Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:682
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62018CC0642
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 5 settembre 2019 (
1
)
Causa C‑642/18
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
«Procedimento per inadempimento – Ambiente – Direttiva 2008/98/CE – Rifiuti – Piani per la gestione dei rifiuti – Valutazione e riesame – Termine – Informazione della [OSCURATO:PERSONA] – Comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie»
I.
Introduzione
1.
La direttiva sui rifiuti (
2
) prevede l’elaborazione di piani per la gestione dei rifiuti nonché periodicamente la loro valutazione e riesame. Nel presente procedimento occorre accertare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto a tale riesame in tempo utile in due regioni. In particolare, assume rilievo se il riesame debba essere completato entro un dato termine. La corrispondente normativa è stata recentemente introdotta nella direttiva sui rifiuti e, sfortunatamente, non è particolarmente chiara al riguardo.
II.
Contesto normativo
2.
L’articolo 28 della direttiva sui rifiuti impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di predisporre piani di gestione dei rifiuti e stabilisce requisiti quanto al loro contenuto:
«(1) [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.
(…)
(2) I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.
(3) (…)».
3.
Il successivo articolo 30, paragrafo 1, disciplina la valutazione e il riesame dei piani:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11».
4.
I precedenti articoli 9 e 11 enunciano taluni obiettivi in materia di prevenzione, riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti.
5.
L’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva medesima prevede un obbligo di informazione della [OSCURATO:PERSONA]:
«[OSCURATO:PERSONA] membri informano la [OSCURATO:PERSONA] dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate».
6.
Il successivo articolo 40, paragrafo 1, fissa il relativo termine di trasposizione:
«[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 dicembre 2010.
(…)».
III.
Fase precontenziosa e ricorso
7.
Il 18 novembre 2016 la [OSCURATO:PERSONA] invitava la [OSCURATO:PERSONA] a presentare le proprie osservazioni, inter alia, in merito all’addebito secondo cui i piani di gestione dei rifiuti in alcune regioni spagnole non sarebbero stati tempestivamente riesaminati. In esito alla risposta della [OSCURATO:PERSONA], il 14 luglio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] trasmetteva allo Stato medesimo un parere motivato, fissando il termine ultimo del 14 settembre 2017 per porre fine all’asserita violazione della direttiva sui rifiuti. Il 12 ottobre 2018 la [OSCURATO:PERSONA] proponeva il ricorso in esame.
8.
Dopo aver desistito da taluni capi del proprio ricorso iniziale, la [OSCURATO:PERSONA] chiede ora che la Corte voglia
–
dichiarare, ai sensi dell’articolo 258, paragrafo 1 del TFUE, che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],
–
non avendo provveduto al riesame dei piani di gestione dei rifiuti conformemente ai requisiti della direttiva sui rifiuti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva medesima, per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie,
–
non avendo provveduto ad informare ufficialmente la [OSCURATO:PERSONA] in merito all’adozione o al riesame dei piani di gestione dei rifiuti per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE;
–
condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
9.
Nella controreplica, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] chiede
–
il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e, in via subordinata, il suo rigetto in quanto infondato e
–
con condanna della [OSCURATO:PERSONA] europea alle spese.
10.
Le parti hanno formulato osservazioni scritte.
IV.
Analisi giuridica
11.
A mio parere, il ricorso è irricevibile dal momento che, come illustrerò in prosieguo, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto prematuramente alla [OSCURATO:PERSONA] di pronunciarsi in merito all’addebito relativo al ritardato riesame dei piani per la gestione dei rifiuti. Solo in subordine, mi esprimerò quindi, sulla fondatezza del ricorso, laddove dovesse essere dichiarato ricevibile dalla Corte.
A.
Sulla ricevibilità
12.
Nella propria controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso per irricevibilità, senza peraltro motivare tale eccezione.
13.
Inoltre, l’eccezione sarebbe tardiva ai sensi dell’articolo 127 del regolamento di procedura, ai sensi del quale non è consentita la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, salvo che si basino su elementi di diritto e di fatto emersi solo durante il procedimento, ipotesi che non ricorre peraltro nella specie.
14.
Nondimeno, la Corte può sollevare d’ufficio la questione dell’irricevibilità del ricorso (
3
). Nella specie, il dubbio di irricevibilità discende dalla data di invio della lettera del 18 novembre 2016, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 258, del TFUE, di presentare proprie osservazioni sulle censure controverse in relazione al riesame dei piani di gestione dei rifiuti.
15.
Come la Corte ha avuto modo di dichiarare, l’emissione di una lettera di diffida presuppone che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto previamente valere l’inadempimento di un obbligo incombente allo Stato membro interessato (
4
). La facoltà dello Stato membro medesimo di esprimersi al riguardo, anche laddove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, costituisce una garanzia fondamentale voluta dal TFUE, la cui osservanza è prescritta ad substantiam ai fini della regolarità del procedimento volto alla declaratoria d’inadempimento di uno Stato membro. Di conseguenza, una lettera di diffida non può segnatamente riguardare la mancata trasposizione di una direttiva il cui termine di attuazione non sia ancora scaduto (
5
). La stessa considerazione vale nel caso in cui la [OSCURATO:PERSONA] contesti la violazione di un obbligo di altro genere, che debba essere adempiuto entro un determinato periodo di tempo (
6
). Se la [OSCURATO:PERSONA] invia la lettera di diffida ad uno Stato membro anteriormente alla scadenza di tale termine, essa è priva di effetti. Un conseguente ricorso ai sensi dell’articolo 258, del TFUE, risulterebbe irricevibile per irregolarità del procedimento precontenzioso (
7
).
16.
L’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a predisporre piani di gestione dei rifiuti. Ai sensi del successivo articolo 40, essi mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 12 dicembre 2010 e, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva stessa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati.
17.
Pertanto, i piani per la gestione dei rifiuti dovevano essere predisposti entro il 12 dicembre 2010. Il termine di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva de qua fatto valere dalla [OSCURATO:PERSONA] non poteva quindi scadere prima di sei anni dopo (
8
), vale a dire il 12 dicembre 2016.
18.
[OSCURATO:PERSONA], tuttavia, già alcune settimane prima, il 18 novembre 2016, invitava la [OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni in merito all’addebito secondo cui i piani di gestione dei rifiuti in alcune regioni spagnole non sarebbero stati riesaminati entro i termini.
19.
È pur vero che il termine fissato dalla [OSCURATO:PERSONA] per la presentazione delle osservazioni è scaduto solo dopo il 12 dicembre 2016, segnatamente il 18 gennaio 2017 (
9
), tuttavia, il procedimento precontenzioso di cui all’articolo 258, del TFUE, presuppone che lo Stato membro abbia già mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] non può, per così dire, chiedere allo stesso di presentare le proprie osservazioni nelle more di una futura violazione. Inoltre, non sarebbe da escludere che una tale richiesta possa incidere sul diritto di difesa dello Stato membro, generando confusione quanto al rispetto dei requisiti procedurali.
20.
Il ricorso non può, pertanto, essere fondato sulla lettera di diffida del 18 novembre 2016. Inoltre, nulla indica che, successivamente alla scadenza del termine di cui all’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti, la [OSCURATO:PERSONA] abbia chiesto nuovamente alla [OSCURATO:PERSONA] di presentare proprie osservazioni.
21.
Di conseguenza, il ricorso è irricevibile.
22.
Non si può tuttavia escludere che la Corte non condivida la mia tesi in ordine alla ricevibilità del ricorso, o quantomeno, non la riprenda in quanto, ad esempio, le parti non si sono espresse in merito alla natura prematura dell’invito a presentare osservazioni.
23.
Pertanto, esaminerò in prosieguo, in subordine, la fondatezza del ricorso.
B.
In subordine: sulla fondatezza del ricorso
24.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che la [OSCURATO:PERSONA], non avendo riesaminato i piani di gestione dei rifiuti in conformità alla direttiva sui rifiuti, vale a dire entro sei anni dalla scadenza del termine di attuazione, e non avendoli comunicati alla [OSCURATO:PERSONA], sia venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 30, paragrafo 1 e articolo 33, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti, per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie.
1.
Sul riesame dei piani per la gestione dei rifiuti
25.
Ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i piani di gestione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati.
26.
[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] concordano sul fatto che le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie stiano effettivamente procedendo al riesame dei propri piani per la gestione dei rifiuti, senza peraltro aver ancora completato tali procedure prima della conclusione della fase scritta del procedimento.
a)
Sulla necessità di un riesame
27.
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che i piani per la gestione dei rifiuti devono essere valutati ogni sei anni. Nondimeno, essa ritiene che una revisione dei piani sia necessaria solo qualora i piani esistenti non soddisfino più i relativi requisiti. La situazione sarebbe tuttavia diversa nel caso in esame e la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato la necessità di una revisione.
28.
[OSCURATO:PERSONA] contesta, correttamente, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], affermando che i piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva sui rifiuti, devono comprendere un’analisi della situazione della gestione dei rifiuti
esistente
. L’obbligo di valutare i piani
almeno
ogni sei anni evidenzierebbe che difficilmente possano essere considerate attuali analisi risalenti a sei anni prima. Anche se la valutazione dovesse dimostrare che la situazione non è cambiata, ciò richiederebbe comunque un accertamento specifico. Tale accertamento dovrebbe, almeno, essere collegato al piano di gestione dei rifiuti in modo tale che la costante attualità dell’analisi risulti chiaramente dalla lettura del piano. Spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri decidere se provvedere in tal senso mediante una revisione esplicita del piano, o in altro modo, ad esempio, allegando al piano una relazione di valutazione. Ciò implica comunque un riesame minimo del piano, che è in ogni caso necessario.
29.
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha inoltre già informato la [OSCURATO:PERSONA], nel quadro del procedimento precontenzioso, che i piani per la gestione dei rifiuti delle isole Baleari sarebbero in corso di riesame (
10
) e che le isole Canarie avrebbero predisposto un piano per la gestione dei rifiuti (
11
). Questo argomento è stato sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento.
30.
Poiché non si può presumere che queste regioni procederanno alla revisione dei loro piani anche nel caso non fosse necessario, la [OSCURATO:PERSONA] ha almeno implicitamente riconosciuto che i piani di gestione dei rifiuti di queste due regioni richiedono un riesame.
b)
Sul termine per il riesame
31.
Tuttavia, nella controreplica, la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge ai propri argomenti giuridici la considerazione che, sebbene i piani debbano essere valutati decorsi sei anni, non sarebbe tuttavia previsto un termine per il completamento di tale valutazione e di eventuali revisioni.
32.
Occorre anzitutto osservare che tale argomento non è stato dedotto entro i termini, avendolo la [OSCURATO:PERSONA] formulato per la prima volta nella controreplica (
12
). Nel controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha invece ancora sostenuto che il termine si applicherebbe anche al riesame (
13
).
33.
In ogni caso, l’argomento non appare convincente nemmeno nel merito.
i)
Tenore letterale della disposizione
34.
Alcune versioni linguistiche dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti, suggeriscono effettivamente che il termine di sei anni si riferirebbe esclusivamente alla valutazione, mentre il riesame non sarebbe necessariamente soggetto a tale termine. Ciò risulta grammaticalmente dall’ordine dei termini in francese («que les programmes de prévention des déchets soient évalués au moins tous les six ans et révisés, s’il y a lieu»), in inglese («the waste management plans and waste prevention programmes are evaluated at least every sixth year and revised as appropriate»), in italiano («i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati») e in spagnolo («los planes de gestión de residuos y los programas de prevención de residuos se evalúen, como mínimo, cada seis años y se revisen en la forma apropiada»).
35.
Queste versioni potrebbero, in particolare, essere intese nel senso che un riesame debba avere luogo se
e
quando
opportuno. Sia la necessità, sia il momento del riesame, dovrebbero quindi essere valutati caso per caso sulla base dei risultati della valutazione.
36.
Peraltro, queste versioni linguistiche non ostano all’applicazione del termine di sei anni al riesame. La disposizione può essere infatti intesa quale obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di valutare i piani almeno ogni sei anni e, se necessario, di procedere anche ad un riesame entro il termine medesimo (
14
). Tale interpretazione sarebbe esclusa solo se per un eventuale riesame fosse stato esplicitamente fissato un termine diverso (
15
).
37.
In effetti, la versione tedesca dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti sembra corrispondere maggiormente a questa seconda interpretazione. In questo caso, il termine previsto precede entrambe le fasi («die Abfallwirtschaftspläne und Abfallvermeidungsprogramme [werden] mindestens alle sechs Jahre bewertet und gegebenenfalls – … – überarbeitet») [«affinché almeno ogni sei anni i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti [siano] valutati e riesaminati, se opportuno)». Tuttavia, anche questo riferimento non è necessariamente tassativo dal punto di vista grammaticale. Sarebbe possibile anche riferire il termine esclusivamente alla prima fase.
38.
Pertanto, ai fini dell’interpretazione di tale disposizione, occorre accertare la reale volontà del legislatore (
16
), esaminando, in particolare, il contesto e la finalità (
17
), nonché la genesi della disposizione (
18
).
ii)
Genesi della disposizione
39.
La genesi dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti evidenzia, in particolare, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri volevano evitare l’obbligo di riesaminare i piani di gestione dei rifiuti periodicamente e indipendentemente dalle esigenze reali.
40.
In effetti, la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto di sottoporre i piani di gestione dei rifiuti a revisione almeno ogni cinque anni (
19
). Il Consiglio ha integrato tale proposta con la valutazione e il chiarimento che i piani devono essere riesaminati solo se opportuno, prorogando il termine a sei anni (
20
).
41.
Non si può escludere, ma nemmeno affermare con certezza, che il Consiglio intendesse al tempo stesso esonerare eventuali riesami da qualsiasi termine. Si può anche ipotizzare che la proroga del termine a sei anni fosse volta a lasciare tempo sufficiente per procedere ad
entrambe
le fasi, segnatamente la valutazione e il riesame.
iii)
Contesto e finalità
42.
Sia il contesto, sia la finalità del riesame dei piani di gestione dei rifiuti, suggeriscono che il termine di sei anni indicato debba applicarsi anche al riesame.
43.
La valutazione dovrebbe essere
quantomeno
effettuata a distanza di non oltre sei anni. Ciò implica che la valutazione dei piani dev’essere effettuata anche a intervalli più brevi, se si rivela necessario. Pertanto, il termine definisce il limite esterno per la valutazione, che non dev’essere superato nel senso, segnatamente, che la valutazione dev’essere avviata entro tale termine, valutazione che, come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], potrebbe essere peraltro completata più tardi.
44.
Qualora, tuttavia, dalla valutazione emerga l’opportunità di un riesame, sarebbe insensato non subordinarlo a un termine. Questo perché, in assenza di un termine, sarebbe fondato il timore che un riesame, in linea di principio opportuno, venga effettuato in ritardo o non venga effettuato affatto. L’effetto pratico dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti e l’elevato livello di tutela dell’ambiente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del TUE, dell’articolo 37 della Carta e dell’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE, non risulterebbero più garantiti.
45.
Nemmeno la presunzione di un obbligo non dichiarato di procedere al riesame dei piani entro un termine ragionevole potrebbe garantire in maniera adeguata l’efficacia dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti (
21
). Ciò in quanto un «termine ragionevole» comporterebbe notevoli difficoltà pratiche. Prima di una dichiarazione della Corte di giustizia sarebbe dubbia l’esistenza stessa di un termine e, successivamente, sarebbe necessario chiarire, caso per caso, quale termine considerare ragionevole. Sebbene la Corte abbia già ammesso un termine non scritto del genere, si trattava in quel caso di un rimedio di necessità, non essendo previsto alcun termine (
22
). Per contro, nella specie sarebbe perfettamente compatibile con la formulazione della disposizione estendere il termine di sei anni al riesame (
23
).
46.
A ciò non osta nemmeno il fatto che il riesame di un piano richieda inevitabilmente del tempo. È certamente vero che è impossibile riesaminare un piano alla scadenza del termine, se la valutazione viene completata in quel momento. Ma questo problema può essere risolto effettuando la valutazione in tempo utile, per lasciare tempo sufficiente per un eventuale riesame.
47.
Dovrebbe inoltre essere relativamente facile per le autorità competenti organizzare di conseguenza l’applicazione dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti. Questo perché, sulla base della loro esperienza pratica nella gestione dei rifiuti, dovrebbero essere in grado di anticipare, con un margine relativamente sufficiente, i risultati della valutazione e quindi l’opportunità di un riesame. Ciò è dimostrato anche dalle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla situazione nelle due regioni in questione, dove fin dall’inizio appariva chiaro che la valutazione avrebbe portato ad un riesame (
24
).
48.
Infine, questa interpretazione deve tener conto del fatto che non riguarda obblighi direttamente applicabili a privati. Piuttosto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno partecipato all’adozione della direttiva sui rifiuti da parte del Consiglio devono valutare e riesaminare i piani di gestione dei rifiuti. È pertanto giustificato interpretare una regola ambigua in modo da garantirne l’efficacia pratica.
49.
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti dev’essere interpretato quale obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere alla valutazione dei piani almeno ogni sei anni e, se necessario, parimenti al loro riesame entro tale periodo, il che non è avvenuto nella specie.
50.
Pertanto, laddove la Corte dovesse ritenere il ricorso ricevibile, il primo capo dello stesso dovrebbe essere accolto.
2.
Sulla comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA] dei piani riveduti
51.
Per contro, il secondo capo del ricorso, diretto a dichiarare che, non avendo la [OSCURATO:PERSONA] informato ufficialmente la [OSCURATO:PERSONA] dell’adozione o del riesame dei piani di gestione dei rifiuti per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, dovrebbe essere respinto. [OSCURATO:PERSONA] sostiene, giustamente, che ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti, essa ha un obbligo di informare la [OSCURATO:PERSONA] unicamente in merito a revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] non ha tuttavia dimostrato che il riesame dei piani di queste due regioni implicherebbe necessariamente revisioni sostanziali.
V.
Sulle spese
52.
Nel caso in cui la Corte dovesse concordare con la mia tesi circa l’irricevibilità del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] dovrà essere condannata alle spese ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, avendo la [OSCURATO:PERSONA] formulato domanda in tal senso.
53.
Nel caso in cui, invece, la Corte dovesse ritenere il ricorso ricevibile ed accogliere gli argomenti da me esposti in subordine, la decisione sulle spese sarebbe più complessa. Entrambe le parti sarebbero in parte vittoriose e, di conseguenza, in parte soccombenti. Nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha desistito da taluni capi del ricorso, le ragioni sono in parte riconducibili al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto tardivamente al riesame dei piani per la gestione dei rifiuti di alcune regioni con riferimento alla violazione dell’articolo 28, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti inizialmente lamentata, ma parimenti al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha esaminato il contenuto dei piani anteriori per la gestione dei rifiuti, di cui disponeva. Pertanto, in questo caso, le spese dovrebbero essere compensate ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, prima frase, del regolamento di procedura.
VI.
Conclusione
54.
Suggerisco pertanto alla Corte di dichiarare quanto segue:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese del procedimento.
55.
Qualora, tuttavia, la Corte dovesse ritenere il ricorso ricevibile, essa dovrebbe accoglierlo quantomeno parzialmente nei termini seguenti:
1)
Il regno di [OSCURATO:PERSONA], non avendo riesaminato i piani di gestione dei rifiuti in conformità alla direttiva sui rifiuti, vale a dire entro sei anni dalla scadenza del termine di attuazione, e non avendoli comunicati alla [OSCURATO:PERSONA], è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva sui rifiuti, per quanto riguarda le comunità autonome delle isole Baleari e delle isole Canarie.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
[OSCURATO:PERSONA] europea e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare le proprie spese.
(
1
) Lingua originale: il tedesco.
(
2
) Direttiva 2008/98 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (
GU 2008, L 312, pag. 3
), come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1127 della [OSCURATO:PERSONA], del 10 luglio 2015 (
GU 2015, L 184, pag. 13
).
(
3
) Sentenze del 31 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA] / Italia (
C‑362/90
,
EU:C:1992:158
, punto
8
), del 14 gennaio 2010, [OSCURATO:PERSONA] / Repubblica ceca (
C‑343/08
,
EU:C:2010:14
), e del 22 settembre 2016Commissione / Repubblica ceca (
C‑525/14
,
EU:C:2016:714
, punto
14
).
(
4
) Sentenza del 13 settembre 2000Commissione / [OSCURATO:PERSONA] (
C‑341/97
,
EU:C:2000:434
, punto
18
), del 15 febbraio 2001Commissione / Francia (
C‑230/99
,
EU:C:2001:100
, punto
32
), del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] / Lussemburgo (
C‑23/05
,
EU:C:2005:660
, punto
7
) e del 21 luglio 2016Commissione / Romania (
C‑104/15
, non pubblicata,
EU:C:2016:581
, punto
35
).
(
5
) Sentenze del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] / Lussemburgo (
C‑23/05
,
EU:C:2005:660
, punto
7
), e del 21 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] / Romania (
C‑104/15
, non pubblicata,
EU:C:2016:581
, punto
35
).
(
6
) Cfr., in tal senso, sentenza del 21 luglio 2016, [OSCURATO:PERSONA] / Romania (
C‑104/15
, non pubblicata,
EU:C:2016:581
, punto
36
).
(
7
) Sentenza del 27 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA] / Lussemburgo (
C‑23/05
,
EU:C:2005:660
, punto
8
).
(
8
) V. infra, par. 31 e segg.
(
9
) Pag. 8 della lettera di diffida, allegato I del ricorso.
(
10
) Cfr. l’allegato II dell’atto introduttivo del ricorso, pag. 23 e segg.
(
11
) Cfr. l’allegato II dell’atto introduttivo del ricorso, pag. 30 e segg.
(
12
) Cfr. supra, par. 13.
(
13
) Punto 19.
(
14
) In questo senso anche la [OSCURATO:PERSONA] al punto 19 del controricorso.
(
15
) A titolo esplicativo, sentenza del 2 maggio 2002, [OSCURATO:PERSONA] / Francia (
C‑292/99
,
EU:C:2002:276
, punto
41
).
(
16
) Sentenze del 12 novembre 1969, Stauder (
29/69
,
EU:C:1969:57
, punto
3
), del 3 ottobre 2013, Confédération paysanne (
C‑298/12
,
EU:C:2013:630
, punto
22
), e del 4 febbraio 2016, C & J [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑659/13 e C‑34/14
,
EU:C:2016:74
, punto
122
).
(
17
) Sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau (
30/77
,
EU:C:1977:172
, punto
14
), del 23 novembre 2016, Bayer CropScience e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑442/14
,
EU:C:2016:890
, punto
84
), e dell’8 giugno 2017, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑293/16
,
EU:C:2017:430
, punto
21
).
(
18
) Sentenze del 22 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑261/08 e C‑348/08
,
EU:C:2009:648
, punto
57
), e del 3 ottobre 2013, Confédération paysanne (
C‑298/12
,
EU:C:2013:630
, punto
27
).
(
19
) Articolo 26, paragrafo 1, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti [COM(2005) 667 definitivo].
(
20
) Articolo 27 della Posizione comune (CE) n. 4/2008 definita dal Consiglio del 20 dicembre 2007 in vista della direttiva 2008/…/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (
GU 2008, C 71E, pag. 16
). Cfr. l’articolo 26 ter del progetto dell’11 maggio 2007 (documento del Consiglio 9475/07, pag. 32).
(
21
) Cfr., in tal senso, sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA] / Francia (
C‑233/00
,
EU:C:2003:371
, punti
116
e
117
).
(
22
) Sentenze del 2 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] / Irlanda (
C‑282/02
,
EU:C:2005:334
, punti
31
e
33
), e del 25 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] (
C‑392/08
,
EU:C:2010:164
, punto
21
).
(
23
) Cfr. sentenza del 26 giugno 2003, [OSCURATO:PERSONA] / Francia (
C‑233/00
,
EU:C:2003:371
punto
118
).
(
24
) Cfr. i riferimenti alle note 10 e 11 supra.