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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 22007/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 12712/2022 depositatail 02/03/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona del dott.[OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente.Numero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. 115/2002 - avverso ildecreto di liquidazione dei suoi compensi quale difensore di soggettoammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando la violazione delladisciplina in materia di minimi parametrali.Il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione e compensava le speseprocessuali richieste dall’opponente, motivando in considerazione delmancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dellaGiustizia intimato.Avverso tale decisione l’avvocata Dore promuoveva ricorso percassazione lamentando l’illegittima compensazione delle spese.Questa Corte, con ordinanza n. 21277 del 2022, accoglieva il ricorso erinviava la causa al Tribunale di Bologna per la regolamentazione dellespese di lite, anche del giudizio di legittimità.2.

Con l’ordinanza qui impugnata, il Presidente delegato del [OSCURATO:PERSONA] rideterminava i compensi corrisposti, riconoscendo alla partericorrente, vittoriosa all’esito del procedimento ex art. 170 d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, le spese processuali sostenute nel giudizio definito conl’ordinanza cassata, nonché le spese processuali sostenute nel giudizio dilegittimità e nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., liquidate con riguardoal valore della causa pari ad €. 1.026,00 ed agli importi minimi per le fasistudio/introduttiva/decisoria fissati nel d.m. n. 140/2012 (nella versionevigente prima del d.m. 147/2022 quanto al primo giudizio innanzi alTribunale), per un totale complessivo di €. 1.011,00.L’ordinanza veniva successivamente corretta con procedimento dicorrezione di errore materiale per la liquidazione dell’importo delle omessespese vive.3.

Avverso la decisione in epigrafe l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidandolo a tre motivi illustrati da memoria.Numero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026Resta intimato il Ministero della Giustizia, che si è costituito ai soli finidella partecipazione all’eventuale discussione orale.Il Pubblico Ministero si è espresso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di normedi diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: segnatamenteviolazione dell’art. 132, comma 2, lett. 4) c.p.c. per totale mancanza dimotivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado hadeterminato il valore della lite in misura diversa da quella dichiarata dallaricorrente.La ricorrente si duole della omessa motivazione del provvedimento delPresidente delegato, non avendo esposto le ragioni per cui ha ritenuto ilvalore della lite inferiore a quello indicato dall’avvocato.A fronte di specifica richiesta della parte ometteva, altresì, di indicare leragioni per cui il valore della lite era da determinare solo sull’importo deldecisum limitato al compenso percepito pari ad €. 1.026,00, ad esclusionedelle spese generali (pari al 12,5% calcolato sul compenso, quindi €.128,25), CPA (4% calcolato sul compenso più spese generali, quindi €.46,17) e dell’IVA (22%, calcolato su compenso più spese generali più CPA,quindi €. 263,43), che avrebbero portato il valore complessivo della causaad €. 1.464,51 con il conseguente superamento dello scaglione sul qualedeterminare i compensi secondo le Tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014(scaglione di valore da €. 1.100,00 a €. 5.200,00).2.

Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: inparticolare, violazione dell’art. 10 c.p.c., dell’art. 13 legge n. 247/2012 edell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, segnatamente nella parte in cuiil Tribunale di Bologna ha determinato il valore della lite nella misura di €.1.026,00 anziché di €. 1.464,51 e, quindi, ha determinato il compensoNumero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026liquidato ai sensi dell’art. 91 c.p.c. sulla base dello scaglione fino a euro1.100,00 anziché dello scaglione successivo da €. 1.100,00 a €. 5.200,00.La ricorrente si duole della non corretta interpretazione della nozionegiuridica di «somma attribuita» (ex art. 5, comma 2, d.m. n. 55 del 2014)da parte del delegato del Presidente.In particolare, è cruciale stabilire se nel concetto giuridico di «sommaha ritenuto il Tribunale) o se, invece, debba essere compreso anchel’importo dovuto a titolo di «spese generali» - che nel caso specifico già dasole comporterebbero il passaggio allo scaglione successivo – ovvero di tuttigli accessori (come ritiene la ricorrente).Ad avviso della ricorrente l’interpretazione scelta dal giudice del meritosi traduce nella liquidazione di importi inferiori ai minimi tariffari, inviolazione delle norme riportate in rubrica.2.1.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perevidente connessione logica, e meritano accoglimento.La censura investe la determinazione del valore della controversia ai finidella liquidazione delle spese, assumendosi che, alla somma di euro1.026,00 liquidata a titolo di compenso, si dovrebbero aggiungere spesegenerali, CPA e IVA, sino all’importo complessivo di euro 1.464,51, conconseguente applicazione dello scaglione superiore (peraltro giàraggiungibile con la sola aggiunta delle spese generali); è stata, altresì,dedotta la nullità della pronuncia per omessa motivazione delprovvedimento impugnato, per avere immotivatamente assunto qualevalore della causa il solo importo di euro 1.026,00.Si osserva che, a norma dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, nellaliquidazione dei compensi a carico del soccombente, ai fini delladeterminazione del valore della causa, «[N]ei giudizi per pagamento disomme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla sommaNumero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026Sul valore della causa nei gradi di giudizio in cui sia in contestazionesolo la misura dei diritti e degli onorari liquidati a carico del soccombente siè già espressa questa Corte, se pure in epoca non recente, sostenendo cheè corretto sommare al compenso ulteriormente attribuito nel grado digiudizio l’importo delle spese generali (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 4966 del08/03/2005, Rv. 580980 - 01).Del resto, al contrario di interessi (ed eventuale rivalutazione) maturatisulla somma capitale nelle more della controversia (che non assumonovalore ai fini della determinazione della somma attribuita dal giudice: Cass.,Sez. 2, n. 2172 del 27/02/1998; conf.: Sez. 2, n. 11286 del 10/05/2018;Sez. 3, n. 9082 del 19/04/2006, Rv. 589325 – 01; Sez. 2, n. 7691 del07/06/2001, Rv. 547305 – 01), le spese generali forfettarie costituisconovoci accessorie, consequenziali ed obbligatorie dovute nella misurapredeterminata dalla legge, anche in assenza di allegazione specifica e diapposita istanza (v. art. 2 d.m. n. 55 del 2014; Cass. 13693/2018; Cass.9385/2019); in quanto tali, dette spese possono essere considerate partiintegranti del decisum.Quanto sostenuto non può, tuttavia, essere esteso ad altre anticipazionisostenute dal difensore, più precisamente CPA ed IVA, anch’esse vociaccessorie dovute a prescindere da specifica domanda, ma cherappresentano mere «partite di giro», in quanto somme che non vanno allaparte ovvero direttamente al procuratore antistatario, ma sono destinate asoggetti finali diversi dal difensore, ossia rispettivamente un IstitutoPrevidenziale e l’Erario (Cass. n. 4966 del 2005, cit.).In conclusione, la sentenza merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio rivedere le spese di lite alla luce dei principisopra enunciati.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di normedi diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: segnatamente,violazione dell’art. 132, comma 2, lett. 4) c.p.c. per totale mancanza diNumero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado nonha riconosciuto l’aumento dei compensi ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis,D.M. n. 55/2014.La ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancatadecreto parametri pari al 30% del compenso nel caso in cui, come nel casodi specie, «gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti contecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizionee, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'internodell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'internodell'atto».Precisa la ricorrente che, a prescindere dall’esito positivo ovveronegativo della valutazione del giudice riguardo all’aumento, questi è tenutocomunque a motivare le ragioni della sua decisione, mancanti in toto nelcaso di specie.3.1.

Avendo il Collegio accolto i primi due motivi, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per la revisione delle spese di lite, il terzo si dichiara assorbito.4.

In conclusione, il Collegio accoglie i primi due motivi del ricorso,dichiara assorbito il terzo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia lacausa al Tribunale di Bologna in persona diversa dal magistrato che hadeciso, il quale farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quantosopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso,dichiara assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa alTribunale di Bologna in persona diversa dal magistrato che ha deciso, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,il 25 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] n. 12712/2022 depositatail 02/03/2023;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona del dott.[OSCURATO:PERSONA];udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per parte ricorrente.Numero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi al [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi degli artt. 82 e 170 del d.P.R. 115/2002 - avverso ildecreto di liquidazione dei suoi compensi quale difensore di soggettoammesso al patrocinio a spese dello Stato, lamentando la violazione delladisciplina in materia di minimi parametrali.Il Tribunale di Bologna accoglieva l’opposizione e compensava le speseprocessuali richieste dall’opponente, motivando in considerazione delmancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dellaGiustizia intimato.Avverso tale decisione l’avvocata Dore promuoveva ricorso percassazione lamentando l’illegittima compensazione delle spese.Questa Corte, con ordinanza n. 21277 del 2022, accoglieva il ricorso erinviava la causa al Tribunale di Bologna per la regolamentazione dellespese di lite, anche del giudizio di legittimità.2. Con l’ordinanza qui impugnata, il Presidente delegato del [OSCURATO:PERSONA] rideterminava i compensi corrisposti, riconoscendo alla partericorrente, vittoriosa all’esito del procedimento ex art. 170 d.P.R. 30 maggio2002, n. 115, le spese processuali sostenute nel giudizio definito conl’ordinanza cassata, nonché le spese processuali sostenute nel giudizio dilegittimità e nel giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., liquidate con riguardoal valore della causa pari ad €. 1.026,00 ed agli importi minimi per le fasistudio/introduttiva/decisoria fissati nel d.m. n. 140/2012 (nella versionevigente prima del d.m. 147/2022 quanto al primo giudizio innanzi alTribunale), per un totale complessivo di €. 1.011,00.L’ordinanza veniva successivamente corretta con procedimento dicorrezione di errore materiale per la liquidazione dell’importo delle omessespese vive.3. Avverso la decisione in epigrafe l’avvocata [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione affidandolo a tre motivi illustrati da memoria.Numero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026Resta intimato il Ministero della Giustizia, che si è costituito ai soli finidella partecipazione all’eventuale discussione orale.Il Pubblico Ministero si è espresso per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di normedi diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: segnatamenteviolazione dell’art. 132, comma 2, lett. 4) c.p.c. per totale mancanza dimotivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado hadeterminato il valore della lite in misura diversa da quella dichiarata dallaricorrente.La ricorrente si duole della omessa motivazione del provvedimento delPresidente delegato, non avendo esposto le ragioni per cui ha ritenuto ilvalore della lite inferiore a quello indicato dall’avvocato.A fronte di specifica richiesta della parte ometteva, altresì, di indicare leragioni per cui il valore della lite era da determinare solo sull’importo deldecisum limitato al compenso percepito pari ad €. 1.026,00, ad esclusionedelle spese generali (pari al 12,5% calcolato sul compenso, quindi €.128,25), CPA (4% calcolato sul compenso più spese generali, quindi €.46,17) e dell’IVA (22%, calcolato su compenso più spese generali più CPA,quindi €. 263,43), che avrebbero portato il valore complessivo della causaad €. 1.464,51 con il conseguente superamento dello scaglione sul qualedeterminare i compensi secondo le Tabelle di cui al d.m. n. 55 del 2014(scaglione di valore da €. 1.100,00 a €. 5.200,00).2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dinorme di diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: inparticolare, violazione dell’art. 10 c.p.c., dell’art. 13 legge n. 247/2012 edell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, segnatamente nella parte in cuiil Tribunale di Bologna ha determinato il valore della lite nella misura di €.1.026,00 anziché di €. 1.464,51 e, quindi, ha determinato il compensoNumero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026liquidato ai sensi dell’art. 91 c.p.c. sulla base dello scaglione fino a euro1.100,00 anziché dello scaglione successivo da €. 1.100,00 a €. 5.200,00.La ricorrente si duole della non corretta interpretazione della nozionegiuridica di «somma attribuita» (ex art. 5, comma 2, d.m. n. 55 del 2014)da parte del delegato del Presidente.In particolare, è cruciale stabilire se nel concetto giuridico di «sommaha ritenuto il Tribunale) o se, invece, debba essere compreso anchel’importo dovuto a titolo di «spese generali» - che nel caso specifico già dasole comporterebbero il passaggio allo scaglione successivo – ovvero di tuttigli accessori (come ritiene la ricorrente).Ad avviso della ricorrente l’interpretazione scelta dal giudice del meritosi traduce nella liquidazione di importi inferiori ai minimi tariffari, inviolazione delle norme riportate in rubrica.2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perevidente connessione logica, e meritano accoglimento.La censura investe la determinazione del valore della controversia ai finidella liquidazione delle spese, assumendosi che, alla somma di euro1.026,00 liquidata a titolo di compenso, si dovrebbero aggiungere spesegenerali, CPA e IVA, sino all’importo complessivo di euro 1.464,51, conconseguente applicazione dello scaglione superiore (peraltro giàraggiungibile con la sola aggiunta delle spese generali); è stata, altresì,dedotta la nullità della pronuncia per omessa motivazione delprovvedimento impugnato, per avere immotivatamente assunto qualevalore della causa il solo importo di euro 1.026,00.Si osserva che, a norma dell’art. 5, comma 1, d.m. n. 55 del 2014, nellaliquidazione dei compensi a carico del soccombente, ai fini delladeterminazione del valore della causa, «[N]ei giudizi per pagamento disomme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla sommaNumero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026Sul valore della causa nei gradi di giudizio in cui sia in contestazionesolo la misura dei diritti e degli onorari liquidati a carico del soccombente siè già espressa questa Corte, se pure in epoca non recente, sostenendo cheè corretto sommare al compenso ulteriormente attribuito nel grado digiudizio l’importo delle spese generali (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4966 del08/03/2005, Rv. 580980 - 01).Del resto, al contrario di interessi (ed eventuale rivalutazione) maturatisulla somma capitale nelle more della controversia (che non assumonovalore ai fini della determinazione della somma attribuita dal giudice: Cass.,Sez. 2, n. 2172 del 27/02/1998; conf.: Sez. 2, n. 11286 del 10/05/2018;Sez. 3, n. 9082 del 19/04/2006, Rv. 589325 – 01; Sez. 2, n. 7691 del07/06/2001, Rv. 547305 – 01), le spese generali forfettarie costituisconovoci accessorie, consequenziali ed obbligatorie dovute nella misurapredeterminata dalla legge, anche in assenza di allegazione specifica e diapposita istanza (v. art. 2 d.m. n. 55 del 2014; Cass. 13693/2018; Cass.9385/2019); in quanto tali, dette spese possono essere considerate partiintegranti del decisum.Quanto sostenuto non può, tuttavia, essere esteso ad altre anticipazionisostenute dal difensore, più precisamente CPA ed IVA, anch’esse vociaccessorie dovute a prescindere da specifica domanda, ma cherappresentano mere «partite di giro», in quanto somme che non vanno allaparte ovvero direttamente al procuratore antistatario, ma sono destinate asoggetti finali diversi dal difensore, ossia rispettivamente un IstitutoPrevidenziale e l’Erario (Cass. n. 4966 del 2005, cit.).In conclusione, la sentenza merita di essere cassata in parte qua,spettando al giudice del rinvio rivedere le spese di lite alla luce dei principisopra enunciati.3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di normedi diritto ex art. 111 Cost. e 360, comma 1, n. 3) c.p.c.: segnatamente,violazione dell’art. 132, comma 2, lett. 4) c.p.c. per totale mancanza diNumero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026motivazione in ordine alle ragioni per le quali il giudice di primo grado nonha riconosciuto l’aumento dei compensi ai sensi dell’art. 4, comma 1-bis,D.M. n. 55/2014.La ricorrente lamenta l’omessa motivazione in ordine alla mancatadecreto parametri pari al 30% del compenso nel caso in cui, come nel casodi specie, «gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti contecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizionee, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'internodell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'internodell'atto».Precisa la ricorrente che, a prescindere dall’esito positivo ovveronegativo della valutazione del giudice riguardo all’aumento, questi è tenutocomunque a motivare le ragioni della sua decisione, mancanti in toto nelcaso di specie.3.1. Avendo il Collegio accolto i primi due motivi, con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] per la revisione delle spese di lite, il terzo si dichiara assorbito.4. In conclusione, il Collegio accoglie i primi due motivi del ricorso,dichiara assorbito il terzo.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia lacausa al Tribunale di Bologna in persona diversa dal magistrato che hadeciso, il quale farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quantosopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie i primi due motivi del ricorso,dichiara assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia la causa alTribunale di Bologna in persona diversa dal magistrato che ha deciso, chedeciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 20473/2023Numero sezionale 1676/2026Numero di raccolta generale 22007/2026Data pubblicazione 27/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile,il 25 giugno 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteCRISTINA [OSCURATO:PERSONA]
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