CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 giugno 2020
Cassazione n. 07806/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 2111/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoArcangelo Guzzo-controricorrente-nonché controAgenzia Delle Entrate - Riscossione-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.1581/2020 depositata il 10/06/2020.Numero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1581/10/2020, depositata in data 10 giugno 2020e non notificata, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dalla societàcontribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. confermando la sentenza di primo gradoche aveva disatteso l’impugnazione avverso la cartella di pagamento n.09720150010825985, notificata in data 11 marzo 2015, per la riscossionedei contributi consortili di bonifica dovuti in favore del Consorzio di BonificaMaremma Etrusca relativi all’anno 2014, per l’importo di € 41.433,88.2. I giudici di appello rilevavano che l’atto impositivo risultavalegittimo in quanto adeguatamente motivato, adottato in relazione al pianodi classica approvato ed al relativo piano di contribuenza, e che la societàcontribuente non aveva comprovato l’assenza di benefici, pure consideratala documentazione versata in atti e l’allegata perizia di parte.3. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato acinque motivi, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorsoe successiva memoria conclusiva.5. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 860 c.c.,dell’art. 2697 c.c. nonché degli artt. 1, 10 e 11 r.d. 215/1933. Assume chei giudici di appello avevano erroneamente ritenuto legittimo l’atto impositivosebbene la contribuente avesse comprovato di non trarre alcun vantaggio“immediato e diretto” dall’attività di bonifica de qua, in quanto gestiva unacentrale termoelettrica che, per legge e per titoli autorizzativi, svolgeva lefunzioni corrispondenti a quelle curate dal consorzio controricorrente,contestazione questa supportata dalla perizia giurata allegata.Numero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4. c.p.c., nullità della sentenza per omessa motivazione, con conseguenteviolazione degli artt. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992, 132comma 2 n. 4 c.p.c., 118 c.p.c. e 111, comma 6 Cost. Nello specifico laparte ricorrente si duole del fatto che i giudici di appello non avrebberopreso in esame le specifiche censure formulate e, in particolare, il contenutodella perizia tecnica di parte da cui sarebbe risultata l’assoluta carenza dibeneficio fondiario, anche in ragione della natura “urbanizzata” dell’area sucui insistevano gli immobili oggetto di imposizione contributiva, inquadrabiliquali “opifici”.3. Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3. c.p.c., violazione e falsa applicazione sotto diverso profilo degli 1, 10e 11 del R.D. n. 215/1933, 860 c.c. e 115 c.p.c. assumendo che i giudici diappello non avevano considerato che la destinazione industrialedell’immobile collocata in un’area urbanizzata – circostanza questa maicontestata - era incompatibile con la possibilità di fruire delle opere delConsorzio.4. I suddetti motivi – da esaminare congiuntamente in quanto fra lorologicamente connessi – sono privi di fondamento.4.1. Va premesso che per le Sezioni unite di questa Corte lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, allorquando, benché graficamente esistente, non renda,tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali dalasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menzionaCass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230,22231, del 2016. I medesimi concetti giuridici sono stati espressi da Cass.Sez. U. 24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.];Numero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass. Sez. U. 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]). [OSCURATO:PERSONA]. Sez.U. 27/12/2019, n. 34476, 18/04/2018, n. 9558; Cass. Sez. U. 31/12/2018,n. 33679) ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio di legittimità èdenunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione dilegge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall’art. 12 delle preleggi, in quanto attiene all’esistenza della motivazionein sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescinderedal confronto con le risultanze processuali: tale anomalia si esaurisce nellamancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nellamotivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto disufficienza della motivazione». Orbene la natura di tali argomentazioniesclude, pervero, che si possa ravvisare una motivazione assente oapparente della sentenza impugnata. Per costante giurisprudenza, invero,la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, vaapprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienzein cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratiodecidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazionifra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamenteincomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass.,Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). Nel caso in esame risulta evidente ildecisum (in ordine alla ritenuta legittimità dell’atto impositivo) raggiunge lasoglia del minimo costituzionale, avendo i giudici di appello pure esaminatoi documenti prodotti e la perizia di parte.4.2. Occorre, quindi, osservare che non sussiste la denunciataviolazione di legge in quanto il giudice del gravame - nel rilevare che ilterreno in contestazione ricadeva nel «perimetro del comprensorio» e cheil beneficio fondiario conseguiva dalle opere di difesa idraulica (“difesa delsuolo, tutela del patrimonio idrico e recupero dello stesso, regimentazioneNumero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/2026delle acque, equilibrio idrogeologico”) - si è attenuto ai principi di dirittoripetutamente ribaditi da questa Corte, ed alla cui stregua si è affermatoche:- l’adozione del piano di classifica e ripartizione ingenera unapresunzione (iuris tantum) di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dalConsorzio - ossia di benefici fondiari immediati e diretti derivanti dalle operedi bonifica per i fondi di proprietà dei consorziati ricompresi nel perimetrodi contribuenza - così che incombe sul consorziato l’onere di fornire la provacontraria (della non vantaggiosità, per il proprio fondo, dell’attività dibonifica svolta dal Consorzio; cfr., ex plurimis, Cass., 8 aprile 2022, n.11431; Cass., 29 agosto 2019, n. 21820; Cass., 8 aprile 2022, n. 11431;Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 24 maggio 2017, n. 13130; Cass.,29 novembre 2016, n. 24356; Cass., 31 ottobre 2014, n. 23220; Cass., 8ottobre 2014, n. 21176; Cass., 6 giugno 2012, n. 9099; Cass. S.U., 14maggio 2010, n. 11722);- ove vengano in considerazione opere di difesa idraulica del territorio,il beneficio si deve considerare intrinseco alle opere stesse senza che perquesto cessi di essere specifico, essendo evidente che i fondi, difesi da opereidrauliche, acquistano di per sé un maggior valore per effetto delle operestesse (Cass., 30 dicembre 2016, n. 27469; Cass., 19 dicembre 2014, n.27057; Cass., 12 novembre 2014, n. 24066; Cass., 7 giugno 2013, n.14404; Cass., 29 marzo 2011, n. 7159);- con riferimento alla disciplina posta dal r.d. 13 febbraio 1933, n.215, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonificanei confronti dei proprietari degli immobili siti nel comprensorio sussisteindipendentemente dalla natura agricola o extragricola del bene (Cass., 19marzo 2009, n. 6606; Cass., 12 maggio 2003, n. 7240; Cass. Sez. U., 30gennaio 1998, n. 968; Cass. Sez. U., 14 ottobre 1996, n. 8960).Occorre, in particolare, precisare che come già da tempo chiarito dalleSS.UU. di questa Corte con la citata pronunzia 30/01/1998, n. 968/1998:Numero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/2026“La giurisprudenza di queste S.U. - confortata anche da autorevole dottrina- è infatti costante nel ritenere che la natura agricola od extra-agricola delfondo è ininfluente ai fini della legittimità dell'imposizione. "Invero lacontraria opinione si basa su fragili basi testuali e su una concezione dellabonifica intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei suoli,che è sicuramente da ripudiare (cfr. Corte cost. 24 febbraio 1992 n. 66),perché non è possibile - nell'assetto del territorio del comprensorio dibonifica - distinguere gli immobili a cui fa cenno l'art. 10 del r.d. del 1933n. 215, a seconda che essi abbiano destinazione agricola o meno, quasi cheun argine od un canale di scolo (ad esempio) siano destinati a difenderedall'eccesso di acque solo gli immobili agricoli e non quelli che(originariamente tali) sono stati poi convertiti in immobili a destinazioneindustriale o civile, in ragione di noti fenomeni socio-economici, attinentialle modifiche degli insediamenti delle popolazioni. L'equilibrio idraulico delterritorio lo coinvolge nella sua interezza ed il beneficio tratto dalla bonifica- se veramente esiste - non dipende affatto dal carattere agrario del fondo,purché esso sia appartenente al comprensorio, ma da altri elementi, chesono quelli che la giurisprudenza e la maggioranza della dottrina hannosempre ritenuto necessari" (così, esattamente, in motivazione, Cass. S.U.14 ottobre 1996 n. 8960. Nello stesso senso, per l'irrilevanza delladestinazione agricola o extra-agricola del bene Cass. 4 maggio 1996n. 4144; Cass. S.U. 8 luglio 1993 n. 7511; Cass. 9 ottobre 1992n. 11018; Cass. S.U. 11 gennaio 1979 n. 183). Inducono a tali conclusioni,che il Collegio condivide, sia l'art. 860 c.c. che parla genericamente di benisituati nel comprensorio di bonifica, senza alcuna possibilità di distinzionefra proprietà urbana e proprietà fondiaria, sia l'art. 10 del r.d. n. 215 del1933, che include tra quelli gravati i "beni di pertinenza delloStato, delle province e dei comuni", mentre tutti gli argomenti di caratteretestuale addotti dalla difesa del ricorrente, seppure possono deporre nelsenso che, a taluni effetti, si privilegiano e si sottopongono a contribuzioneNumero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/2026i beni agricoli, non escludono in alcun modo che - anche i fabbricati urbanisono soggetti a contribuzione”Avendo i giudici escluso, con congruo ragionamento in fatto, lacontestata assenza di benefici diretti ed immediati per il fondo sulla scortadegli elementi di prova offerti dalla società contribuente, precisando,peraltro, che “la ritenuta natura di centro abitato ovvero di insediamentoproduttivo è in base alle risultanze catastali pacificamente esclusa”, appareevidente che censure, in ordine alla asserita violazione della normativariguardante i contributi consortili, finiscono per devolvere alla Corte,peraltro in modo del tutto generico, un non consentito riesame dell’attivitàvalutativa compiuta dal giudice di appello in punto di concludenza edaffidabilità dei dati probatori per di più in un contesto processuale connotatodalla c.d. doppia conforme al riguardo degli accertamenti in fatto condottinei due gradi di giudizio (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053).Ed, ancora, atteso che correttamente i giudici di merito hannoritenuto che il fatto che la centrale di proprietà della società provvedeva allagestione dei propri scarichi idrici, non rilevava in sé a frontedell’accertamento – oggetto di una tipica valutazione fattuale - circa lasussistenza del beneficio in presenza di fossi e canali di scolo a monteessenziale per la tutela degli immobili a valle quali la Centrale, ne discendela infondatezza della censura relativa alla asserita inosservanza dell’art. 115c.p.c. in quanto per dedurre la violazione di tale disposizione processuale,occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente oimplicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte disua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che ilmedesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuitomaggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendotale attività consentita dall'art. 116 c.p.c. (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695;Numero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/2026Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598,in motivazione), ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame.Infine, va osservato che parte ricorrente, in modo del tutto genericoed eccentrico, lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. senza osservare lecondizioni poste da questa Corte per la prospettazione della censura.Occorre infatti ribadire – come già a suo tempo evidenziato da Cass., Sez.Un., n. 16598 del 2016, in motivazione espressa, sebbene non massimatasul punto, il cui principio di diritto è costantemente ribadito (ex multis, Cass.n. 26769 del 2018) – che in tema di ricorso per cassazione, la violazionedell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbiaavrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispeciebasate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni.5. Con il quarto motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4. c.p.c., la nullità della sentenza per omessa pronuncia,con violazione dell’art 112 c.p.c. relativamente alla contestazione dei criteridi determinazione del quantum dei contributi consortili. Assume che erastata contestata la determinazione dei contributi operata in relazione allarendita catastale non tenendosi conto che la rendita catastale dei fabbricatiera costituita da due “distinti capitali”: il suolo ed il soprassuolo, dovendosicalcolare i contributi unicamente con riferimento alla rendita del “suolo”,profilo sul quale i giudici di merito non si erano in alcun modo espressi.6. Con il quinto motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 4. c.p.c., violazione dell’art. 11 del R.D. n. 215 del 1933, per non averela [OSCURATO:PERSONA] accertato “l’inadeguatezza dei criteriadottati” dal Consorzio per “la liquidazione degli oneri consortili”7. Entrambe le censure, da esaminare congiuntamente in quantoafferenti profili fra loro connessi, sono prive di pregio alcuno.7.1. La società contribuente, nel rilevare la necessità di distinguere aifini del computo del contributo la rendita del suolo da quella del soprassuoloNumero registro generale 2111/2021Numero sezionale 8905/2025Numero di raccolta generale 7806/2026Data pubblicazione 31/03/2026e nel contestare il quantum della pretesa impositiva finisce per veicolare,impositore nella selezione dei parametri per la determinazione delle variabiliconcorrenti alla quantificazione complessiva dei contributi consortili, lapretesa ad un sindacato di merito su un atto amministrativo (per quantoprodromico all’atto impositivo), che è preclusa al giudice di legittimità(Cass., Sez. Un., 25 maggio 2018, n. 13193 – vedasi anche, con riguardoa scelte tecniche insite in atti generali presupposti di atti impositivi: Cass.,Sez. Trib., 12 giugno 2024, n. 16287).8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente vacondannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimitàliquidate in favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere alla partecontroricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 6.000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, se dovuti; visto l'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002,come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 16 dicembre 2025Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])