CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 13074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 27389/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e nella qualità di mandataria dell’ATI tra la stessa e le mandanti [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Impresa di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Consorzio di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno, in persona del Data pubblicazione 26/04/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio del dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] per il contenzioso e il trasferimento delle opere di cui al titolo VIII L. 219/81, Commissario delegato ex O.M. 2499/97 s.m.i., domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso l’Ufficio di Rappresentanza della regione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura a margine del controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1668/2016 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1. Con sentenza n. 1668/2016 pubblicata il 22-4-2016 la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito per brevità Tecnocostruzioni), in proprio e quale mandataria dell’ATI costituita tra il [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA] spa, la Impresa di [OSCURATO:SOCIETA] ing. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione e la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, il [OSCURATO:PERSONA] per il Contenzioso ed il Trasferimento delle Opere di cui al Titolo VIII L. 219/1981, [OSCURATO:PERSONA] ex OO.MM. 2499/97, nonché nei confronti del Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno. La Corte territoriale ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado con cui era stata rigettata la pretesa azionata da Tecnocostruzioni avente ad oggetto il pagamento del premio di accelerazione con riferimento all’appalto per la progettazione e la realizzazione di alloggi nel comune di Marigliano, nonché per la progettazione e definitiva sistemazione dell'asta valliva dei [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del Titolo VIII della legge n. 219/1981, di cui alla convenzione n. 1 del 14.11.1981 e successivi atti aggiuntivi n. 53 del 29.1.0.1985 e n. 65 del 4.7.1986. La Corte territoriale, per quanto ora di interesse, ha ritenuto che: i) la corresponsione del premio di acceleramento fosse stata tempestivamente richiesta con l’iscrizione della relativa riserva apposta nell’atto di collaudo, e ciò in dissenso da quanto ritenuto sul punto dal Tribunale, in quanto detto compenso aggiuntivo matura solo al momento dell’ultimazione dei lavori e della constatazione della regolare esecuzione dell’opera; ii) il premio di acceleramento non fosse, in ogni caso, dovuto, stante lo stretto collegamento della clausola prevedente detto premio con i termini F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 originariamente fissati in contratto, il superamento di questi ultimi con Data pubblicazione 26/04/2022 l'indicazione di nuove modalità operative e tempi e corrispettivi senza l'introduzione di una nuova espressa clausola incentivante, nonché stante anche l'espressa rinuncia da parte dell’Impresa contenuta nell'atto di sottomissione del 30.12.1986, elementi tutti da cui emergeva l’infondatezza della pretesa dell'appellante, che intendeva far rivivere l'originaria clausola in relazione ai termini più volte prorogati anche a causa del proprio inadempimento; iii) ogni altra questione fosse assorbita dalla statuizione di rigetto nel merito della domanda. 2. Avverso questa sentenza la Tecnocostruzioni propone ricorso, affidato a quattro motivi, resistito con separati controricorsi dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], dal Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno (di seguito per brevità Consorzio) e dalla [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, dal [OSCURATO:PERSONA] per il Contenzioso ed il Trasferimento delle Opere di cui al Titolo VIII L. 219/1981, nonché dal [OSCURATO:PERSONA] ex OO.MM. 2499/97. 3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. La ricorrente e il Consorzio hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente denuncia: a) con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 della L.R. siciliana n. 21/1985, dell'art. 12 legge n. 741/1981, dell'art. 23 D.M. n. 145/2000 e dell'art. 145 d.p.r. n. 207/2010, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto, richiamando giurisprudenza relativa all’applicazione delle legge regionale siciliana, che il premio di acceleramento non fosse mai F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 dovuto in caso di proroga del termine di ultimazione dei lavori, mentre, ad avviso della ricorrente, la normativa nazionale è riferita in maniera omnicomprensiva al “termine contrattualmente previsto”, sicché, dovendo indagarsi volta per volta la reale volontà delle parti, il premio è spettante anche in ipotesi di anticipata ultimazione rispetto al termine prorogato, a meno che vi sia esplicita esclusione in tal senso, e assumerebbe, nel caso di specie, dirimente rilievo l’atto aggiuntivo n.1328 del 1990, con cui era operata una rinegoziazione dell’oggetto e delle condizioni di contratto mediante richiamo della convenzione di concessione e dei successivi atti, e dunque anche dell’art.24 della convenzione originaria; b) con il secondo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 103, 112, 346 c.p.c. e 1292 e 1310 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c., per essere la sentenza viziata di ultrapetizione, atteso che la Corte di appello ha rigettato la domanda nei confronti di tutte le parti resistenti sulla base di un'eccezione sollevata dal solo Consorzio, pur non essendosi la Corte di merito pronunciata sulla legittimazione passiva di detta ultima parte, mentre, ad avviso della ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], condebitore solidale, da un lato non avrebbe potuto giovarsi dell’eccezione sollevata da altro condebitore solidale ex art.1310 c.c. e dall’altro lato avrebbe rinunciato a valersi della rinuncia al premio in tesi effettuata dall’appaltatrice, avendo detta Amministrazione affermato implicitamente che la previsione sul premio fosse vigente fino a tutto il 10-2-1995; c) con il terzo motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato la convenzione originaria, il successivo atto aggiuntivo n.53 del 1985, concernente l’estensione dei lavori dell’asta F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 valliva dei [OSCURATO:PERSONA], e l’atto di sottomissione del 30-12-1986 che, ad avviso della ricorrente, era riferito solo a detti lavori aggiuntivi e che non era richiamato nei successivi atti di rinegoziazione, in particolare in quello del 1990, dovendo così ritenersi che, nella comune volontà delle parti, la rinuncia al premio fosse superata dai successivi atti contrattuali, avendo pertanto la Corte d’appello omesso di interpretare complessivamente le clausole contrattuali ex art. 1363 c.c.; d) con il quarto motivo la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte di merito omesso ogni pronuncia sui motivi di appello aventi ad oggetto l'accertamento della legittimazione passiva del Consorzio e della responsabilità della Regione [OSCURATO:PERSONA]. 2. I primi tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili. 2.1. Occorre premettere che, secondo l’orientamento che il Collegio condivide e intende qui ribadire, propugnato anche da autorevole dottrina, il premio di accelerazione non si configura propriamente come corrispettivo di lavori, ma si tratta di compensi che stanno a sé ed hanno una propria autonoma causa, come si evince, in particolare, dalla circostanza che non sono sottoposti alla disciplina dei prezzi contrattuali, non sono soggetti a ribasso d'asta, non sono suscettibili di revisione per variazioni del mercato e non entrano nel computo dei lavori. Tali compensi costituiscono oggetto di un'obbligazione contrattuale della committente del tutto eventuale e meramente accessoria rispetto all'obbligazione principale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dell'opera, essendo previsti non già come una particolare modalità di determinazione di un corrispettivo variabile in funzione del tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori, bensì come un compenso ulteriore che si aggiunge a quello pattuito, e che viene F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 corrisposto solo se ed in quanto l'opera risulti ultimata in un momento anteriore rispetto alla data fissata nel contratto. Dunque, il premio, poiché è collegato a una ultimazione anticipata rispetto al termine fissato dal contratto, non è dovuto in tutti i casi in cui il termine finale sia posticipato, e tanto sia se ciò avvenga a seguito di proroga anche concordata, quanto nell'ipotesi di sospensioni e varianti, ancorché disposte dalla stazione appaltante, quanto, infine, per fatti dovuti a slittamento o differimento per forza maggiore. Infatti, l'interesse all'esecuzione dell'opera prima del tempo inizialmente fissato, valutato positivamente in relazione ai tempi iniziali, può non sussistere rispetto ai diversi tempi sopravvenuti nel corso dell'esecuzione, essendo irrilevante la causa del differimento (Cass. 17782/2015; Cass.n.7204/2011; Cass.20703/2007; Cass.4477/2003, in tema di premi di incentivazione previsti dalla legge regionale siciliana). In altri termini, la connotazione strutturale e funzionale del premio di accelerazione nel senso precisato ne determina, nel suo nucleo essenziale ai fini del perfezionamento della fattispecie, la dipendenza da un dato oggettivamente verificabile, quale per l’appunto è l’ultimazione dei lavori anticipata rispetto al termine convenzionalmente fissato, e ciò in coerenza con l’autonomia della causa su cui si fonda quell’obbligazione accessoria, eventuale ed aggiuntiva rispetto al restante regolamento contrattuale. Si richiede, dunque, all’appaltatore, il quale preventivamente accetta l’alea collegata al verificarsi di eventi impeditivi di ogni tipo a fronte di un incentivo quantificato di norma, come nella specie, in misura ragguardevole, un maggior sforzo produttivo profuso per l'accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori, all’evidenza non disgiunto dall'impiego della diligenza qualificata prescritta dall'art.1176 c.c., comma 2, così configurandosi la sua obbligazione come F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 avente ad oggetto la realizzazione dell'opera non solo a regola d'arte, ma anche e soprattutto anticipatamente rispetto al termine stabilito, determinando, così, la consegna anticipata il perfezionamento della fattispecie. Va aggiunto, per completezza espositiva, che l'avvenuta ultimazione dei lavori in data anteriore al termine fissato nel contratto di appalto non può essere, di per sé sola, sufficiente a far sorgere in favore dell'appaltatore il diritto al riconoscimento del premio d'incentivazione, occorrendo che all'anticipato conseguimento della disponibilità dell'opera da parte della committente faccia riscontro, in sede di collaudo, l'accertamento dell'immunità della stessa da vizi o difetti idonei a comprometterne l'immediata destinazione all'uso per il quale è stata progettata (Cass. 2820/2020 per l’affermazione di detto principio, pur qualificato l’incentivo, in quella fattispecie, come assunzione di un’obbligazione di risultato). 2.2. Tanto precisato, nel caso in esame, in base a quanto accertato dalla Corte di merito all’esito dell’interpretazione degli atti negoziali e della comune intenzione delle parti, il quid pluris che consentiva l’attribuzione del premio, sganciato dall’ordinaria sinallagmaticità del rapporto, e che perfezionava la fattispecie negoziale era subordinato al dato fattuale, oggettivo e aleatorio per quanto si è detto, dell’ultimazione dell’opera con anticipo sul termine previsto, individuato espressamente, in base alle pattuizioni della convenzione originaria n.1 del 14-11-1981, in quello stabilito nel programma di costruzione approvato (cfr. art.24 della citata convenzione riportato in ricorso- pag.17). Ciò posto, sono infondate le deduzioni svolte in ricorso circa l’ininfluenza della disciplina della legge regionale siciliana nel caso di specie e circa la rilevanza, ai fini che qui interessano, del termine prorogato (primo motivo), perché la Corte di merito ha correttamente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 applicato, coerentemente alla natura e funzione del premio di cui trattasi, i principi di diritto suesposti, che sono di carattere generale e non riferibili solo alla disciplina dettata dalla legge regionale siciliana. Parimenti, e di conseguenza, del tutto infondato, sempre in coerenza con i suddetti principi, è l’assunto secondo cui dovrebbe verificarsi una sorta di automatica reviviscenza della clausola attributiva del premio ogni qual volta il termine di ultimazione lavori (di seguito per brevità TUS) venga prorogato, in assenza di espressa esclusione, ribadito, invece, che la finalità premiale, pur con le caratteristiche non sinallagmatiche di cui si è detto, deve corrispondere ad un interesse delle parti chiaramente esplicitato. 2.3. Sono inammissibili le censure svolte quanto alla violazione di criteri ermeneutici e all’omesso esame di fatti decisivi (terzo motivo), sia perché non si confrontano compiutamente con le puntuali argomentazioni della Corte di merito, che ha rimarcato il riferimento espresso al TUS individuato nel programma di costruzione approvato e il tenore dell’atto di sottomissione del 1986, sia perché mediante l’apparente denuncia di vizi di violazione di legge e omesso esame di fatti storici, peraltro non chiaramente individuati in ricorso come tali, si risolve, in realtà, nella proposta di un’interpretazione diversa, sollecitando le doglianze una rivalutazione dell’accertamento della volontà delle parti, cristallizzata negli atti negoziali, che è stato compiuto, con motivazione adeguata e in applicazione del criterio ermeneutico del tenore letterale congiunto a quello della funzione del regolamento pattizio, dai giudici di merito. 2.4. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo. La censura relativa alla rinuncia al premio di cui all’atto di sottomissione del 1986, a parere della ricorrente riguardante questione non esaminabile d’ufficio perché sollevata, come eccezione, solo dal F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 Consorzio, condebitore solidale, non è conducente sotto un duplice profilo: α) la Corte d’appello ha chiaramente affermato che non fosse necessaria alcuna rinuncia perché il dato oggettivo (ultimazione dei lavori entro il TUS originario) a cui era collegato il premio non ricorreva nella specie e, per ciò solo, detto premio non era dovuto all’appaltatrice, il che comporta, all’evidenza, la giuridica, e logica, inconcepibilità della rinuncia ad un diritto non esistente; β) la rinegoziazione dell’intero regolamento contrattuale, quanto a nuovi TUS, penali e quant’altro, avvenuta nel 1986 e, secondo la ricostruzione della ricorrente, di seguito anche nel 1990, aveva avuto carattere novativo ed era onere della ricorrente individuare, allegare e dimostrare la nuova fonte contrattuale del diritto al premio, così configurandosi la fattispecie dopo l’inutile decorso del TUS originario, sicché, in tale contesto, è improprio discorrere di “rinuncia” e di “transazione”, considerato, altresì, che la Corte di merito ne ha trattato solo come argomentazione fondante una ratio decidendi aggiuntiva, autonoma rispetto alla prima di cui si è detto, che è idonea, da sola, a sorreggere il convincimento espresso. 3. Il quarto motivo è infondato. Non ricorre affatto il denunciato vizio di omessa pronuncia sulla questione della legittimazione passiva della Regione e del Consorzio, atteso che detta questione, come altre non esaminate stante l’esclusione in radice, in base alla ragione più liquida, della fondatezza nel merito della pretesa azionata dalla Tecnocostruzioni, è stata dichiarata assorbita dalla Corte d’appello (pag.7 sentenza). 4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del presente giudizio, liquidate in favore di ciascuna parte controricorrente come in dispositivo, seguono la soccombenza.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 27389/2016 Numero sezionale 1043/2022 Numero di raccolta generale 13074/2022 Data pubblicazione 26/04/2022 Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto (Cass. S.U. 5314/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti delle spese di lite del presente giudizio, liquidate: in favore della [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, del [OSCURATO:PERSONA] per il Contenzioso ed il Trasferimento delle Opere di cui al Titolo VIII L. 219/1981 e del [OSCURATO:PERSONA] ex OO.MM. 2499/97 in €17.000,00, oltre spese prenotate a debito; in favore della Regione [OSCURATO:PERSONA] in € 17.200, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge; in favore del Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno in € 22.200, di cui €200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali (15%) ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 30 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Scotti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C