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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04779/2023

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iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22468del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]- società di capitali - movimentazioni sui conti correnti bancari intestati a terzi-elementi sintomatici- ascrivibilità all’ente sottoposto a verifica -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio e liquidatore della S.P.A.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata) - intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 3313/17/15 depositata in data 24 luglio 2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera.

Rilevato che -a seguito di p.v.c. della G.d.F. del 24 novembre 2000 e del 15 novembre 2001 redatti nei confronti di S.P.A.L. – [OSCURATO:PERSONA]- s.r.l., l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente l’atto di contestazione sanzioni, in conseguenza di avviso di accertamento già notificato a quest’ultima,emesso ai fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno 1998,per maggiori ricavi non dichiarati , determinati in base alle movimentazioni risultate ingiustificate, rilevate sui conti correnti bancariintestati alla società, ai soci e a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di preposto; -avverso l’atto di contestazione di sanzioni la suddetta società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania che, con sentenza n. 474/04/08, lo accoglieva limitatamente alla estensione delle indagini bancarie sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla sente nza di pari data della CTP di Catania n. 467/04/08 che nel procedimento connesso avente ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di accertamento, aveva deciso nello stesso senso; - avverso la sentenza di primo grado proponevano appello principale l’Agenzia delle entrate e appello incidentale la società; -nel corso del giudizio di appello, il processo veniva interrotto a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese e successivamente riassunto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore e socio della società cancellata; - la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 3313/17/15 depositata in data 24 luglio 2015, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale; -in punto di diritto, per quanto di interesse , la CTR - dopo avere precisato che la sentenza della CTP di Catania n. 467/04/08 emessa nel procedimento connesso, avente ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di accertamento, era stata confermata in sede di appello trattatodinanzi alla medesima Commissione in pari data - ha osservato che l’appello principale dell’Ufficio era infondato non avendo lo stesso fornito “una idonea prova della sostenuta fittizia intestazione dei conti correnti bancari a persona estranea”, e, in particolare, non avendo dimostrato, anche presuntivamente, che i contestati movimenti del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente attribuibili alla società verificata; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;rimane intimata la società contribuente.

Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt. 2729 e 2697 cod. civ. per avere la CTR confermato l’illegittimità dell’atto di contestazione impugnato quanto all’estensione delle indagini bancarie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avendo l’Ufficio fornito prova della fittizietà della intestazione del conto corrente in capo a quest’ultimo e della conseguente riferibilità dello stesso alla società ancorché dalle operazioni di verifica fossero emersi elementi presuntivi (rapporto di stretta parentela di [OSCURATO:PERSONA] con l’amministratore della società a ristretta base e sv olgimento da parte dello stesso di un’attività di collaborazione, in via continuativa ed esclusiva , nella società ) della ascrivibilità all’ente delle movimentazioni riscontrate ingiustificate sul conto corrente bancariodel medesimo; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per avere la CTR nel confermare l’illegittimità dell’atto di contestazione impugnato quanto all’estensione delle indagini bancarie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare gli elementi presuntivi (rapporto di stretta parentela di [OSCURATO:PERSONA] con l’amministratore della società a ristretta base e svolgimento da parte dello stesso di un ruolo diattiva collaborazione in quest’ultima) emersi in sede di verifica in ordine alla riferibilità alla società contribuente, ai fini della imputabilità di maggiori ricavi non dichiarati, delle movimentazioni risultate ingiustificate riscontrate sul conto corrente formalmente intestato a quest’ultimo; -il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; -questa Corte ha ritenuto di dover distinguere le situazioni, tra di loro costituenti casi diversi, nelle quali è necessario per l'Ufficio dar prova dell'intestazione fittizia del conto bancario rispetto alle situazioni nelle quali le circostanze sono indice della riferibilità delle operazioni finanziarie alla società; salva in entrambi i casi la prova contraria il cui onere incombe in capo al contribuente; - infatti si ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26173 del 06/12/2011) che in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, l'art. 51, comma secondo, numero 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente ratione temporis), secondo cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivendo l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al coniuge del contribuente, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei familiari dell'amministratore non siano ad essa riferibili; - ove quindi il titolare "terzo" del conto sia formalmente "terzo", effettivamente sarà necessario, per l'Amministrazione, provare (anche in forza delle circostanze di cui sopra si è detto), che tal "terzietà" è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente; - diverso è invece il caso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; Sez. 5- , Ordinanza n. 30098 del 21/11/2018 ) in cui, in tema di accertamenti suiredditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa; ugualmente in tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013); - in questo secondo caso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014; 7758 del 2019) la qualità di socio in capo al soggetto sottoposto a indagini finanziarie ne riduce la lontananza dalla società alla quale partecipa, e pertanto consente all'Amministrazione di riferire al contribuente le movimentazioni, salva la prova contraria a suo carico, al fine dideterminarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale; - anche con riferimento alle società di capitali questa Corte ha affermato chel'art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente "ratione temporis"), nel prevedere che gli Uffici finanziari e la Guardia di finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non pone alcuna limitazione all'attività di indagine, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati all'amministratore, ai soci o ai loro familiari, ben possono essere giustificati da elementi sintomatici anche presuntivi evidenziati dalla peculiare fattispecie (nella specie, la particolare ristrettezza della compagine sociale), incombendoin ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dell'amministratore, o del di lui coniuge (e socio), non siano allo stesso riferibili (conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12276 del 12/06/2015; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1898 del 01/02/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26829 del 18/12/2014; 7758 del 2019; Cass.sez. 5, n. 10884 del 2022); - è consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, secondo comma, n. 2, del d.

P.R. n. 633/1972 le rispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr., tra le molte, Cass.n. 22224 del 2018; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26829; v. anche Cass. n. 33596 del 2019); -questa Corte ha ripetutamente chiarito che l'[OSCURATO:PERSONA] può fornire anche in via presuntiva la prova che determinati movimenti dei conti bancari personali dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società, "tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente, idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gliinteressi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci" (Cass. nn, 6595/13, 1464/16), dal momento che eventuali "rapporti di contiguità (familiare, collaborativi, associativa ecc.) rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presunt iva legale ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale" (Cass. n. 20668/14; conf.

Cass. n. 26829/14), specificando al riguardo che "non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività d'impresa" (cfr. ex. multis Cass.n. 21303/13, 26829/14, 12276/15), risultando "del tutto pacifico in dottrinae giurisprudenza (Corte così n. 260 del 2000 e n. 225 del 2005; Cass. n. 25142 e n. 24933 del 2009 e molte altre,) che le disposizioni in questione realizzino un duplice ordine di presunzioni legali relative, ovverosia di presunzioni che invertono l'oneredalla prova a favore del fisco, il quale è perciò legittimato a emettere un atto impositivo sulla scorta dei soli risultati delle indagini bancarie, senza necessità di cercare altrove ulteriori risconta" (Cass. n. 26855/14; conf.

Cass. nn. 428/15, 4788/16; Cass. n. 20851 del 2016); -nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi di diritto avendo confermato l’illegittimità dell’atto di contestazione quanto alla estensione delle indagini bancarie sulconto corrent e intestat o a [OSCURATO:PERSONA] avendo l’Ufficio fornito “una idonea prova della sostenuta fittizia intestazione dei conti correnti bancari a persona estranea”;con ciò non facendo corretta applicazione della presunzione legale (relativa) di cui agli artt. 32, primocomma, n. 2, e 51, secondo comma, n. 2, cit., con inversione dell’onere della provaa contrarioa carico della contribuente, a fronte d ella emersione in sede di verifica di elementi sintomatici (stretto rapporto familiare tra [OSCURATO:PERSONA] e l’amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] nonché svolgimento da parte del primo di un ruolo di prepostoall’effettuazione di atti anche generali della società medesima) della riferibilità all ’ente , ai fini della imputazione ad esso di maggiori ricavi non dichiarati, delle movimentazioni risultate ingiustificate riscontrate sul conto corrente formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA];-con il terzo motivo – formulato dal ricorrente nell’ipotesi si configuri la statuizione della CTR circa l’avvenuta definizione del contenzioso sul presupposto avviso di accertamento quale capo autonomo della sentenza - si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e, per quanto occorra, all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per averela CTR rigettato l’appello dell’Ufficio sul la base dell’avvenuta definizione, con sentenza di secondo grado , del giudizio connesso avente ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di accertamentoancorché tale decisione richiamata non fosse passata in giudicato in quanto pronunciata in pari data; - il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto nel costrutto argomentativo della sentenza impugnata il giudice di appello ha fattoriferimento, in termini di mera precisazione (“ Fermo quanto appena precisato”), alla sentenza della CTR regionale, adottata in pari data, di conferma della pronuncia n. 467/04/08 di accoglimento parziale del ricorso della società contribuente (limitatamente alla estensione delle indagini bancarie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) emessa nel procedimento connesso avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento presupposto, senza che tale riferimento assurga a ratio decidendi della pronuncia medesima; da qui la inammissibilità della censura in quanto aggredisce una argomentazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata priva di effetti giuridici, e, in quanto tale , non determinante alcuna influenza sul dispositivo della decisione; - in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il terzo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto - e rinvio an che per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il se condo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e rinv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 22468del ruolo generale dell’anno 2016, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA]- società di capitali - movimentazioni sui conti correnti bancari intestati a terzi-elementi sintomatici- ascrivibilità all’ente sottoposto a verifica -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex socio e liquidatore della S.P.A.L. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cancellata) - intimato – per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania n. 3313/17/15 depositata in data 24 luglio 2015, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 gennaio 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. Rilevato che -a seguito di p.v.c. della G.d.F. del 24 novembre 2000 e del 15 novembre 2001 redatti nei confronti di S.P.A.L. – [OSCURATO:PERSONA]- s.r.l., l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente l’atto di contestazione sanzioni, in conseguenza di avviso di accertamento già notificato a quest’ultima,emesso ai fini Irpeg, Irap e Iva per l’anno 1998,per maggiori ricavi non dichiarati , determinati in base alle movimentazioni risultate ingiustificate, rilevate sui conti correnti bancariintestati alla società, ai soci e a [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di preposto; -avverso l’atto di contestazione di sanzioni la suddetta società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Catania che, con sentenza n. 474/04/08, lo accoglieva limitatamente alla estensione delle indagini bancarie sul conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento alla sente nza di pari data della CTP di Catania n. 467/04/08 che nel procedimento connesso avente ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di accertamento, aveva deciso nello stesso senso; - avverso la sentenza di primo grado proponevano appello principale l’Agenzia delle entrate e appello incidentale la società; -nel corso del giudizio di appello, il processo veniva interrotto a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese e successivamente riassunto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore e socio della società cancellata; - la Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione staccata di Catania, con la sentenza n. 3313/17/15 depositata in data 24 luglio 2015, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale; -in punto di diritto, per quanto di interesse , la CTR - dopo avere precisato che la sentenza della CTP di Catania n. 467/04/08 emessa nel procedimento connesso, avente ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di accertamento, era stata confermata in sede di appello trattatodinanzi alla medesima Commissione in pari data - ha osservato che l’appello principale dell’Ufficio era infondato non avendo lo stesso fornito “una idonea prova della sostenuta fittizia intestazione dei conti correnti bancari a persona estranea”, e, in particolare, non avendo dimostrato, anche presuntivamente, che i contestati movimenti del conto corrente bancario intestato a [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente attribuibili alla società verificata; -avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;rimane intimata la società contribuente. Considerato che -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in combinato disposto con gli artt. 2729 e 2697 cod. civ. per avere la CTR confermato l’illegittimità dell’atto di contestazione impugnato quanto all’estensione delle indagini bancarie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non avendo l’Ufficio fornito prova della fittizietà della intestazione del conto corrente in capo a quest’ultimo e della conseguente riferibilità dello stesso alla società ancorché dalle operazioni di verifica fossero emersi elementi presuntivi (rapporto di stretta parentela di [OSCURATO:PERSONA] con l’amministratore della società a ristretta base e sv olgimento da parte dello stesso di un’attività di collaborazione, in via continuativa ed esclusiva , nella società ) della ascrivibilità all’ente delle movimentazioni riscontrate ingiustificate sul conto corrente bancariodel medesimo; - con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per avere la CTR nel confermare l’illegittimità dell’atto di contestazione impugnato quanto all’estensione delle indagini bancarie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] omesso di considerare gli elementi presuntivi (rapporto di stretta parentela di [OSCURATO:PERSONA] con l’amministratore della società a ristretta base e svolgimento da parte dello stesso di un ruolo diattiva collaborazione in quest’ultima) emersi in sede di verifica in ordine alla riferibilità alla società contribuente, ai fini della imputabilità di maggiori ricavi non dichiarati, delle movimentazioni risultate ingiustificate riscontrate sul conto corrente formalmente intestato a quest’ultimo; -il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; -questa Corte ha ritenuto di dover distinguere le situazioni, tra di loro costituenti casi diversi, nelle quali è necessario per l'Ufficio dar prova dell'intestazione fittizia del conto bancario rispetto alle situazioni nelle quali le circostanze sono indice della riferibilità delle operazioni finanziarie alla società; salva in entrambi i casi la prova contraria il cui onere incombe in capo al contribuente; - infatti si ritiene (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26173 del 06/12/2011) che in tema di accertamento dell'imposta sui redditi, l'art. 51, comma secondo, numero 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente ratione temporis), secondo cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all'attività di indagine volta al contrasto dell'evasione fiscale, circoscrivendo l'analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell'azienda, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati al coniuge del contribuente, ben possono essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei familiari dell'amministratore non siano ad essa riferibili; - ove quindi il titolare "terzo" del conto sia formalmente "terzo", effettivamente sarà necessario, per l'Amministrazione, provare (anche in forza delle circostanze di cui sopra si è detto), che tal "terzietà" è solo apparente, fungendo il soggetto da mera testa di legno del contribuente; - diverso è invece il caso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013; Sez. 5- , Ordinanza n. 30098 del 21/11/2018 ) in cui, in tema di accertamenti suiredditi di società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla società le operazioni ivi riscontrate, perché la relazione di parentela tra i soci è idonea a far presumere la sostanziale sovrapposizione tra interessi personali e societari, identificandosi gli interessi economici in concreto perseguiti dalla società con quelli propri dei soci, salva la facoltà dell'ente di dimostrare l'estraneità delle singole operazioni alla comune attività d'impresa; ugualmente in tema di accertamento IVA relativo a società di persone a ristretta base familiare, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 51, secondo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le risultanze di conti correnti bancari intestati ai soci, riferendo alla medesima società le operazioni ivi riscontrate tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gli interessi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 6595 del 15/03/2013); - in questo secondo caso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20668 del 01/10/2014; 7758 del 2019) la qualità di socio in capo al soggetto sottoposto a indagini finanziarie ne riduce la lontananza dalla società alla quale partecipa, e pertanto consente all'Amministrazione di riferire al contribuente le movimentazioni, salva la prova contraria a suo carico, al fine dideterminarne i maggiori ricavi non dichiarati, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale; - anche con riferimento alle società di capitali questa Corte ha affermato chel'art. 51, secondo comma, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo vigente "ratione temporis"), nel prevedere che gli Uffici finanziari e la Guardia di finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non pone alcuna limitazione all'attività di indagine, in quanto l'accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società delle somme movimentate sui conti intestati all'amministratore, ai soci o ai loro familiari, ben possono essere giustificati da elementi sintomatici anche presuntivi evidenziati dalla peculiare fattispecie (nella specie, la particolare ristrettezza della compagine sociale), incombendoin ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dell'amministratore, o del di lui coniuge (e socio), non siano allo stesso riferibili (conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12276 del 12/06/2015; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1898 del 01/02/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8112 del 22/04/2016; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26829 del 18/12/2014; 7758 del 2019; Cass.sez. 5, n. 10884 del 2022); - è consolidato orientamento di questa Corte per cui, in tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, secondo comma, n. 2, del d. P.R. n. 633/1972 le rispettive presunzioni ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili, operano anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr., tra le molte, Cass.n. 22224 del 2018; Cass. sez. 6-5, ord. 14 ottobre 2016, n. 20851; Cass. sez. 5, 11 marzo 2016, n. 4788; Cass. sez. 5, 12 giugno 2015, n. 12276; Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 428; Cass. sez. 5, 18 dicembre 2014, n. 26829; v. anche Cass. n. 33596 del 2019); -questa Corte ha ripetutamente chiarito che l'[OSCURATO:PERSONA] può fornire anche in via presuntiva la prova che determinati movimenti dei conti bancari personali dei soci siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società, "tenuto conto della relazione di parentela tra quelli esistente, idonea a far presumere, salvo facoltà di provare la diversa origine delle entrate, la sostanziale sovrapposizione degli interessi personali e societari, nonché ad identificare in concreto gliinteressi economici perseguiti dalla società con quelli stessi dei soci" (Cass. nn, 6595/13, 1464/16), dal momento che eventuali "rapporti di contiguità (familiare, collaborativi, associativa ecc.) rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presunt iva legale ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di proventi diversi o ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla gestione dell'attività imprenditoriale" (Cass. n. 20668/14; conf. Cass. n. 26829/14), specificando al riguardo che "non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche causali dell'affluire di somme sui conti bancari, ma è indispensabile che la parte contribuente offra la prova analitica della correlazione di ogni movimentazione a operazioni già risultanti nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse all'attività d'impresa" (cfr. ex. multis Cass.n. 21303/13, 26829/14, 12276/15), risultando "del tutto pacifico in dottrinae giurisprudenza (Corte così n. 260 del 2000 e n. 225 del 2005; Cass. n. 25142 e n. 24933 del 2009 e molte altre,) che le disposizioni in questione realizzino un duplice ordine di presunzioni legali relative, ovverosia di presunzioni che invertono l'oneredalla prova a favore del fisco, il quale è perciò legittimato a emettere un atto impositivo sulla scorta dei soli risultati delle indagini bancarie, senza necessità di cercare altrove ulteriori risconta" (Cass. n. 26855/14; conf. Cass. nn. 428/15, 4788/16; Cass. n. 20851 del 2016); -nella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi di diritto avendo confermato l’illegittimità dell’atto di contestazione quanto alla estensione delle indagini bancarie sulconto corrent e intestat o a [OSCURATO:PERSONA] avendo l’Ufficio fornito “una idonea prova della sostenuta fittizia intestazione dei conti correnti bancari a persona estranea”;con ciò non facendo corretta applicazione della presunzione legale (relativa) di cui agli artt. 32, primocomma, n. 2, e 51, secondo comma, n. 2, cit., con inversione dell’onere della provaa contrarioa carico della contribuente, a fronte d ella emersione in sede di verifica di elementi sintomatici (stretto rapporto familiare tra [OSCURATO:PERSONA] e l’amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] nonché svolgimento da parte del primo di un ruolo di prepostoall’effettuazione di atti anche generali della società medesima) della riferibilità all ’ente , ai fini della imputazione ad esso di maggiori ricavi non dichiarati, delle movimentazioni risultate ingiustificate riscontrate sul conto corrente formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA];-con il terzo motivo – formulato dal ricorrente nell’ipotesi si configuri la statuizione della CTR circa l’avvenuta definizione del contenzioso sul presupposto avviso di accertamento quale capo autonomo della sentenza - si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e, per quanto occorra, all’art.360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. per averela CTR rigettato l’appello dell’Ufficio sul la base dell’avvenuta definizione, con sentenza di secondo grado , del giudizio connesso avente ad oggetto l’impugnativa del presupposto avviso di accertamentoancorché tale decisione richiamata non fosse passata in giudicato in quanto pronunciata in pari data; - il motivo è inammissibile per carenza di interesse in quanto nel costrutto argomentativo della sentenza impugnata il giudice di appello ha fattoriferimento, in termini di mera precisazione (“ Fermo quanto appena precisato”), alla sentenza della CTR regionale, adottata in pari data, di conferma della pronuncia n. 467/04/08 di accoglimento parziale del ricorso della società contribuente (limitatamente alla estensione delle indagini bancarie nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]) emessa nel procedimento connesso avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di accertamento presupposto, senza che tale riferimento assurga a ratio decidendi della pronuncia medesima; da qui la inammissibilità della censura in quanto aggredisce una argomentazione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata priva di effetti giuridici, e, in quanto tale , non determinante alcuna influenza sul dispositivo della decisione; - in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, dichiarato inammissibile il terzo, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione al motivo accolto - e rinvio an che per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il se condo, dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto,e rinv
Sentenza Cassazione n. 04779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris