CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2025
Cassazione n. 23240/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28757/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante eletti- vamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco, rappresentato e di- feso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ' [OSCURATO:PERSONA] n. 922/ 2021depositata il 06/09/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A.RUSSO. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Alassio ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in- giunzione per il pagamento del COSAP per l'anno 2013 (e relative sanzioni), relativ o alle aree di un parcheggio costruito in base ad una Convenzione del 2003 e dato in affidamento a Fincos sin dal 2011, per un importodi euro 134.789,00. La società ha proposto opposizione, che il Tribunale ha re- spinto. La Corte d'appello ha respinto altresì il gravame della società rilevando: a) che l ' affidamento delle aree del parcheggio a raso trova la sua fonte in un accordo del 28/11/201,1 che richiama il Regolamento comunale COSAP del 2003 , che comprende alla voce n. 12 dell'art. 20 proprio l'indicazione delle aree di parcheggio con- cesse ai privati; b) che l'accordo tra le parti è integrato dal suddet- to Regolamento, che deve ritenersi conosciuto dalla parte anche in ragione della ricezione di una lettera del 17 giugno 2011,nella qua- le il Comune faceva riferimento al predetto Regolamento; c) dagli accordi tra le parti emerge che l'area non è rimasta nella disponibi- lità del Comune e che il concessionario non agisce come suo mero sostituto nello sfruttamento del bene, ma essa è stata consegnata alla Fincos, che trattiene i relativi ricavi, con richiamo delle condi- zioni per la gestione delle aree similari, ricomprese nel Regolamen- to COSAP; d) l ' utilizzo speciale delle aree è reso inoltre evidente dalla clausola di cui all'art. 3 dell'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che prevede la possibilità che le aree vengano sottratte al pubblico parcheggio e locate dalla Fincos a terzi. La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi. Il Comune ha presentato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.la violazione e falsa applicazione di legge in relazio- ne agli artt. 63 D. lgs. 15.12.1997 n. 446 nonché 9 e 20 Regola- mento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche del Comune di Alassio (Regolamento COSAP). La parte deduce che l'at- to di affidamento del contratto per la gestione del servizio di par- cheggio a pagamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non è un atto con- trattuale, bensì un provvedimento amministrativo, e la riconosciuta assenza di indicazioni sia della debenza sia dell'importo del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche COSAP non può essere colmata ritenendo richiamato implicitamente il Regolamento comu- nale per le occupazioni di spazi e aree pubbliche. Fa rilevare che l'art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 prescrive che nel provvedimento di concessione di spazi pubblici sia indicato il canone da versare; rile- va a tal fine che non vi è stata nessuna contrattazione del suo con- tenuto tra le parti e l'omessa indicazione dell'importo dovuto a tito- lo di COSAP nel provvedimento di affidamento del servizio pubblico di gestione dei parcheggi a pagamento significa che il Comune non intende chiedere alla Fincos il versamento di tale canone. Deduce che la regolamentazione del servizio pubblico di parcheggio a pa- gamento non prevede il conferimento al concessionario della dispo- nibilità giuridica delle aree, cioè l'autorizzazione alla loro occupa- zione. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art . 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 2, 20 e 27 Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche del Comune di Alassio (Regolamento CO- SAP). La ricorrente deduce di non occupare le aree a parcheggio pubblico ad essa attribuite in gestione dal Comune di Alassio in for- za del provvedimento di affidamento, perché l ' occupazione è riferi- bile all'utente del servizio, cioè al conducente del veicolo in sosta, come prevede espressamente l'art. 27 del Regolamento COSAP. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell ' art. 360 n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione di legge in rela- zione all'art. 63 del D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 446 e dei principi sull ' in- terpretazione dei provvedimenti amministrativi. La parte deduce che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che l ' attri- buzione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento a raso a favore della Fincos ha attribuito a questa il diritto di occupare le aree interessate: la corretta applicazione dei canoni di interpreta- zione dei provvedimenti amministrativi esclude che l'occupazione delle aree in questione possa essere riferita alla [OSCURATO:PERSONA] indicazione, sia nel verbale di consegna, sia nell'atto di affidamento del servizio, sarebbe un dato testuale inequivoco che non lascereb- be dubbi sull'interpretazione dell'atto amministrativo, non integra- bile aliunde, e, dunque, sulla volontà del Comune di non percepire alcun canone, e la facoltà riconosciuta alla Fincos di concedere in locazione a terzi l'area, in “deroga” all'oggetto dell'affidamento (art. 3 del relativo atto), con l'obbligo, in questo solo caso, di presentare istanza di autorizzazione, proverebbe a contrario che Fincos, al di fuori della deroga prevista, non occupa le aree a parcheggio sco- perto. 4.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono in- fondati. 4.1.-Questa Corte ha affermato, in tema di TOSAP, che con- divide con il COSAP il presupposto della occupazione di suolo pub- blico, che nel caso di area del demanio comunale, appartenente al- la rete viaria della città e adibita a parcheggio di autoveicoli in con- cessione a società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubblico, integrando, così, il presuppo- sto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito – quale sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni –il mero servi- zio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle som- me dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciò destinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest'ultima dalla tassazione in forza dell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia (Cass. n. 18670/2023). In tema di COSAP, si è affermato che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) costituisce il corrispettivo dell'utilizzazione particolare (o ecceziona- le) di beni pubblici e non richiede un formale atto di concessione, essendo sufficiente l'occupazione di fatto dei menzionati beni, sic- ché la società, concessionaria statale, che abbia realizzato e gestito un'opera pubblica, occupando di fatto spazi rientranti nel demanio comunale o provinciale, è tenuta al pagamento del canone, non as- sumendo rilievo il fatto che l'opera sia di proprietà statale, poiché la condotta occupativa è posta in essere dalla società nello svolgi- mento, in piena autonomia, della propria attività d'impresa ( Cass.n. 16395/2021). 5.-La Corte d'appello, con apprezzamento incensurabile nella presente sede, ha ritenuto che gli accordi delle parti non fossero nel senso di attribuire alla Fincos la sola gestione del servizio di parcheggio, ma di affidarle le aree dei parcheggi stessi, da gestire in autonomia e con proprio profitto. La Corte è addivenuta a tale interpretazione esaminando l'atto di consegna e l'atto di affidamen- to, ritenendo – con un percorso logico che ha condotto ad una in- terpretazione della volontà delle parti del tutto plausibile –che il ri- chiamo di tali documenti all'art. 29 della Convenzione del 2003 e, in particolare, alla previsione della possibilità di affidare alla Fincos altre aree alle condizioni applicate dal Comune per aree similari, implicasse l'applicazione del canone poi riscosso con ingiunzione. Sul punto giova solo rammentare che l'interpretazione dell'atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosi nell'accer- tamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dettate per l'interpretazione dei contratti, sia pure con qualche adattamento, soprattutto in considerazione del carattere unilaterale dello stesso (Cass., n. 15367/2024). 5.1.-Pertanto, è altresì qui invocabile quell'orientamento giu- risprudenziale di questa Corte, secondo il quale l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, traducendosi nella ricer- ca della comune intenzione dei contraenti, costituisce un'indagine riservata al giudice di merito, il cui risultato è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, configurabile quando la stessarisulti affetta da carenze tali da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (ex multis: Cass. n. 25554/2018). 6.-La ricorrente, pur dolendosi della erronea interpretazione degli atti amministrativi e della ricostruzione della volontà delle parti, non censura la sentenza impugnata mediante l ' indicazione dei canoni rimasti in concreto inosservati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice di merito se ne è discostato, ma si duole del risultato ermeneutico cui è giunto il giudice del merito, prospettando un possibile altro risultato inter- pretativo. Mancando, dunque, la precisa indicazione delle lacune argomentative del ragionamento seguito dal giudice di merito, ov- vero delle incongruenze dello stesso, consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, o ancora dei punti inficiati da mancanza di coerenza, cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dalla sentenza, i tre motivi devo- no essere respinti. In ogni caso, si rileva anche che le censure avverso l ' inter- pretazione data dal giudice del merito, dovrebbero essere altresì accompagnate dalla trascrizione del testo della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, in modo da consentire a questa Corte di verificare la pertinenza delle critiche sollevate e d'individuare la diversa portata che il ricorrente preten- de di attribuire alla clausola in questione, ancor prima di valutare la sussistenza dei vizi lamentati: adempimento mancante nella pre- sente vicenda processuale. 7.-Le ragioni di rigetto sopra esposte sono assorbenti rispet- to agli ulteriori profili di censura esposti nei motivi e, in particolare, rispetto al profilo della mancata indicazione del canone nell'atto di concessione, della erronea eterointegrazione dell'atto amministrati- vo e dell'affidamento della Fincos. L'eterointegrazione, che la ricor- rente pretende essere illegittima, rientra in realtà appieno nel tema della interpretazione del contratto ed è rimessa completamente al giudice del merito. Quanto all'affidamento, la Corte di merito ha ben chiarito che Fincos conosceva –o, comunque, doveva conosce- re – il Regolamento comunale sull ' occupazione di spazi ed aree pubbliche, trattandosi di atto previsto dalla legge, al quale, peral- tro, il Comune aveva fatto riferimento nella missiva 17 giugno 2011 inviata alla concessionaria, nella quale il Comune aveva fatto rife- rimento all'applicazione delle condizioni previste nel Regolamento predetto. Da ultimo,si osserva che la sentenza della Commissione tri- butaria regionale della Liguria n. 1402 del 26 ottobre 2018, indicata in ricorso, oltre a non avere alcun rilievo decisorio nella presente li- te, è stata cassata da questa Corte con ordinanza della Sezione tri- butaria n. 32215 del 21 novembre 2023. 8.- Ne consegue il rigetto del ricorso ; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in euro 7.000,00 edeuro 200,00 per spese non documentabili, oltre accessori. P.Q.M Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che li- quida in euro7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell ' art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 20