CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 18567/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.22522 anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso il decretodel Tribunale di Lecce del 3 agosto 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 aprile 2023dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ impugnato per cassazi one il decreto con cui il Tribunale di Lecce ha convalidato la proroga del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA]. I–RG 22522/2022 camera di consiglio12.4.2023 [OSCURATO:PERSONA] il quale, nel mentre si trovava presso il Centro di permanenza per i rimpatri di Brindisi, aveva proposto domanda di protezione internazionale: domanda successivamente respinta dall a Commissione territoriale con provvedimento impugnato innanzi allo stesso Tribunale di Lecce. Nel decreto oggetto del ricorso per cassazione è spiegato che, essendo stato proposto gravame avverso il provvedimento della Commissione territoriale , e in mancanza di alcun provvedimento sospensivo adottato dal Tribunale che doveva pronunciarsi sulla domanda di protezione internazionale, la proroga del trattenimento andava convalidata. 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo. L’Amministrazione ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ lamenta ta la violazion e dell’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, in relazione all’art. 35 bis, comma 4, d.lgs. n. 25/2008.Si osserva che l’istante , già destinatario del provvedimento di trattenimento, aveva depositato in data 8 luglio 2022 istanza di sospensione del provvedimento della Commissione impugnato avanti al Tribunale di Lecce e che alla data della pronuncia del provvedimento di convalida della proroga il detto Giudice ancora non si era pronunciato su tale richiesta. 2. ─ Il ricorso è infondato, anche se la motivazione del provvedimento impugnato deve essere corretta in diritto. In termini generali, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza chenon scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso (Cass. 30novembre 2015, n.24415). Sez. I–RG 22522/2022 camera di consiglio12.4.2023 Tale effetto non si produce nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte di soggetti nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento, in base all’art. 35 bis, comma3, lett. a ), d.lgs. n. 25/2008 ; peraltro, in forza del comma 4 dello stesso articolo, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. E’ certo che l’odierno istante abbia formulato un’istanza in tal senso, giacché ne dà implicitamente conto anche il T ribunale nel provvedimento impugnato in questa sede. Va tuttavia considerato che il trattenimento non dipende dall’efficacia esecutiva del provvedimento della commissione: l’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento della nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D’altro canto, a norma dell’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 il richieden te trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presentiricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell’art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Nel disciplinare il detto trattenimento, l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015 investepoi il tribunale della verifica delle « condizi oni di cui al comma 7», e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell’art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell’efficacia esecutiva del provvedimentodella commissione, e dunque preclude, semplicemente, Sez. I–RG 22522/2022 camera di consiglio12.4.2023 che lo straniero sia costretto ad abbandonare l’Italia nella pendenza del giudizio: non implica cheil richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario. Ciò detto, il decreto di convalida della proroga del trattenimento, ha dato atto che un mese prima della pronuncia stessa era stata proposta domanda giurisdizionale: domanda che quindi era da ritenersi all’epoca pendente. 3. ─ Il ricorso va quindi respinto. 4. ─ Nulla deve statuirsi in punto di spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello stabilito