CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 ottobre 1990
Cassazione n. 42679/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1990 avverso la sentenza del 13/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 marzo 2019, il Tribunale di Messina, ritenute la continuazione e la recidiva ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. per i delitti, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni e sette mesi di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per i reati, commessi il 9 febbraio 2018, di resistenza a pubblico ufficiale, porto di fucile, spari in luogo pubblico. [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile di aver portato in luogo pubblico un fucile per minacciare i propri genitori; di aver sparato con la predetta arma in direzione del portone della loro abitazione; di aver quindi forzato in auto il posto di blocco della polizia per darsi alla fuga, di aver abbandonato l'auto e di aver cercato di divincolarsi dagli agenti provocandolo loro delle lesioni. 2. Con sentenza del 13 maggio 2020, la Corte di appello di Messina, adita dall'imputato, svolgeva ulteriore attività istruttoria e confermava la sentenza di primo grado con riguardo alla ricostruzione del fatto e alla valutazione di responsabilità dell'imputato, riformando detta sentenza solo per quanto concerne la misura della pena inflitta, che veniva rideterminata in tre anni e sei mesi di reclusione ed euro 7.500,00 di multa. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 125, 192, 533 cod. proc. pen., 4 e 7 I. n. 895 del 1967, 703 cod. pen. Il giudice di appello non ha tenuto conto dei principi sulla formazione della prova. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è stata affermata sulla base del suo silenzio nel momento in cui venne fermato dalla polizia, ma non ci sono elementi per ritenere che egli, poco prima, avesse sparato con un fucile contro il portone dell'abitazione dei genitori, perché lo stesso imputato non venne trovato con un fucile né il fatto che avesse sparato può ricavarsi dalla perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], che trovò tracce di residui di sparo sulle mani dell'imputato e che affermò potessero provenire dagli indumenti, perché non si tiene conto che gli indumenti non vennero repertati e che i poliziotti con cui [OSCURATO:PERSONA] ebbe una colluttazione avevano raccolto bossoli, con il conseguente inquinamento delle sue mani a seguito di tale colluttazione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 125 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. La motivazione in ordine alla recidiva è apparente. Vi è contraddittorietà con la diminuzione della pena stabilita dalla stessa Corte di appello. 3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Il giudice di appello ha errato nel negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione in proposito è apparente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché propone una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella che, a conferma della sentenza di primo grado sull'argomento, il giudice di appello ha posto alla base della sentenza ora impugnata, sorretta da logica motivazione e immune da vizi giuridici. La valutazione di responsabilità del Mollura, in ordine ai reati ascrittigli, è stata congruamente spiegata dal giudice di appello mediante riferimenti a chiari dati fattuali, ripresi, senza alcun vizio logico, in una concatenazione espositiva in cui sono richiamate le argomentazioni già espresse dal giudice di primo grado e sono evidenziati alcuni elementi specifici, come: il ritrovamento di un bossolo e la presenza di tracce di colpi di arma da fuoco sul portone del condominio ove abitavano i genitori del Mollura; il contenuto delle telefonate con le quali [OSCURATO:PERSONA], compagna del Mollura che si trovava dai genitori di costui, aveva chiesto l'intervento della polizia segnalando le condotte altamente aggressive e intemperanti dello stesso; il contenuto di una delle telefonate, in cui la Tavella aveva riferito di aver sentito un boato in strada, simile a quello che consegue all'esplosione di un colpo di arma da fuoco; il rintraccio del Mollura da parte della polizia, nell'immediatezza, in una via adiacente a quella della casa dei genitori dello stesso Mollura.La sentenza di appello spiega in modo logico e netto: che è inverosimile, per ragioni precisamente ivi illustrate, la tesi difensiva secondo la quale l'imputato intendeva entrare nel condominio ove abitavano i propri genitori per sfuggire a dei colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui; che detta tesi non è stata prospettata neppure dall'imputato; che la bontà della ricostruzione accolta non è inficiata dal mancato ritrovamento di alcuna arma da parte della polizia, perché è plausibile che il Mollura si sia disfatto di quella usata; che, secondo la perizia balistica espletata dal dott. [OSCURATO:PERSONA], la presenza di particelle di ferro provenienti da sparo sulle mani del Mollura lascia propendere, in considerazione del tempo trascorso fra lo sparo e il prelievo dei residui, per un inquinamento degli arti in tempo successivo allo sparo, in conseguenza del trasferimento di dette particelle dagli indumenti, mentre la presenza di particelle di ferro non si rinviene nelle armi in dotazione alle Forze dell'ordine, con la conseguenza che esse non potevano essere trasferite sulle mani del Mollura a seguito della colluttazione di costui con i poliziotti; che, anche se si i poliziotti si fossero contaminati con particelle del genere avendo raccolto un bossolo, tale contaminazione sarebbe stata minima e avrebbe potuto consentire di trasferire al Mollura ben poche particelle. Peraltro, il giudice di appello sottolinea come non possa ritenersi che la perizia abbia agevolato la posizione del Mollura, comunque già decisamente compromessa alla stregua delle altre considerazioni che inducevano a considerare certa, sulla scorta di una valutazione logica, che sia stato proprio lui l'autore degli spari. È chiaro, quindi, che il giudizio di responsabilità ha basi consistenti e non è ancorato semplicemente alla constatazione del silenzio dell'imputato nel momento in cui venne bloccato dalla polizia. 2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, inerenti al trattamento sanzionatorio, sotto i profili del riconoscimento della recidiva e della negazione delle generiche, sono manifestamente infondati, quindi inammissibili. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione posto a carico del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey e altri, Rv. 258410). Inoltre, è stato chiarito che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244). È stato precisato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014 - dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250039). 2.2. Nel caso ora in esame, la motivazione resa dal giudice di appello risulta completa, coerente e priva di vizi logici anche per il trattamento sanzionatorio. La sentenza di appello dimostra di aver analizzato con adeguata attenzione la posizione dell'imputato, sia per negare le circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità dei fatti e dei numerosi precedenti penali; sia per confermare che i delitti in contestazione, avuto riguardo a vari elementi quali la gravità delle condotte contestate e la disponibilità di un'arma, sintomatica di presumibili collegamenti con ambienti della criminalità organizzata, costituiscono sintomatica espressione di una maggiore pericolosità sociale. Dette valutazioni non si pongono in contrasto con quelle che hanno giustificato la rimodulazione della misura della pena da parte del giudice di appello, poiché è logicamente possibile che, pur mantenendosi fermo il giudizio sullo circostanze, la pena inflitta dal giudice di primo grado risulti eccessiva. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come sopra anticipato. Il giudice del merito ha dimostrato di aver analizzato, facendo corretta applicazione dei suddetti principi di diritto e rendendo motivazione non viziata da illogicità manifesta, tutti gli elementi rilevanti per la decisione. Lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata risulta basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Di contro, il ricorso si limita a proporre valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice di appello o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni del provvedimento. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass