla scorta delle presunzioni, giacché esse costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31071). 3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729, 2697, 2043 e 2049 cod.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., e della ricorrenza di una motivazione solo apparente quanto alla fondatezza della domanda di condanna generica al risarcimento del danno formulata dall’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., avendo nella sentenza gravata il giudice d’appello fondato la presunzione di esistenza di danni certi per l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. su fatti storici e dati, privi della relativa gravità, precisione e concordanza, quanto, in particolare: a) al fatto che per statuto l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. risultasse operante nel settore della gestione alberghiera, vendita, acquisto e gestione di immobili che non legittimava la conseguente valutazione di perdita del reddito per mancata vendita o gestione dell’immobile su cui si era incentrata l’operazione illecita, essendo rimasto acclarato che l’immobile era stato tenuto in uno stato di incuria; b) alle trascrizioni pregiudizievoli che non legittimavano l’affermazione di alcun certo ed esistente conseguente danno per l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che se n’era avveduta solo al momento della ricezione del primo estratto conto da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. e delle successive verifiche effettuate; ciò dimostrava che fino a quel momento non aveva pensato di vendere, di ristrutturare l’immobile né di utilizzarlo in alcun modo; c) al sequestro disposto in sede penale che era stato ritenuto la conseguenza di un comportamento illecito ascrivibile ad altri, cioè agli autori della truffa e al notaio rogante l’atto di compravendita, senza considerare che era stata la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. a richiedere il sequestro penale del cespite e che quindi le si doveva imputare la perdita della disponibilità materiale dell’immobile fino alla data del dissequestro. Il motivo è infondato. Premesso che la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis ), che esprime nient’altro che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B e che la gravità non viene meno se l’inferenza presuntiva non sia certa, che la precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti e che la concordanza esprime (…) un requisito del ragionamento presuntivo, che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sé considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori , può imputarsi al giudice di merito di avere sussunto erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei caratteri, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma non ci si può limitare a lamentare non solo che il singolo elemento indiziante è stato male apprezzato dal giudice o che è privo valenza inferenziale, ma anche che la valutazione complessiva non conduce nell’esito interpretativo raggiunto nei gradi inferiori, prospettando l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ove non emerga l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio (Cass. 21/03/2022, n. 9054). 4) Con il quarto motivo parte ricorrente imputa al giudice a quo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, 2° comma, 2697, 2043 e 2049 e 1227 cod.civ., anche alla stregua delle previsioni di cui alla c.d. normativa antiriciclaggio e l’omesso esame degli atti aventi fede privilegiata fondanti il legittimo affidamento sull’identità e sulle posizioni sostanziali di diritto delle parti, rispettivamente, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5 cod.proc.civ. Secondo la banca ricorrente non vi sarebbe alcuna correlazione tra il pregiudizio lamentato dall’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e le vicende del rapporto bancario e dei pagamenti ivi transitati, perché il danno era stato cagionato dagli artefici della truffa e dal comportamento colposo dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L.: l’immobile era stato scelto ad arte dai fratelli Spano e da [OSCURATO:PERSONA], perché era di pregio, al centro di Roma, in stato di totale abbandono; i truffatori, acquisiti dal legale rappresentante dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., i suoi dati, avevano falsificato con grande abilità i documenti di identità, si erano rivolti al notaio [OSCURATO:PERSONA], che avevano conosciuto in precedenza, il quale aveva autenticato una serie di documenti, senza neppure visionare i documenti che avevano reso possibile la stipulazione del preliminare, prima, e del contratto definitivo, poi; avevano individuato nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. l’acquirente ideale per portare a compimento la truffa, la quale, allettata dall’affare, non aveva trovato nulla di anomalo nell’offerta di un bene a un quinto del suo valore né nel fatto di essere riuscita a spuntare un prezzo dimezzato, senza visionare l’immobiliare, senza mai trattare direttamente con la società proprietaria, senza allarmarsi né quando [OSCURATO:PERSONA] le aveva segnalato la falsità dei motivi ostativi all’accesso nell’immobile addotti da [OSCURATO:PERSONA] e nemmeno quando quest’ultimo in sede di stipulazione del contratto non era stato in grado di ricordare la sua data di nascita e tantomeno quando gli aveva consegnato, in nero, in una valigetta, più di un milione di euro. La ricorrente insiste nella proposizione della tesi, disattesa in entrambi i gradi di merito, circa la sua estraneità alla produzione del danno risentito dall’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., collocandosi i fatti che le erano stati imputati, l’apertura del rapporto di c/c sul quale era transitato il prezzo della vendita ed alla esecuzione dello stesso, con l’emissione degli assegni tratti dalla provvista così depositata sul conto, al di fuori del perimetro di causazione del danno , perché la perdita della disponibilità dell’immobile si era già interamente realizzata, anche con il concorso colposo dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. che la corte d'appello avrebbe invece erroneamente escluso. Richiamata la giurisprudenza di questa Corte - Cass. n. 15642/2022 - quanto alla valenza del precetto dell’art. 1176, 2° comma, cod.civ. ed agli obblighi di identificazione sanciti dalla normativa antiriciclaggio, allo scopo di dimostrare che la censura integra gli estremi di una violazione di legge, non avendo contenuto meramente contrappositivo alla decisione di merito, la ricorrente sostiene di essersi limitata a dare puntuale e dovuta esecuzione delle disposizioni impartite dalla cliente, alle quali non poteva sottrarsi, né quanto al versamento ed alla disponibilità degli importi che la correntista aveva fatto confluire sul conto corrente, né quanto alle disposizioni di emissione degli assegni richiesti, perché: a) si trattava di una società di capitali che, per statuto, contemplava nel proprio oggetto sociale l’attività di acquisto, di vendita e di gestione di immobili, la quale aveva fatto confluire nel conto corrente il provento economico di una compravendita immobiliare dell’importo di euro 4.000.000,00 risultante da atto pubblico avente fede privilegiata, alla quale era peraltro allegata copia certificata conforme per estratto del notaio Miele della delibera societaria attributiva della procura speciale a vendere a [OSCURATO:PERSONA] nonché copia della relativa fattura di acquisto del 06.03.2008 dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L.; b) decorso il termine contrattualmente previsto – termine dilatorio previsto proprio per paralizzare eventuali truffe - aveva ottemperato all’ordine della correntista di ottenere l’emissione degli assegni circolari richiesti al fine di addivenire alla conclusione di altro contratto di compravendita immobiliare con altra società del settore, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] che non solo non vi era stato ritardo da parte sua nella segnalazione antiriciclaggio –pacificamente effettuata ed invece erroneamente indicata come mai effettuata alla pag. 31 della sentenza qui impugnata – ma che, comunque, essendo una segnalazione, la sua effettuazione non avrebbe potuto impedire le operazioni suddette. Denunzia anche, ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ., la violazione dell’art. 132 e 112 cod.proc.civ., là dove la corte d'appello ha ritenuto l’emissione dei suddetti assegni imputabile a negligenza e imprudenza dei suoi dipendenti, considerando irrilevanti gli argomenti con cui aveva dedotto che gli organi preposti al controllo si erano utilmente attivati dopo il versamento del corrispettivo della compravendita al sedicente procuratore dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., e che i fatti sospetti erano stati denunciati alle autorità competenti in data 8 maggio 2008. Insiste nella assenza di violazione della normativa antiriciclaggio, perché non ricorrevano i presupposti per sospettare che fossero in corso o che fossero state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il motivo è nel suo complesso inammissibile: a) sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., perché i fatti denunciati come omessi al contrario sono stati presi in considerazione della corte d'appello (pp. 26-30 della sentenza), sicché non ricorre il deficiente esame di punti decisivi della controversia, sostanziandosi la censura in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, una volta considerato che l'art. 360, 1° comma, n. 5 cod.proc.civ., non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione; b) sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., le censure non sono affatto tali da individuare e denunziare una violazione di legge, perché oltre ad essere meramente ripropositive delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, hanno anche contenuto meramente oppositivo rispetto alla valutazione di giudizio espressa nella sentenza impugnata (Cass. 24/09/2018, n. 22478; Cass. 25/08/2000, n. 11098; Cass. 17/11/2003, n. 17402; Cass. 23/09/2003, n. 12632 ). La ricorrente non offre alcun argomento a questa corte per confutare la ritenuta violazione già contenuta nella sentenza del tribunale e condivisa dalla corte d'appello degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 231/2007 nel testo ratione temporis applicabile in merito all’inadempimento degli obblighi di verifica del cliente, con particolare riguardo al cliente che sia una società (v. p. 29 della sentenza), in ragione dell’inaffidabilità della patente che presentava un periodo di validità fortemente anomalo, né quanto alla violazione della normativa antiriciclaggio, con riferimento alla sussistenza di elementi che avrebbero dovuto far sospettare che le operazioni in corso fossero di riciclaggio (pp. 30- 31) e che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, avrebbero imposto l’astensione dal compimento dell’operazione (p. 31 della sentenza); il che come, peraltro, emerge dalla impugnata sentenza (p. 31), anche a prescindere dall’avvenuta segnalazione, avrebbe imposto alla segnalante di astenersi dall’eseguire le disposizioni ricevute. Il complesso percorso argomentativo della corte d'appello rende ben comprensibili le ragioni per cui sono state ritenute irrilevanti la successiva segnalazione dei fatti alle autorità di controllo e la denuncia penale dell’8 maggio 2008: fatti che non cancellavano la mancata tempestiva rilevazione delle anomalie del documento utilizzato per aprire il conto corrente e per movimentarlo; comportamento esigibile anche se il cliente era una società, il cui oggetto sociale prevedeva il compimento di operazioni immobiliari. Ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. 5) Premesso che detto ricorso incidentale è definito adesivo a quello principale svolto da [OSCURATO:SOCIETA]. con il secondo ed il terzo motivo per conseguire anche nei confronti del coobbligato solidale [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento del capo della sentenza resa dalla corte d’appello che ha condannato in via generica e in solido [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni patiti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., da liquidare in separato giudizio e sul conseguente capo con cui [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati in solido al rimborso, in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. delle spese processuali, ad eccezione della parte dei motivi in cui [OSCURATO:SOCIETA] banca S.p.A. ha configurato l’asserita colpa esclusiva del notaio [OSCURATO:PERSONA], la qui ricorrente incidentale deduce Violazione o falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c., ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. , perché, avendo contestato la sussistenza del danno oggetto della domanda di condanna generica, la corte appello non avrebbe potuto rinviare ad un successivo giudizio la liquidazione del quantum, limitando la domanda alla sola condanna generica, mancando un accordo in tal senso di tutte le parti ed evidentemente mancante nel corrente gravame oltre che in primo grado . A supporto della sua tesi la ricorrente adduce l’ordinanza n. 17984/2022 di questa Corte che, discostandosi motivatamente dal risalente principio enunciato da Cass., Sez. Un., n. 12103/1995, infondatamente richiamato nel caso di specie dalla impugnata sentenza, ha affermato che l’attore non può proporre la domanda risarcitoria limitandosi a chiedere una condanna generica –cioè limitata al solo an debeatur- e fare riserva di introdurre un successivo giudizio per l’accertamento del quantum sulla falsariga di quanto dispone l’art. 278 cod.proc.civ. che costituisce una norma eccezionale , con la conseguenza che la limitazione della domanda al solo an debeatur deve ritenersi tamquam non esset , con la conseguenza che il giudice dovrà pronunciare sulla domanda risarcitoria e rigettarla se non provata sul quantum. Il motivo è infondato. La pronuncia n. 1798/2022 è stata superata dalla pronuncia delle Sezioni unite n.29862 del 12/10/2022 , la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: Ai fini del risarcimento del danno, la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata "ab origine" all'accertamento del solo "an debeatur", con riserva di accertamento del "quantum" in un separato giudizio; nel giudizio introdotto da una siffatta domanda, peraltro, il giudice, su istanza di parte, può pronunciare anche condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. , precisando che il codice di rito consente la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur, senza che sia necessario il consenso del convenuto, che tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento, che spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno (Cass., Sez. Un., n. 12103/1995 e successiva giurisprudenza conforme), che l'ordinanza n. 17984/22 non merita condivisone per più ragioni: a) la stabilità dell'interpretazione delle norme processuali è un valore immanente nell'ordinamento, a salvaguardia della certezza del diritto ed a tutela del diritto di difesa; b) i principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.); c) l’incompatibilità con vari principi stabiliti dal diritto comunitario, ovvero da norme interposte ai sensi dell'art. 10 Cost. 6) Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 1227, 1 e 2° comma, ex art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1° n. 5 cod.proc.civ. Si sostiene che era stato denunciato in appello non solo che l’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. non era stata in grado di dimostrare né l’an né il quantum del danno asseritamente subito, ma anche che dall’istruttoria era emerso il contrario ovvero che non aveva perso la disponibilità dell’immobile ed anzi gli atti traslativi della proprietà furono prontamente dichiarati nulli dal Tribunale di Roma con la sentenza parziale n. 25034/2009, che l’immobile versava in stato di abbandono, che il suo disinteresse verso lo stesso aveva involontariamente favorito il dispiegamento delle condotte truffaldine e che la perdita della disponibilità materiale fino al dissequestro era dipesa da un comportamento – la richiesta di immediato sequestro dell’immobile - governato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] a tutela dei suoi interessi e non avrebbe potuto essere utilizzato quale prova, sia pure presuntiva, di un possibile danno, ma rilevare semmai ai fini dell’art. 1227, 1° comma, cod.civ. Il motivo è inammissibile. Non solo i fatti asseritamente omessi sono stati esaminati dalla corte d'appello, quindi non sussiste la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., ma neppure è configurabile la violazione delle norme di legge epigrafe, perché la corte territoriale ha escluso con un accertamento di fatto relativo alla ricorrenza della causalità materiale l’[OSCURATO:PERSONA] avesse colposamente contribuito al verificarsi dell’evento di danno. Ricorso incidentale della Banca popolare di Puglia e Basilicata 7) Con l’unico motivo del ricorso incidentale qui scrutinato è denunziata violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e ss. cod.proc.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3 cod.proc.civ. Il Tribunale di Roma, prima, e la Corte di Appello di Roma, dopo, avrebbero erroneamente regolato le spese processuali, per le seguenti ragioni: a) l’odierna ricorrente era stata chiamata in causa da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L., nel giudizio di prime cure; b) il tribunale, sebbene si fosse costituita, l’aveva erroneamente dichiarata contumace e, in violazione degli artt. 112 e 91 cod.proc.civ., aveva omesso qualsiasi pronuncia sulle spese di lite in suo favore, sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. fosse risultata totalmente soccombente nei suoi confronti; c) la corte territoriale l’avrebbe invece condannata ingiustamente, sebbene vittoriosa anche in grado di appello, al pagamento delle spese processuali, disapplicando il principio di “causazione” dell’evento e omettendo di considerare che era stata evocata ingiustamente in giudizio da [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. che per giunta non aveva formulato alcuna domanda nei suoi confronti. Attinta da censura è la statuizione con cui la corte d'appello che ha rigetto il motivo di appello incidentale con cui aveva fatto rilevare l’erronea dichiarazione di sua contumacia e l’erronea mancata condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. al pagamento delle spese di lite del giudizio di primo grado in suo favore, perché non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. proposto nel giudizio di primo grado alcuna domanda nei suoi confronti non poteva configurarsi nemmeno in astratto una sua soccombenza che ne giustificasse la condanna alle spese ai sensi dell’art. 91 cod.proc.civ., avendo il tribunale accolto le domande risarcitorie proposte dall’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], non poteva trovare rilievo il principio per cui in tema di liquidazione delle spese di giudizio, le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia, nella specie impropria, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. Né il giudice a quoha ritenuto accoglibile l’appello incidentale nella parte in cui si chiedeva di condannare il soggetto tenuto in via solidale al pagamento delle suddette spese, posto che sarebbe stato onere della banca indicare tale diverso soggetto e spiegare le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere condannato al rimborso delle spese di lite, essendo a ciò tenuta per il disposto dell’art. 342 c.p.c. . Adduce la ricorrente a supporto della censura qui formulata che la richiesta di condanna alle spese processuali era specifica e pienamente comprensibile, perché era stato chiesto, in via principale, di condannare l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L., ossia il soggetto che l’aveva chiamata in causa, costringendola a svolgere attività difensive, ed, in via subordinata, il soggetto che sarebbe risultato all’esito del giudizio soccombente, realmente o virtualmente (ovviamente non conosciuto al momento della costituzione in giudizio). Il motivo è infondato. Questa Corte –v. Cass. 6/12/2019, n. 31889 – ha precisato che la disciplina delle spese processuali coniuga il principio della difesa con quello della causazione, così da temperare gli effetti della soccombenza inibendo una astratta - e quindi formalistica - separazione della pluralità dei rapporti processuali sgorgati in un unico giudizio , atteso che, seguendo solo il principio di soccombenza, ogni rapporto processuale verrebbe da questo regolato, il che, a ben guardare, comprimerebbe l'esercizio del diritto di difesa di chi è convenuto nel rapporto processuale a monte di esso che invece per la sua natura intensamente fondamentale deve essere tutelato nella massima misura consentita dal controbilanciamento con gli altri valori giuridici coinvolti dal paradigma del processo . Di conseguenza, i rapporti processuali sotto il profilo del recupero del costo delle difese dispiegatevi, sono tendenzialmente osmotici, attingendo appunto al criterio della causazione della giurisdizionalizzazione della lite. Ma proprio perché la causazione non sussiste nel caso in cui l'espansione della contesa derivi da un'iniziativa palesemente infondata/arbitraria - id est radicalmente eccentrica rispetto a quel che è stato causato dall'attore del rapporto principale - la giurisprudenza di questa Suprema Corte, cui questo collegio intende appunto aderire, esclude in tal caso che le spese del rapporto arbitrariamente "legato" dal convenuto al rapporto principale gravino sull'attore di quest'ultimo. Qualora, infatti, il convenuto possa agevolmente e completamente prevedere l'infondatezza della chiamata, ovvero l'inutilità di essa come difesa in senso lato rispetto alla sua posizione nei confronti di chi ha causato nei suoi confronti il processo, non può definirsi sussistente il nesso causale tra l'attività dell'attore principale e quella del convenuto quale chiamante. Ovvero, l'abusivo esercizio del diritto di difesa recide la causazione, riconducendo al paradigma della soccombenza in via esclusiva . La corte territoriale, proprio in ragione del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. non aveva promosso alcuna domanda nei confronti della banca qui ricorrente incidentale, ha escluso che potesse essere condannata delle spese di lite sostenute dalla odierna ricorrente. Neppure il secondo ordine di censure merita accoglimento. La domanda di condanna delle spese a carico del soggetto tenuto in via solidale al pagamento è stata ritenuta indeterminata ed immotivata dal giudice a quo(p. 34). La rilevazione e l'interpretazionedel contenuto delladomanda costituisce oggetto di un giudizio di fatto riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità solo quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell'atto interpretato o quando, attraverso il non corretto esercizio dell'operazione interpretativa, vengano violati i limiti rappresentati, da un lato, dal rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e, dall'altro, dal divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 23/07/2024, n.20351). 8) All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso principale e dei ricorsi incidentali. 9) Le spese del presente giudizio sono compensate tra la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali. 10) La ricorrente principale e le ricorrenti incidentali vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali. Compensa le spese di lite tra la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali. Condanna in solido la ricorrente principale e le ricorrenti incidentali al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti che liquida in euro 7.700,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in e uro 200,00 ed agli accessori di le