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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 05834/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24502/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE di POTENZA n. 2239/2021depositato i l 23/08/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimentodel 23 agosto 2021 il Tribunale di Potenza ha prorogato di trenta giorni il trattenimento disposto dal Questore di Potenza in data 22-7-2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Montassar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della formalizzazione della domanda diprotezione internazionale in data 16-7-2021 da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento del Questore di Siracusa del 25-6-2021, emesso contestualmente al decreto di respingimento, convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 26-6-2021.

La motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: « ritenuto che l’eccezione difensiva di tardivi tà della decisione della Commissione territoriale afferisce alla efficacia o validità del provvedimento di trattenimento e, pertanto, deve essere sollevata con apposita richiesta di riesame del provvedimento medesimo, essendo diversi i presupposti e condizioni rispetto all’esame della richiesta del diverso provvedimento di proroga; rilevato altresì che la dichiarazione di ospitalità presso un connazionale ̀ stata presentata per la prima volta all’udienza, onde la Questura non ha avuto modo di verificare l’effettività della disponibilitàe la veridicit à della predetta dichiarazione; preso atto altresì la Commissione territoriale ha respinto per manifesta infondatezza la richiesta di protezione internazionale avanzata dall’interessato e tale provvedimento, sebbene impugnato, conserva efficacia esecutiva almeno sino alla pronuncia di sospensiva, attualmente rigettata ed impugnata dinanzi al giudice investito della richiesta di protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008;considerato in ogni caso che il richiedente trattenuto, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, rimane in stato di trattenimento nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale e, in questo caso, il Questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale (art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142 del 2015); ritenuto, pertanto, che sussistono le ragioni che giustificano la proroga del trattenimento e che la stessa possa essere concessa per un periodo di 30 gg. in considerazione che è applicabile la cd. procedura semplificata per il rimpatrio ».

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Potenza, rimasta intimata, e del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

3. All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 7746/2023, con cui era disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione dei ricorsi rimessi alla pubblica udienza del 30-3-2023 in ordine alla questione concernenti i riflessi della violazione dei termini ex art.28 bis d.lgs.n.25 del 2008, il ricorso è stato nuovamente fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con unico articolato motivo di ricorso è denunciata la v iolazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. –Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, ed in particolare (a)dell’art. 6 del D. Lgs. 142/2015 e dell’art. 35/bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008, poiché a seguito della mancata sospensione, da parte del Tribunale, del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della [OSCURATO:PERSONA], era divenuto possibile il rimpatrio, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7 del D. Lgs. 142/2015; (b) dell’art. 28/bis, comma 2, del D. Lgs. 25/2008, in quanto risultavano superati i termini perentori previsti dalla cd.

“procedura accelerata” pari a giorni 7+2, atteso che il parere della Commissione era stato emesso il 05.08.2021 e notificato il 12.08.2021; (c)dell’art. 14 del D. Lgs. 286/1998, che prevede la possibilità di richiedere la proroga della permanenza nel C.P.R. per un periodo ulteriore rispetto alla prima frazione temporale concessa in sede di convalida, unicamente in caso di gravi difficoltà con riferimento all’accertamento sull’identità e della nazionalità del trattenuto, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio, mentre, ad avviso del ricorrente, non erano stati indicati, né provati elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione ovvero che fosse necessaria un’ulteriore frazione temporale al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (la Questura di Potenza non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell’odierno ricorrente), sicché al più avrebbero dovuto disporsi misure non coercitive; (d) della legge 17.10.2017 n.161, poiché la Questura, nella richiesta di proroga, aveva affermato che “il medesimo risulta avere precedenti di polizia e penali relativamente a reati inerenti l’ingresso ed il soggiorno illegale, non è in possesso di alcun documento valido ed era pronto al rimpatrio datato 22/07/2021 mediante il charter ministeriale con direttiva nr. 400/B” (ingresso in Italia nel 2011-risulta dalla richiesta di proroga sul PCT), ma non era stato effettuato alcun accertamento sulla pericolosità concreta ed attuale dell’odierno ricorrente, come necessario in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama.

2. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare.

2.1. Secondo l’orientamento che il Collegio condivide (v.

Cass. n. 17834/2022), ove il richiedente protezione giàpresente in un C.P.R., in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento cos̀ disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento.

Sul punto, è stato infatti chiarito nell’arresto giurisprudenziale da ultimo citato (v. sempre Cass. n. 17834/2022, cit. supra, conf.

Cass.9042/2023), che, ai sensi dell'art.28-bis d.lgs. 25/2008, nel caso di domanda di protezione internazionale presentata in costanza di trattenimento, come avvenuto nel caso di specie, la Commissione territoriale fissa l'audizione del richiedente nei sette giorni successivi dall'invio della documentazione da parte della questura ed assume la decisione nei due giorni successivi; sono, tuttavia, previste varie deroghe con raddoppio dei termini suddetti, fino a diciotto giorni (domanda manifestatamente infondata, domanda reiterata senza motivi nuovi, richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, etc.).

Peraltro, ai sensi del comma 5, «i termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis».

2.2. Ciò posto, nel ricorso s i deduce , anzitutto, l’insussistenza sopravvenuta del titolo del trattenimento dovuta al rigetto della sospensiva, di cui si dà espressamente atto nel provvedimento impugnato, e detto profilo di censura merita accoglimento.

Occorre, in primo luogo, richiamare il disposto dell’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, secondo il quale«Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto».

Il successivo comma 8 stabilisce che «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7.

In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi».

Ora, nella specie, il Tribunale ha obliterato proprio il disposto del comma 7 dell’art. 6 in esame(cfr. Cass. 2378/2024, in fattispecie sovrapponibile alla presente).

L’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale della CommissioneTerritoriale, ed è questa la regola generale, rispetto alla quale si pongono in deroga le disposizioni dettate da l comma 4 del citato art .35 - bis d.lgs. 25/2008, per l’appunto richiamato dall’art.7 d.lgs. 142/2015 .

Detto comma disciplina la procedura di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e prevede l’emissione diun primo decreto, adottato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte, da notificare alle parti, cui segue, una volta instaurato il pieno contraddittorio, un nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, che conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati.

Questa Corte, con recente pronuncia (Cass. 18567/2023) , ha affermato : « In termini generali, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415).

Tale effetto non si produce nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte di soggetti nei cui confronti ̀ stato adottato un provvedimento di trattenimento, in base all’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008; peraltro, in forza del comma 4 dello stesso articolo, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni».

Nella fattispecie scrutinata con la citata pronuncia, pertanto, risultava soltanto che lo straniero avesse formulato un’istanza di sospensiva ex art. 35-bis comma 4, giacché ne dava implicitamente conto anche il Tribunale nel provvedimento impugnato,e in quel caso è stato rilevato che « il trattenimento non dipende dall’efficacia esecutiva del provvedimento della commissione: l’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento della nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento.

D’altro canto, anorma dell’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell’art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui ̀ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto.

Nel disciplinare il detto trattenimento, l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015 investe poi il tribunale della verifica delle «condizioni di cui al comma 7», e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale.

In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell’art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell’efficacia esecutiva del provvedimento della commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l’Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario».

Si discuteva, dunque , nella fattispecie scrutinata con la pronuncia da ultimo citata, dell’efficacia del trattenimento nella pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale e prima della decisione sulla richiesta di sospensiva ex comma 4 dell’art.35-bis citato.

Invece, nella fattispecie ora in esame, nel decreto di convalida della proroga del trattenimento, qui impugnato, il Tribunale ha dato atto che era stato proposto ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione della Commissione territoriale, quindi il giudizio era da ritenersi all’epoca pendente, ma ha altresì dato atto che la sospensiva non era stata concessa dal Tribunale, ossia dal giudice specializzato avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale.

Dunque, n ella fattispecie oggetto de l presente giudizio l’istanza di sospensiva erastata rigettata , in base a quanto si legge nel decreto impugnato, e deve ritenersi che neppure fossero più pendenti i termini per il successivo provvedimento di conferma, revoca o modificadel rigetto della sospensiva, considerato che nulla è affermato o precisato in tal senso dal Tribunale.

Ciò posto, secondo la scansione delle norme suindicate (commi 7 e 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015), poiché il ricorrente avrebbe potuto rimanere nel centro, ai sensi del comma 7, soltanto «fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35bis, nonché per tutto il tempo in cui ̀ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto», egli, all’esito del diniegodella sospensiva, non era più autorizzato a rimanere nel nostro paese «in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto».

I l citato comma 7 disciplina il trattenimento correlato al giudizio sulla protezione internazionale ponendo quale imprescindibile riferimento temporale quello dell’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35 bis , nel senso che, per il periodo successivo al l’adozione di quest’ultimo provvedimento e in dipendenza dell’esito dello stesso, la norma regolamenta in modo differente, a seconda del diniego o della concessione della sospensiva, le successive scansioni del procedimento relativo al trattenimento in questione .

Perciò, se l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale è accolta, il trattenimento, alle condizioni di legge, potrà eventualmente proseguire perché lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale.

Solo a tale evenienza non può cheriferirsi il comma 7 , nella parte in cui dispone che il trattenimento potrà protrarsi «per tutto il tempo in cui (il trattenuto-richiedente) ̀ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto», in quanto, diversamente opinando, non avrebbe alcun significato il prioritario richiamo, nello stesso comma, « all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35bis » .

Invece, se è rigettata l’istanza di sospensiva, come nella specie, il collegamento del trattenimento con la pendenza del giudizio di protezione internazionale viene meno, poiché diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di asilo e il richiedente non è più autorizzato, in conseguenza di quel ricorso giurisdizionale, a rimanere nel territorio nazionale (cfr. Cass. 2378/2024 citata) .

Viene, così , a cessare la giustificazione del trattenimento disposto ex art.6 d.lgs. 142/2015, salva la ripresa, alle condizioni di legge,del distinto procedimento di trattenimento ex art. 14 T.U.I., i cui termini, ai sensi del comma 5 del citato art.6, restano sospesi a far data dall’adozione del “secondo” trattenimento (cfr.

Corte Cost. n.212/2023 ; Cass.36522/2023).

2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella specie il Tribunale non poteva prorogare iltrattenimento ex art.6 citato, una volta intervenuto il definitivo diniego della sospensiva, ai sensi del comma 4 dell’art.35 bis d.lgs. n.25/2008, da parte del Tribunale avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale.

Come si è detto, non è più legittima la proroga del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, giustificata dalla richiesta di protezione internazionale presentata in corso di trattenimento disposto dal Giudice di Paceex art.14 T.U.I., dopo i l definitivo rigetto dell’istanza di sospensiva che ne ha caducato il titolocon la scansione temporale prevista dalle normesuindicate, essendo, per l’appunto, il trattenuto rimasto privo del titolo giustificativo del soggiorno in dipendenza della proposizione della domanda di protezione internazionale.

2.5. L’accoglimento di detto profilo di censura assorbe le altre doglianze, riguardanti la dedotta tardività del trattenimento per il superamento dei termini della procedura accelerata o in relazione al vaglio operato dal Tribunale sulla pericolosità sociale, nonché assorbe anche le questioni poste con l’ordinanza interlocutoria n.7746/2023, restando solo da precisare, per completezza espositiva,che i giudizi di cui ai ricorsi nn. 25886/2020, 28789/2020, richiamati nella citata ordinanza interlocutoria che ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento, sono stati definiti con le sentenze nn. 20070 e 20034 del 2023.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso nel senso precisato e va cassata senza rinvio l’ordinanza impugnata, essendo il termine del trattenimento ormai scaduto.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto gi à sancito, tra le tante , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonché Cass., SU, n. 24413 del 2021).

Perta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24502/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- e contro MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587)che lo rappresenta e difende ope legis -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO d el TRIBUNALE di POTENZA n. 2239/2021depositato i l 23/08/2021 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimentodel 23 agosto 2021 il Tribunale di Potenza ha prorogato di trenta giorni il trattenimento disposto dal Questore di Potenza in data 22-7-2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Montassar, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito della formalizzazione della domanda diprotezione internazionale in data 16-7-2021 da parte del cittadino straniero, già trattenuto in forza di provvedimento del Questore di Siracusa del 25-6-2021, emesso contestualmente al decreto di respingimento, convalidato dal Giudice di Pace di Melfi il 26-6-2021. La motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: « ritenuto che l’eccezione difensiva di tardivi tà della decisione della Commissione territoriale afferisce alla efficacia o validità del provvedimento di trattenimento e, pertanto, deve essere sollevata con apposita richiesta di riesame del provvedimento medesimo, essendo diversi i presupposti e condizioni rispetto all’esame della richiesta del diverso provvedimento di proroga; rilevato altresì che la dichiarazione di ospitalità presso un connazionale ̀ stata presentata per la prima volta all’udienza, onde la Questura non ha avuto modo di verificare l’effettività della disponibilitàe la veridicit à della predetta dichiarazione; preso atto altresì la Commissione territoriale ha respinto per manifesta infondatezza la richiesta di protezione internazionale avanzata dall’interessato e tale provvedimento, sebbene impugnato, conserva efficacia esecutiva almeno sino alla pronuncia di sospensiva, attualmente rigettata ed impugnata dinanzi al giudice investito della richiesta di protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008;considerato in ogni caso che il richiedente trattenuto, che presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale, rimane in stato di trattenimento nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale e, in questo caso, il Questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni, di volta in volta prorogabili da parte del tribunale (art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 142 del 2015); ritenuto, pertanto, che sussistono le ragioni che giustificano la proroga del trattenimento e che la stessa possa essere concessa per un periodo di 30 gg. in considerazione che è applicabile la cd. procedura semplificata per il rimpatrio ». 2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della Questura di Potenza, rimasta intimata, e del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza. 3. All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 7746/2023, con cui era disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione dei ricorsi rimessi alla pubblica udienza del 30-3-2023 in ordine alla questione concernenti i riflessi della violazione dei termini ex art.28 bis d.lgs.n.25 del 2008, il ricorso è stato nuovamente fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico articolato motivo di ricorso è denunciata la v iolazione dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. –Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge, ed in particolare (a)dell’art. 6 del D. Lgs. 142/2015 e dell’art. 35/bis, comma 4, D. Lgs. 25/2008, poiché a seguito della mancata sospensione, da parte del Tribunale, del provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della [OSCURATO:PERSONA], era divenuto possibile il rimpatrio, non sussistendo, nel caso di specie, i presupposti di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 7 del D. Lgs. 142/2015; (b) dell’art. 28/bis, comma 2, del D. Lgs. 25/2008, in quanto risultavano superati i termini perentori previsti dalla cd. “procedura accelerata” pari a giorni 7+2, atteso che il parere della Commissione era stato emesso il 05.08.2021 e notificato il 12.08.2021; (c)dell’art. 14 del D. Lgs. 286/1998, che prevede la possibilità di richiedere la proroga della permanenza nel C.P.R. per un periodo ulteriore rispetto alla prima frazione temporale concessa in sede di convalida, unicamente in caso di gravi difficoltà con riferimento all’accertamento sull’identità e della nazionalità del trattenuto, ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio, mentre, ad avviso del ricorrente, non erano stati indicati, né provati elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l’identificazione ovvero che fosse necessaria un’ulteriore frazione temporale al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio (la Questura di Potenza non aveva fornito alcuna documentazione diretta a sostenere la richiesta di proroga del trattenimento, relativa alle attività compiute dalla stessa e finalizzate al rimpatrio dell’odierno ricorrente), sicché al più avrebbero dovuto disporsi misure non coercitive; (d) della legge 17.10.2017 n.161, poiché la Questura, nella richiesta di proroga, aveva affermato che “il medesimo risulta avere precedenti di polizia e penali relativamente a reati inerenti l’ingresso ed il soggiorno illegale, non è in possesso di alcun documento valido ed era pronto al rimpatrio datato 22/07/2021 mediante il charter ministeriale con direttiva nr. 400/B” (ingresso in Italia nel 2011-risulta dalla richiesta di proroga sul PCT), ma non era stato effettuato alcun accertamento sulla pericolosità concreta ed attuale dell’odierno ricorrente, come necessario in base alla giurisprudenza di questa Corte che richiama. 2. Il motivo è fondato nei limiti che si vanno ad illustrare. 2.1. Secondo l’orientamento che il Collegio condivide (v. Cass. n. 17834/2022), ove il richiedente protezione giàpresente in un C.P.R., in attesa dell'esecuzione di un decreto di espulsione, sia nuovamente ivi trattenuto ex art. 6, comma 3 del d. lgs. n. 142 del 2015, per avere presentato una domanda di protezione internazionale, la durata massima del trattenimento cos̀ disposto deve intendersi stabilita dal comma 5 della predetta norma, mentre il disposto del comma 6, che prevede che «il trattenimento o la proroga del trattenimento non possono protrarsi oltre il tempo strettamente necessario all'esame della domanda», deve intendersi nel senso che, una volta definito il procedimento amministrativo relativo all'esame della domanda, il trattenimento disposto a quello scopo decade, non potendo protrarsi oltre il tempo necessario a definire quel procedimento. Sul punto, è stato infatti chiarito nell’arresto giurisprudenziale da ultimo citato (v. sempre Cass. n. 17834/2022, cit. supra, conf. Cass.9042/2023), che, ai sensi dell'art.28-bis d.lgs. 25/2008, nel caso di domanda di protezione internazionale presentata in costanza di trattenimento, come avvenuto nel caso di specie, la Commissione territoriale fissa l'audizione del richiedente nei sette giorni successivi dall'invio della documentazione da parte della questura ed assume la decisione nei due giorni successivi; sono, tuttavia, previste varie deroghe con raddoppio dei termini suddetti, fino a diciotto giorni (domanda manifestatamente infondata, domanda reiterata senza motivi nuovi, richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis, etc.). Peraltro, ai sensi del comma 5, «i termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis». 2.2. Ciò posto, nel ricorso s i deduce , anzitutto, l’insussistenza sopravvenuta del titolo del trattenimento dovuta al rigetto della sospensiva, di cui si dà espressamente atto nel provvedimento impugnato, e detto profilo di censura merita accoglimento. Occorre, in primo luogo, richiamare il disposto dell’art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 142/2015, secondo il quale«Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3-bis, secondo periodo che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». Il successivo comma 8 stabilisce che «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a sessanta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale in composizione monocratica, finche' permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente dodici mesi». Ora, nella specie, il Tribunale ha obliterato proprio il disposto del comma 7 dell’art. 6 in esame(cfr. Cass. 2378/2024, in fattispecie sovrapponibile alla presente). L’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di diniego della protezione internazionale della CommissioneTerritoriale, ed è questa la regola generale, rispetto alla quale si pongono in deroga le disposizioni dettate da l comma 4 del citato art .35 - bis d.lgs. 25/2008, per l’appunto richiamato dall’art.7 d.lgs. 142/2015 . Detto comma disciplina la procedura di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] e prevede l’emissione diun primo decreto, adottato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte, da notificare alle parti, cui segue, una volta instaurato il pieno contraddittorio, un nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, che conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Questa Corte, con recente pronuncia (Cass. 18567/2023) , ha affermato : « In termini generali, la proposizione del ricorso del richiedente asilo avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale sospende l'efficacia esecutiva di tale provvedimento, con la conseguenza che non scatta l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, permanendo la situazione di inespellibilità fino all'esito della decisione sul ricorso (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415). Tale effetto non si produce nel caso di proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale da parte di soggetti nei cui confronti ̀ stato adottato un provvedimento di trattenimento, in base all’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008; peraltro, in forza del comma 4 dello stesso articolo, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni». Nella fattispecie scrutinata con la citata pronuncia, pertanto, risultava soltanto che lo straniero avesse formulato un’istanza di sospensiva ex art. 35-bis comma 4, giacché ne dava implicitamente conto anche il Tribunale nel provvedimento impugnato,e in quel caso è stato rilevato che « il trattenimento non dipende dall’efficacia esecutiva del provvedimento della commissione: l’art. 35 bis, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 25/2008 dispone che il trattenimento osta alla sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento della nominata commissione e la decisione assunta dal tribunale a norma del successivo comma 4 spiega appunto effetto su detta efficacia esecutiva, non sul trattenimento. D’altro canto, anorma dell’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015, il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2, 3 e 3 bis, secondo periodo, dello stesso art. 6, il quale presenti ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della commissione territoriale, rimane nel centro fino all’adozione del provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva di cui al comma 4 dell’art. 35 bis, nonché per tutto il tempo in cui ̀ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto. Nel disciplinare il detto trattenimento, l’art. 6, comma 8, d.lgs. n. 142/2015 investe poi il tribunale della verifica delle «condizioni di cui al comma 7», e cioè del solo accertamento circa la pendenza del procedimento giurisdizionale. In conclusione, la delibazione operata a norma del cit. comma 4 dell’art. 35 bis spiega incidenza sul piano dell’efficacia esecutiva del provvedimento della commissione, e dunque preclude, semplicemente, che lo straniero sia costretto ad abbandonare l’Italia nella pendenza del giudizio: non implica che il richiedente asilo cessi di essere trattenuto in quel periodo di tempo, visto che l’art. 6, comma 7, d.lgs. n. 142/2015 stabilisce esattamente il contrario». Si discuteva, dunque , nella fattispecie scrutinata con la pronuncia da ultimo citata, dell’efficacia del trattenimento nella pendenza del ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale e prima della decisione sulla richiesta di sospensiva ex comma 4 dell’art.35-bis citato. Invece, nella fattispecie ora in esame, nel decreto di convalida della proroga del trattenimento, qui impugnato, il Tribunale ha dato atto che era stato proposto ricorso giurisdizionale avverso il diniego di protezione della Commissione territoriale, quindi il giudizio era da ritenersi all’epoca pendente, ma ha altresì dato atto che la sospensiva non era stata concessa dal Tribunale, ossia dal giudice specializzato avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale. Dunque, n ella fattispecie oggetto de l presente giudizio l’istanza di sospensiva erastata rigettata , in base a quanto si legge nel decreto impugnato, e deve ritenersi che neppure fossero più pendenti i termini per il successivo provvedimento di conferma, revoca o modificadel rigetto della sospensiva, considerato che nulla è affermato o precisato in tal senso dal Tribunale. Ciò posto, secondo la scansione delle norme suindicate (commi 7 e 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 142/2015), poiché il ricorrente avrebbe potuto rimanere nel centro, ai sensi del comma 7, soltanto «fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35bis, nonché per tutto il tempo in cui ̀ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto», egli, all’esito del diniegodella sospensiva, non era più autorizzato a rimanere nel nostro paese «in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto». I l citato comma 7 disciplina il trattenimento correlato al giudizio sulla protezione internazionale ponendo quale imprescindibile riferimento temporale quello dell’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35 bis , nel senso che, per il periodo successivo al l’adozione di quest’ultimo provvedimento e in dipendenza dell’esito dello stesso, la norma regolamenta in modo differente, a seconda del diniego o della concessione della sospensiva, le successive scansioni del procedimento relativo al trattenimento in questione . Perciò, se l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale è accolta, il trattenimento, alle condizioni di legge, potrà eventualmente proseguire perché lo straniero è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in pendenza del ricorso giurisdizionale. Solo a tale evenienza non può cheriferirsi il comma 7 , nella parte in cui dispone che il trattenimento potrà protrarsi «per tutto il tempo in cui (il trattenuto-richiedente) ̀ autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto», in quanto, diversamente opinando, non avrebbe alcun significato il prioritario richiamo, nello stesso comma, « all’adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo art.35bis » . Invece, se è rigettata l’istanza di sospensiva, come nella specie, il collegamento del trattenimento con la pendenza del giudizio di protezione internazionale viene meno, poiché diventa esecutivo il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della domanda di asilo e il richiedente non è più autorizzato, in conseguenza di quel ricorso giurisdizionale, a rimanere nel territorio nazionale (cfr. Cass. 2378/2024 citata) . Viene, così , a cessare la giustificazione del trattenimento disposto ex art.6 d.lgs. 142/2015, salva la ripresa, alle condizioni di legge,del distinto procedimento di trattenimento ex art. 14 T.U.I., i cui termini, ai sensi del comma 5 del citato art.6, restano sospesi a far data dall’adozione del “secondo” trattenimento (cfr. Corte Cost. n.212/2023 ; Cass.36522/2023). 2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, nella specie il Tribunale non poteva prorogare iltrattenimento ex art.6 citato, una volta intervenuto il definitivo diniego della sospensiva, ai sensi del comma 4 dell’art.35 bis d.lgs. n.25/2008, da parte del Tribunale avente cognizione sulla domanda di protezione internazionale. Come si è detto, non è più legittima la proroga del trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015, giustificata dalla richiesta di protezione internazionale presentata in corso di trattenimento disposto dal Giudice di Paceex art.14 T.U.I., dopo i l definitivo rigetto dell’istanza di sospensiva che ne ha caducato il titolocon la scansione temporale prevista dalle normesuindicate, essendo, per l’appunto, il trattenuto rimasto privo del titolo giustificativo del soggiorno in dipendenza della proposizione della domanda di protezione internazionale. 2.5. L’accoglimento di detto profilo di censura assorbe le altre doglianze, riguardanti la dedotta tardività del trattenimento per il superamento dei termini della procedura accelerata o in relazione al vaglio operato dal Tribunale sulla pericolosità sociale, nonché assorbe anche le questioni poste con l’ordinanza interlocutoria n.7746/2023, restando solo da precisare, per completezza espositiva,che i giudizi di cui ai ricorsi nn. 25886/2020, 28789/2020, richiamati nella citata ordinanza interlocutoria che ha disposto il rinvio a nuovo ruolo del presente procedimento, sono stati definiti con le sentenze nn. 20070 e 20034 del 2023. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso nel senso precisato e va cassata senza rinvio l’ordinanza impugnata, essendo il termine del trattenimento ormai scaduto. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformità a quanto gi à sancito, tra le tante , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonché Cass., SU, n. 24413 del 2021). Perta