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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 1977

Cassazione n. 13938/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/03/1977 a Locri avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato, come Vicepresidente del Gruppo consortile CoopService Gestioni, dei delitti di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata a una serie di reati di turbata libertà degli incanti, corruzione, altri delitti contro la P.A. e del conseguente reato fine di corruzione, aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.

A fronte delle deduzioni difensive imperniate sulle circostanze che Piccolo era incensurato, si era dimesso da ogni carica nelle società consorziate aderenti alla ATI Helios, reso ampie dichiarazioni in sede di interrogatorio di garanzia, e che la CoopService era stata sottoposta a sequestro preventivo, osservava il Tribunale che non erano emersi elementi idonei a scardinare l'ipotesi accusatoria del reato associativo e del patto corruttivo, che era supportata prevalentemente dal tenore delle numerose conversazioni intercettate e trascritte in motivazione.

Oltre la duplice presunzione relativa per i delitti aggravati di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'intreccio di relazioni nel contesto di un collaudato e stabile sistema di commistione di interessi pubblici e privati per l'aggiudicazione di appalti e per l'illecito approvvigionamento del denaro occorrente per la rennunerazione dei funzionari corrotti rendevano concreto e attuale sia il rischio per la genuinità degli ulteriori accertamenti investigativi in corso che il pericolo di reiterazione criminosa, perciò adeguata la misura autocustodiale.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Piccolo, deducendo con plurimi ma connessi motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente, atteso che non sarebbe stato preso concretamente e adeguatamente in esame l'unico tema esclusivamente devoluto con l'atto di appello, cioè la persistenza delle esigenze cautelari con riguardo all'asserito pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio e con riferimento alla posizione di altri coindagati ai quali non era stata applicata alcuna misura coercitiva.

In data 16 marzo 2022 la difesa ha depositato "motivi nuovi" con i quali si ribadiscono le censure svolte. [OSCURATO:PERSONA]

1. I plurimi ma sostanzialmente convergenti motivi di ricorso risultano fondati. 2 0-1

2. Invero, con riguardo alle esigenze cautelari, che costituivardoggetto dell'esclusivo thema decidendum devoluto con l'atto di appello, la motivazione sul punto (rintracciabile solo nelle pagine 31-32 dell'ordinanza impugnata) si palesa meramente apparente, perché apodittica e sprovvista di ogni riferimento alla concretezza del caso e agli specifici elementi asseritannente ostativi alla revoca o al ridimensionamento della misura coercitiva applicata.

Il giudizio di persistente pericolo di recidivanza e di rischio di inquinamento delle acquisizioni investigative risulta invero disancorato dalle specifiche argomentazioni difensive attinenti alle circostanze: - della incensuratezza dell'indagato; - del recesso dalla qualità di socio e delle correlate dimissioni irrevocabili da ogni carica all'interno delle società consorziate aderenti alla ATI Helios; - del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia; - della sottoposizione di tutte le imprese dell'ATI e quindi anche del Gruppo CoopService a sequestro preventivo; - dell'essere costituito il compendio indiziario da numerose e incontroverse conversazioni intercettate, fra l'altro testualmente trascritte in motivazione.

Elementi di fatto, questi offerti dalla difesa, che il Tribunale non prende in considerazione e con i quali non si confronta affatto per giustificare, in concreto e nel merito, la effettiva e persistente esigenza ed esclusiva adeguatezza degli arresti domiciliari, come misura adeguata a neutralizzare l'asserito rischio di reiterazione del reato o per la genuinità della prova.

2. L'ordinanza impugnata, siccome viziata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il 24/03/1977 a Locri avverso l'ordinanza del 05/10/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso ; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione per il riesame, ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indiziato, come Vicepresidente del Gruppo consortile CoopService Gestioni, dei delitti di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata a una serie di reati di turbata libertà degli incanti, corruzione, altri delitti contro la P.A. e del conseguente reato fine di corruzione, aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. A fronte delle deduzioni difensive imperniate sulle circostanze che Piccolo era incensurato, si era dimesso da ogni carica nelle società consorziate aderenti alla ATI Helios, reso ampie dichiarazioni in sede di interrogatorio di garanzia, e che la CoopService era stata sottoposta a sequestro preventivo, osservava il Tribunale che non erano emersi elementi idonei a scardinare l'ipotesi accusatoria del reato associativo e del patto corruttivo, che era supportata prevalentemente dal tenore delle numerose conversazioni intercettate e trascritte in motivazione. Oltre la duplice presunzione relativa per i delitti aggravati di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., l'intreccio di relazioni nel contesto di un collaudato e stabile sistema di commistione di interessi pubblici e privati per l'aggiudicazione di appalti e per l'illecito approvvigionamento del denaro occorrente per la rennunerazione dei funzionari corrotti rendevano concreto e attuale sia il rischio per la genuinità degli ulteriori accertamenti investigativi in corso che il pericolo di reiterazione criminosa, perciò adeguata la misura autocustodiale. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di Piccolo, deducendo con plurimi ma connessi motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione apparente, atteso che non sarebbe stato preso concretamente e adeguatamente in esame l'unico tema esclusivamente devoluto con l'atto di appello, cioè la persistenza delle esigenze cautelari con riguardo all'asserito pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio e con riferimento alla posizione di altri coindagati ai quali non era stata applicata alcuna misura coercitiva. In data 16 marzo 2022 la difesa ha depositato "motivi nuovi" con i quali si ribadiscono le censure svolte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I plurimi ma sostanzialmente convergenti motivi di ricorso risultano fondati. 2 0-1 2. Invero, con riguardo alle esigenze cautelari, che costituivardoggetto dell'esclusivo thema decidendum devoluto con l'atto di appello, la motivazione sul punto (rintracciabile solo nelle pagine 31-32 dell'ordinanza impugnata) si palesa meramente apparente, perché apodittica e sprovvista di ogni riferimento alla concretezza del caso e agli specifici elementi asseritannente ostativi alla revoca o al ridimensionamento della misura coercitiva applicata. Il giudizio di persistente pericolo di recidivanza e di rischio di inquinamento delle acquisizioni investigative risulta invero disancorato dalle specifiche argomentazioni difensive attinenti alle circostanze: - della incensuratezza dell'indagato; - del recesso dalla qualità di socio e delle correlate dimissioni irrevocabili da ogni carica all'interno delle società consorziate aderenti alla ATI Helios; - del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia; - della sottoposizione di tutte le imprese dell'ATI e quindi anche del Gruppo CoopService a sequestro preventivo; - dell'essere costituito il compendio indiziario da numerose e incontroverse conversazioni intercettate, fra l'altro testualmente trascritte in motivazione. Elementi di fatto, questi offerti dalla difesa, che il Tribunale non prende in considerazione e con i quali non si confronta affatto per giustificare, in concreto e nel merito, la effettiva e persistente esigenza ed esclusiva adeguatezza degli arresti domiciliari, come misura adeguata a neutralizzare l'asserito rischio di reiterazione del reato o per la genuinità della prova. 2. L'ordinanza impugnata, siccome viziata da mancanza e manifesta illogicità della motivazione, va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
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