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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 17028/2026

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ontroBragantini Danilo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1156/2023depositata il 24 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- La controversia trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulatoin data 19 marzo 2004, rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA].

Con tale atto, unabanca erogava un mutuo a due debitori principali, assistito dalla garanzia diun terzo, il quale concedeva ipoteca volontaria su un complesso immobiliaredi sua proprietà.Nel 2018, la banca ha avviato un'azione esecutiva tramite pignoramentoimmobiliare nei confronti del terzo datore di ipoteca.

Nell'atto dipignoramento, il complesso immobiliare veniva identificato con daticatastali (in particolare, i numeri di subalterno) diversi da quelli indicatinell'originario atto di costituzione dell'ipoteca del 2004.

La discrepanza eradovuta a variazioni catastali intervenute nel tempo, che avevano portatoalla soppressione di alcuni subalterni originari e alla creazione di nuovi.Il garante si è opposto all'esecuzione, eccependo l'invalidità dell'ipoteca acausa dell'errata indicazione dei subalterni e sostenendo che ciòdeterminava incertezza sui beni effettivamente gravati dal vincolo.Successivamente al pignoramento, nel giudizio di opposizione si è costituitaPenelope [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, "[OSCURATO:PERSONA]"), la quale aveva acquistato ilcredito dalla banca originaria nell'ambito di un'operazione dicartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'opposizione del garantee, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità professionale delnotaio per i danni derivanti dalla presunta invalidità dell'ipoteca, fondandola domanda di risarcimento su una ipotesi di "contatto sociale" con il notaio.Quest’ultimo, chiamato in causa, si è difeso adducendo la piena validitàdell'ipoteca e argomentando che, nonostante l'inesattezza dei subalterni,Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026non sussisteva alcuna incertezza sull'identità del bene gravato, trattandosidell'unico complesso immobiliare di proprietà del garante.

Ha inoltreeccepito l'abuso del diritto da parte del garante e ha contestato lasussistenza di un "contatto sociale" con [OSCURATO:PERSONA], società costituita solo nel2018 e quindi inesistente all'epoca della stipula dell'atto.2.- Il Tribunale di Verona, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, haconcluso dichiarando la nullità parziale dell'ipoteca (ritenendola valida soloper un subalterno rimasto invariato) e condannando il notaio a risarcire aPenelope un danno quantificato in misura pari alla differenza tral'ammontare del credito e il valore di stima del subalterno validamenteipotecato.3. - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Venezia,riproponendo le proprie difese sulla validità dell'ipoteca, sull'insussistenzadella responsabilità da contatto sociale e sulla quantificazione del danno.La Corte d'appello ha rigettato il gravame.

In particolare, ha ritenuto chel'errata indicazione dei dati catastali determinasse incertezza sull'identitàdei beni, causando la nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2841 c.c.

Hainoltre affermato la sussistenza della responsabilità del notaio da "contattosociale" anche nei confronti di un soggetto, come [OSCURATO:PERSONA], costituitosi inepoca successiva all'atto, in quanto l'attività notarile è finalizzata a tutelarel'affidamento di una platea indeterminata di soggetti, inclusi i futuricessionari del credito.

Infine, ha confermato la quantificazione del danno el'onere del [OSCURATO:PERSONA] di provare la possibilità di un soddisfacimento alternativodel credito.4.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro motivi, illustrato anche conmemoria, di cui chiedono il rigetto con rispettivo controricorso sia [OSCURATO:PERSONA],sia il terzo datore di ipoteca, [OSCURATO:PERSONA], che pure ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendiNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Quanto alla responsabilità del notaio per l’iscrizione di ipoteca su un benenon chiaramente identificabile, il giudice d’appello ha osservato che, ai sensidegli artt. 2809 e 2826 c.c., l'ipoteca deve essere iscritta su beni"specialmente indicati".

L'art. 2841 c.c. sanziona con l'invaliditàdell'iscrizione ogni inesattezza che renda incerta l'identità dei beni gravati.Nella fattispecie, sebbene contenesse una descrizione genericadell'immobile, l'atto si affidava ai dati catastali per l'esatta individuazionedei beni.

Poiché tali dati erano errati (indicavano subalterni soppressi e nonpiù esistenti), l'atto risultava intrinsecamente incerto.Il giudice d’appello ha accertato inoltre che l'ipoteca era stata iscritta suquattro specifici subalterni, non sull'intera particella.

Pertanto, il fatto che inuovi manufatti sorgessero sulla medesima particella non sanaval'incertezza derivante dall'errata indicazione dei subalterni.

La volontà diipotecare l'intero bene non può superare il requisito formale della correttae certa identificazione.

Né poteva applicarsi la clausola sulle "nuovecostruzioni", in quanto tale clausola, che estende l'ipoteca a "nuovecostruzioni", opera per le modifiche successive all'iscrizione (art. 2811 c.c.),non per quelle antecedenti, che richiedono una specifica indicazione per nonviolare il principio di specialità.Quanto al rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo ha convenuto in giudizio,il primo sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile nei confrontidella seconda, in quanto questa non era parte del contratto di mutuo e,soprattutto, non esisteva al momento della prestazione professionale delnotaio (2004), escludendo così la possibilità di un "contatto sociale”.La Corte d’appello ha respinto il motivo, estendendo la portata dellaresponsabilità da contatto sociale sulla base dei seguenti principi.Innanzitutto, in base ad una funzione protettiva della prestazioneprofessionale.

Per le professioni "protette", come quella notarile, gli obblighidi diligenza non tutelano solo il committente, ma anche una platea piùampia di soggetti che fanno affidamento sulla correttezza della prestazione.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026E l'iscrizione ipotecaria è funzionale alla tutela e alla circolazione del credito.La sua validità e opponibilità creano certezze non solo per le parti originarie,ma anche per i terzi, inclusi i futuri cessionari del credito.Per queste ragioni, la Corte territoriale dichiara che la responsabilità delnotaio sussiste anche nei confronti di un soggetto costituito in epocasuccessiva, poiché l'attività professionale è finalizzata a garantirel'affidamento di una platea indeterminata di soggetti.La ratio decidendi è censurata con quattro motivi di ricorso.2.- Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2841 c.c. e, in subordine,l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle risultanze dellaconsulenza d’ufficio.2.1. – La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere l'ipoteca invalidabasandosi unicamente sul dato formale dell'inesattezza dei riferimenticatastali.

Secondo la prospettazione difensiva, l'art. 2841 c.c. sancisce lanullità dell'iscrizione solo se l'inesattezza induce un'effettiva e sostanzialeincertezza sull'identità dei beni gravati.

Il giudice di merito, invece, sisarebbe fermato a un'analisi formale, senza indagare se, nel caso concreto,fosse comunque possibile identificare con certezza il bene che il garanteintendeva ipotecare.A sostegno di ciò si adduce che la Corte territoriale avrebbe omesso diesaminare le conclusioni della relazione della consulenza d’ufficio, da cuisarebbe emersa la corrispondenza sostanziale tra il compendio immobiliaredescritto nell'atto di ipoteca (con i vecchi subalterni) e quello oggetto dipignoramento (con i nuovi subalterni).

La relazione, infatti, affermava: Èdi tutta evidenza che sotto l’aspetto dell’interezza del compendio, intesocome lotto di terreno con sopra dei fabbricati in senso generico, ancorchévi siano subalterni diversi, vi sia corrispondenza tra quanto indicatonell’ipoteca con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] repertorio n. 1720 notaio [OSCURATO:PERSONA] e quanto trascritto nel pignoramento al n. 21340/14711 del01.06.2018 .Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026L'omesso esame di tale fatto, ritenuto decisivo, integrerebbe il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.2.2.- Il motivo è infondato.Dalla motivazione della sentenza (in particolare pp. 8-9) si evinceagevolmente che il giudice di appello non si è limitato a prendere atto delladifformità formale tra l’identificazione del bene nell’atto di ipoteca e glieffettivi estremi identificativi di esso.

Piuttosto, ha valutato tale difformitàsul piano concreto, accertando che la difformità rendeva difficilel’identificazione del bene: Deve quindi ribadirsi che l’errata indicazionedegli estremi catastali - in quanto idonea ad escludere la possibilità diindividuare con certezza, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, i beniipotecati – ha determinato l’invalidità dell’ipoteca (p. 9).Si tratta di un accertamento in fatto che in questa sede non può esseredirettamente messo in discussione, proponendo un accertamento di tipodiverso e contrario, ovvero obiettando che, invece, il bene oggetto diipoteca era facilmente identificabile nonostante la diversità di estremicatastali.

L’accertamento in fatto è, d’altronde, motivato adeguatamente edunque qui insindacabile.Né può dirsi che disattenda le risultanze della consulenza tecnica, che, percome riportato dallo stesso ricorrente, sono nel senso che il bene oggettodi ipoteca corrisponde sotto l’aspetto della interezza , ma non nei suoidati identificativi.3.- Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1173 e 1218 c.c. inmateria di responsabilità da "contatto sociale".3.1. – Si censura che la Corte d'appello ha esteso tale forma diresponsabilità ad un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che non esisteva al momento incui la prestazione professionale del notaio è stata resa (2004).La teoria del "contatto sociale qualificato" presupporrebbe l'instaurarsi diuna relazione tra due soggetti, da cui scaturiscono obblighi di protezione eNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026un ragionevole affidamento.

Tale relazione non avrebbe potuto sorgere neiconfronti di un'entità giuridica inesistente.Si aggiunge che la responsabilità da “contatto sociale” nasce solo “laddovevi sia un contatto tra le parti che genera obblighi di informazione e diprotezione, anche se non ancora di prestazione” (Cass. n. 14188/2016).Pertanto, non essendovi stato alcun "contatto" tra il notaio e [OSCURATO:PERSONA], nonpuò configurarsi un'obbligazione e, di conseguenza, una responsabilità perinadempimento ex art. 1218 c.c.

L'eventuale responsabilità del notaio per"contatto sociale" poteva sussistere solo nei confronti della banca originaria,parte del contratto di mutuo.3.2.- Il motivo è infondato, ma occorre compiere una precisazione.La sentenza d’appello fa leva su un precedente di questa Suprema Corte incui si afferma che il notaio che, nella autenticazione di una procuraspeciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi ildovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione delsoggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, atitolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema dicd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzointeressato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione,poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procuraspeciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore edavente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezionepure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come"terzo protetto dal contratto” (Cass. 7746/2020).Questa massima viene invocata dalla Corte territoriale per affermare unasorta di contatto sociale tra il notaio e la società che lo ha convenuto ingiudizio, ancorché quest’ultima al momento della stipula dell’atto - e dunquedella condotta del notaio - non fosse ancora costituita e non esistesseaffatto.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026La particolarità qui sta nel fatto che la banca ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] il suocredito verso il mutuatario, compresa la garanzia accessoria (l’ipoteca).

Mal’ipoteca, per come si è visto, si è rivelata nulla o inefficace, essendo stataiscritta su un bene non identificabile esattamente.Date queste circostanze, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in astratto, comunque, la facoltàdi esercitare azione di inadempimento nei confronti del cedente, che haceduto un credito assistito da garanzia nulla o inefficace (Cass. 11583/2020).

Ma ciò non toglie che possa esercitare azione anche contro il notaio.Tuttavia, una tale azione non è giustificata da responsabilità da contattosociale, bensì da responsabilità aquiliana.

Per dimostrare tale assunto servefare un chiarimento sulla figura del contatto sociale.

Non è questa la sedeper metterne in discussione il suo fondamento concettuale, ma perlomenonecessita chiarirne il contenuto.Quello del contatto sociale è, innanzitutto, uno schema che serve adaffermare la responsabilità contrattuale, pur laddove non sussisteformalmente un contratto, ma comunque – si vedrà meglio in seguito - uncontatto significativo tra le parti.

Il che ha una prima ed intuitivaconseguenza: che dove sussiste un contratto, non sussiste contatto sociale;e in quel caso l’obbligazione sorge dal contratto stesso.

E ciò anche nellaipotesi di contratto con effetti protettivi verso il terzo .

Non si intendeora entrare nel merito di tale figura, ma se si ammette che un contrattopossa, in alcuni casi, avere effetti protettivi verso il terzo, questi diconseguenza avrà azione contrattuale, e non occorrerà ipotizzare uncontatto sociale con il contraente inadempiente (il cui inadempimento haleso il terzo) per rendere quest’ultimo responsabile verso il terzo.Con la conseguenza, dunque, che l’affermazione per cui il contrattod'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benchéformalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggettoun negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confrontidell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dalNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026contratto” (Cass. 7746/2020) va precisata: l’affermazione che si tratti diun contratto con effetti protettivi verso terzi è incompatibile conl’affermazione che si tratti di un contatto sociale.

Se la parte ha obbligazioneanche verso il terzo, questi conseguentemente agisce sulla base delcontratto, fonte di quella obbligazione, e non v’è ragione alcuna di ipotizzareinvece che abbia azione sulla base di un contatto sociale.

Si ricorderà, e sivedrà meglio, che il contatto sociale nasce all’interno del più generaleschema del rapporto contrattuale di fatto: è un contatto che non basta adassurgere a contratto, per difetto di un qualche essenziale elemento, e chetuttavia è riconducibile alla disciplina contrattuale; però, se un contratto èstato formalmente stipulato ed i suoi effetti riguardano anche il terzo,l’obbligo della parte deriva dal contratto direttamente e non da un qualcheulteriore o alternativo contatto sociale con il terzo.Osservazione, questa, che comunque ne implica un’altra.La versione del contatto sociale, adottata da Cass. 7746/2020 e diffusa dauna certa dottrina, è caratterizzata dal fatto che dal contatto tra due partinon nasce l’obbligo alla prestazione di cui al corrispondente contratto, bensìuna sorta di obbligo di protezione, vale a dire di evitare comportamenti cheledano l’interesse del soggetto con cui si è entrati in contatto.

Così, adesempio, il paziente che si ricovera nella clinica stipula il contratto conquest’ultima, ma non lo stipula con il medico, con il quale però ha uncontatto (socialmente tipico o socialmente rilevante).

Da questo contatto,che non ha gli elementi sufficienti per assurgere ad un contratto, non sorge,secondo questa impostazione, l’obbligo di curare, ossia l’obbligo allaprestazione, che sorgerebbe se si fosse stipulato formalmente con il medicoun contratto, ma sorge un dovere di protezione, id est dovere di nonpregiudicare le ragioni della controparte.Si è fatto riferimento, conseguentemente, a obbligazioni senza prestazione.Questo schema, come è noto, è il frutto della applicazione, fuori dai suoiambiti, del modello della responsabilità precontrattuale.

Infatti, il dovere diNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026neminem laedere proprio del contatto sociale non è lo stesso di quello chederiva dall’art. 2043 c.c.: quest’ultimo è imposto verso chiunque, l’altro solonei confronti del soggetto con cui si è entrati in contatto.Il fatto che nella responsabilità da contatto l’obbligo violato non investa“chiunque” – a differenza che nel caso di responsabilità aquiliana -, ma soloil soggetto con cui si viene in contatto, fa si che tale obbligo non abbia ilcarattere generale tipico di quello aquiliano (il generico dovere di nonledere), ma sia una obbligazione vera e propria, che non ha però ad oggettouna prestazione specifica, ma semplicemente il proteggere la sfera giuridicadel soggetto con cui si viene in contatto: da qui la conclusione che si èdinanzi a una obbligazione senza prestazione.Sulla base di tale schema – e cioè che qualsiasi situazione di contatto socialeche produca affidamento sottopone i soggetti di tale contatto al dovere dinon ledere tale affidamento - la giurisprudenza ha qualificato comeresponsabilità da contatto sociale situazioni affatto diverse tra loro, come,per esempio, oltre alla già ricordata ipotesi del medico, quelladell’insegnante per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso (Cass.5067/2010; Cass. 3695/2016), quella della pubblica amministrazione perprovvedimento viziato (Cons.

Stato 6421/2014), quella della banca perprotesto illegittimo (Cass. 11130/2009).In questa ottica, allora, sul notaio graverebbe una sorta di dovere diprotezione di chiunque possa essere in futuro interessato dalla sua stipula;e se dunque erra nella costituzione di una ipoteca risponde anche neiconfronti di un terzo, cioè un soggetto diverso da quello che gli ha chiesto– con formale contratto di prestazione professionale - di costituire lagaranzia; e risponde nei confronti di quel terzo per via del contatto sociale qualificato .Ma, quale che sia la fondatezza della figura del contatto sociale, di certonon è invocabile in questa fattispecie.

Occorre vedersi perché.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Innanzitutto, un contatto può dirsi rilevante quando si instaura un rapportotra due soggetti che non sono del tutto estranei l’uno all’altro, come nelcaso del passante: un contatto sociale è una situazione che presuppone chevi sia ingerenza dell’uno nella sfera dell’altro (Cass. 28758/2025); oppureche vi sia di un incontro tacito di consensi, oppure ancora che si tenganocomportamenti inequivoci, come avviene nel caso del medico che effettuala prestazione senza avere stipulato il contratto, ma che tiene uncomportamento inequivocabilmente volto ad eseguire una prestazione.Se così non fosse, per come si vedrà infra, il contatto sociale sarebbeipotizzabile anche al di fuori di una qualche relazione socialmente tipica orilevante, e dunque anche tra due estranei, situazione che invece costituiscel’ambito della responsabilità extracontrattuale.

Senza tacere dei rischi diarbitrio che una visione del contatto sociale “dematerializzato”, o comunqueravvisabile pur tra due soggetti estranei del tutto l’uno all’altro, comporta,cioè rischi di creazione di nuove ed incrollabili fattispecie di responsabilitàcontrattuale (a tale responsabilità è infatti ricondotta quella da contattosociale).Il che peraltro comporta una ulteriore conseguenza: che l’obbligazione chesorge da tale contatto non è, come si suppone, una generica obbligazione(anzi, un dovere) di protezione verso terzi non meglio identificati(Cass.7746/2020), ma è la stessa obbligazione che sorgerebbe dalcontratto corrispondente.

In questo senso era chiarissima la precedentegiurisprudenza di legittimità: L'obbligazione del medico dipendente dalservizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente,ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha naturacontrattuale.

Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi dellaripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizionesono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettualeprofessionale (Cass. 589/1999; v. anche Cass. 9320/2016).Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ciò in quanto il contatto sociale non si instaura affinché una delle partiprotegga l’altra da pregiudizi, ma perché questa ottenga soddisfazione delsuo interesse.

Se si instaura un “contatto sociale” tra medico e paziente, èperché il medico è obbligato alla prestazione sanitaria, quella stessa chenascerebbe se tra i due si concludesse formalmente un contratto.

Il pazienteche si trova in un “contatto sociale” con il medico ha interesse alla cura, idest alla prestazione, e non al generico diritto di non vedersi pregiudicati isuoi interessi.Inoltre, ed è stato correttamente messo in luce, neanche nel caso diresponsabilità aquiliana il dovere di non ledere è generalizzato, in quantoesso si traduce nell’obbligo di risarcire il determinato soggetto leso.Ma, soprattutto, è decisiva la diversa funzione che il contratto (cui il contattosociale è assimilato) svolge rispetto alla responsabilità aquiliana: nel primocaso il contratto (e dunque anche il contatto sociale) mira a far conseguiread uno dei soggetti un risultato (ad esempio la cura, nel caso del medico),mentre nel caso della responsabilità aquiliana l’obbligazione mira a“restituire” ciò che è stato tolto, a conservare la ricchezza che è stata lesadall’illecito.Il che importa che nel contatto sociale, proprio perché tale contatto èassimilato ad un contratto e proprio perché la relativa responsabilità è fattaricadere nell’ambito di quella contrattuale, non sorge un “generico” doveredi non ledere l’altra parte o di non pregiudicarne gli interessi, ma semmaisorge la stessa obbligazione che sorgerebbe se ci fosse un contratto:dunque, dal contatto con il medico sorge per lui la stessa obbligazione diprestazione verso il paziente che sorgerebbe se fosse stato stipulato uncontratto di prestazione d’opera.3.3.- Occorre dunque esaminare come queste osservazioni rilevano nel casoin esame.Innanzitutto, ut supra detto, si può prospettare una responsabilità dacontatto sociale solo qualora vi sia stato un contatto, per l’appunto, eNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026dunque ricorrano una ingerenza nella sfera altrui o un comportamentoconcludente (il medico che cura, l’insegnante che accoglie il bambino in“custodia”, ecc.); diversamente il contatto sociale rischierebbe di essereindividuato in ogni occasione di relazione anche tra soggetti del tuttoestranei tra di loro.E non si può dubitare che alcuna relazione socialmente tipica o qualificatavi sia tra il notaio ed un terzo a cui la parte che con il notaio ha avutocontatti ha poi ceduto un credito (non quello verso il notaio, ma unodiverso).

Il notaio aveva, nel caso di specie, un rapporto contrattuale versola banca che lo incaricò di costituire l’ipoteca, ma alcun contatto(socialmente tipico) si è instaurato con l’attuale parte in causa, cioè con lasocietà che da quella banca ha acquistato il credito verso il debitoremutuatario.Se si ammette che il notaio ha un obbligo di non laedere - che, come si èvisto, seguendo la teoria del contatto sociale non costituisce l’obbligogenerale proprio dell’art. 2043 c.c., ossia verso chiunque, bensì un obbligodeterminato verso un soggetto con cui si è avuto contatto; se si ammettein altri termini che il notaio ha un obbligo siffatto anche verso un soggettocon cui non ha avuto un contatto, se non in senso figurato, allora la stessafigura del contatto sociale diventa una clausola generale dai confini pocochiari che può essere usata per affermare la responsabilità contrattualeanche al di fuori di una qualche relazione preesistente tra le due parti.

Edinfatti non sono mancate affermazioni di sufficiente vaghezza per farpreoccupare in ordine alla possibilità di arbitraria creazione di nuove ediverse fattispecie di illecito.Tale è il caso in cui si è ritenuto che il contatto sociale serve ad individuareil soggetto nei cui confronti sorgono obblighi di protezione verso terzi, e checiò accade tutte le volte che il dovere di solidarietà sia adeguatamentequalificato secondo la coscienza sociale del momento storico (Cass. n.1737/2011, p. 6 della motivazione).

Dunque, seguendo questa tesi, perNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026stabilire se si sia verificato un contatto sociale tra le parti non occorre vi siastata una effettiva relazione, ma tutto dipende da come il concetto direlazione è inteso secondo la coscienza sociale del momento storico, chepotrebbe quindi portare ad individuare una relazione, cioè un contattosociale, anche in situazioni in cui le parti sono rimaste del tutto estraneel’una all’altra.Nella fattispecie, tra il notaio ed il terzo (qui parte in causa), ossia il soggettocessionario di un credito, non si è creata alcuna situazione riconducibile adun contatto sociale, secondo una valutazione sociale tipica.Ovviamente è apprezzabile l’esigenza di affermare che il notaio, quandocostituisce ed iscrive una ipoteca, deve porsi il problema che tale garanzia,circolando con il bene cui accede, deve poter essere sfruttata dal cessionariodel bene, e che dunque se l’ipoteca è nulla o invalida i successivi acquirentidel bene o i successivi soggetti creditori subiranno un danno.

Ma ciò noncomporta che il notaio debba essere ritenuto responsabile a titolocontrattuale (tale è la responsabilità da contatto sociale, che nasce, comesi è visto, nell’ambito della più generale figura dei rapporti contrattuali difatto), dal momento che il danno che egli cagiona al terzo è un danno versoun soggetto con cui il notaio stesso non ha alcun legame, esattamente comeaccade nella responsabilità aquiliana.Il che viene confermato dalla seconda delle caratteristiche ut supra messein luce: che, nel contatto sociale, per forza di cose, l’obbligazione non puòessere quella di non pregiudicare gli interessi del soggetto con cui si vienein contatto, ma è piuttosto la medesima obbligazione di prestazione chesorgerebbe se vi fosse un contratto.

Quindi, nel caso del notaio,l’obbligazione (contrattuale, o da contatto sociale) non può essere quella dinon pregiudicare gli interessi del terzo che, per una serie di vicende,subentri nella garanzia ipotecaria, ma semmai quella di costituire ediscrivere una valida ipoteca come gli viene chiesto dalla controparte.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Diversa da questa contrattuale obbligazione è poi quella di evitare che unterzo sia pregiudicato, la quale, anziché nella figura del “contatto sociale”,ben può rientrare nel generale dovere di non ledere già previsto dall’art.2043 c.c.

E già si è rilevato quale sia la differenza di funzione tra le duefigure: nel caso di contratto, o di contatto sociale, la finalità è di farconseguire un risultato - nel caso in esame, la costituzione di una validagaranzia- mentre quando si tratta non già di far conseguire ma diripristinare un interesse leso – come nel caso del terzo che è leso nel suointeresse di poter utilizzare l’ipoteca – allora lo schema idoneo è quello dellaresponsabilità da fatto illecito.3.2.- Del resto, la stessa decisione impugnata adombra l’ipotesi che l’azionedella società qui costituita possa intendersi come un’azione avanzata, nongià nella veste di cessionaria del credito e dunque di avente causa di unaparte del contratto, ma come un’azione propria, ossia fondata non su undiritto derivato dal dante causa, ma che trova fondamento nel fatto di“vedere soddisfatto il proprio credito col ricavato della vendita forzata deibeni che confidava essere stati correttamente assoggettati ad ipoteca”.Il che intanto conferma dunque che tra la società [OSCURATO:PERSONA] ed il notaio nonsi è avuto alcun contatto, e che semmai la responsabilità del notaio è diavere leso (non già non soddisfatto) un interesse del terzo, e tale lesione èrilevante ex art. 2043 c.c.Inoltre, proprio tale ipotesi, fatta dai giudici di merito, dimostra qui l’inutilitàdel ricorso alla figura del contatto sociale.

Infatti, se si segue questa ipotesi,avremmo che la condotta del notaio ha reso impossibile l’adempimento degliobblighi derivanti dalla cessione.

E dunque costituisce interferenza illecitain un rapporto contrattuale.

La cedente si è impegnata a garantire allacessionaria l’escussione della ipoteca, ossia: cedendo il credito garantito daipoteca ha ceduto altresì il diritto di far valere la garanzia accessoria a quelcredito.

La condotta del notaio che ha reso impossibile al terzo di far valerel’ipoteca ha interferito in questo rapporto contrattuale (di cessione)Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026impedendo l’adempimento di una obbligazione assunta dal cedente.

Ilcessionario, che subisce un tale inadempimento, oltre che farlo valere neiconfronti del cedente, con l’azione contrattuale, ha altresì azioneextracontrattuale verso il terzo (notaio estraneo al contratto di cessione)che ha reso possibile l’inadempimento.L’interferenza illecita in un rapporto contrattuale, figura chiaramentericonducibile al paradigma della responsabilità extracontrattuale, nonnecessariamente presuppone che la condotta sia posta in essere dopo cheil contratto è concluso, ben potendo accadere che il terzo ponga in esserele condizioni perché una delle parti sia poi messa in condizione di non potereadempiere.4.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..4.1.- Il fatto decisivo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerareè una specifica clausola contenuta nell'atto di mutuo.

Con tale clausola, ilgarante si era espressamente obbligato "ad emendare eventuali vizidell’ipoteca", qualora la descrizione nell'atto fosse risultata incompleta.Ad avviso del ricorrente, l'esistenza di tale obbligo contrattuale rendeval'opposizione del garante un comportamento contrario a buona fede ecorrettezza, integrando un abuso del diritto (venire contra factumproprium).

L'aver ignorato questa clausola avrebbe impedito alla Corteterritoriale di valutare correttamente la liceità della condotta del garante e,di riflesso, la fondatezza dell'eccezione di exceptio doli generalis sollevatadal [OSCURATO:PERSONA].4.2.- Il motivo è infondato: postula un omesso esame, ossia censura ladecisione impugnata per non avere considerata l’eccezione del ricorrenteper cui, essendosi il terzo datore di ipoteca obbligato ad emendare i vizieventuali della garanzia, non poteva poi, se non in malafede, farli valerecon l’opposizione alla esecuzione.

Questa malafede autorizzava il notaioall’eccezione di dolo generale.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026In realtà la Corte territoriale ha tenuto in conto tale eccezione (pp. 10-11della sentenza) trattando il quarto motivo di appello, e l’ha disattesafornendo argomenti (che il terzo datore non poteva accorgersi delladifformità non essendo un tecnico, e che dunque legittimamente ha fattovalere tale difformità opponendosi alla esecuzione) qui non smentiti.5.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. e dellaLegge n. 130/1999 in materia di danno risarcibile e onere della prova.Il motivo si articola in due censure.5.1. - Errata quantificazione del danno: la Corte d’appello avrebbe erratonel quantificare il danno in misura pari all'intero credito perduto.

Nelleoperazioni di cartolarizzazione, i crediti acquistati dalla società veicolo (SPV)costituiscono un patrimonio separato, destinato esclusivamente alsoddisfacimento dei portatori dei titoli emessi per finanziare l'operazione.

Ilpatrimonio della SPV, pertanto, non subisce una diminuzione pari all'interoimporto del credito non incassato.

Il danno effettivo per [OSCURATO:PERSONA] sarebbelimitato ai costi dell'operazione e agli eventuali utili a essa riservati, cheperò non sono stati né allegati né provati in giudizio.5.2. - Inversione dell'onere della prova: la Corte d'appello ha affermato chesarebbe stato onere del notaio, quale debitore del risarcimento, provare cheil credito potesse essere soddisfatto aliunde (cioè aggredendo il patrimoniodei debitori principali).

Il ricorrente contesta ciò, sostenendo che, in baseall'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato ([OSCURATO:PERSONA]) provare tutti gli elementicostitutivi del proprio diritto, incluso il danno-conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] dovuto dimostrare la perdita definitiva del credito, provandol'incapienza dei debitori principali e l'impossibilità di recuperare le sommeper altre vie.

La giurisprudenza di legittimità, invocata nel ricorso, confermache l'assenza di tentativi di recupero coattivo incide sull'esistenza stessa deldanno risarcibile.5.3. - Il motivo è infondato.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/20265.3.1. - Quanto alla prima censura, questa pretende che si stimi il danno suuna conseguenza indiretta.

In realtà chi subentra nel credito, e nell’azioneesecutiva intrapresa per recuperalo, se non ottiene quel recupero, perde ilcredito, ed il danno è pari a tale perdita.

Poco rileva che le ripercussionieconomiche di tale perdita siano poi attenuate dal fatto che la società ha unpatrimonio separato da quello in cui incide il mancato acquisto.5.3.2. - Quanto alla seconda censura, non vi è stata violazione dell’oneredella prova in quanto il danneggiato si limita a dimostrare di aver subito undanno dalla condotta altrui, e spetta al danneggiante allegare e dimostrareche tale danno è evitabile, in questo caso procurandosi soddisfazione delcredito aliunde, mediante escussione del patrimonio dei debitori principali.Qui non si è invocato il concorso colposo del danneggiato, che avrebbepotuto ridurre o evitare il danno, concorso del danneggiato che è sì rilevabiled’ufficio, ma se specificamente allegato dalla controparte (Cass. 4779/2023).Nel caso in esame è allegata la circostanza che il fatto che il creditoreipotecario ha azione verso il debitore principale esclude che possa aversubito danno dalla perdita della ipoteca, ossia dalla infruttuosità dell’azioneipotecaria.

Come è evidente si tratta di una situazione diversa.

Qui sieccepisce che non vi è danno nella perdita della garanzia – e non che ildanno si è verificato e poteva evitarsi o ridursi - e dunque non si invoca unconcorso colposo del danneggiato: si sostiene invece che il danno è esclusopoiché è ancora aperta la possibilità di soddisfazione del credito.

E talecircostanza andava provata ed allegata.

Il giudice di merito ha ritenuto chenon lo sia stato, con accertamento in fatto, quindi neanche sindacato, senon sotto il profilo che si è visto.6.

Il ricorso va dunque rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese allacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8500 per compensi, oltre agliesborsi liquidati in euro 200, alle spese forfettarie nella misura del 15 percento e agli accessori di legge, nonché al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in euro 8000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ontroBragantini Danilo, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 1156/2023depositata il 24 maggio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:1.- La controversia trae origine da un contratto di mutuo fondiario stipulatoin data 19 marzo 2004, rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA]. Con tale atto, unabanca erogava un mutuo a due debitori principali, assistito dalla garanzia diun terzo, il quale concedeva ipoteca volontaria su un complesso immobiliaredi sua proprietà.Nel 2018, la banca ha avviato un'azione esecutiva tramite pignoramentoimmobiliare nei confronti del terzo datore di ipoteca. Nell'atto dipignoramento, il complesso immobiliare veniva identificato con daticatastali (in particolare, i numeri di subalterno) diversi da quelli indicatinell'originario atto di costituzione dell'ipoteca del 2004. La discrepanza eradovuta a variazioni catastali intervenute nel tempo, che avevano portatoalla soppressione di alcuni subalterni originari e alla creazione di nuovi.Il garante si è opposto all'esecuzione, eccependo l'invalidità dell'ipoteca acausa dell'errata indicazione dei subalterni e sostenendo che ciòdeterminava incertezza sui beni effettivamente gravati dal vincolo.Successivamente al pignoramento, nel giudizio di opposizione si è costituitaPenelope [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, "[OSCURATO:PERSONA]"), la quale aveva acquistato ilcredito dalla banca originaria nell'ambito di un'operazione dicartolarizzazione ai sensi della Legge n. 130/1999.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto, in via principale, il rigetto dell'opposizione del garantee, in via subordinata, l'accertamento della responsabilità professionale delnotaio per i danni derivanti dalla presunta invalidità dell'ipoteca, fondandola domanda di risarcimento su una ipotesi di "contatto sociale" con il notaio.Quest’ultimo, chiamato in causa, si è difeso adducendo la piena validitàdell'ipoteca e argomentando che, nonostante l'inesattezza dei subalterni,Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026non sussisteva alcuna incertezza sull'identità del bene gravato, trattandosidell'unico complesso immobiliare di proprietà del garante. Ha inoltreeccepito l'abuso del diritto da parte del garante e ha contestato lasussistenza di un "contatto sociale" con [OSCURATO:PERSONA], società costituita solo nel2018 e quindi inesistente all'epoca della stipula dell'atto.2.- Il Tribunale di Verona, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, haconcluso dichiarando la nullità parziale dell'ipoteca (ritenendola valida soloper un subalterno rimasto invariato) e condannando il notaio a risarcire aPenelope un danno quantificato in misura pari alla differenza tral'ammontare del credito e il valore di stima del subalterno validamenteipotecato.3. - [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza dinanzi alla Corte d'appello di Venezia,riproponendo le proprie difese sulla validità dell'ipoteca, sull'insussistenzadella responsabilità da contatto sociale e sulla quantificazione del danno.La Corte d'appello ha rigettato il gravame. In particolare, ha ritenuto chel'errata indicazione dei dati catastali determinasse incertezza sull'identitàdei beni, causando la nullità dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2841 c.c. Hainoltre affermato la sussistenza della responsabilità del notaio da "contattosociale" anche nei confronti di un soggetto, come [OSCURATO:PERSONA], costituitosi inepoca successiva all'atto, in quanto l'attività notarile è finalizzata a tutelarel'affidamento di una platea indeterminata di soggetti, inclusi i futuricessionari del credito. Infine, ha confermato la quantificazione del danno el'onere del [OSCURATO:PERSONA] di provare la possibilità di un soddisfacimento alternativodel credito.4.- [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con quattro motivi, illustrato anche conmemoria, di cui chiedono il rigetto con rispettivo controricorso sia [OSCURATO:PERSONA],sia il terzo datore di ipoteca, [OSCURATO:PERSONA], che pure ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- La ratio decidendiNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Quanto alla responsabilità del notaio per l’iscrizione di ipoteca su un benenon chiaramente identificabile, il giudice d’appello ha osservato che, ai sensidegli artt. 2809 e 2826 c.c., l'ipoteca deve essere iscritta su beni"specialmente indicati". L'art. 2841 c.c. sanziona con l'invaliditàdell'iscrizione ogni inesattezza che renda incerta l'identità dei beni gravati.Nella fattispecie, sebbene contenesse una descrizione genericadell'immobile, l'atto si affidava ai dati catastali per l'esatta individuazionedei beni. Poiché tali dati erano errati (indicavano subalterni soppressi e nonpiù esistenti), l'atto risultava intrinsecamente incerto.Il giudice d’appello ha accertato inoltre che l'ipoteca era stata iscritta suquattro specifici subalterni, non sull'intera particella. Pertanto, il fatto che inuovi manufatti sorgessero sulla medesima particella non sanaval'incertezza derivante dall'errata indicazione dei subalterni. La volontà diipotecare l'intero bene non può superare il requisito formale della correttae certa identificazione. Né poteva applicarsi la clausola sulle "nuovecostruzioni", in quanto tale clausola, che estende l'ipoteca a "nuovecostruzioni", opera per le modifiche successive all'iscrizione (art. 2811 c.c.),non per quelle antecedenti, che richiedono una specifica indicazione per nonviolare il principio di specialità.Quanto al rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo ha convenuto in giudizio,il primo sosteneva di non poter essere ritenuto responsabile nei confrontidella seconda, in quanto questa non era parte del contratto di mutuo e,soprattutto, non esisteva al momento della prestazione professionale delnotaio (2004), escludendo così la possibilità di un "contatto sociale”.La Corte d’appello ha respinto il motivo, estendendo la portata dellaresponsabilità da contatto sociale sulla base dei seguenti principi.Innanzitutto, in base ad una funzione protettiva della prestazioneprofessionale. Per le professioni "protette", come quella notarile, gli obblighidi diligenza non tutelano solo il committente, ma anche una platea piùampia di soggetti che fanno affidamento sulla correttezza della prestazione.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026E l'iscrizione ipotecaria è funzionale alla tutela e alla circolazione del credito.La sua validità e opponibilità creano certezze non solo per le parti originarie,ma anche per i terzi, inclusi i futuri cessionari del credito.Per queste ragioni, la Corte territoriale dichiara che la responsabilità delnotaio sussiste anche nei confronti di un soggetto costituito in epocasuccessiva, poiché l'attività professionale è finalizzata a garantirel'affidamento di una platea indeterminata di soggetti.La ratio decidendi è censurata con quattro motivi di ricorso.2.- Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 2841 c.c. e, in subordine,l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalle risultanze dellaconsulenza d’ufficio.2.1. – La Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere l'ipoteca invalidabasandosi unicamente sul dato formale dell'inesattezza dei riferimenticatastali. Secondo la prospettazione difensiva, l'art. 2841 c.c. sancisce lanullità dell'iscrizione solo se l'inesattezza induce un'effettiva e sostanzialeincertezza sull'identità dei beni gravati. Il giudice di merito, invece, sisarebbe fermato a un'analisi formale, senza indagare se, nel caso concreto,fosse comunque possibile identificare con certezza il bene che il garanteintendeva ipotecare.A sostegno di ciò si adduce che la Corte territoriale avrebbe omesso diesaminare le conclusioni della relazione della consulenza d’ufficio, da cuisarebbe emersa la corrispondenza sostanziale tra il compendio immobiliaredescritto nell'atto di ipoteca (con i vecchi subalterni) e quello oggetto dipignoramento (con i nuovi subalterni). La relazione, infatti, affermava: Èdi tutta evidenza che sotto l’aspetto dell’interezza del compendio, intesocome lotto di terreno con sopra dei fabbricati in senso generico, ancorchévi siano subalterni diversi, vi sia corrispondenza tra quanto indicatonell’ipoteca con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] repertorio n. 1720 notaio [OSCURATO:PERSONA] e quanto trascritto nel pignoramento al n. 21340/14711 del01.06.2018 .Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026L'omesso esame di tale fatto, ritenuto decisivo, integrerebbe il vizio di cuiall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.2.2.- Il motivo è infondato.Dalla motivazione della sentenza (in particolare pp. 8-9) si evinceagevolmente che il giudice di appello non si è limitato a prendere atto delladifformità formale tra l’identificazione del bene nell’atto di ipoteca e glieffettivi estremi identificativi di esso. Piuttosto, ha valutato tale difformitàsul piano concreto, accertando che la difformità rendeva difficilel’identificazione del bene: Deve quindi ribadirsi che l’errata indicazionedegli estremi catastali - in quanto idonea ad escludere la possibilità diindividuare con certezza, nonostante l'uso dell'ordinaria diligenza, i beniipotecati – ha determinato l’invalidità dell’ipoteca (p. 9).Si tratta di un accertamento in fatto che in questa sede non può esseredirettamente messo in discussione, proponendo un accertamento di tipodiverso e contrario, ovvero obiettando che, invece, il bene oggetto diipoteca era facilmente identificabile nonostante la diversità di estremicatastali. L’accertamento in fatto è, d’altronde, motivato adeguatamente edunque qui insindacabile.Né può dirsi che disattenda le risultanze della consulenza tecnica, che, percome riportato dallo stesso ricorrente, sono nel senso che il bene oggettodi ipoteca corrisponde sotto l’aspetto della interezza , ma non nei suoidati identificativi.3.- Il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 1173 e 1218 c.c. inmateria di responsabilità da "contatto sociale".3.1. – Si censura che la Corte d'appello ha esteso tale forma diresponsabilità ad un soggetto, [OSCURATO:PERSONA], che non esisteva al momento incui la prestazione professionale del notaio è stata resa (2004).La teoria del "contatto sociale qualificato" presupporrebbe l'instaurarsi diuna relazione tra due soggetti, da cui scaturiscono obblighi di protezione eNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026un ragionevole affidamento. Tale relazione non avrebbe potuto sorgere neiconfronti di un'entità giuridica inesistente.Si aggiunge che la responsabilità da “contatto sociale” nasce solo “laddovevi sia un contatto tra le parti che genera obblighi di informazione e diprotezione, anche se non ancora di prestazione” (Cass. n. 14188/2016).Pertanto, non essendovi stato alcun "contatto" tra il notaio e [OSCURATO:PERSONA], nonpuò configurarsi un'obbligazione e, di conseguenza, una responsabilità perinadempimento ex art. 1218 c.c. L'eventuale responsabilità del notaio per"contatto sociale" poteva sussistere solo nei confronti della banca originaria,parte del contratto di mutuo.3.2.- Il motivo è infondato, ma occorre compiere una precisazione.La sentenza d’appello fa leva su un precedente di questa Suprema Corte incui si afferma che il notaio che, nella autenticazione di una procuraspeciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi ildovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell'identificazione delsoggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, atitolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema dicd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzointeressato all'acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione,poiché il contratto d'opera professionale finalizzato al rilascio della procuraspeciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore edavente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezionepure nei confronti dell'aspirante compratore, il quale va qualificato come"terzo protetto dal contratto” (Cass. 7746/2020).Questa massima viene invocata dalla Corte territoriale per affermare unasorta di contatto sociale tra il notaio e la società che lo ha convenuto ingiudizio, ancorché quest’ultima al momento della stipula dell’atto - e dunquedella condotta del notaio - non fosse ancora costituita e non esistesseaffatto.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026La particolarità qui sta nel fatto che la banca ha ceduto a [OSCURATO:PERSONA] il suocredito verso il mutuatario, compresa la garanzia accessoria (l’ipoteca). Mal’ipoteca, per come si è visto, si è rivelata nulla o inefficace, essendo stataiscritta su un bene non identificabile esattamente.Date queste circostanze, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe in astratto, comunque, la facoltàdi esercitare azione di inadempimento nei confronti del cedente, che haceduto un credito assistito da garanzia nulla o inefficace (Cass. 11583/2020). Ma ciò non toglie che possa esercitare azione anche contro il notaio.Tuttavia, una tale azione non è giustificata da responsabilità da contattosociale, bensì da responsabilità aquiliana. Per dimostrare tale assunto servefare un chiarimento sulla figura del contatto sociale. Non è questa la sedeper metterne in discussione il suo fondamento concettuale, ma perlomenonecessita chiarirne il contenuto.Quello del contatto sociale è, innanzitutto, uno schema che serve adaffermare la responsabilità contrattuale, pur laddove non sussisteformalmente un contratto, ma comunque – si vedrà meglio in seguito - uncontatto significativo tra le parti. Il che ha una prima ed intuitivaconseguenza: che dove sussiste un contratto, non sussiste contatto sociale;e in quel caso l’obbligazione sorge dal contratto stesso. E ciò anche nellaipotesi di contratto con effetti protettivi verso il terzo . Non si intendeora entrare nel merito di tale figura, ma se si ammette che un contrattopossa, in alcuni casi, avere effetti protettivi verso il terzo, questi diconseguenza avrà azione contrattuale, e non occorrerà ipotizzare uncontatto sociale con il contraente inadempiente (il cui inadempimento haleso il terzo) per rendere quest’ultimo responsabile verso il terzo.Con la conseguenza, dunque, che l’affermazione per cui il contrattod'opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benchéformalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggettoun negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confrontidell'aspirante compratore, il quale va qualificato come "terzo protetto dalNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026contratto” (Cass. 7746/2020) va precisata: l’affermazione che si tratti diun contratto con effetti protettivi verso terzi è incompatibile conl’affermazione che si tratti di un contatto sociale. Se la parte ha obbligazioneanche verso il terzo, questi conseguentemente agisce sulla base delcontratto, fonte di quella obbligazione, e non v’è ragione alcuna di ipotizzareinvece che abbia azione sulla base di un contatto sociale. Si ricorderà, e sivedrà meglio, che il contatto sociale nasce all’interno del più generaleschema del rapporto contrattuale di fatto: è un contatto che non basta adassurgere a contratto, per difetto di un qualche essenziale elemento, e chetuttavia è riconducibile alla disciplina contrattuale; però, se un contratto èstato formalmente stipulato ed i suoi effetti riguardano anche il terzo,l’obbligo della parte deriva dal contratto direttamente e non da un qualcheulteriore o alternativo contatto sociale con il terzo.Osservazione, questa, che comunque ne implica un’altra.La versione del contatto sociale, adottata da Cass. 7746/2020 e diffusa dauna certa dottrina, è caratterizzata dal fatto che dal contatto tra due partinon nasce l’obbligo alla prestazione di cui al corrispondente contratto, bensìuna sorta di obbligo di protezione, vale a dire di evitare comportamenti cheledano l’interesse del soggetto con cui si è entrati in contatto. Così, adesempio, il paziente che si ricovera nella clinica stipula il contratto conquest’ultima, ma non lo stipula con il medico, con il quale però ha uncontatto (socialmente tipico o socialmente rilevante). Da questo contatto,che non ha gli elementi sufficienti per assurgere ad un contratto, non sorge,secondo questa impostazione, l’obbligo di curare, ossia l’obbligo allaprestazione, che sorgerebbe se si fosse stipulato formalmente con il medicoun contratto, ma sorge un dovere di protezione, id est dovere di nonpregiudicare le ragioni della controparte.Si è fatto riferimento, conseguentemente, a obbligazioni senza prestazione.Questo schema, come è noto, è il frutto della applicazione, fuori dai suoiambiti, del modello della responsabilità precontrattuale. Infatti, il dovere diNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026neminem laedere proprio del contatto sociale non è lo stesso di quello chederiva dall’art. 2043 c.c.: quest’ultimo è imposto verso chiunque, l’altro solonei confronti del soggetto con cui si è entrati in contatto.Il fatto che nella responsabilità da contatto l’obbligo violato non investa“chiunque” – a differenza che nel caso di responsabilità aquiliana -, ma soloil soggetto con cui si viene in contatto, fa si che tale obbligo non abbia ilcarattere generale tipico di quello aquiliano (il generico dovere di nonledere), ma sia una obbligazione vera e propria, che non ha però ad oggettouna prestazione specifica, ma semplicemente il proteggere la sfera giuridicadel soggetto con cui si viene in contatto: da qui la conclusione che si èdinanzi a una obbligazione senza prestazione.Sulla base di tale schema – e cioè che qualsiasi situazione di contatto socialeche produca affidamento sottopone i soggetti di tale contatto al dovere dinon ledere tale affidamento - la giurisprudenza ha qualificato comeresponsabilità da contatto sociale situazioni affatto diverse tra loro, come,per esempio, oltre alla già ricordata ipotesi del medico, quelladell’insegnante per il danno cagionato dall’alunno a sé stesso (Cass.5067/2010; Cass. 3695/2016), quella della pubblica amministrazione perprovvedimento viziato (Cons. Stato 6421/2014), quella della banca perprotesto illegittimo (Cass. 11130/2009).In questa ottica, allora, sul notaio graverebbe una sorta di dovere diprotezione di chiunque possa essere in futuro interessato dalla sua stipula;e se dunque erra nella costituzione di una ipoteca risponde anche neiconfronti di un terzo, cioè un soggetto diverso da quello che gli ha chiesto– con formale contratto di prestazione professionale - di costituire lagaranzia; e risponde nei confronti di quel terzo per via del contatto sociale qualificato .Ma, quale che sia la fondatezza della figura del contatto sociale, di certonon è invocabile in questa fattispecie. Occorre vedersi perché.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Innanzitutto, un contatto può dirsi rilevante quando si instaura un rapportotra due soggetti che non sono del tutto estranei l’uno all’altro, come nelcaso del passante: un contatto sociale è una situazione che presuppone chevi sia ingerenza dell’uno nella sfera dell’altro (Cass. 28758/2025); oppureche vi sia di un incontro tacito di consensi, oppure ancora che si tenganocomportamenti inequivoci, come avviene nel caso del medico che effettuala prestazione senza avere stipulato il contratto, ma che tiene uncomportamento inequivocabilmente volto ad eseguire una prestazione.Se così non fosse, per come si vedrà infra, il contatto sociale sarebbeipotizzabile anche al di fuori di una qualche relazione socialmente tipica orilevante, e dunque anche tra due estranei, situazione che invece costituiscel’ambito della responsabilità extracontrattuale. Senza tacere dei rischi diarbitrio che una visione del contatto sociale “dematerializzato”, o comunqueravvisabile pur tra due soggetti estranei del tutto l’uno all’altro, comporta,cioè rischi di creazione di nuove ed incrollabili fattispecie di responsabilitàcontrattuale (a tale responsabilità è infatti ricondotta quella da contattosociale).Il che peraltro comporta una ulteriore conseguenza: che l’obbligazione chesorge da tale contatto non è, come si suppone, una generica obbligazione(anzi, un dovere) di protezione verso terzi non meglio identificati(Cass.7746/2020), ma è la stessa obbligazione che sorgerebbe dalcontratto corrispondente. In questo senso era chiarissima la precedentegiurisprudenza di legittimità: L'obbligazione del medico dipendente dalservizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente,ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha naturacontrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi dellaripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizionesono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettualeprofessionale (Cass. 589/1999; v. anche Cass. 9320/2016).Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ciò in quanto il contatto sociale non si instaura affinché una delle partiprotegga l’altra da pregiudizi, ma perché questa ottenga soddisfazione delsuo interesse. Se si instaura un “contatto sociale” tra medico e paziente, èperché il medico è obbligato alla prestazione sanitaria, quella stessa chenascerebbe se tra i due si concludesse formalmente un contratto. Il pazienteche si trova in un “contatto sociale” con il medico ha interesse alla cura, idest alla prestazione, e non al generico diritto di non vedersi pregiudicati isuoi interessi.Inoltre, ed è stato correttamente messo in luce, neanche nel caso diresponsabilità aquiliana il dovere di non ledere è generalizzato, in quantoesso si traduce nell’obbligo di risarcire il determinato soggetto leso.Ma, soprattutto, è decisiva la diversa funzione che il contratto (cui il contattosociale è assimilato) svolge rispetto alla responsabilità aquiliana: nel primocaso il contratto (e dunque anche il contatto sociale) mira a far conseguiread uno dei soggetti un risultato (ad esempio la cura, nel caso del medico),mentre nel caso della responsabilità aquiliana l’obbligazione mira a“restituire” ciò che è stato tolto, a conservare la ricchezza che è stata lesadall’illecito.Il che importa che nel contatto sociale, proprio perché tale contatto èassimilato ad un contratto e proprio perché la relativa responsabilità è fattaricadere nell’ambito di quella contrattuale, non sorge un “generico” doveredi non ledere l’altra parte o di non pregiudicarne gli interessi, ma semmaisorge la stessa obbligazione che sorgerebbe se ci fosse un contratto:dunque, dal contatto con il medico sorge per lui la stessa obbligazione diprestazione verso il paziente che sorgerebbe se fosse stato stipulato uncontratto di prestazione d’opera.3.3.- Occorre dunque esaminare come queste osservazioni rilevano nel casoin esame.Innanzitutto, ut supra detto, si può prospettare una responsabilità dacontatto sociale solo qualora vi sia stato un contatto, per l’appunto, eNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026dunque ricorrano una ingerenza nella sfera altrui o un comportamentoconcludente (il medico che cura, l’insegnante che accoglie il bambino in“custodia”, ecc.); diversamente il contatto sociale rischierebbe di essereindividuato in ogni occasione di relazione anche tra soggetti del tuttoestranei tra di loro.E non si può dubitare che alcuna relazione socialmente tipica o qualificatavi sia tra il notaio ed un terzo a cui la parte che con il notaio ha avutocontatti ha poi ceduto un credito (non quello verso il notaio, ma unodiverso). Il notaio aveva, nel caso di specie, un rapporto contrattuale versola banca che lo incaricò di costituire l’ipoteca, ma alcun contatto(socialmente tipico) si è instaurato con l’attuale parte in causa, cioè con lasocietà che da quella banca ha acquistato il credito verso il debitoremutuatario.Se si ammette che il notaio ha un obbligo di non laedere - che, come si èvisto, seguendo la teoria del contatto sociale non costituisce l’obbligogenerale proprio dell’art. 2043 c.c., ossia verso chiunque, bensì un obbligodeterminato verso un soggetto con cui si è avuto contatto; se si ammettein altri termini che il notaio ha un obbligo siffatto anche verso un soggettocon cui non ha avuto un contatto, se non in senso figurato, allora la stessafigura del contatto sociale diventa una clausola generale dai confini pocochiari che può essere usata per affermare la responsabilità contrattualeanche al di fuori di una qualche relazione preesistente tra le due parti. Edinfatti non sono mancate affermazioni di sufficiente vaghezza per farpreoccupare in ordine alla possibilità di arbitraria creazione di nuove ediverse fattispecie di illecito.Tale è il caso in cui si è ritenuto che il contatto sociale serve ad individuareil soggetto nei cui confronti sorgono obblighi di protezione verso terzi, e checiò accade tutte le volte che il dovere di solidarietà sia adeguatamentequalificato secondo la coscienza sociale del momento storico (Cass. n.1737/2011, p. 6 della motivazione). Dunque, seguendo questa tesi, perNumero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026stabilire se si sia verificato un contatto sociale tra le parti non occorre vi siastata una effettiva relazione, ma tutto dipende da come il concetto direlazione è inteso secondo la coscienza sociale del momento storico, chepotrebbe quindi portare ad individuare una relazione, cioè un contattosociale, anche in situazioni in cui le parti sono rimaste del tutto estraneel’una all’altra.Nella fattispecie, tra il notaio ed il terzo (qui parte in causa), ossia il soggettocessionario di un credito, non si è creata alcuna situazione riconducibile adun contatto sociale, secondo una valutazione sociale tipica.Ovviamente è apprezzabile l’esigenza di affermare che il notaio, quandocostituisce ed iscrive una ipoteca, deve porsi il problema che tale garanzia,circolando con il bene cui accede, deve poter essere sfruttata dal cessionariodel bene, e che dunque se l’ipoteca è nulla o invalida i successivi acquirentidel bene o i successivi soggetti creditori subiranno un danno. Ma ciò noncomporta che il notaio debba essere ritenuto responsabile a titolocontrattuale (tale è la responsabilità da contatto sociale, che nasce, comesi è visto, nell’ambito della più generale figura dei rapporti contrattuali difatto), dal momento che il danno che egli cagiona al terzo è un danno versoun soggetto con cui il notaio stesso non ha alcun legame, esattamente comeaccade nella responsabilità aquiliana.Il che viene confermato dalla seconda delle caratteristiche ut supra messein luce: che, nel contatto sociale, per forza di cose, l’obbligazione non puòessere quella di non pregiudicare gli interessi del soggetto con cui si vienein contatto, ma è piuttosto la medesima obbligazione di prestazione chesorgerebbe se vi fosse un contratto. Quindi, nel caso del notaio,l’obbligazione (contrattuale, o da contatto sociale) non può essere quella dinon pregiudicare gli interessi del terzo che, per una serie di vicende,subentri nella garanzia ipotecaria, ma semmai quella di costituire ediscrivere una valida ipoteca come gli viene chiesto dalla controparte.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026Diversa da questa contrattuale obbligazione è poi quella di evitare che unterzo sia pregiudicato, la quale, anziché nella figura del “contatto sociale”,ben può rientrare nel generale dovere di non ledere già previsto dall’art.2043 c.c. E già si è rilevato quale sia la differenza di funzione tra le duefigure: nel caso di contratto, o di contatto sociale, la finalità è di farconseguire un risultato - nel caso in esame, la costituzione di una validagaranzia- mentre quando si tratta non già di far conseguire ma diripristinare un interesse leso – come nel caso del terzo che è leso nel suointeresse di poter utilizzare l’ipoteca – allora lo schema idoneo è quello dellaresponsabilità da fatto illecito.3.2.- Del resto, la stessa decisione impugnata adombra l’ipotesi che l’azionedella società qui costituita possa intendersi come un’azione avanzata, nongià nella veste di cessionaria del credito e dunque di avente causa di unaparte del contratto, ma come un’azione propria, ossia fondata non su undiritto derivato dal dante causa, ma che trova fondamento nel fatto di“vedere soddisfatto il proprio credito col ricavato della vendita forzata deibeni che confidava essere stati correttamente assoggettati ad ipoteca”.Il che intanto conferma dunque che tra la società [OSCURATO:PERSONA] ed il notaio nonsi è avuto alcun contatto, e che semmai la responsabilità del notaio è diavere leso (non già non soddisfatto) un interesse del terzo, e tale lesione èrilevante ex art. 2043 c.c.Inoltre, proprio tale ipotesi, fatta dai giudici di merito, dimostra qui l’inutilitàdel ricorso alla figura del contatto sociale. Infatti, se si segue questa ipotesi,avremmo che la condotta del notaio ha reso impossibile l’adempimento degliobblighi derivanti dalla cessione. E dunque costituisce interferenza illecitain un rapporto contrattuale. La cedente si è impegnata a garantire allacessionaria l’escussione della ipoteca, ossia: cedendo il credito garantito daipoteca ha ceduto altresì il diritto di far valere la garanzia accessoria a quelcredito. La condotta del notaio che ha reso impossibile al terzo di far valerel’ipoteca ha interferito in questo rapporto contrattuale (di cessione)Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026impedendo l’adempimento di una obbligazione assunta dal cedente. Ilcessionario, che subisce un tale inadempimento, oltre che farlo valere neiconfronti del cedente, con l’azione contrattuale, ha altresì azioneextracontrattuale verso il terzo (notaio estraneo al contratto di cessione)che ha reso possibile l’inadempimento.L’interferenza illecita in un rapporto contrattuale, figura chiaramentericonducibile al paradigma della responsabilità extracontrattuale, nonnecessariamente presuppone che la condotta sia posta in essere dopo cheil contratto è concluso, ben potendo accadere che il terzo ponga in esserele condizioni perché una delle parti sia poi messa in condizione di non potereadempiere.4.- Il terzo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..4.1.- Il fatto decisivo che la Corte d'appello avrebbe omesso di considerareè una specifica clausola contenuta nell'atto di mutuo. Con tale clausola, ilgarante si era espressamente obbligato "ad emendare eventuali vizidell’ipoteca", qualora la descrizione nell'atto fosse risultata incompleta.Ad avviso del ricorrente, l'esistenza di tale obbligo contrattuale rendeval'opposizione del garante un comportamento contrario a buona fede ecorrettezza, integrando un abuso del diritto (venire contra factumproprium). L'aver ignorato questa clausola avrebbe impedito alla Corteterritoriale di valutare correttamente la liceità della condotta del garante e,di riflesso, la fondatezza dell'eccezione di exceptio doli generalis sollevatadal [OSCURATO:PERSONA].4.2.- Il motivo è infondato: postula un omesso esame, ossia censura ladecisione impugnata per non avere considerata l’eccezione del ricorrenteper cui, essendosi il terzo datore di ipoteca obbligato ad emendare i vizieventuali della garanzia, non poteva poi, se non in malafede, farli valerecon l’opposizione alla esecuzione. Questa malafede autorizzava il notaioall’eccezione di dolo generale.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026In realtà la Corte territoriale ha tenuto in conto tale eccezione (pp. 10-11della sentenza) trattando il quarto motivo di appello, e l’ha disattesafornendo argomenti (che il terzo datore non poteva accorgersi delladifformità non essendo un tecnico, e che dunque legittimamente ha fattovalere tale difformità opponendosi alla esecuzione) qui non smentiti.5.- Il quarto motivo denuncia violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. e dellaLegge n. 130/1999 in materia di danno risarcibile e onere della prova.Il motivo si articola in due censure.5.1. - Errata quantificazione del danno: la Corte d’appello avrebbe erratonel quantificare il danno in misura pari all'intero credito perduto. Nelleoperazioni di cartolarizzazione, i crediti acquistati dalla società veicolo (SPV)costituiscono un patrimonio separato, destinato esclusivamente alsoddisfacimento dei portatori dei titoli emessi per finanziare l'operazione. Ilpatrimonio della SPV, pertanto, non subisce una diminuzione pari all'interoimporto del credito non incassato. Il danno effettivo per [OSCURATO:PERSONA] sarebbelimitato ai costi dell'operazione e agli eventuali utili a essa riservati, cheperò non sono stati né allegati né provati in giudizio.5.2. - Inversione dell'onere della prova: la Corte d'appello ha affermato chesarebbe stato onere del notaio, quale debitore del risarcimento, provare cheil credito potesse essere soddisfatto aliunde (cioè aggredendo il patrimoniodei debitori principali). Il ricorrente contesta ciò, sostenendo che, in baseall'art. 2697 c.c., spetta al danneggiato ([OSCURATO:PERSONA]) provare tutti gli elementicostitutivi del proprio diritto, incluso il danno-conseguenza. [OSCURATO:PERSONA] dovuto dimostrare la perdita definitiva del credito, provandol'incapienza dei debitori principali e l'impossibilità di recuperare le sommeper altre vie. La giurisprudenza di legittimità, invocata nel ricorso, confermache l'assenza di tentativi di recupero coattivo incide sull'esistenza stessa deldanno risarcibile.5.3. - Il motivo è infondato.Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/20265.3.1. - Quanto alla prima censura, questa pretende che si stimi il danno suuna conseguenza indiretta. In realtà chi subentra nel credito, e nell’azioneesecutiva intrapresa per recuperalo, se non ottiene quel recupero, perde ilcredito, ed il danno è pari a tale perdita. Poco rileva che le ripercussionieconomiche di tale perdita siano poi attenuate dal fatto che la società ha unpatrimonio separato da quello in cui incide il mancato acquisto.5.3.2. - Quanto alla seconda censura, non vi è stata violazione dell’oneredella prova in quanto il danneggiato si limita a dimostrare di aver subito undanno dalla condotta altrui, e spetta al danneggiante allegare e dimostrareche tale danno è evitabile, in questo caso procurandosi soddisfazione delcredito aliunde, mediante escussione del patrimonio dei debitori principali.Qui non si è invocato il concorso colposo del danneggiato, che avrebbepotuto ridurre o evitare il danno, concorso del danneggiato che è sì rilevabiled’ufficio, ma se specificamente allegato dalla controparte (Cass. 4779/2023).Nel caso in esame è allegata la circostanza che il fatto che il creditoreipotecario ha azione verso il debitore principale esclude che possa aversubito danno dalla perdita della ipoteca, ossia dalla infruttuosità dell’azioneipotecaria. Come è evidente si tratta di una situazione diversa. Qui sieccepisce che non vi è danno nella perdita della garanzia – e non che ildanno si è verificato e poteva evitarsi o ridursi - e dunque non si invoca unconcorso colposo del danneggiato: si sostiene invece che il danno è esclusopoiché è ancora aperta la possibilità di soddisfazione del credito. E talecircostanza andava provata ed allegata. Il giudice di merito ha ritenuto chenon lo sia stato, con accertamento in fatto, quindi neanche sindacato, senon sotto il profilo che si è visto.6. Il ricorso va dunque rigettato e le spese, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,Numero registro generale 16343/2023Numero sezionale 1665/2026Numero di raccolta generale 17028/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere le spese allacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 8500 per compensi, oltre agliesborsi liquidati in euro 200, alle spese forfettarie nella misura del 15 percento e agli accessori di legge, nonché al controricorrente [OSCURATO:PERSONA], cheliquida in euro 8000 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in euro 200,alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 7 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 17028/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris