CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2022
Cassazione n. 31908/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1382-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale 2536 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llA, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 690/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2020 R.G.N. 494/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata - a seguito di due declaratorie di questa Corte di accoglimento con rinvio dei successivi ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] avverso le sentenze della Corte di Appello di Ancona - l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice con lettera del 26 aprile 2013 (sulla base della seguente contestazione: "a) aver effettuato illecite movimentazioni sul conto di [OSCURATO:PERSONA] e avere assistito all'apposizione di firme non autentiche, ossia in assenza del beneficiario del conto postale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] (impiegata con funzioni direttive); b) avere illegittimamente aperto un libretto di risparmio, cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo questi ultimi mai autorizzato tale apertura; c) aver trattenuto all'interno dell'ufficio un buono fruttifero postale intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) aver tenuto in giacenza all'interno dell'ufficio un assegno postale intestato «a me medesimo» ed emesso tre mesi prima da parte e in favore di [OSCURATO:PERSONA]"), con condanna di "[OSCURATO:PERSONA]" al pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura di diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi; "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha resistito con controricorso; le parti hanno entrambe depositato memoria il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dei principi regolatori della cognizione del giudice del rinvio, ex artt. 384 e 394 c.p.c., nonché nullità della sentenza di rinvio per mancata uniformità al principio di diritto enunciato ed indebita rinnovazione di "jusdicere" in violazione e manifesta elusione del giudicato, pure implicito e/o interno, ai sensi degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. - si duole che il giudice del rinvio, non conformandosi ai principi dettati dal giudice di legittimità con duplice conforme pronuncia (ossia la n. 27238/2018 e la n. 15111/2020), non si sia attenuto alla devoluta cognizione, circoscritta alla individuazione del regime di tutela applicabile, ossia al "giudizio di sussunzione", avendo reiterato una pronuncia di illegittimità del licenziamento con applicazione della tutela indennitaria forte sulla base di una nuova valutazione di merito, invece preclusa, attinente al fatto; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 18, commi 4 e 5, st.lav., e 53, comma quarto, del ccnI, in tema di gradualità e proporzionalità della sanzioni disciplinari, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice, nell'effettuare il giudizio di sussunzione, abbia erroneamente ricondotto la condotta della lavoratrice nell'ambito di una previsione negoziale contemplante la sanzione espulsiva, rivalutando elementi di merito con esito contrastante rispetto alle evidenze processuali e senza tener conto dell'acclarata - con la citata sentenza n. 27238/2018 - non gravità della condotta sanzionabile, per carenza di intenzionalità; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., in tema di soccombenza reciproca, con riguardo alla circoscritta cognizione del giudice di rinvio ex artt. 384 e 394 c.p.c., nonché disapplicazione dei parametri forensi vigenti ex DD.MM. nn. 55/14 e 37/18, errata determinazione del valore di causa, mancata liquidazione del compenso per fasi ed errata individuazione dello scaglione valoriale di riferimento, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale, quale secondo giudice di rinvio, abbia errato nel governo delle spese, sia applicando in maniera indiscriminata e distorta il principio di soccombenza parziale, sia fuoriuscendo dalla cognizione spettante per le fasi di legittimità e rinvio, non facendo applicazione dei criteri e delle voci previste dai vigenti parametri forensi, per cause di valore indeterminabile o comunque con scaglione di valore oltre euro 52.000. Ritenuto che: il primo motivo è fondato (con assorbimento dei successivi); infatti, questa Corte, con la già più volte richiamata sentenza n. 27238/2018, aveva evidenziato, per quanto qui interessa: «12. La Corte d'appello ha accertato in fatto quanto segue: - sul primo addebito mosso alla dipendente (...), ha ritenuto che, in realtà, l'operazione di versamento fosse stata effettuata direttamente dalla Sacchini con utilizzo dei dati identificativi e di accesso alla rete informatica appartenenti alla Fioravanti; che quest'ultima avrebbe, in sostanza, assistito alla sottoscrizione ad opera della Sacchini di un vaglia postale, in favore del [OSCURATO:PERSONA] non presente all'operazione. La Corte ha dato atto che "all'interno dell'azienda si era creata la prassi di consentire ai dipendenti dell'ufficio di svolgere operazioni con le credenziali di altri lavoratori ... specie da parte di soggetti itineranti in più uffici, come ad esempio la Sacchini". Ha aggiunto che quest'ultima "non solo era in possesso del libretto postale del beneficiario, ma ... generalmente operava su delega del sig. [OSCURATO:PERSONA] stesso, attraverso la sottoscrizione in bianco di moduli per lo svolgimento delle operazioni". Ha ritenuto che le circostanze suddette, unite alla condizione di superiorità gerarchica della Sacchini, fossero tali da far "apparire come legittimo il comportamento della Sacchini"; - riguardo al secondo addebito, la Corte di merito ha accertato che, analogamente, la Fioravanti "avesse operato sulla base delle indicazioni fornitele dalla Sacchini ... sulla base di moduli prefirmati dal beneficiario [OSCURATO:PERSONA]" ed ha ritenuto che anche in tal caso, per il contesto in cui si erano svolte le operazioni, la dipendente "non pote(sse) percepire in maniera evidente l'illegittimità delle condotte tenute dalla superiore gerarchica". - quanto agli ultimi due addebiti, la Corte territoriale ha accertato, in base alle prove testimoniali, come la Fioravanti avesse trattenuto i titoli "su espressa richiesta delle parti interessate", con comportamenti "non rispettosi delle procedure interne". 13. La sentenza impugnata (...) ha ritenuto la condotta sussumibile nella previsione di cui all'art. 54, comma 6, lett. a) del contratto collettivo, che sanziona col licenziamento senza preavviso la "connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi". Ha poi valutato la sanzione espulsiva sproporzionata in relazione al concreto disvalore dei fatti addebitati. (...). 21. Dall'accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello e dalla valutazione operata dalla stessa quanto all'elemento soggettivo della condotta posta in essere dalla lavoratrice, emerge l'errore di sussunzione della fattispecie concreta nella previsione di cui all'art. 54, comma 6, lett. a) del c.c.n.I., essendo la connivenza, richiesta da tale disposizione, logicamente incompatibile con l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, di non consapevolezza dell'altrui abuso. 22. La Corte di merito ha dettagliatamente ricostruito l'atteggiamento della volontà della dipendente, mettendo in rilievo non solo la sua condizione di lavoratrice sottoposta gerarchicamente alla Sacchini, quindi non titolata per funzioni a controllarne l'operato, ma anche la prassi per cui i lavoratori itineranti usavano l'accesso alla rete informatica dei colleghi, il fatto per cui la Sacchini generalmente operasse come delegata del sig. [OSCURATO:PERSONA] e nel caso di specie era munita di moduli dal medesimo prefirmati; che analoghi moduli prefirmati erano stati usati per le operazioni nell'interesse del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tali caratteristiche, messe in risalto dalla Corte d'appello, paiono non sovrapponibili ad una connivenza nell'altrui abuso che presuppone la consapevolezza sia della grave illiceità dell'operazione, che ne comporta la qualifica quale abuso, sia del contributo alla stessa dato attraverso un tacito consenso e un mancato doveroso impedimento. 23. L'assenza di tali caratteristiche nella condotta della Fioravanti, per come accertata dalla Corte di merito, rende fondato il motivo di ricorso in esame quanto al dedotto vizio di sussunzione, per avere la sentenza impugnata attratto la fattispecie concreta nell'ipotesi astrattamente prevista dal c.c.n.l. come suscettibile di sanzione espulsiva, nonostante la ritenuta assenza di un atteggiamento doloso della volontà nella violazione della procedure interne, condotta rilevante piuttosto ai fini delle sanzioni conservative ivi previste»; sempre questa Corte, adita nuovamente dalla lavoratrice - avendo il giudice del rinvio ritenuto che il comportamento della medesima integrasse, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la fattispecie della "consapevole tolleranza dell'altrui abuso", con conseguente applicazione della tutela indennitaria "forte" - aveva affermato, tra l'altro, che: «11. La Corte di merito (...) quale giudice del rinvio, nel procedere al nuovo accertamento di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, non poteva rivalutare l'atteggiamento soggettivo dell'incolpata al fine di escludere o meno la consapevolezza che la condotta compiuta su richiesta della Sacchini integrasse abuso di pubblica fede ovvero grave violazione di fondamentali regole operative dell'Ufficio perché, effettuando un esame "ex novo", ha proceduto ad una nuova valutazione di merito ormai preclusa da "dictum" affermato in sede di legittimità che aveva demandato solo una nuova verifica della sussunzione del caso "de quo" nella previsione della contrattazione collettiva. 12. Solo per completezza, ai fini dell'accertamento della predetta sussunzione, deve sottolinearsi che solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell'art. 18 novellato. Coerentemente non può dirsi consentito al giudice, in presenza di una condotta accertata che non rientri in una di quelle descritte dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari come punibili con sanzione conservativa, applicare la tutela reintegratoria operando una estensione non consentita, per le ragioni suesposte, al caso non previsto sul presupposto del ritenuto pari disvalore disciplinare (cfr. Cass. n. 12365 del 2019). 13. L'accoglimento del primo motivo rende assorbita la trattazione del secondo e del terzo motivo, dipendenti dalla soluzione sulla problematica posta dal primo che richiede un accertamento di fatto che deve svolgere necessariamente la Corte di merito. (...) 15. La sentenza gravata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Bologna, che procederà ad un nuovo esame secondo i principi e le direttive sopra esposte (...)»; la sentenza impugnata ha ritenuto che la mancanza contestata integrasse l'ipotesi di cui all'art. 54, comma 5, lett. d), del ccnl, che prevede l'intimazione del licenziamento a carico del lavoratore che abbia "occultato fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza della Società o ad essa affidati", dal quale si ricaverebbe, secondo la sentenza in questione, che il lavoratore venuto a conoscenza delle predette condotte sia gravato di un onere di comunicazione alla società il cui mancato assolvimento integra l'ipotesi in questione; ciò, in concreto, sul rilievo che «il comportamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA] è consistito nel non aver rilevato, e aver anzi tollerato, il comportamento dell'altra dipendente Sacchini, avente ad oggetto la sottoscrizione di un vaglia postale, in favore di [OSCURATO:PERSONA], senza che quest'ultimo fosse presente all'operazione (...), e nell'avere illegittimamente ella stessa aperto un libretto a risparmio, cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non avendo mai questi ultimi autorizzato tale apertura, operando "sulla base delle indicazioni fornitele dalla Sacchini, che, anche in questo caso, aveva operato sulla base dei moduli prefirmati dal beneficiario [OSCURATO:PERSONA]" (...). Appare pertanto evidente, per quanto accertato, come la Fioravanti fosse a conoscenza di condotte chiaramente riferibili a illecito uso, distrazione di somme o di beni di spettanza o di pertinenza di Poste o ad essa affidati dal momento che davanti ai suoi occhi ed in assenza dell'interessato la Sacchini aveva apposto una firma di suo pugno su di un vaglia postale invece di tale [OSCURATO:PERSONA] al fine di consentire una operazione di versamento su un conto postale di quest'ultimo di una rilevante somma ed avesse ella stessa, sempre in assenza del cliente, aperto su indicazione della Sacchini un libretto a risparmio cointestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sempre in assenza dei clienti e sulla base di moduli prefirmati di cui non aveva contezza della provenienza. [OSCURATO:PERSONA], sulla quale gravava l'obbligo di riferire i fatti e le circostanze che aveva appreso chiaramente riferibili quantomeno ad evidenti anomalie procedurali integranti un illecito uso, ancorché attribuibili alla Sacchini, certamente non si è attivata in alcun modo omettendo di provvedervi così integrando una condotta inosservante quantomeno dei regolamenti o degli ordini di servizio»; anche questa volta, il giudice del rinvio non si è limitato ad operare un giudizio di mera sussunzione, ma ha rivalutato, in punto di elemento soggettivo della lavoratrice, la di lei condotta, ritenuta, sostanzialmente, di "tolleranza" dell'operato illecito altrui, in contrasto con quanto affermato da questa Corte nella citata sentenza n. 27238/2018 (e ribadito dalla n. 15111/2020), ove era stata posta in risalto la mancanza di consapevolezza (incompatibile all'evidenza con la tolleranza), in capo alla lavoratrice, dell'illiceità dell'altrui condotta;e già questo basta a ritenere integrata la violazione denunziata, essendo stato il giudizio di sussunzione - in cui peraltro si identifica erroneamente l'occultamento con la mancata denunzia e si stigmatizza una "condotta inosservante quantomeno dei regolamenti o degli ordini di servizio", estranea alla previsione collettiva considerata - operato in contrasto con le indicazioni fornite da questa Corte; la sentenza impugnata va così cassata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze - affinché effettui il giudizio di sussunzione della condotta della lavoratrice caratterizzata, nel caso, dalla mancanza di consapevolezza dell'illiceità dell'altrui condotta -, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata