CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03362/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17332/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. della PUGLIA n. 2738/2019 depositata il14/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. la [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con la sentenza n. 2738/5/2019, rigettava l'appello proposto dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza di primo grado in forza della quale era stata rigettata l’ impugnazione proposta al contribuente avverso l'intimazione di pagamento numero 014/2015/90289580900/000 del 13/10/2015 relativa ad otto distinte cartelle esattoriali; 2. il giudice gli appello, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, osservava che vi era prova in atti della rituale notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa e che non risultava maturata l'eccepita prescrizione, non avendo parte ricorrente, fra l'altro, provveduto a impugnare, nei termini di legge, le intimazioni di pagamento a lui notificate nel 2012; 3. contro detta sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; 4. Agenzia dell’ Entrate-Riscossione, già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo il contribuente lamenta ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 50 d.P.R. 602/73 in combinato disposto con gli artt. 25 del d.P.R. 602/73, 148 cod. proc. e 2697 cod. civ., prospettando, altresì, in relazione a tale motivo afferente la notificazione delle cartelle, l'omesso esame di un fatto decisivo; 1.1. osserva che con riguardo alla cartella esattoriale n. 014/2008/0002648531000 ADER aveva prodotto fotocopia della relata inidonea a provare la notifica in quanto sulla relata non era presente il numero identificativo della cartella suddetta ma un altro numero né alcun elemento di prova da cui potesse evincersi che tale ricevuta si riferiva alla cartella in questione, posto che, fra l’altro, l’agente di riscossione non aveva esibito la matrice o la copia della cartella, non esistendo alcun elemento in base al quale poteva ritenersi provata la notifica della cartella de qua; 2. con il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2697 cod. civ., prospettando, altresì, in relazione a tale motivo -afferente la prescrizione dei crediti nascenti delle cartelle in ragione della insussistenza di atti interruttivi- la notificazione delle cartelle, l’omesso esame di un fatto decisivo; 2.1. assume che la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente affermato che la “presunta” intimazione di pagamento n. 014.2012.901.7947959.000 (non prodotta) aveva interrotto la prescrizione quanto alla cartella n. 014/2005/0003679973/000 sebbene,in ogni caso, nel predetto atto di intimazione non si facesse alcun cenno a detta cartella; 2.2. evidenzia che l’agente della riscossione si era limitato a produrre solamente la ricevuta di ritorno di una raccomandata sui cui erano riportati “alcuni non meglio identificati numeri seriali” sicchè non era stato possibile verificare che in detta intimazione si facesse riferimento alla cartella n. 014/2005/0003679973/000, a nulla rilevando la “schermata interna di ADER” da cui sarebbero risultati il numero della intimazione ed il numero della cartella; 3. il ricorso deve essere rigettato; 4. occorre premettere, avendo parte ricorrente, con tutti e due i motivi, denunziato (anche) ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto, decisivo per il giudizio, che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 -01); 4.1. invero appare di tutta evidenza che con i due motivi in questione lo stesso contribuente, nel lamentare l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti in relazione alla intervenuta rituale notifica degli atti impositivi, mira a contestare l’ iter logico della sentenza che ha rigettato le sue eccezioni valutando la documentazione versata in atti; 5. ferma restando la inammissibilità di tali profili di censura va osservato che il primo motivo in forza del quale è stata contestata la violazione e falsa applicazione degli articoli 26 e 50 d.P.R. 602/73 in combinato disposto con gli artt. 25 del d.P.R.602/73, 148 cod. proc. e 2697 cod. civ., non coglie nel segno; 5.1. invero nel processo tributario, in caso di impugnazione, da parte del contribuente, della cartella esattoriale per l'invalidità della notificazione dell'avviso di accertamento, la Corte di cassazione non può procedere ad un esame diretto degli atti per verificare la sussistenza di tale invalidità, trattandosi di accertamento di fatto, rimesso al giudice di merito, di nullità del procedimento, in quanto la notificazione dell'avviso di accertamento non costituisce atto del processo tributario, ma riguarda solo un presupposto per l'impugnabilità, davanti al giudice tributario, della cartella esattoriale, da ciò derivando l’ inammissibilità della censura de qua che avrebbe richiesto, per il principio di specificità, la trascrizione delle relate di notificazione degli avvisi de quibus. E', invero, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale " in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest'ultima, che, se omessa, determina l'inammissibilità del motivo" al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass. n.1150/2019; Cass. n. 31038 del 2018; n. 5185/2017; v. anche Cass. n. 17424/2005); 5.2. nel caso in esame una simile allegazione è mancata, essendosi il contribuente limitato ad affermare, a fronte della ricostruzione dei giudici di merito relativa alla ritualità della notifica della cartella, che nella relata non sarebbe presente alcun elemento da cui potesse evincersi che la ricevuta si riferiva a detta cartella; 5.3. orbene risulta evidente che il ricorrente - nel contestare l'accertamento in fatto operato dal giudice del gravame -non mette la Corte nella condizione di poter vagliare, sia pure sotto il profilo di denuncia dedotto (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l'effettivo tenore della notificazione, con conseguente infondatezza del motivo; 6. ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al secondo motivo: a fronte di una ricostruzione in fatto circa la efficacia interruttiva della notifica della richiamata intimazione il contribuente, senza allegare o individuare la documentazione ritenutadecisiva dai giudici di merito – al fine di consentire la valutazione della correttezza dell’iter logico - giuridico seguito dalla Commissione Tributaria - si limita a considerazioni generiche circa la mancata allegazione di documentazione probatoria idonea comprovare la notificazione di detto atto, apparendo anche tale motivo chiaramente viziato sotto il profilo del difetto di autosufficienza; 7. stante la inammissibilità o comunque l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, il ricorso deve essere rigettato; 7.1. le spese giudiziali seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura fissata in dispositivo; P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore della controricorrente, liquidandole nella misura di euro 3.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per