CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 settembre 1966
Cassazione n. 01015/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/09/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1973 avverso l'ordinanza del 27/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] (per Mauro), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 27 aprile 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunziando sulle richieste di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto emesso in data 8 marzo 2021 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con il quale era stato disposto il sequestro preventivo "di una serie di attività imprenditoriali", tra le quali la s.r.l. C.R.I.S.M.A. e l'associazione riconosciuta ICONEA. Secondo l'ipotesi accusatoria, gli indagati, fra i quali non figurano i ricorrenti, avrebbero creato un sistema illecito finalizzato alla vendita di titoli, attribuiti non a seguito della frequentazione di corsi e del superamento di esami, necessari per la partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di docenti, bensì sulla base del versamento di somme di denaro. I proventi dell'attività illecita, poi, sarebbero stati occultati mediante un articolato sistema di società e associazioni, il cui fulcro era rappresentato dall'associazione culturale ICONEA, che per la propria intermediazione percepiva il 20% del costo del titolo formativo richiesto. Il Tribunale riteneva sussistente il fumus dei reati di associazione per delinquere e autoriciclaggio e il periculum in mora, confermando la legittimità del sequestro anche dell'immobile ove aveva sede legale la società C.R.I.S.M.A. (del quale era comproprietaria al 50% [OSCURATO:PERSONA], cui era stato assegnato per l'intero a seguito della separazione consensuale dal coniuge, comproprietario per la restante metà) nonché dell'intero patrimonio e compendio aziendale dell'associazione riconosciuta ICONEA, il cui legale rappresentante era [OSCURATO:PERSONA]. 2. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante dell'associazione riconosciuta ICONEA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza, entrambi quali terzi soggetti non indagati, aventi diritto alla restituzione dei suddetti beni sottoposti a sequestro preventivo. 3. Con unico motivo la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta violazione di legge per la mancanza del nesso di pertinenzialità fra i reati ipotizzati e l'immobile sottoposto a sequestro nonché carenza assoluta di motivazione sul medesimo nesso e sulla buona fede del terzo. La ricorrente ha dimostrato di avere l'esclusiva disponibilità dell'appartamento, una porzione del quale ella, in assoluta buona fede, ha concesso in comodato gratuito alla società C.R.I.S.M.A., le cui quote sono detenute dai figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo estraneo ai fatti contestati. Lo stesso Tribunale ha riconosciuto che la società, inattiva dall'anno 2019, non è mai stata utilizzata per la commissione dei reati ipotizzati, cosicché non sussiste il requisito della pertinenzialità, mentre il sequestro dell'immobile (e non della sola società) si pone in contrasto con i principi di adeguatezza e di proporzionalità applicabili anche alle misure cautelari reali. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste sopra indicata, è articolato in tre motivi. 4.1. Violazione di legge e motivazione mancante o apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato di autoriciclaggio. Il Tribunale per un verso ha ritenuto che ICONEA sia l'associazione della quale si avvale [OSCURATO:PERSONA] per la gestione dei traffici illeciti, ma per altro verso ha omesso la motivazione proprio in relazione a tale utilizzo atto a fornire giustificazione del "sistema di autoriciclaggio". L'ordinanza si è limitata a osservare che tale meccanismo "consisteva nella ricezione di bonifici da terzi soggetti con conseguente rimborso", senza indicare le fonti di prova di tale affermazione, smentita dalla consulenza tecnica depositata con la richiesta di riesame, ignorata dal Tribunale, secondo la quale, alla luce della documentazione bancaria acquisita, le disponibilità patrimoniali di ICONEA, attiva nella formazione sin dal 2015 e operante con un numero svariato di partners, non sono affatto collegate all'impiego di provento di attività illecite (il mercimonio dei titoli) poste in essere dagli indagati. L'associazione non ha percepito il compenso del 20% del costo del titolo formativo richiesto, definito quale "prezzo della intermediazione", ed era all'oscuro del contestato meccanismo illecito realizzato da terzi soggetti, non essendo neppure in grado di effettuare alcun controllo. Per sostenere l'assunto necessario a giustificare il sequestro, il Tribunale ha richiamato dati investigativi inconferenti rispetto all'associazione, quali i collegamenti fra ICONEA associazione e ICONEA s.p.a. e la circostanza che gran parte delle società chiudevano con bilanci in negativo. In assenza degli elementi da cui dedurre l'autoriciclaggio, vengono meno i presupposti per l'applicazione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e 648 quater cod. pen.; peraltro, a fronte delle doglianze difensive sulla genericità della misura disposta, l'ordinanza non ha neppure chiarito quale forma di sequestro sia stata effettivamente disposta. 4.2. Violazione di legge e motivazione mancante in relazione all'assenza di indici dai quali desumere la titolarità di fatto di ICONEA in capo agli indagati. Il Tribunale, al di là di generiche affermazioni, non ha risposto alla specifica doglianza difensiva in ordine alla erronea attribuzione a [OSCURATO:PERSONA] (e/o al padre Maurizio) della qualità di legale rappresentante e comunque gestore di fatto dell'associazione ICONEA.L'associazione, invero, e in primis [OSCURATO:PERSONA] erano del tutto all'oscuro dell'attività illecita degli indagati, ritenendo in buona fede che la convenzione con FIDIA fosse lecita e riconducibile alle tantissime convenzioni e ai corsi che l'associazione già aveva posto in essere in ambito formativo. Christian e [OSCURATO:PERSONA], poi, non avevano affatto la gestione di ICONEA né la disponibilità dei suoi beni, circostanza che rende illegittimo il sequestro preventivo. 4.3. Violazione di legge e motivazione mancante in ordine alla verifica della distinzione tra patrimonio lecito e patrimonio eventualmente illecito da sottoporre a sequestro. Dall'analisi della contabilità dell'associazione, contenuta nella consulenza tecnica di parte, risulta che i flussi finanziari in entrata relativi alle operazioni derivanti dai contestati rapporti intrattenuti con l'Accademia delle [OSCURATO:PERSONA] FIDIA rappresentano soltanto il 2,76% dei flussi finanziari in entrata complessivamente ricevuti da ICONEA negli anni 2020 e 2021, cosicché non è riscontrabile l'avvenuto inquinamento dell'intera attività dell'associazione, che esso solo avrebbe consentito il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca del profitto del reato, dell'intero patrimonio e del relativo compendio aziendale. 5. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate, alle quali ha replicato la difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato tardivamente. 2. E' noto che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, in motivazione). Risulta dal fascicolo che l'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore di fiducia e alla stessa ricorrente in data 18 maggio 2021. Il ricorso per cassazione è stato depositato il 29 maggio 2021 presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro ed è pervenuto a quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo posta, il 7 giugno 2021. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il termine per presentare ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. avverso le ordinanze emesse dal tribunale all'esito di appello o di riesame proposti contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali è quello ordinario di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1 lett. a), del codice di rito, per le decisioni adottate in camera di consiglio, che inizia a decorrere dal momento della comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (Sez. U, n. 5 del 20/04/1994, Iorizzo, Rv. 197701; Sez. 3, n. 13737 del 12/11/2018, dep. 2019, Ficarra, Rv. 275190; Sez. 2, n. 49966 del 15/09/2015, Micciché, Rv. 265559). L'art. 325 del codice di rito, infatti, richiama i commi 3, 4 e 5 dell'art. 311, ma non il comma 1, che prevede espressamente il più breve termine di dieci giorni. Dispone l'art. 311, comma 3, cod. proc. pen., in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni emesse a norma degli artt. 309 e 310 del codice di rito, che «il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione», senza il richiamo «alle forme previste dagli artt. 582 e 583», previsto invece per le impugnazioni avanti il Tribunale del riesame, anche in sede di appello (artt. 309, comma 4, e 310, comma 2, cod. proc. pen.), per le quali soltanto, dunque, è consentito alle parti private ed ai difensori la presentazione «anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento». Le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente pronuncia, recependo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità del tutto prevalente, hanno affermato il seguente principio di diritto: «il ricorso cautelare per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311 c.p.p., comma 2, del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U, n. 1626 del 24/08/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 280167). Nella stessa sentenza si è altresì precisato che, «nel caso di presentazione del ricorso ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo, non può essere invocato, né in alcun modo rileva, l'obbligo di tempestiva trasmissione degli atti alla cancelleria del giudice competente. Tale obbligo è, infatti, previsto dall'art.582 c.p.p., comma 2, sul presupposto che sia consentita la presentazione dell'impugnazione ad una cancelleria diversa da quella del giudice a quo. Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto, a differenza dell'art. 309 c.p.p., comma 4, manca nell'art. 311 c.p.p., come detto in precedenza, il richiamo all'art. 582 cit., comma 2 ed al suo contenuto. Il ricorrente, nel caso in cui gli atti pervengano alla cancelleria del giudice a quo oltre il termine di dieci giorni, non potrà, quindi, eccepire la tempestività della presentazione avvenuta nella cancelleria del giudice incompetente né dolersi del ritardo o dell'errore nella trasmissione. Ne consegue che né la cancelleria erroneamente compulsata potrà rispondere dell'eventuale ritardo o dell'errore nella trasmissione, né l'amministrazione potrà essere onerata delle spese necessarie per la trasmissione medesima. Diversamente, si finirebbe per vanificare la previsione dell'art. 311 c.p.p., comma 3, che individua nella cancelleria del giudice a quo l'unico luogo per il deposito del ricorso così escludendo ogni forma alternativa di presentazione». Nel caso di specie, il ricorso è stato depositato il 29 maggio 2021 presso un giudice diverso da quello che emise il provvedimento ed è pervenuto alla cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 7 giugno 2021, quattro giorni dopo la scadenza del termine di quindici giorni, previsto dall'art. 585, comma 1 lett. a), del codice di rito. 4. Alla inammissibilità della impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, avuto riguardo al secondo e al terzo motivo. Non è ammissibile, per contro, la doglianza proposta con il primo motivo, con il quale è stata in radice contestata la sussistenza del fumus del delitto di autoriciclaggio quale presupposto per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 648 quater cod. pen. delle cose ritenute prodotto o profitto del reato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, in tema di sequestro preventivo, il terzo che, come nel caso di specie, affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre - come pure è stato fatto - la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e la inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700; Sez. 2, n. 53384 del 12/10/2018, [OSCURATO:PERSONA] per l'Indipendenza della Padania, Rv. 274242; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070; da ultimo v. Sez. 4, n. 42141 del 28/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Passando dunque all'esame del motivo inerente alla disponibilità dei beni in capo agli indagati, va premesso che sul punto il decreto di sequestro preventivo era del tutto sfornito di motivazione, essendosi genericamente e apoditticamente affermato che "i beni di cui si chiede il sequestro appaiono prevalentemente il prodotto o il profitto dei reati contestati e conseguentemente, ai sensi degli artt. 240 e 240 bis c.p., suscettibili di confisca" (pag. 8). L'ordinanza del Tribunale non ha prospettato neppure una ipotesi concorsuale in capo al ricorrente né la sua mala fede, ma ha asserito che "il vero fulcro degli interessi economici degli indagati" era divenuta l'associazione ICONEA, "con la quale di fatto [OSCURATO:PERSONA] si pone come intermediatore per il procacciamento di clienti", essendosi anche dichiarato "socio direttivo" nell'atto di convenzione stipulato con l'Accademia di [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 7-8). Il Tribunale, tuttavia, non ha indicato sulla base di quali concreti elementi (come, ad esempio, una delega a operare sul conto corrente) si possa affermare che lo stesso Piscitelli o altri indagati avessero acquisito la gestione della società e soprattutto la disponibilità dei suoi beni, in contrasto con la titolarità formale degli stessi. E' quindi riscontrabile la violazione di legge denunciata dal terzo estraneo al reato, che in via subordinata ha fornito dati astrattamente idonei a escludere che in ogni caso vi sia stato l'inquinamento dell'intera attività di ICONEA, con i quali l'ordinanza impugnata non si è confrontata. Va ribadito sul punto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell'intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita (Sez. 2, n. 27228 del 15/09/2020, Lolaico, Rv. 279650; Sez. 1, n. 2737 del 21/12/2010, dep. 2011, Tassielli, Rv. 249178). 6. L'ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata quanto al sequestro preventivo dei beni nella disponibilità dell'associazione ICONEA. Lo stesso Tribunale, in diversa composizione, valuterà la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro preventivo dei beni (o di parte di essi) dell'associazione, attenendosi ai principi sopraindicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione ICONEA con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento d