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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04874/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2457/12/18 depositata il 12 giugno 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Agrigento l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012836023 notificatagli in data 24 settembre 2010 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sèguito ridenominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché gli atti ad essa prodromici, costituiti dai ruoli nn. 471 e 300053 e dalla cartella esattoriale n. 291 2007 0020762314, relativi a tributi vari, di cui egli assumeva di essere venuto a conoscenza soltanto a sèguito del ricevimento della predetta intimazione. 1.1 Il ricorso del contribuente, proposto nei confronti del solo agente della riscossione, veniva respinto dal giudice adìto. 1.2 [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, pronunciando sull’appello della parte privata soccombente, rilevava d’ufficio la nullità del procedimento di primo grado e dell’impugnata sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ente impositore; per l’effetto, rimetteva la causa alla CTP agrigentina, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.3 Il processo riprendeva, quindi, dinanzi al giudice provinciale, il quale, integrato il contraddittorio nei termini indicati dalla Commissione regionale, nuovamente rigettava il ricorso del contribuente. 1.4 La decisione di primo grado veniva poi confermata dalla CTR della Sicilia, che con sentenza n. 2457/12/18 dep. 12 giugno 2018 respingeva l’appello del contribuente. 1.5 Contro quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi. 1.6 L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 1.7 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato nell’impugnata sentenza come suo difensore nel giudizio d’appello, è rimasta intimata. 1.8 La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.I dodici motivi di ricorso sono così rubricati: -n. 1): violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.); -n. 2): violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 3): violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 4): violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.); - n. 5): violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 6): violazione e falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 7): violazione e falsa applicazione dell’art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 8): violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5, del D. Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 9): violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla legge n. 30 del 1997, e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 10): violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 11): violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 12): violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.). 1.1 Riportati, come sopra, i mezzi di gravame sottoposti al vaglio della Corte, va preliminarmente osservato che, con la memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata il 28 novembre 2025, il difensore del ricorrente: (a)ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente ai debiti risultanti dal ruolo n. 471; (b)ha rinunciato ai motivi subnumeri 5), 7), 8), 9), 10), 11) e 12). 1.2 La richiesta sub(a) va accolta.

Dalla visura allegata alla predetta memoria, tratta dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione e riportante la ”situazione debitoria“ del contribuente, si ricava che effettivamente i crediti iscritti nel ruolo n. 471 riprodotto nella cartella di pagamento n. 29120070020762314, relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti e al tributo provinciale dovuti da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2006, sono stati sgravati dall’Ufficio.

Alla stregua di tale documentazione -il cui deposito va ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., siccome mirante a evidenziare il sopravvenuto parziale difetto di interesse all’impugnazione, fatto processuale incidente sull’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 21122/2008, Cass. Sez.

U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 10602/2025)-, la materia del contendere è da ritenersi cessata in parte qua. 1.3 Riguardo, invece, alla rinuncia ai motivi di ricorso contraddistinti dai numeri 5), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), va osservato che tale rinuncia, a differenza di quella prevista dall’art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, in quanto non comporta la disposizione del diritto in contesa, ma costituisce espressione di una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore (cfr. Cass. n. 11154/2006, Cass. n. 22269/2016, Cass. n. 17893/2020, Cass. n. 16626/2025). 1.4 Per effetto di essa, si rende superfluo qualsiasi apprezzamento circa la fondatezza delle critiche mosse all’impugnata sentenza con i motivi predetti, al cui esame il ricorrente ha mostrato di non avere più interesse. 1.5 Deve, pertanto, limitarsi la disamina ai soli motivi non rinunciati, ovvero quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6). 1.6 Con tutti e cinque i suindicati mezzi di gravame -in alcuni dei quali la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., pur non esplicitamente formulata nella rubrica, è evincibile dal complessivo tenore della censura- si rimprovera, in prima battuta, alla CTR siciliana di aver omesso di pronunciare sui motivi di appello con i quali il contribuente aveva riproposto le seguenti questioni, già ritualmente prospettate nelle pregresse fasi processuali: - decadenza dell’agente della riscossione dalla facoltà di chiamare in causa l’ente impositore (primo motivo); - nullità della prima sentenza pronunciata dalla CTR per aver illegittimamente disposto la rimessione della causa al giudice di grado inferiore, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, pur non ricorrendo nella fattispecie una situazione di litisconsorzio necessario (secondo motivo); -nullità degli atti presupposti (ruoli esattoriali e cartella di pagamento) e invalidità derivata di quello consequenziale (intimazione di pagamento) (terzo motivo); - nullità dell’intimazione di pagamento per difetto di motivazione (quarto motivo); - nullità della notificazione della suddetta cartella per mancanza di prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa di cui viene fatta menzione nella relata (sesto motivo). 1.7 Si contesta, in ogni caso, ai giudici d’appello di non aver operato una corretta esegesi delle norme innanzi citate. 1.8 Sostiene, al riguardo, il ricorrente: - che «gli artt. 39 D.Lgs. n. 112/1999 e 2697 cod. civ. debbono essere interpretati nel senso che l’onere di chiamare l’ente impositore incombe sull’agente della riscossione, atteso che il ricorrente lo ha reso destinatario dell’impugnazione del diritto d[i]credito dell’ente impositore e l’omessa costituzione di quest’ultimo comporta che i vizi contestati dell’illegittimità dell’iscrizione nel ruolo esattoriale inficiano di nullità derivata l’atto consequenziale, l’intimazione di pagamento, mentre invece il giudice tributario di seconde cure avrebbe dovuto ritenere e dichiarare definitivamente priv[a] di valido titolo esecutivo l’intimazione di pagamento, inassenza della costituzione in giudizio dell’ente impositore e dell’omessa prova da parte dell’Agente della Riscossione, che lo sostituisce nel processo, della sussistenza degli elementi di validità dell’atto prodromico, ivi inclus[a] la validità della notificazione, anziché affermare che il contestato onere della chiamata in causa dell’ente impositore risulta essere inammissibile per assoluta genericità»(primo motivo); - che «le disposizioni normative di cui all’art 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/92 e art. 112 cod. proc. civ. debbono essere interpretate nel senso che l’omessa chiamata in causa dell’ente creditore nel primo giudizio, per colpevole inerzia dell’Agente della Riscossione su cui incombe l’onere se non vuole rispondere [de]ll’esito della lite, configura ipotesi di litisconsorzio facoltativo, conseguendone che il giudice dell’appello, previa declaratoria di accoglimento del gravame per assenza dell’ente impositore, che non ha fornito alcun elemento di prova della sussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’iscrizione nel ruolo esattoriale, non avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di prime cure [...], non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 14 D.Lgs. 546/92, e pertanto non [trattandosi di fattispecie]rientrante tra le ipotesi tassative di rimessione previste dall’art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 546/92» (secondo motivo); - che «le disposizioni normative di cui all’art. 19, comma 1, lett. d), [e]comma 3, e art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92, art[t]. 12 e 25 DPR 602/73 e art[t]. 100 e 112 cod. proc. civ. debbono essere interpretate nel senso che, in ipotesi di impugnazione di atti presupposti non notificati, ruolo esattoriale e cartella di pagamento, unitamente al primo e unico atto portato alla conoscenza legale del contribuente, l’intimazione di pagamento, il giudice tributario a quo avrebbe dovuto ritenere reale l’interesse del contribuente ad agire avverso la sentenza del giudice tributario di prima istanza, ed accertato che l’impugnazione del ricorso introduttivo era stata diretta all’annullamento radicale della pretesa tributaria, avrebbe dovuto ritenere e dichiarare definitivamente nulli gli atti impugnati, il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento, per l’omessa chiamata in causa dell’ente impositore [...] , anziché dichiarare l’inammissibilità dei motivi di contestazione contro le cartelle di pagamento, stante che questi ultimi si sarebbero dovuti far valere in sede di autonoma impugnazione»(terzo motivo); - che «le disposizioni di cui all’art. 3 L. 241/90, art. 7 L. 212/2000, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. debbono essere interpretate nel senso che con l’intimazione di pagamento il contribuente è reso edotto dell’esatta consistenza del debito, necessitando, pertanto, di adeguata e congrua motivazione, che si concretizza, secondo il dato positivo, nell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, non competendo al cittadino la ricostruzione dell’operato dell’ufficio attraverso difficili, se non impossibili, operazioni interpretative di codici e numerazioni» (quarto motivo); - che «le disposizioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. b - bis), DPR 600/73 e art. 2697 cod. civ. debb[o]no essere interpretate nel senso che, in caso di contestata omessa spedizione della raccomandata informativa in ambedue i giudizi, ma in assenza di elementi di prova da parte dell’Agente della Riscossione, quale la ricevuta della raccomandata di spedizione postale, il giudice tributario a quo avrebbe dovuto dichiarare e ritenere definitivamente l’invalidità della procedura notificatoria adottata, per esserne stata omessa la prova di elemento essenziale, che, in siffatto modo, risulta non essersi perfezionata, anziché affermare l’inammissibilità della censura che si sarebbe dovuta far valere con l’impugnazione tempestiva della cartella di pagamento»(sesto motivo).

2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili. 2.1 Essi, infatti, prospettano questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l’impugnazione della sentenza con la quale la CTR siciliana ebbe a disporre la rimessione della causa al primo giudice, a norma dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Invero, con detta pronuncia il collegio regionale aveva riconosciuto alla prefata agenzia fiscale la qualità di litisconsorte necessaria nella presente controversia, in tal modo implicitamente disattendendo la tesi difensiva del contribuente secondo cui la mancata chiamata in causa dell’ente creditore ad opera dell’agente della riscossione avrebbe definitivamente precluso la possibilità di coinvolgere quest’ultimo nel giudizio in corso.

Essendosi, pertanto, formato un giudicato interno processuale sulla questione suaccennata, non può il ricorrente riproporre in questa sede le medesime argomentazioni che già sono state giudicate prive di fondamento con statuizione definitiva.

3. Anche il terzo e il sesto mezzo possono essere scrutinati insieme perchè fra loro strettamente collegati. 3.1 Le censure che essi veicolano si appalesano inammissibili per inosservanza dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente riprodotto per intero la relata di notifica della prodromica cartella di pagamento.

Al riguardo, va notato che la correttezza di tale notifica è stata implicitamente riconosciuta dalla CTR nel momento in cui ha affermato che eventuali contestazioni riguardanti la predetta cartella «avrebbero dovuto essere fatt[e] valere in sede di autonoma impugnazione della [stessa]nel termine di legge».

Proprio per questa ragione, la parte impugnante non poteva esimersi dal trascrivere integralmente la relata in questione, trattandosi di adempimento funzionale alla comprensione dei motivi e necessario per consentire alla Corte di valutarne la fondatezza attraverso la sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti ad esso esterne (cfr. Cass.n. 31038/2018, Cass. n. 1150/2019, Cass. n. 3362/2024, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 6288/2025, Cass. n. 29187/2025).

Non avendo a ciò provveduto, resta insuperato il rilievo della Commissione regionale secondo cui la deducibilità delle questioni che anche in questa sede il contribuente ha riproposto con i due motivi di ricorso in esame era da ritenersi preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento.

4. Anche il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riprodotto, se non in minima parte, il contenuto dell’intimazione di pagamento riguardo alla quale lamenta il vizio di motivazione. 4.1 Fermo quanto precede, la doglianza è comunque infondata, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, l’intimazione di pagamento, essendo un atto a contenuto vincolato e conforme a un modello ministeriale, deve ritenersi congruamente motivata mediante il richiamo alla cartella esattoriale in precedenza notificata al contribuente (cfr., ex multis, Cass. n. 27504/2024, Cass. n. 32733/2024, Cass. n. 8614/2025, Cass. n. 9665/2025).

È stato pure precisato che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973), risolvendosi il relativo calcolo in una mera operazione matematica.

Ne consegue che, in caso di rituale notifica della cartella sottostante, il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non soltanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base normativa e di calcolo degli interessi reclamati (cfr. Cass. n. 6288/2025). 4.2 Alla luce del segnalato indirizzo nomofilattico, avendo lo stesso ricorrente allegato che l’intimazione di pagamento a lui notificata richiamava la cartella esattoriale presupposta ed essendo divenuta definitiva, in conseguenza della rilevata inammissibilità del terzo e del sesto motivo, la decisione implicitamente assunta dalla CTR in ordine alla regolarità della notifica della detta cartella, la doglianza in scrutinio si rivela priva di consistenza.

5. Tirando le fila del discorso fin qui condotto: - va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti e al tributo provinciale per l’anno 2006 iscritti nel ruolo n. 471, riprodotto nella cartella di pagamento n. 2912007 0020762314; - nessuna statuizione deve essere adottata in ordine al quinto, al settimo, all’ottavo, al nono, al decimo, all’undicesimo e al dodicesimo motivo di ricorso, siccome espressamente rinunciati; - i restanti motivi (primo, secondo, terzo, quarto e sesto) sono inammissibili.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente -da ritenersi in ogni caso prevalente, pur tenendo conto della declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere-e si liquidano come in dispositivo.

7. In virtù di detta declaratoria, non potendo ritenersi sussistente alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione), non deve farsi luogo all’attestazione prevista dalla citata disposizione normativa (cfr. Cass. n. 28162/2025).

P.Q.M La Corte così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti e al tributo provinciale per l’anno 2006 iscritti nel ruolo n. 471, riprodotto nella cartella di pagamento n. 2912007 0020762314; -preso atto della rinuncia al quinto, al settimo, all’ottavo, al nono, al decimo, all’undicesimo e al dodicesimo motivo di ricorso, dichiara inamm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3821/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 2457/12/18 depositata il 12 giugno 2018; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Agrigento l’intimazione di pagamento n. 291 2010 9012836023 notificatagli in data 24 settembre 2010 da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in sèguito ridenominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché gli atti ad essa prodromici, costituiti dai ruoli nn. 471 e 300053 e dalla cartella esattoriale n. 291 2007 0020762314, relativi a tributi vari, di cui egli assumeva di essere venuto a conoscenza soltanto a sèguito del ricevimento della predetta intimazione. 1.1 Il ricorso del contribuente, proposto nei confronti del solo agente della riscossione, veniva respinto dal giudice adìto. 1.2 [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, pronunciando sull’appello della parte privata soccombente, rilevava d’ufficio la nullità del procedimento di primo grado e dell’impugnata sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, ente impositore; per l’effetto, rimetteva la causa alla CTP agrigentina, ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.3 Il processo riprendeva, quindi, dinanzi al giudice provinciale, il quale, integrato il contraddittorio nei termini indicati dalla Commissione regionale, nuovamente rigettava il ricorso del contribuente. 1.4 La decisione di primo grado veniva poi confermata dalla CTR della Sicilia, che con sentenza n. 2457/12/18 dep. 12 giugno 2018 respingeva l’appello del contribuente. 1.5 Contro quest’ultima sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a dodici motivi. 1.6 L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 1.7 [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., alla quale il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], indicato nell’impugnata sentenza come suo difensore nel giudizio d’appello, è rimasta intimata. 1.8 La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.I dodici motivi di ricorso sono così rubricati: -n. 1): violazione e falsa applicazione dell’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.); -n. 2): violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 1, lett. b) , del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 3): violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. d), e comma 3, e dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 12 e 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 100 e 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 4): violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 3 e num. 4, c.p.c.); - n. 5): violazione e falsa applicazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 6): violazione e falsa applicazione dell’art. 60, primo comma, lett. b-bis), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 7): violazione e falsa applicazione dell’art. 26, quinto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 8): violazione e falsa applicazione dell’art. 22, comma 5, del D. Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2712 e 2719 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); -n. 9): violazione e falsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996, conv. dalla legge n. 30 del 1997, e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 10): violazione e falsa applicazione dell’art. 18 del d.P.R. n. 445 del 2000, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 11): violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 2697 c.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.); - n. 12): violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e violazione dell’art. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c.). 1.1 Riportati, come sopra, i mezzi di gravame sottoposti al vaglio della Corte, va preliminarmente osservato che, con la memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c. depositata il 28 novembre 2025, il difensore del ricorrente: (a)ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente ai debiti risultanti dal ruolo n. 471; (b)ha rinunciato ai motivi subnumeri 5), 7), 8), 9), 10), 11) e 12). 1.2 La richiesta sub(a) va accolta. Dalla visura allegata alla predetta memoria, tratta dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione e riportante la ”situazione debitoria“ del contribuente, si ricava che effettivamente i crediti iscritti nel ruolo n. 471 riprodotto nella cartella di pagamento n. 29120070020762314, relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti e al tributo provinciale dovuti da [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2006, sono stati sgravati dall’Ufficio. Alla stregua di tale documentazione -il cui deposito va ritenuto ammissibile, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., siccome mirante a evidenziare il sopravvenuto parziale difetto di interesse all’impugnazione, fatto processuale incidente sull’ammissibilità del ricorso (cfr. Cass. n. 21122/2008, Cass. Sez. U. n. 272/2023, Cass. n. 5408/2024, Cass. n. 10602/2025)-, la materia del contendere è da ritenersi cessata in parte qua. 1.3 Riguardo, invece, alla rinuncia ai motivi di ricorso contraddistinti dai numeri 5), 7), 8), 9), 10), 11) e 12), va osservato che tale rinuncia, a differenza di quella prevista dall’art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, in quanto non comporta la disposizione del diritto in contesa, ma costituisce espressione di una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d’impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore (cfr. Cass. n. 11154/2006, Cass. n. 22269/2016, Cass. n. 17893/2020, Cass. n. 16626/2025). 1.4 Per effetto di essa, si rende superfluo qualsiasi apprezzamento circa la fondatezza delle critiche mosse all’impugnata sentenza con i motivi predetti, al cui esame il ricorrente ha mostrato di non avere più interesse. 1.5 Deve, pertanto, limitarsi la disamina ai soli motivi non rinunciati, ovvero quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6). 1.6 Con tutti e cinque i suindicati mezzi di gravame -in alcuni dei quali la denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c., pur non esplicitamente formulata nella rubrica, è evincibile dal complessivo tenore della censura- si rimprovera, in prima battuta, alla CTR siciliana di aver omesso di pronunciare sui motivi di appello con i quali il contribuente aveva riproposto le seguenti questioni, già ritualmente prospettate nelle pregresse fasi processuali: - decadenza dell’agente della riscossione dalla facoltà di chiamare in causa l’ente impositore (primo motivo); - nullità della prima sentenza pronunciata dalla CTR per aver illegittimamente disposto la rimessione della causa al giudice di grado inferiore, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, pur non ricorrendo nella fattispecie una situazione di litisconsorzio necessario (secondo motivo); -nullità degli atti presupposti (ruoli esattoriali e cartella di pagamento) e invalidità derivata di quello consequenziale (intimazione di pagamento) (terzo motivo); - nullità dell’intimazione di pagamento per difetto di motivazione (quarto motivo); - nullità della notificazione della suddetta cartella per mancanza di prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata informativa di cui viene fatta menzione nella relata (sesto motivo). 1.7 Si contesta, in ogni caso, ai giudici d’appello di non aver operato una corretta esegesi delle norme innanzi citate. 1.8 Sostiene, al riguardo, il ricorrente: - che «gli artt. 39 D.Lgs. n. 112/1999 e 2697 cod. civ. debbono essere interpretati nel senso che l’onere di chiamare l’ente impositore incombe sull’agente della riscossione, atteso che il ricorrente lo ha reso destinatario dell’impugnazione del diritto d[i]credito dell’ente impositore e l’omessa costituzione di quest’ultimo comporta che i vizi contestati dell’illegittimità dell’iscrizione nel ruolo esattoriale inficiano di nullità derivata l’atto consequenziale, l’intimazione di pagamento, mentre invece il giudice tributario di seconde cure avrebbe dovuto ritenere e dichiarare definitivamente priv[a] di valido titolo esecutivo l’intimazione di pagamento, inassenza della costituzione in giudizio dell’ente impositore e dell’omessa prova da parte dell’Agente della Riscossione, che lo sostituisce nel processo, della sussistenza degli elementi di validità dell’atto prodromico, ivi inclus[a] la validità della notificazione, anziché affermare che il contestato onere della chiamata in causa dell’ente impositore risulta essere inammissibile per assoluta genericità»(primo motivo); - che «le disposizioni normative di cui all’art 59, comma 1, lett. b), D.Lgs. 546/92 e art. 112 cod. proc. civ. debbono essere interpretate nel senso che l’omessa chiamata in causa dell’ente creditore nel primo giudizio, per colpevole inerzia dell’Agente della Riscossione su cui incombe l’onere se non vuole rispondere [de]ll’esito della lite, configura ipotesi di litisconsorzio facoltativo, conseguendone che il giudice dell’appello, previa declaratoria di accoglimento del gravame per assenza dell’ente impositore, che non ha fornito alcun elemento di prova della sussistenza del titolo esecutivo posto a fondamento dell’iscrizione nel ruolo esattoriale, non avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di prime cure [...], non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 14 D.Lgs. 546/92, e pertanto non [trattandosi di fattispecie]rientrante tra le ipotesi tassative di rimessione previste dall’art. 59, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 546/92» (secondo motivo); - che «le disposizioni normative di cui all’art. 19, comma 1, lett. d), [e]comma 3, e art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/92, art[t]. 12 e 25 DPR 602/73 e art[t]. 100 e 112 cod. proc. civ. debbono essere interpretate nel senso che, in ipotesi di impugnazione di atti presupposti non notificati, ruolo esattoriale e cartella di pagamento, unitamente al primo e unico atto portato alla conoscenza legale del contribuente, l’intimazione di pagamento, il giudice tributario a quo avrebbe dovuto ritenere reale l’interesse del contribuente ad agire avverso la sentenza del giudice tributario di prima istanza, ed accertato che l’impugnazione del ricorso introduttivo era stata diretta all’annullamento radicale della pretesa tributaria, avrebbe dovuto ritenere e dichiarare definitivamente nulli gli atti impugnati, il ruolo esattoriale e la cartella di pagamento, per l’omessa chiamata in causa dell’ente impositore [...] , anziché dichiarare l’inammissibilità dei motivi di contestazione contro le cartelle di pagamento, stante che questi ultimi si sarebbero dovuti far valere in sede di autonoma impugnazione»(terzo motivo); - che «le disposizioni di cui all’art. 3 L. 241/90, art. 7 L. 212/2000, art. 2697 cod. civ. e art. 112 cod. proc. civ. debbono essere interpretate nel senso che con l’intimazione di pagamento il contribuente è reso edotto dell’esatta consistenza del debito, necessitando, pertanto, di adeguata e congrua motivazione, che si concretizza, secondo il dato positivo, nell’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione, non competendo al cittadino la ricostruzione dell’operato dell’ufficio attraverso difficili, se non impossibili, operazioni interpretative di codici e numerazioni» (quarto motivo); - che «le disposizioni di cui all’art. 60, comma 1, lett. b - bis), DPR 600/73 e art. 2697 cod. civ. debb[o]no essere interpretate nel senso che, in caso di contestata omessa spedizione della raccomandata informativa in ambedue i giudizi, ma in assenza di elementi di prova da parte dell’Agente della Riscossione, quale la ricevuta della raccomandata di spedizione postale, il giudice tributario a quo avrebbe dovuto dichiarare e ritenere definitivamente l’invalidità della procedura notificatoria adottata, per esserne stata omessa la prova di elemento essenziale, che, in siffatto modo, risulta non essersi perfezionata, anziché affermare l’inammissibilità della censura che si sarebbe dovuta far valere con l’impugnazione tempestiva della cartella di pagamento»(sesto motivo). 2. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro intima connessione, sono inammissibili. 2.1 Essi, infatti, prospettano questioni che avrebbero dovuto essere fatte valere mediante l’impugnazione della sentenza con la quale la CTR siciliana ebbe a disporre la rimessione della causa al primo giudice, a norma dell’art. 59, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ai fini dell’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Invero, con detta pronuncia il collegio regionale aveva riconosciuto alla prefata agenzia fiscale la qualità di litisconsorte necessaria nella presente controversia, in tal modo implicitamente disattendendo la tesi difensiva del contribuente secondo cui la mancata chiamata in causa dell’ente creditore ad opera dell’agente della riscossione avrebbe definitivamente precluso la possibilità di coinvolgere quest’ultimo nel giudizio in corso. Essendosi, pertanto, formato un giudicato interno processuale sulla questione suaccennata, non può il ricorrente riproporre in questa sede le medesime argomentazioni che già sono state giudicate prive di fondamento con statuizione definitiva. 3. Anche il terzo e il sesto mezzo possono essere scrutinati insieme perchè fra loro strettamente collegati. 3.1 Le censure che essi veicolano si appalesano inammissibili per inosservanza dell’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., non avendo il ricorrente riprodotto per intero la relata di notifica della prodromica cartella di pagamento. Al riguardo, va notato che la correttezza di tale notifica è stata implicitamente riconosciuta dalla CTR nel momento in cui ha affermato che eventuali contestazioni riguardanti la predetta cartella «avrebbero dovuto essere fatt[e] valere in sede di autonoma impugnazione della [stessa]nel termine di legge». Proprio per questa ragione, la parte impugnante non poteva esimersi dal trascrivere integralmente la relata in questione, trattandosi di adempimento funzionale alla comprensione dei motivi e necessario per consentire alla Corte di valutarne la fondatezza attraverso la sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti ad esso esterne (cfr. Cass.n. 31038/2018, Cass. n. 1150/2019, Cass. n. 3362/2024, Cass. n. 34946/2024, Cass. n. 6288/2025, Cass. n. 29187/2025). Non avendo a ciò provveduto, resta insuperato il rilievo della Commissione regionale secondo cui la deducibilità delle questioni che anche in questa sede il contribuente ha riproposto con i due motivi di ricorso in esame era da ritenersi preclusa dalla mancata tempestiva impugnazione della cartella di pagamento. 4. Anche il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo il ricorrente riprodotto, se non in minima parte, il contenuto dell’intimazione di pagamento riguardo alla quale lamenta il vizio di motivazione. 4.1 Fermo quanto precede, la doglianza è comunque infondata, in quanto, per costante giurisprudenza di legittimità, l’intimazione di pagamento, essendo un atto a contenuto vincolato e conforme a un modello ministeriale, deve ritenersi congruamente motivata mediante il richiamo alla cartella esattoriale in precedenza notificata al contribuente (cfr., ex multis, Cass. n. 27504/2024, Cass. n. 32733/2024, Cass. n. 8614/2025, Cass. n. 9665/2025). È stato pure precisato che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (artt. 20 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973), risolvendosi il relativo calcolo in una mera operazione matematica. Ne consegue che, in caso di rituale notifica della cartella sottostante, il contribuente si trova nelle condizioni di conoscere non soltanto i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, ma anche, quantomeno per implicito, la base normativa e di calcolo degli interessi reclamati (cfr. Cass. n. 6288/2025). 4.2 Alla luce del segnalato indirizzo nomofilattico, avendo lo stesso ricorrente allegato che l’intimazione di pagamento a lui notificata richiamava la cartella esattoriale presupposta ed essendo divenuta definitiva, in conseguenza della rilevata inammissibilità del terzo e del sesto motivo, la decisione implicitamente assunta dalla CTR in ordine alla regolarità della notifica della detta cartella, la doglianza in scrutinio si rivela priva di consistenza. 5. Tirando le fila del discorso fin qui condotto: - va dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente ai crediti relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti e al tributo provinciale per l’anno 2006 iscritti nel ruolo n. 471, riprodotto nella cartella di pagamento n. 2912007 0020762314; - nessuna statuizione deve essere adottata in ordine al quinto, al settimo, all’ottavo, al nono, al decimo, all’undicesimo e al dodicesimo motivo di ricorso, siccome espressamente rinunciati; - i restanti motivi (primo, secondo, terzo, quarto e sesto) sono inammissibili. 6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente -da ritenersi in ogni caso prevalente, pur tenendo conto della declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere-e si liquidano come in dispositivo. 7. In virtù di detta declaratoria, non potendo ritenersi sussistente alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione), non deve farsi luogo all’attestazione prevista dalla citata disposizione normativa (cfr. Cass. n. 28162/2025). P.Q.M La Corte così provvede: - dichiara cessata la materia del contendere relativamente ai crediti relativi alla tassa di smaltimento dei rifiuti e al tributo provinciale per l’anno 2006 iscritti nel ruolo n. 471, riprodotto nella cartella di pagamento n. 2912007 0020762314; -preso atto della rinuncia al quinto, al settimo, all’ottavo, al nono, al decimo, all’undicesimo e al dodicesimo motivo di ricorso, dichiara inamm