CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 26299/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RINVIO- FATTO 1. Con sentenza non definitiva il Tribunale di L’Aquila ha riconosciuto il carattere subordinato del rapporto di lavoro intercorso dal 2.12.2002 al 30.11.2010 tra [OSCURATO:PERSONA] (impiegatapresso la Regione Abruzzo in regime di collaborazione coordinata e continuativa) e la Regione Abruzzo, ed ha rimesso alla sentenza definitiva la determinazione delle somme dovute a titolo di differenze di retribuzione. 2. Con sentenza definitiva, il Tribunale di L’Aquila, in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA],ha accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 2.12.2002 al 30.11.2010, con inquadramento dello Scarascia D1 e profilo professionale Spec. Prog. An. Svil. Sist. Inf. geomatici ed ha condannato la Regione Abruzzo a pagamento delle differenze di retribuzione e dell’indennità sostitutiva delle ferie, mentre ha rigettato la domanda di condanna al pagamento dell’indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010. 3. La Corte di Appello di L’Aquila, in parziale accoglimento del gravame proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza non definitiva e avverso la sentenza definitiva, ha accertato la natura subordinata della prestazione lavorativa della Stromei e l’illegittimità dei contratti di collaborazione stipulati tra le parti, dell’apposizione dei relativi termini di durata e della reiterazione di essi ed ha ritenuto l’insussistenza del diritto della Stromei all’indennità per ferie non godute. 4. La sentenza n. 21781/2022 di questa Corte ha cassato tale sentenza in relazione ai motivi accolti ed ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché si adeguasse nella decisione ai principi espressi in relazione ai motivi primo e secondo e provvedesse ad emendare il vizio di motivazione denunciato con il quarto motivo, riguardante la domanda di pagamento del valore economico dei buoni pasto. 5. La Corte di Appello di L’Aquila, adita in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata nel resto, ha condannato la Regione Abruzzo al pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute nella misura di € 7.302,21 oltre accessori, nonché al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32 della legge n. 183/2010, nella misura di 10,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 7. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. DIRITTO 1.Con l’unico motivo il ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda riguardante il valore dei buoni pasto non corrisposti dalla Regione Abruzzo alla Stromei , ancorché la sentenza rescindente avesse accolto il motivo di ricorso riguardante l’omessa pronuncia su tale domanda da parte della Corte territoriale, riproposto nel ricorso in riassunzione. Evidenzia che la sentenza impugnata nemmeno menziona la domanda relativa ai buoni pasto. 2. Il ricorso è fondato. 3.La sentenza n. 21781/2022 di questa Corte nella motivazione sul quarto motivo ha affermato “ 40. L’articolo 45 del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dispone che possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. Dalla sentenza impugnata risulta pagina 8) che: « l’orario di lavoro, pur non espressamente vincolante, era sostanzialmente eterodeterminato (dovendo essere necessariamente coordinato con le attività dell’ente) ed era del tutto conforme a quello del personale di ruolo (compresi i rientri pomeridiani)…» 41.Ricorre dunque il vizio di omesso esame di fatto decisivo testuale, ovvero risultante dalla stessa sentenza impugnata. Il giudice dell’appello ha ritenuto non provata la articolazione oraria della prestazione e le modalità del rientro pomeridiano; risulta, tuttavia, dalla sentenza che i collaboratori seguivano lo stesso orario del personale di ruolo, anche quanto ai rientri pomeridiani. 42. Il fatto non esaminato rende priva di base la statuizione assunta, fondata esclusivamente sul mancato assolvimento dell’onere della prova delle modalità orarie della prestazione. 43. Al riguardo va aggiunto che non sussiste nella fattispecie di causa la preclusione alla deducibilità del vizio di motivazione di cui all’articolo 348 ter, commi quattro e cinque, cod.proc.civ., in quanto nel primo grado il rigetto della domanda era stato fondato dal Tribunale sulla natura di agevolazione di carattere assistenziale del buono pasto e sul generico difetto delle condizioni previste dalla normativa vigente per usufruire del buono pasto. 44. Nella parte in cui la sentenza si fonda sul preteso difetto di allegazione di prova « della rinuncia alla pausa per il pranzo in maniera funzionale all’assolvimento di un servizio continuativo imposto dalla amministrazione» ricorrela denunciata violazione dell’art. 45 CCNL 14 settembre 2000, richiamato dal successivo articolo 46comma due, che richiede quale unica condizione per la fruizione del buono pasto l’inizio dell’attività lavorativa al mattino e la prosecuzione nelle ore pomeridiane, con intervallo compreso tra i trenta minuti e le due ore”. Nel ricorso in riassunzione, la Stromei ha chiesto la nuova valutazione della domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non corrisposti ed ha in proposito evidenziato di avere prestato servizio presso la regione Abruzzo dal 2.12.2002 al 30.11.2010 e di avere effettuato mediamente due rientri settimanali per un totale di 830 rientri e che il valore di ciascun buono è di € 10,00 fino al 1° gennaio 2007 e di € 12,00 per il periodo successivo; ha chiesto pertanto il pagamento a tale titolo della somma di € 9156,00. 4. Come è noto, l’art. 112 c.p.c. introduce nel nostro ordinamento il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e vincola, espressamente, il giudice a «pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa». Non potrà, dunque, il giudicante, decidere su domande non avanzate (vizio di extrapetizione) né, come avvenuto nel caso di specie, omettere la decisione su domande avanzate (vizio di omessa pronuncia). Da tempo questa Corte ha inoltre chiarito che la natura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice del rinvio è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto (v. tra le più recenti Cass. n. 26545/2024; Cass. n. 31908/2022). 5. La Corte d’Appello de L’Aquila, nella sua funzione di Giudice del rinvio, ha fatto corretta applicazione dei principi disposti dalla Corte di Cassazione, condannando la Regione Abruzzo a corrispondere all’odierno ricorrente quanto dovuto sia a titolo di indennità per ferie non godute sia a titolo di risarcimento del danno, ma non ha tenuto conto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 21781/2022, che ha accolto il quarto motivo di ricorso proposto dallo Scarascia ed ha cassato la sentenza impugnata edha omesso la decisione sull’ulteriore domanda avanzata nell’atto di riassunzione e relativa al valore dei buoni pasto non corrisposti dalla Regione Abruzzo alla Stromei. In particolare la sentenza impugnata, non avendo dato atto dell’accoglimento del motivo di ricorso con cui lo Scarascia aveva impugnato la sentenza n. 57/2016 della Corte di Appello di L’Aquila denunciando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti e la violazione dell’art. 45 del CCNL [OSCURATO:PERSONA], e non avendo tenuto conto della richiesta di nuova valutazione della domanda relativa al pagamento dei buoni pasto non corrisposti, contenuta nel ricorso in riassunzione, ha omesso di pronunciare sulla domanda relativa al mancato pagamento dei buoni pasto. 6. Il ricorso va pertanto accolto ela sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione , anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.