Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 2023

Cassazione n. 36095/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6415/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4911/2019 depositata il.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] srl, società che trasforma e vende all’ingrosso prodotti petroliferi, ha stipulato un contratto di deposito di carburante con la società [OSCURATO:PERSONA] srl, che svolge invece attività di custodia di quei prodotti. 2.-Durante il deposito si è verificato uno sversamento di gran parte del prodotto depositato, in conseguenza del quale v’è stato un sequestro penale del sito, per i reati di inquinamento ambientale poi risoltosi con un dissequestro.

A quel punto la [OSCURATO:PERSONA] srl ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] srl per ottenere da quest’ultima il risarcimento del danno per la perdita di gran parte del prodotto depositato: dapprima con due domande distinte, di responsabilità da deposito e di responsabilità extracontrattuale, quest’ultima poi oggetto di rinuncia. 3.-Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, sul presupposto, tra l’altro, che non erano state adeguatamente contestate le ragioni della convenuta, che si era difesa allegando il fatto del terzo, e che aveva chiamato in garanzia le compagnie di assicurazione Vittoria ed AXA, queste ultime poi costituitesi per far dichiarare la mancata copertura assicurativa dovuta al dolo del contraente. 3.1.- [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato questa decisione, ma, subito dopo la notifica dell’appello, la [OSCURATO:PERSONA] srl è stata dichiarata fallita, con la conseguenza che il giudice di appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione poiché, a suo dire, la domanda avrebbe dovuto essere trasferita nella procedura fallimentare, ed ha altresì dichiarato per conseguenza inammissibile l’appello incidentale fatto dalla fallita convenuta. 4.-Questa decisione è qui impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl con sei motivi .

Si sono costituite con controricorso le compagnie di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, per chiedere il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che 5.- I sei motivi - in realtà di tratta di tre motivi articolati in sei censure- sono, almeno i primi quattro, volti a contestare la tesi che, essendo sopravvenuto in appello il fallimento della appellata, l’impugnazione deve dirsi improcedibile in quanto la domanda va proposta nella procedura concorsuale. 5.1.- Infatti, con il primo motivo, si prospetta violazione degli articoli 24 e ss. legge fallimentare e 303 c.p.c.

La tesi è che, sebbene in astratto valida la regola che le domande verso il fallito si propongono nella procedura concorsuale, questa regola non si applica al caso presente, dove il fallimento è sopraggiunto dopo la decisione di primo grado, caso nel quale, per evitare il giudicato, l’appello può proseguire pur se è stato dichiarato il fallimento dell’appellato. 5.2.- Il secondo motivo prospetta la medesima censura per sostenere la nullità per errore in procedendo. 5.3.- Cosi, allo stesso modo, il terzo motivo, che non ha rubrica, è svolgimento del primo, in quanto aggiunge alla tesi in quello esposta che, se la domanda dovesse essere trasferita nella procedura concorsuale, la società creditrice, avendo perso in primo grado, non avrebbe titolo di insinuazione al passivo; ed è proprio perché ha perso in primo grado che ha interesse ad impugnare per procurarsi quel titolo.

5.4. Allo stesso modo, quello che è indicato come quarto motivo in realtà costituisce la riproposizione dei precedenti sotto denuncia di un vizio procedurale.

Questi motivi hanno connessione logica e possono valutarsi insieme.

Sono fondati.

E’ infatti principio di diritto che la norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art.96, comma 2, n.3, legge fall..

Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase (Cass. 26041/ 2010; Cass. 11741/ 2021).

In questo caso è pacifico che il fallimento è intervenuto dopo la notifica dell’appello, che è stato dunque interrotto, ma poi proseguito nei confronti del curatore.

In tal caso, dunque, l’appello non è da considerarsi improcedibile: che, anzi, esso serve ad evitare che un accertamento negativo costituito dalla decisione di primo grado, possa fare stato nella procedura fallimentare senza che però chi lo ha subito possa avere la possibilità di impugnarlo.

La ratio di questo orientamento è di evitare che la sentenza negativa per il creditore diventi giudicato se costui è costretto non già̀ ad impugnarla, bens ì̀ ad insinuarsi al passivo; per contro, il creditore che abbia avuto un accertamento negativo del suo credito, prima che il debitore fallisca, ha necessità di impugnare quell'accertamento, proprio per evitare che altrimenti diventi giudicato ed abbia inevitabili riflessi nel giudizio concorsuale. 7.- Il quinto e sesto motivo che attengono alla inammissibilità dell’appello incidentale vanno dunque dichiarati assorbiti.

Il ricorso va dunque accolto.

La decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quarto mot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6415/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 57, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 4911/2019 depositata il. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] srl, società che trasforma e vende all’ingrosso prodotti petroliferi, ha stipulato un contratto di deposito di carburante con la società [OSCURATO:PERSONA] srl, che svolge invece attività di custodia di quei prodotti. 2.-Durante il deposito si è verificato uno sversamento di gran parte del prodotto depositato, in conseguenza del quale v’è stato un sequestro penale del sito, per i reati di inquinamento ambientale poi risoltosi con un dissequestro. A quel punto la [OSCURATO:PERSONA] srl ha citato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] srl per ottenere da quest’ultima il risarcimento del danno per la perdita di gran parte del prodotto depositato: dapprima con due domande distinte, di responsabilità da deposito e di responsabilità extracontrattuale, quest’ultima poi oggetto di rinuncia. 3.-Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda ritenendola sfornita di prova, sul presupposto, tra l’altro, che non erano state adeguatamente contestate le ragioni della convenuta, che si era difesa allegando il fatto del terzo, e che aveva chiamato in garanzia le compagnie di assicurazione Vittoria ed AXA, queste ultime poi costituitesi per far dichiarare la mancata copertura assicurativa dovuta al dolo del contraente. 3.1.- [OSCURATO:PERSONA] srl ha impugnato questa decisione, ma, subito dopo la notifica dell’appello, la [OSCURATO:PERSONA] srl è stata dichiarata fallita, con la conseguenza che il giudice di appello ha dichiarato improcedibile l’impugnazione poiché, a suo dire, la domanda avrebbe dovuto essere trasferita nella procedura fallimentare, ed ha altresì dichiarato per conseguenza inammissibile l’appello incidentale fatto dalla fallita convenuta. 4.-Questa decisione è qui impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] srl con sei motivi . Si sono costituite con controricorso le compagnie di assicurazione [OSCURATO:PERSONA] spa e [OSCURATO:PERSONA] spa, per chiedere il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 5.- I sei motivi - in realtà di tratta di tre motivi articolati in sei censure- sono, almeno i primi quattro, volti a contestare la tesi che, essendo sopravvenuto in appello il fallimento della appellata, l’impugnazione deve dirsi improcedibile in quanto la domanda va proposta nella procedura concorsuale. 5.1.- Infatti, con il primo motivo, si prospetta violazione degli articoli 24 e ss. legge fallimentare e 303 c.p.c. La tesi è che, sebbene in astratto valida la regola che le domande verso il fallito si propongono nella procedura concorsuale, questa regola non si applica al caso presente, dove il fallimento è sopraggiunto dopo la decisione di primo grado, caso nel quale, per evitare il giudicato, l’appello può proseguire pur se è stato dichiarato il fallimento dell’appellato. 5.2.- Il secondo motivo prospetta la medesima censura per sostenere la nullità per errore in procedendo. 5.3.- Cosi, allo stesso modo, il terzo motivo, che non ha rubrica, è svolgimento del primo, in quanto aggiunge alla tesi in quello esposta che, se la domanda dovesse essere trasferita nella procedura concorsuale, la società creditrice, avendo perso in primo grado, non avrebbe titolo di insinuazione al passivo; ed è proprio perché ha perso in primo grado che ha interesse ad impugnare per procurarsi quel titolo. 5.4. Allo stesso modo, quello che è indicato come quarto motivo in realtà costituisce la riproposizione dei precedenti sotto denuncia di un vizio procedurale. Questi motivi hanno connessione logica e possono valutarsi insieme. Sono fondati. E’ infatti principio di diritto che la norma dell'art. 95, terzo comma, legge fall. - nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione disposta dall'art. 80 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 - va interpretata estensivamente e trova applicazione, pertanto, anche nel caso in cui il fallimento sopravvenga alla sentenza di rigetto, anche solo parziale, della domanda proposta da un creditore, il quale deve, quindi, impugnarla, onde evitarne il passaggio in giudicato; tale interpretazione estensiva è coerente con il principio di durata ragionevole del processo, ex art. 111 Cost., e trova conforto nella più recente formulazione dell'art.96, comma 2, n.3, legge fall.. Ne consegue, che ove a seguito dell'impugnazione della sentenza di rigetto (anche parziale) della domanda da parte del creditore, il giudizio, interrottosi per la dichiarazione di fallimento del debitore, sia perseguito dal curatore o nei confronti dello stesso, la sentenza di accertamento del credito eventualmente emessa in riforma di quella di primo grado spiega efficacia nei confronti del fallimento, allo stesso modo di quella di rigetto dell'impugnazione proposta o proseguita dal curatore, in caso di accoglimento della domanda in primo grado; né a tale efficacia osta la circostanza che la predetta sentenza sia intervenuta solo successivamente alla pronuncia sull'opposizione allo stato passivo impugnata e sia stata, quindi, prodotta per la prima volta nel giudizio di cassazione, essendo la sua esistenza, pari di quella del giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio in tale fase (Cass. 26041/ 2010; Cass. 11741/ 2021). In questo caso è pacifico che il fallimento è intervenuto dopo la notifica dell’appello, che è stato dunque interrotto, ma poi proseguito nei confronti del curatore. In tal caso, dunque, l’appello non è da considerarsi improcedibile: che, anzi, esso serve ad evitare che un accertamento negativo costituito dalla decisione di primo grado, possa fare stato nella procedura fallimentare senza che però chi lo ha subito possa avere la possibilità di impugnarlo. La ratio di questo orientamento è di evitare che la sentenza negativa per il creditore diventi giudicato se costui è costretto non già̀ ad impugnarla, bens ì̀ ad insinuarsi al passivo; per contro, il creditore che abbia avuto un accertamento negativo del suo credito, prima che il debitore fallisca, ha necessità di impugnare quell'accertamento, proprio per evitare che altrimenti diventi giudicato ed abbia inevitabili riflessi nel giudizio concorsuale. 7.- Il quinto e sesto motivo che attengono alla inammissibilità dell’appello incidentale vanno dunque dichiarati assorbiti. Il ricorso va dunque accolto. La decisione cassata con rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, secondo, terzo e quarto mot
Sentenza Cassazione n. 36095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris