CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18670/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 35770-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'Avv oca to GIUSEPPE CIARAMELLAgiusta procura speciale estesa a margine de l ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]— [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e dife so dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calceal contro ricorso -controricorrentee ricorrente incidentale– avverso la sentenza n. 4314/25/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdella CAMPANIA, depositata il 7/5 /201 8 ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento delricorso principale; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2 1 / 6 / 20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 5966/8/2016 della Commissione tributaria provinciale diCaserta, che aveva accolto il ricorso proposto da l [OSCURATO:PERSONA] avvisi di accertamento TOSAP nn. 897, 882, 669 e 563 per gli anni dal 2010 al2013, oltre interessi e sanzioni, relativamente alle aree, costituite da strade e piazze delimitate da strisce blu, destinate a parcheggi a pagamento, detenute dal Consorzio; il [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone ricorso incidentalecondizionato, affidato ad unico motivo , depositando, da ultimo, memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione,proposte da parte controricorrente, in ragione della chiarezza espositiva delle argomentazioni espresse nell'atto di impugnazione e della compiuta illustrazione della vicenda processuale in ossequio ai principi illustrati dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. anche con riferimento ai doveri di specificitàdel ricorso; 1.2.i motivi di ricorso, infatti, contengono i caratteri della tassatività atteso che i vizi denunciati rientrano nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ. ( cfr. Cass. n. 19959/2014 ), essendo stati chiaramente riferiti i fatti in relazione ai quali la motivazione è stata ritenuta illegittima e carente; 2.1. con il primomotivo il Comune ricorrente deduce , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 507/1993 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenutoche fosse necessarioverificare se al Consorzio fosse attribuita o menola facoltàdi occupare aree appartenenti al suolo pubblico, affermando quanto segue:«Dalla lettura della convenzione ( ndr . atto di «affidamento in concessione » recante n. rep. 12206 del 21.11.2007 ) , come già messo in luce dai Giudici diprime cure, si comprende l'erroneità della tesi sostenuta dall'appellante inquanto la stessa ha ad oggetto non la gestione di porzioni di suolo pubblico, ma soltanto quella del servizio dei parcometri per quelle aree individuate dallo stesso Comune come dedicate alla sosta temporanea a pagamento.Non a caso il Comune all'art. 5 lettera a) si riserva il potere insindacabiledi modificare le aree destinate alla sosta o di sospendere per alcune diesse la possibilità di sostare; inoltre, l'obbligo di manutenzione a caricodel concessionario ha ad oggetto i parchimetri e la segnaletica, ma nonle aree in cui si svolge la sosta (peralt ro limitata alle ore diurne in quantodi notte la fruizione riprende ad essere gratuita). Ancora è l'Ente e non ilconcessionario a dettare le tariffe di sosta e gli orari in cui la sosta è apagamento. Da tale ricostruzione della concessione si desume che il Comune non ha affatto perso la disponibilità delle aree destinate alla sosta temporanea,ma ha soltanto trasferito, come era sua facoltà, ad un privato il serviziodi riscossione di quanto pagato dai cittadini per la sosta.Risulta, allora, chiaro che queste porzioni di suolo pubblico non sono state sottratte all'uso generale e pubblico, che costituisce il presupposto impositivo della TOSAP, perché continuano ad essere fruite indistintamente dalla collettività previo pagamento della tariffa de cisa dall'Ente e soltantoriscossa per suo conto dal concessionario che non può imprimere a taliaree alcuna diversa destinazione. In altri termini, ben può affermarsi che sia il singolo automobilista che parcheggia la propria autovettura a occupare temporaneamente lo stallodel parcheggio e non certamente il [OSCURATO:PERSONA] che di tali aree nonha alcuna disponibilità. La questione non è, quindi, quella di stabilire se in astratto la tassa in questione sia compatibile con il canone della concessione... quanto quello di verificare se in concreto il Consorzio abbia ricevuto o meno la possibilità di“occupare” le aree, facoltà che alla luce della convenzione e del modo in cui è stata attuata va decisamente esclusa»; 2.2. con il secondo motivo il Comune ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 38, 39 e 49 del D.Lgs. n. 507/1993, e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia altresì erroneamente affermato quanto segue: «Come ricordail Comune, la convenzione non esonera dal pagamento della tassa (infatti, il Consorzio paga la TOSAP limitatamente alle superfici occupate dai parchimetri) ma se la TOSAP fosse stata dovuta su tutte le superfici destinate a stalli per il parcheggio nella misura successivamenterichiesta dal Comune, la remunerazione del Concessionario sarebbe statapattuita in maniera completamente diversa perché altrimenti, stante l'enormità degli importi richiesti con gli avvisi, sarebbe stata un'attività del tutto antieconomica»; 2.3. con il terzo motivo il Comunericorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 38,39 e 40 del D.Lgs. 507/1993, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato anche che «l'adozione soltanto nel 2016 della delibera con cui il Comuneha istituito la tariffa unica giornaliera TOSAP per le aree di parcheggio a pagamento senza custodia anda ...(va)... a disapplicare esplicitamente l'art. 10comma IV del regolamento comunale riconoscendo in maniera altrettantoesplicita che, prima della delibera, non era prevista una tariffa per la concessione di aree a di parcheggio senza custodia»; 2.4. con il ricorso incidentalecondizionato il Consorzio denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., error in procedendoper omessa pronuncia , da parte della Commissione tributaria regionale, circa l’ eccezione di inam m issibilità dell’appello per avere il Comune omesso di impugnare la sentenza di primo grado nella parte in cui la Commissione tributaria provinciale aveva ritenuto di annullare gli avvisi impugnati motivando che«il Commissario straordinario del Comune di S. [OSCURATO:PERSONA], con deliberazione n. 4 del 10.3.2016 ...(aveva)... istituito la tariffa unica giornaliera TOSAP per parcheggi a pagamento senza custodia su area pubblica ... (ed)... in precedenza il Comune non aveva previsto una tariffa dedicata TOSAP per la Concessione del servizio di parcheggio pubblico a pagamento senza custodia ... (ed)... inoltre per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 il Comune non ...(aveva)... deliberato l'imposizione della TOSAP giornaliera»; 3.1. i motivi di ricorso p rincipale vanno esaminati congiuntamente sostanziandosi nella critica alla dedotta non corretta interpretazione da parte della sentenza impugnata del presupposto impositivo nella fattispecie concreta; 3.2. la critica deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui «il presupposto impositivo della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) è costituito, ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico. Nel caso di area del demanio comunale, appartenente alla rete viaria della città, adibita a parcheggio di autoveicoli, in concessione a società privata, rileva in concreto se quest'ultima occupi l'area, sottraendola all'uso pubblico, integrando, così, il presupposto della TOSAP, ovvero se ad essa società sia soltanto attribuito -quale sostituto dell'ente nello sfruttamento dei beni-il mero servizio di gestione del parcheggio, con il potere di esazione delle somme dovute dai singoli per l'uso, quale parcheggio dei loro veicoli, dell'area pubblica a ciòdestinata dal comune, dovendosi ravvisare, in tal caso, un'occupazione temporanea ad opera del singolo e non della concessionaria, con esenzione di quest'ultima dalla tassazione in forza dell'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, salvo che dall'atto di concessione non emerga una diversa volontà pattizia» (cfr. Cass. n. 17620 del 2021; Cass. n. 16970 del 2021; Cass.n. 18102 del 2017; così anche Cass. n. 11553 del 2004); 3.2. èfondamentale quindi l ’ interpretazione del contratto intervenuto tra le parti –[OSCURATO:PERSONA] e Comune di [OSCURATO:PERSONA] - per individuare se esso si riferisca alla concessione di un'area, che verrebbe così sottratta all'uso pubblico a vantaggio del privato,o alla concessione non dell'area,ma della gestione del servizio di parcheggio e di riscossione degli inerenti incassi; 3.3. nella prima ipotesi si configura, infatti, la sottrazione della superficie all’uso collettivo e, quindi, il presupposto per il prelievo della Tosap, mentre nel caso in cui al soggetto gestore venga concessa la sola esazione delle entrate, quale sostituto dell’ente comunale nello sfruttamento del bene, non vi sono gli estremi per ritenerlo soggetto passivo d’imposta; 3.4. questaCorte haaltresì rilevato - evidenziando come la Tosap abbia perso nell'evoluzione giurisprudenziale il carattere di «tassa», restandone esaltato sempre più l'effettiva funzione di «imposta»-che detta «imposta» «sorge per effetto di un duplice presupposto: il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte di suolo comunale o provinciale, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale che ne fa il privato, il quale occupa lo spazio pubblico per perseguire uno specifico scopo privato ... Principio cardine è l'occupazione del suolo pubblico e il vantaggio del singolo a discapito della collettività; il privato-concessionario, nel sottoscrivere un contratto con il quale in qualche modo acquisisce l'uso di tali stalli che per natura sono di pubblico utilizzo, ne assimila anche i «doveri», pertanto la relativa tassazione. La tesi si basa sul concetto dell'occupazione di un'area pubblica, destinata a parcheggio dall'ente proprietario, mediante concessione, alla quale va assoggettata la tassazione in capo al concessionario, con riferimento all'area in forza della concessione stessa. Includendo anche il principio per il quale la predeterminazione delle tariffe di parcheggio e gli oneri gravanti sul concessionario non valgono ad escludere lo specifico vantaggio di quest'ultimo, egli difatti con la gestione del parcheggio esercita attività d'impresa, ovviamente ai fini di lucro. In conclusione, in presenza di un provvedimento di concessione o di autorizzazione, per mezzo del quale il Comune o la Provincia acconsente ad un privato di occupare il proprio suolo, sarà quest'ultimo (concessionario o autorizzato) il soggetto passivo della Tosap. Al contrario, quando il contratto che connette al Comune il privato ha ad oggetto la gestione di parcometri elettrici per la disciplina e l'esazione delle tariffe per la sosta di autovetture, la rimozione dei veicoli e la custodia dei veicoli rimossi, non si configura come una vera e propria concessione di utilizzo degli stalli, bensì appare un appalto di servizi di gestione» (cfr. Cass.n. 28340 del 2019); 3.4.nella specie, i Giudici di merito hanno accertato, con valutazione in fatto non censurabile se non sotto il profilo del vizio di motivazione, che dalle clausole descrittive dell'oggetto del contratto emergeva che la concessione di suolo pubblico al privato per l'esercizio dell'attività di impresa era volta unicamente a consentire la gestione del servizio di gestione del pubblico parcheggio e del correlativo potere di esazione delle somme dovute dagli utenti; 3.5. in proposito, si evidenzia come i Giudicidi primo grado ( essendo stata trascritta ed allegata al controricorso la sentenza della Commissione tributaria provinciale)e di appello abbiano efficacemente messo in risalto: a) la spettanza al Comune del potere di individuazione delle aree destinate a parcheggio, con ampia facoltà di ampliarle o ridurle, senza interlocuzione della società affidataria, svolgendo quest'ultima un mero servizio di gestione della riscossione delle tariffe per la sosta, pure predeterminate dall'ente locale, a cui il corrispettivo è trasferito, sia pure in parte, con un minimo garantito; b) il conferimento alla società affidataria della gestione del servizio di parcheggio secondo le indicazioni e le direttive dell'ente locale, che impone una serie di vincoli nel concreto svolgimento dell'attività ed esercita i controlli nell'interesse dei cittadini;c) la mancata previsione, nelcontratto, a carico del Consorzio, di obblighi di custodia sui veicoli e sulle aree, detenzione e/o occupazione di queste ultime;3.6. ne consegue la sussistenza dei presupposti per l'esenzione prevista dall'art. 49, lett. a, del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507, sul rilievo che la società affidataria del servizio di gestione delle aree destinate a parcheggio è un mero sostituto del Comune, che resta l'unico e solo occupante della sede stradale, potendo delimitarne la parte non strettamente necessaria alla fruizione di libera circolazione, che rivela potenzialità economiche connesse all'opportunità di parcheggio dei veicoli, e conservando la disponibilità delle aree destinate a parcheggio, delle quali esso continua a governare le modalità di utilizzo, nonostante il riconoscimento della spettanza di un indennizzo (non di un corrispettivo) a favore della società affidataria nel caso di protrazione del divieto oltre un determinato limite; 3.7. aggiungasi, come è stato già rilevato da questa Corte in analoga fattispecie (cfr. Cass. 21 giugno 2004, n. 11553), che il pagamento di un corrispettivo per il parcheggio da parte del cittadino non è affatto incompatibile né con la gestione del solo servizio di parcheggio da parte della società affidataria (ove questa, a sua volta, in qualche modo trasferisca economicamente al Comune, in tutto od in parte, il percepito corrispettivo), né con la permanenza della disponibilità dell'area per il Comune; 3.8. è opportuno, altresì , evidenziare che l'interpretazione d el contratto è un'attività ermeneutica riservata al giudice di merito, che è soggetta a censura con il ricorso per cassazione soltanto entro limiti ben definiti, in quanto è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l’interpretazione del contratto data dal Giudice del merito può sindacarsi in cassazione qualora si deduca che sono stati violati i criteri ermeneutici posti dagli art.1362 e segg. c.c. (cfr. Cass. 27136/2017; Cass.27419/2020) con onere per la parte di indicare gli specifici canoni legali violati nel caso concreto, e il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato sul piano applicativo e motivazionale (cfr. Cass.27136/2017; Cass. n. 17168/2012; Cass. n. 22230/2014);3.9. la parte ricorrente non formula, quindi , la censura in questi termini, prospettando invece il vizio di violazione di norme di diritto, che come sopra detto deve ritenersi insussistente; 4. il rigetto del ricorso, sotto il profilo dianzi illustrato, comporta l’assorbimento delle rimanenti censure e del ricorso incidentale condizionato; 5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso principale va integralmente respinto, assorbito il ricorso incidentale; 6. le spese dilite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna il Comune ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore del Consorzio controricorrente, liquidandole in Euro 18.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato par