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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23447/2025

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.Il Tribunale di Brindisi ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere in via principale il pagamento delle differenze retributive connesse all’espletamento di mansioni di Dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], Area B, da ottobre 2021 al 31.7.2009, ed in via subordinata il pagamento del compenso aggiuntivo connesso all’attività svolta in relazione alla qualifica di appartenenza.

Con sentenza n. 1840/2014, la Corte di Appello di Lecce, ricondotta la fattispecie all’art. 27 del CCNL in relazione all’incarico di direzione di struttura complessa, e ritenuto che si era verificata una reggenza per vacanza del posto ha condannato la ASL di Brindisi alla corresponsione, in favore del Caliandro, delle differenze retributive dovute per gli anni dal 2002 al 2009.

2. Con sentenza n. 33136/2019 questa Corte, decidendo sul gravame introdotto dalla ASL, ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza di appello. 3.Il giudizio di appello riassunto dalla ASL di Brindisi, è stato definito con sentenza di rigetto del gravamedalla Corte di appello di Lecce, che ha richiamato i principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 33136/2019.

4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo.

5. L’[OSCURATO:PERSONA] BRha resistito con controricorso.

DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7 del CCNL, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3.

Lamenta l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, nel quale l’Azienda si era limitata ad estrapolare dalla sentenza rescindente il principio secondo cui la sostituzione del dirigente medico ai sensi dell’art. 18 del CCNL non si configura come svolgimento di mansioni superiori.

Deduce l’erroneità della sentenza impugnata, evidenziando che la Corte territoriale nella sentenza n. 1840/2014 aveva ricondotto la fattispecie all’art. 27, e non all’art. 18 del CCNL.

Addebita alla Corte territoriale di aver preso atto in modo acritico e superficiale del principio enunciato in sede di legittimità sull’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ., senza verificare se le domande proposte dal Caliandro potevano essere accolte applicando correttamente l’art. 18 del CCNL, che si applica solo ai casi di assenza o di impedimento del titolare, riguardanti lo svolgimento temporaneo delle funzioni di altro soggetto regolarmente in servizio (su posto regolarmente coperto e non già vacante), mentre la diversa ipotesi della vacanza del posto protratta per oltre 12 mesi resta disciplinata dall’art.2103 cod. civ.

Evidenzia che il nuovo CCNL dell’area sanità, con decorrenza dal 2016, avendo sostituito l’art. 18 con l’art. 22, aveva introdotto una novità rilevante stabilendo al comma 7 che il maggiore aggravio di responsabilità che deriva al dirigente incaricato può essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati; evidenzia che tale principio è a fortiorivalido qualora il direttore di struttura complessa sia cessato dal servizio e la vacanza si perpetui per anni, non potendo in tal caso parlarsi di “sostituzione”.

2. Ilricorso è inammissibile , non essendo configurabili le violazioni di legge denunciate.

3. La sentenza impugnata ha testualmente riportato la sentenza di questa Corte n. 33136/2019, che ha ricondotto la fattispecie (relativa all’attribuzione al Caliandro, già veterinario dirigente della ASL di Brindisi, con decorrenza dal 1° ottobre 2001 sino alla data del pensionamento intervenuto il 31.7.2009, dell’incarico di sostituire il direttore della struttura complessa Area B, in virtù di apposita delibera del direttore generale n. 1762 del 2001) all’istituto della sostituzione, disciplinato dall’art. 18 del CCNL, e non dall’art. 27 del medesimo CCNL, ed ha escluso l’applicabilità dell’art. 2103 cod. civ.

Deve in proposito rammentarsi che la natura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto (v. tra le più recenti Cass. n. 26545/2024; Cass. n. 31908/2022).

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelgiudizio di rinvio, che costituisceun procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità(Sez. 2 - , Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023) .

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.Il Tribunale di Brindisi ha respinto le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], volte ad ottenere in via principale il pagamento delle differenze retributive connesse all’espletamento di mansioni di Dirigente di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], Area B, da ottobre 2021 al 31.7.2009, ed in via subordinata il pagamento del compenso aggiuntivo connesso all’attività svolta in relazione alla qualifica di appartenenza. Con sentenza n. 1840/2014, la Corte di Appello di Lecce, ricondotta la fattispecie all’art. 27 del CCNL in relazione all’incarico di direzione di struttura complessa, e ritenuto che si era verificata una reggenza per vacanza del posto ha condannato la ASL di Brindisi alla corresponsione, in favore del Caliandro, delle differenze retributive dovute per gli anni dal 2002 al 2009. 2. Con sentenza n. 33136/2019 questa Corte, decidendo sul gravame introdotto dalla ASL, ha accolto il ricorso ed ha cassato la sentenza di appello. 3.Il giudizio di appello riassunto dalla ASL di Brindisi, è stato definito con sentenza di rigetto del gravamedalla Corte di appello di Lecce, che ha richiamato i principi espressi da questa Corte nella sentenza n. 33136/2019. 4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo. 5. L’[OSCURATO:PERSONA] BRha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 7 del CCNL, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3. Lamenta l’inammissibilità del ricorso in riassunzione, nel quale l’Azienda si era limitata ad estrapolare dalla sentenza rescindente il principio secondo cui la sostituzione del dirigente medico ai sensi dell’art. 18 del CCNL non si configura come svolgimento di mansioni superiori. Deduce l’erroneità della sentenza impugnata, evidenziando che la Corte territoriale nella sentenza n. 1840/2014 aveva ricondotto la fattispecie all’art. 27, e non all’art. 18 del CCNL. Addebita alla Corte territoriale di aver preso atto in modo acritico e superficiale del principio enunciato in sede di legittimità sull’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ., senza verificare se le domande proposte dal Caliandro potevano essere accolte applicando correttamente l’art. 18 del CCNL, che si applica solo ai casi di assenza o di impedimento del titolare, riguardanti lo svolgimento temporaneo delle funzioni di altro soggetto regolarmente in servizio (su posto regolarmente coperto e non già vacante), mentre la diversa ipotesi della vacanza del posto protratta per oltre 12 mesi resta disciplinata dall’art.2103 cod. civ. Evidenzia che il nuovo CCNL dell’area sanità, con decorrenza dal 2016, avendo sostituito l’art. 18 con l’art. 22, aveva introdotto una novità rilevante stabilendo al comma 7 che il maggiore aggravio di responsabilità che deriva al dirigente incaricato può essere compensato anche con una quota in più di retribuzione di risultato rispetto a quella dovuta per l’ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati; evidenzia che tale principio è a fortiorivalido qualora il direttore di struttura complessa sia cessato dal servizio e la vacanza si perpetui per anni, non potendo in tal caso parlarsi di “sostituzione”. 2. Ilricorso è inammissibile , non essendo configurabili le violazioni di legge denunciate. 3. La sentenza impugnata ha testualmente riportato la sentenza di questa Corte n. 33136/2019, che ha ricondotto la fattispecie (relativa all’attribuzione al Caliandro, già veterinario dirigente della ASL di Brindisi, con decorrenza dal 1° ottobre 2001 sino alla data del pensionamento intervenuto il 31.7.2009, dell’incarico di sostituire il direttore della struttura complessa Area B, in virtù di apposita delibera del direttore generale n. 1762 del 2001) all’istituto della sostituzione, disciplinato dall’art. 18 del CCNL, e non dall’art. 27 del medesimo CCNL, ed ha escluso l’applicabilità dell’art. 2103 cod. civ. Deve in proposito rammentarsi che la natura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto (v. tra le più recenti Cass. n. 26545/2024; Cass. n. 31908/2022). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nelgiudizio di rinvio, che costituisceun procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità(Sez. 2 - , Ordinanza n. 24357 del 10/08/2023) . 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di
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