CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 21277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22303-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -resistente - avverso l’ordinanza n. R.G. 275/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 20/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Bologna ha accolto l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di separazione personale, aumentando l’importo dei compensi liquidati dal giudice del procedimento. Il medesimo Tribunale ha riconosciuto che il Ministero della Giustizia non andava «assoggettato alle spese di lite, considerata la posizione processuale non oppositiva, in quanto mai si è costituito in giudizio». Tale ratio decidendi è oggetto dell’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione delle norme in tema di riparto delle spese nel giudizio civile, in considerazione della compensazione disposta fuori dai casi previsi dalla legge. Il Ministero della Giustizia si è costituito ai fini della partecipazione alla pubblica udienza che fosse eventualmente fissata. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del ricorso. Il ricorso è, in effetti, manifestamente fondato. Questa Corte ha chiarito che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla “responsabilità delle parti per le spese” (Cass. n. 7072/2018). È stato precisato che nel caso in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia intimato (Cass. n. 5255/2022). Insomma, vale anche in questa materia il principio generale che, ai fini della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l’aver dato causa al giudizio: la soccombenza, pertanto, non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018; n. 6722/1988). Consegue da quanto sopra che la mancata costituzione dell’Amministrazione soccombente nel giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Bologna, non costituisce, per sé stessa, ragione sufficiente a giustificare la compensazione delle spese di lite. Si impone pertanto la cassazione dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Bologna in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione c