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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 16261/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29901/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, Via del la Giuliana n. 70, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: tributi altri rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura estesa in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/2020 del la Co mmissione regionale tributaria della Campania depositata il 19/2/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per Tarsu, annualità 2011/2012, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’atto impositivo per difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle Entrate – Riscossione EPE, GE.SE.T: s.pa. –[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità, R.T.I.) che lo aveva emesso in qualità di concessionario ex artt. 52 e 53, d.lgs. n. 446 del 1997, delle attività di accertamento e riscossione del tributo per i comuni della provincia di Napoli.

L’adita CTP di Napoli respingeva nel merito il ricorso del contribuente.

Tale pronuncia era impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale riproponeva, tra l’atro, l’eccezione di difetto di legittimazione del R.T.I. in quanto soggetto non iscritto all’Albo dei concessionari di cui al d.m. n. 289 del 2000, istituito in attuazione dell’art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997.

Con la sentenza impugnata la CTR della Campania accoglieva l’appello ritenendo il R.T.I. privo dei necessari poteri di accertamento, in quanto mancante dei requisiti di iscrizione all’Albo e segnatamente non risultando presente nell’elenco dei soggetti iscritti all’albo dei gestori .Ricorre a questa il Concessionario, con atto affidato ad un motivo, notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche al Comune di Napoli, già appellato.

Il contribuente resiste con controricorso.

Il ricorrente illustra il ricorso con memoria del 4/4/2023.

Considerato che: Con il motivo di ricorso il R.T.I. deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.53, d.lgs. n. 446 del 1997, 2, d.m. n. 289 del 2000 e 37, commi 2,4,6, d.lgs. 163 del 2006, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ., stante la erronea affermazione, da parte del giudice di appello, del difetto di legittimazione del Concessionario all’emissione dell’avviso di accertamento TARSU impugnato, poiché soggetto non iscritto all’albo dei concessionari abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, di cui al d. m. n. 289 del 2000, istituito ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997.

Deduce, in particolare, il ricorrente che l’iscrizione va riferita alle singole imprese partecipanti al raggruppamento di imprese, il quale ha una durata temporanea e non è contemplato tra i soggetti iscrivibili, e che attesa la natura di raggruppamento di tipo “misto” e cioè “orizzontale” e “verticale” (cfr. art. 37, d.lgs. n. 163 del 2006), essendo R.T.I. costituito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenziadelle Entrate – Riscossione) e G e . se . t . s.p.a., erasufficiente che queste società fossero regolarmente iscritte all’albo dei concessionari, atteso che [OSCURATO:SOCIETA], pacificamente non iscritta all’albo, venivadestinata a svolgere soltanto attività “secondarie” di servizi di comunicazione e informazione , data - entry , stampa e confezionamento avvisi etc. così come previsto dal bando di gara e dal disciplinare nonché indicato nella relativa domanda di partecipazione.

Preliminarmente,avuto riguardo all’assenza del Comune di Napoli, che pure risulta parte processuale nel giudizio d’appello, va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui Ilrispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. n. 1251572018; v. anche n. 11287/2018; n. 16141/2019; n. 8990/2020).

Il ricorso non è fondatoe va respinto.

Giova premettere che le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, sono gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo appositamente istituito (art. 53, comma 1 , d.lgs. n. 446 del 1997), consultabile on line, ed un'apposita commissione ministeriale effettua l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'Albo dei gestori, la revoca e la decadenza dalla gestione (art. 53, comma 2 , d.lgs. cit.).

L'impugnato avviso di accertamento, allegato al ricorso per cassazione, venne emesso dal R .

T .

I . , nella qualità di Concessionario, in relazione ad immobile sito nel territorio del Comune di Napoli, e l'affidamento in convenzione del relativo servizio deve ritenersi legalmente conosciuto per effetto della intervenuta pubblicazione all'[OSCURATO:PERSONA] del predetto Comune, in forza del principio che è esclusa l'allegazione necessaria di atti giuridicamente noti per effetto dell'espletamento delle formalità di pubblicazione.

Si tratta, infatti, di adempimento previsto ai fini della pubblicità legale degli atti, e della trasparenza amministrativa, attraverso il quale vengono validamente portati a conoscenza dei contribuenti i provvedimenti dell'amministrazione comunale, per cui l'originario ricorrente avrebbe potuto e dovuto contestare tale specifico profilo, trovandosi nella condizione di verificare la fondatezza dell'assunto difensivo delConcessionario.

L’odierno ricorrente deduce, in estrema sintesi, che il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]., è di tipo “misto”, secondo la disciplina di cui all’ art. 37, d.lgs. n. 163 del 2000 (codice degli appalti), ratione temporis applicabile , e che l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi, attività “principale”,riguarda le prime due societàassolvendo la terza società soltanto ad attività “secondarie” di mero supporto, cosa che si ricaverebbedal bando, dal disciplinare e dalla domanda di partecipazione alla gara, donde la legittimità dell’avviso di accertamento Tarsu.

L’obbligo di iscrizione all’Albo non va riferito alR.T.I., soggetto non previsto dall’art. 2, d.m. n. 289 del 2000, ma esattamente alle singole imprese chiamate a svolgere il servizio di accertamento,liquidazione e riscossione dei tributie in tal senso va corretta ex art. 384 cod.proc.civ. la motivazione della sentenza d’appello.

Non è, altresì, contestato il possesso dei requisiti soggettivi da parte delle società Equitalia e Ge.se.t.

Italia e che il R.T.I.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Ge.se.t.

Italia s . p . a . e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . è di tipo misto , cioè sia orizzontale che verticale e neppure viene in discussione che al raggruppamento misto si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo.

E’, invece, oggetto di contrasto tra le parti il fatto che sia stato dimostratodal R.T.I., parte processuale onerata della prova dei poteri esercitati, in presenza di specifica contestazione del contribuente, che l’oggetto dell'affidamento, costituito dal servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, fosse stato assegnato unicamente ai due contraenti,in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad [OSCURATO:SOCIETA]. fossero state assegnate unicamente prestazioni secondarie .

Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalla decisione adottata da questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile, che risulta così massimata In tema di associazione temporanea di imprese, l'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 distingue il raggruppamento orizzontale, che ricorre allorquando tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione per i servizi e le forniture e realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione, dal raggruppamento verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, e le mandanti quelli delle categorie scorporabili; è inoltre consentito il raggruppamento cd. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, sicché, in caso di partecipazione alla gara indetta per l'aggiudicazione di appalto di servizi, si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo, dovendosi distinguere i requisiti tecnici di carattere oggettivo dai requisiti di carattere soggettivo, tra i quali sono ricomprese le certificazioni di qualità che devono essere possedute singolarmente da ciascuna associata, a meno che esse non siano riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate. (Cass. n. 35338/2022).

L’atto impugnato è stato emesso dal R.T.I., raggruppamentodi tipo misto, cioè sia orizzontale che verticale, tra [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . (ora [OSCURATO:SOCIETA].), Ge.se.t.

Italia s . p . a . e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , utilizzando carta intestata , circostanza confermat a dal ricorrente anche nella memoria difensiva del 4/4/2023, e non già da singole imprese in qualità di eventuali mandatarie per l’attività di riscossione dei tributi.

Da ciò consegue, per le ragioni esposte nel sopra richiamato precedente di legittimità, che tutte le imprese dovessero essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997, richiesto peraltro dall’art. 14 del bando di gara per le imprese partecipanti al raggruppamento.

La circostanza, evidenziata dall’odierno ricorrente, che la sottoscrizione dell’atto impugnato apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., quale Funzionario responsabile della Società regolarmente iscritta all’Albo dei Concessionari non appare dirimente perché nell’ipotesi in cui non sia espressamente prevista una specificazione delle prestazioni dì accertamento, riscossione e propedeutiche, l’esigenza di non trasformare la riunione di imprese in uno strumento elusivo delle regole impositive (T.A.R.

Campania sentenza n. 364/2007), impone che le condizioni soggettive, per prescrizione di legge o per espressa disposizione del bando, debbano essere necessariamente possedute singolarmente da ciascuna delle imprese riunite.

Le argomentazioni svolte dal ricorrente, in parte qua , non aggiungono elementiulteriori di valutazione rispetto a quelli esaminati nel giudizio di cui alla citata ordinanza n. 35338/2022 che, al riguardo, afferma, nel caso di specie, non è dimostrato che l’oggetto dell'affidamento, costituito dal servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, era stato assegnato unicamente ai due contraenti in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad [OSCURATO:SOCIETA]. erano state assegnate unicamente prestazioni «secondarie» .

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29901/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 76, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in ROMA, Via del la Giuliana n. 70, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , Oggetto: tributi altri rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura estesa in calce al controricorso –controricorrente – avverso la sentenza n. 1767/2020 del la Co mmissione regionale tributaria della Campania depositata il 19/2/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatogli per Tarsu, annualità 2011/2012, deducendo, tra l’altro, la nullità dell’atto impositivo per difetto di legittimazione attiva del [OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle Entrate – Riscossione EPE, GE.SE.T: s.pa. –[OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità, R.T.I.) che lo aveva emesso in qualità di concessionario ex artt. 52 e 53, d.lgs. n. 446 del 1997, delle attività di accertamento e riscossione del tributo per i comuni della provincia di Napoli. L’adita CTP di Napoli respingeva nel merito il ricorso del contribuente. Tale pronuncia era impugnata dal [OSCURATO:PERSONA] il quale riproponeva, tra l’atro, l’eccezione di difetto di legittimazione del R.T.I. in quanto soggetto non iscritto all’Albo dei concessionari di cui al d.m. n. 289 del 2000, istituito in attuazione dell’art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997. Con la sentenza impugnata la CTR della Campania accoglieva l’appello ritenendo il R.T.I. privo dei necessari poteri di accertamento, in quanto mancante dei requisiti di iscrizione all’Albo e segnatamente non risultando presente nell’elenco dei soggetti iscritti all’albo dei gestori .Ricorre a questa il Concessionario, con atto affidato ad un motivo, notificato al solo [OSCURATO:PERSONA] e non anche al Comune di Napoli, già appellato. Il contribuente resiste con controricorso. Il ricorrente illustra il ricorso con memoria del 4/4/2023. Considerato che: Con il motivo di ricorso il R.T.I. deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.53, d.lgs. n. 446 del 1997, 2, d.m. n. 289 del 2000 e 37, commi 2,4,6, d.lgs. 163 del 2006, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3 cod.proc.civ., stante la erronea affermazione, da parte del giudice di appello, del difetto di legittimazione del Concessionario all’emissione dell’avviso di accertamento TARSU impugnato, poiché soggetto non iscritto all’albo dei concessionari abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali, di cui al d. m. n. 289 del 2000, istituito ai sensi dell’art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997. Deduce, in particolare, il ricorrente che l’iscrizione va riferita alle singole imprese partecipanti al raggruppamento di imprese, il quale ha una durata temporanea e non è contemplato tra i soggetti iscrivibili, e che attesa la natura di raggruppamento di tipo “misto” e cioè “orizzontale” e “verticale” (cfr. art. 37, d.lgs. n. 163 del 2006), essendo R.T.I. costituito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (ora Agenziadelle Entrate – Riscossione) e G e . se . t . s.p.a., erasufficiente che queste società fossero regolarmente iscritte all’albo dei concessionari, atteso che [OSCURATO:SOCIETA], pacificamente non iscritta all’albo, venivadestinata a svolgere soltanto attività “secondarie” di servizi di comunicazione e informazione , data - entry , stampa e confezionamento avvisi etc. così come previsto dal bando di gara e dal disciplinare nonché indicato nella relativa domanda di partecipazione. Preliminarmente,avuto riguardo all’assenza del Comune di Napoli, che pure risulta parte processuale nel giudizio d’appello, va richiamato l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo cui Ilrispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione "prima facie" infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. n. 1251572018; v. anche n. 11287/2018; n. 16141/2019; n. 8990/2020). Il ricorso non è fondatoe va respinto. Giova premettere che le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e di altre entrate di Province e Comuni, sono gestite da soggetti privati abilitati, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo appositamente istituito (art. 53, comma 1 , d.lgs. n. 446 del 1997), consultabile on line, ed un'apposita commissione ministeriale effettua l'esame delle domande di iscrizione, la revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'Albo dei gestori, la revoca e la decadenza dalla gestione (art. 53, comma 2 , d.lgs. cit.). L'impugnato avviso di accertamento, allegato al ricorso per cassazione, venne emesso dal R . T . I . , nella qualità di Concessionario, in relazione ad immobile sito nel territorio del Comune di Napoli, e l'affidamento in convenzione del relativo servizio deve ritenersi legalmente conosciuto per effetto della intervenuta pubblicazione all'[OSCURATO:PERSONA] del predetto Comune, in forza del principio che è esclusa l'allegazione necessaria di atti giuridicamente noti per effetto dell'espletamento delle formalità di pubblicazione. Si tratta, infatti, di adempimento previsto ai fini della pubblicità legale degli atti, e della trasparenza amministrativa, attraverso il quale vengono validamente portati a conoscenza dei contribuenti i provvedimenti dell'amministrazione comunale, per cui l'originario ricorrente avrebbe potuto e dovuto contestare tale specifico profilo, trovandosi nella condizione di verificare la fondatezza dell'assunto difensivo delConcessionario. L’odierno ricorrente deduce, in estrema sintesi, che il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese costituito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]., è di tipo “misto”, secondo la disciplina di cui all’ art. 37, d.lgs. n. 163 del 2000 (codice degli appalti), ratione temporis applicabile , e che l’affidamento del servizio di riscossione coattiva dei tributi, attività “principale”,riguarda le prime due societàassolvendo la terza società soltanto ad attività “secondarie” di mero supporto, cosa che si ricaverebbedal bando, dal disciplinare e dalla domanda di partecipazione alla gara, donde la legittimità dell’avviso di accertamento Tarsu. L’obbligo di iscrizione all’Albo non va riferito alR.T.I., soggetto non previsto dall’art. 2, d.m. n. 289 del 2000, ma esattamente alle singole imprese chiamate a svolgere il servizio di accertamento,liquidazione e riscossione dei tributie in tal senso va corretta ex art. 384 cod.proc.civ. la motivazione della sentenza d’appello. Non è, altresì, contestato il possesso dei requisiti soggettivi da parte delle società Equitalia e Ge.se.t. Italia e che il R.T.I.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Ge.se.t. Italia s . p . a . e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . è di tipo misto , cioè sia orizzontale che verticale e neppure viene in discussione che al raggruppamento misto si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo. E’, invece, oggetto di contrasto tra le parti il fatto che sia stato dimostratodal R.T.I., parte processuale onerata della prova dei poteri esercitati, in presenza di specifica contestazione del contribuente, che l’oggetto dell'affidamento, costituito dal servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, fosse stato assegnato unicamente ai due contraenti,in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad [OSCURATO:SOCIETA]. fossero state assegnate unicamente prestazioni secondarie . Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalla decisione adottata da questa Corte, in fattispecie del tutto sovrapponibile, che risulta così massimata In tema di associazione temporanea di imprese, l'art. 37 del d.lgs. n. 163 del 2006 distingue il raggruppamento orizzontale, che ricorre allorquando tutte le imprese riunite eseguono la medesima prestazione per i servizi e le forniture e realizzano i lavori della stessa categoria di qualificazione, dal raggruppamento verticale, configurabile quando, per i servizi e le forniture, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti le prestazioni secondarie, mentre per i lavori, la mandataria realizza i lavori della categoria prevalente, e le mandanti quelli delle categorie scorporabili; è inoltre consentito il raggruppamento cd. misto, che è un raggruppamento verticale in cui l'esecuzione delle singole categorie (per i lavori) o delle singole prestazioni (per i servizi e le forniture) viene assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, sicché, in caso di partecipazione alla gara indetta per l'aggiudicazione di appalto di servizi, si applicano sia le regole dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali, a seconda della componente che ne venga in rilievo, dovendosi distinguere i requisiti tecnici di carattere oggettivo dai requisiti di carattere soggettivo, tra i quali sono ricomprese le certificazioni di qualità che devono essere possedute singolarmente da ciascuna associata, a meno che esse non siano riferite unicamente ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate. (Cass. n. 35338/2022). L’atto impugnato è stato emesso dal R.T.I., raggruppamentodi tipo misto, cioè sia orizzontale che verticale, tra [OSCURATO:PERSONA] s . p . a . (ora [OSCURATO:SOCIETA].), Ge.se.t. Italia s . p . a . e [OSCURATO:SOCIETA] s . r . l . , utilizzando carta intestata , circostanza confermat a dal ricorrente anche nella memoria difensiva del 4/4/2023, e non già da singole imprese in qualità di eventuali mandatarie per l’attività di riscossione dei tributi. Da ciò consegue, per le ragioni esposte nel sopra richiamato precedente di legittimità, che tutte le imprese dovessero essere in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo di cui all’art. 53, d.lgs. n. 446 del 1997, richiesto peraltro dall’art. 14 del bando di gara per le imprese partecipanti al raggruppamento. La circostanza, evidenziata dall’odierno ricorrente, che la sottoscrizione dell’atto impugnato apparteneva a [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., quale Funzionario responsabile della Società regolarmente iscritta all’Albo dei Concessionari non appare dirimente perché nell’ipotesi in cui non sia espressamente prevista una specificazione delle prestazioni dì accertamento, riscossione e propedeutiche, l’esigenza di non trasformare la riunione di imprese in uno strumento elusivo delle regole impositive (T.A.R. Campania sentenza n. 364/2007), impone che le condizioni soggettive, per prescrizione di legge o per espressa disposizione del bando, debbano essere necessariamente possedute singolarmente da ciascuna delle imprese riunite. Le argomentazioni svolte dal ricorrente, in parte qua , non aggiungono elementiulteriori di valutazione rispetto a quelli esaminati nel giudizio di cui alla citata ordinanza n. 35338/2022 che, al riguardo, afferma, nel caso di specie, non è dimostrato che l’oggetto dell'affidamento, costituito dal servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate, era stato assegnato unicamente ai due contraenti in possesso del requisito dell’iscrizione all’Albo previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997, e che ad [OSCURATO:SOCIETA]. erano state assegnate unicamente prestazioni «secondarie» . Le spese processuali seguono la soccombenza. PQM La Corte, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica