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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02789/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3328/2018R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE ROMA n. 5768/2015 depositata il 26/07/2017.

Oggetto: Spese di giustizia – Ausiliari del giudice - Custode - Indennità – Determinazione R.G.N. 3328/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 3328/2018- Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto col quale il Tribunale di Roma le aveva liquidato l’indennità per l’attività di custode giudiziario di beni diversi da veicoli o natanti, espletata nell’ambito di un procedimento penale.

L’opponente contestò il criterio con cui detto compenso era stato calcolato, in particolare negando che la liquidazione potesse avvenire sulla scorta dei parametri individuati in un protocollo elaborato congiuntamente dal Tribunale di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

2. Costituitosi il solo MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, il Tribunale di Roma accolse l’opposizione, rideterminando - conseguentemente - l’indennità, osservando che: − il citato protocollo non aveva natura e fonte di diritto né poteva essere qualificato atto di natura negoziale -essendo stato predisposto in via unilaterale- e non poteva quindi assurgere a criterio di liquidazione dell’indennità di custodia; − conseguentemente, per la determinazione dell’indennità di custodia di beni diversi da veicoli o natanti, doveva trovare applicazione il parametro degli usi locali, sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 58, d.P.R. 115/2002, e 5, D.M. 265/2006, esclusa, invece, l’applicazione del parametro dell’equità, non richiamato dalle citate previsioni; − pur gravando la prova dell’esistenza degli usi sulla parte interessata, detta prova , come peraltro dedotto R.G. 3328/2018- Pagina nr. 3 di 9 dall’opponente, poteva essere desunta dalla regolare applicazione in ambito locale delle tariffe adottate dall’Agenzia del Demanio - prodotte dalla stessa società ricorrente-in quanto usualmente applicate dalla Prefettura di Roma per i compensi dei custodi di beni oggetto di sequestro amministrativo.

3. Per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma ricorre ora il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad unico motiv o, col quale il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59, d.P.R. 115/2002 nonchédel D.M. 265/2006.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente il Tribunale - in assenza di usi richiamati nella Raccolta ufficiale della Camera di Commercio di Roma- avrebbe attribuito valenza di usi alle tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio; − a queste ultime, infatti, in quanto predisposte da una Autorità nell’ambito delle proprie funzioni, non potrebbe ricondursi la opinio iuris ac necessitatis della collettività; − esclusa, quindi, la possibilità di utilizzare tali tariffe, il Tribunale avrebbe dovuto -in ossequio al principio desumibile dall’art. 70 d.P.R. 115/2002)- ricorrere al criterio di R.G. 3328/2018- Pagina nr. 4 di 9 liquidazione equitativa, ben potendo ritenere espressione di tale criterio il Protocollo concordato dal Tribunale di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

2. Questa Corte deve rilevare preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti sia dei soggetti imputati nel procedimento penale sia del pubblico ministero, sebbene gli stessi risultino essere già stati parte nel procedimento innanzi il Tribunale di Roma.

Occorre, infatti, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13784 del 02/05/2022 - Rv. 664914 – 01; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11795 del 18/06/2020 - Rv. 658449 -01).

Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la R.G. 3328/2018- Pagina nr. 5 di 9 definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass .

Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 -Rv. 626969 - 01).

3. Il ricorso, infatti, è infondato.

La decisione del Tribunale di Roma, invero, risulta conforme al più recente orientamento di questa Corte, la quale ha chiarito che,in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati deve essere operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, esclusivamente sulla base degli usi locali, non richiedendosi la ricorrenza di un elemento ulteriore, come quello denominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 19064 del 06/07/2021 - Rv. 662011 –01; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020 -Rv. 659702 - 01) , derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 11553 del 02/05/2019 (Rv. 653768 -01).

Ancor più di recente, questa Corte ha ribadito il proprio orientamento, osservando, testualmente: “(…) A tal fine deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni R.G. 3328/2018- Pagina nr. 6 di 9 sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle,approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia.

Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.

La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone, quindi, di dover far ricorso agli usi locali, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità.

Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agliusi locali cui la norma fa richiamo.

Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del R.G. 3328/2018- Pagina nr. 7 di 9 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965 n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014).

Deve però ritenersi che nell’applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.

Quanto all’obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione R.G. 3328/2018- Pagina nr. 8 di 9 dell'indennità di custodia per i benidiversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.

Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017, n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2507 del 27/01/2022 -Rv. 663815 - 01) .

4. A questi principi questa Corte intende, ancora una volta, dare continuità, da ciò derivando l’infondatezza del ricorso che deve, quindi, essere respinto.

5. Poiché la decisione viene assunta sulla scorta delle più recenti acquisizioni di questa Corte, mentre all’epoca di proposizione del ricorso si registrava la presenza di precedenti di diverso orientamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5201 del 2017), si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

R.G. 3328/2018- Pagina nr. 9 di 9

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3328/2018R.G. proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –controricorrente – avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE ROMA n. 5768/2015 depositata il 26/07/2017. Oggetto: Spese di giustizia – Ausiliari del giudice - Custode - Indennità – Determinazione R.G.N. 3328/2018 Ud. 19/12/2022CC R.G. 3328/2018- Pagina nr. 2 di 9 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 avverso il decreto col quale il Tribunale di Roma le aveva liquidato l’indennità per l’attività di custode giudiziario di beni diversi da veicoli o natanti, espletata nell’ambito di un procedimento penale. L’opponente contestò il criterio con cui detto compenso era stato calcolato, in particolare negando che la liquidazione potesse avvenire sulla scorta dei parametri individuati in un protocollo elaborato congiuntamente dal Tribunale di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 2. Costituitosi il solo MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, il Tribunale di Roma accolse l’opposizione, rideterminando - conseguentemente - l’indennità, osservando che: − il citato protocollo non aveva natura e fonte di diritto né poteva essere qualificato atto di natura negoziale -essendo stato predisposto in via unilaterale- e non poteva quindi assurgere a criterio di liquidazione dell’indennità di custodia; − conseguentemente, per la determinazione dell’indennità di custodia di beni diversi da veicoli o natanti, doveva trovare applicazione il parametro degli usi locali, sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 58, d.P.R. 115/2002, e 5, D.M. 265/2006, esclusa, invece, l’applicazione del parametro dell’equità, non richiamato dalle citate previsioni; − pur gravando la prova dell’esistenza degli usi sulla parte interessata, detta prova , come peraltro dedotto R.G. 3328/2018- Pagina nr. 3 di 9 dall’opponente, poteva essere desunta dalla regolare applicazione in ambito locale delle tariffe adottate dall’Agenzia del Demanio - prodotte dalla stessa società ricorrente-in quanto usualmente applicate dalla Prefettura di Roma per i compensi dei custodi di beni oggetto di sequestro amministrativo. 3. Per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma ricorre ora il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Ha depositato memoria [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad unico motiv o, col quale il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 59, d.P.R. 115/2002 nonchédel D.M. 265/2006. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − erroneamente il Tribunale - in assenza di usi richiamati nella Raccolta ufficiale della Camera di Commercio di Roma- avrebbe attribuito valenza di usi alle tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio; − a queste ultime, infatti, in quanto predisposte da una Autorità nell’ambito delle proprie funzioni, non potrebbe ricondursi la opinio iuris ac necessitatis della collettività; − esclusa, quindi, la possibilità di utilizzare tali tariffe, il Tribunale avrebbe dovuto -in ossequio al principio desumibile dall’art. 70 d.P.R. 115/2002)- ricorrere al criterio di R.G. 3328/2018- Pagina nr. 4 di 9 liquidazione equitativa, ben potendo ritenere espressione di tale criterio il Protocollo concordato dal Tribunale di Roma e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. 2. Questa Corte deve rilevare preliminarmente la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti sia dei soggetti imputati nel procedimento penale sia del pubblico ministero, sebbene gli stessi risultino essere già stati parte nel procedimento innanzi il Tribunale di Roma. Occorre, infatti, rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M. e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 13784 del 02/05/2022 - Rv. 664914 – 01; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 11795 del 18/06/2020 - Rv. 658449 -01). Non si ritiene, tuttavia, di disporre l’integrazione del contraddittorio, potendo nella specie trovare applicazione il principio, più volte affermato da questa Corte, per cui il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, con la conseguenza che, in caso di ricorso per cassazione prima facie infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la R.G. 3328/2018- Pagina nr. 5 di 9 definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti. (Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 - Rv. 648755 – 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11287 del 10/05/2018 - Rv. 648501 – 01; Cass . Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013 -Rv. 626969 - 01). 3. Il ricorso, infatti, è infondato. La decisione del Tribunale di Roma, invero, risulta conforme al più recente orientamento di questa Corte, la quale ha chiarito che,in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, a seguito dell'emanazione del d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati deve essere operata, ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto, esclusivamente sulla base degli usi locali, non richiedendosi la ricorrenza di un elemento ulteriore, come quello denominato correntemente opinio iuris ac necessitatis, consistente nella valutazione, comune ai consociati, della giuridica necessità della tenuta del comportamento di osservanza di quelle tariffe(Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 19064 del 06/07/2021 - Rv. 662011 –01; Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 24933 del 06/11/2020 -Rv. 659702 - 01) , derivando il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 11553 del 02/05/2019 (Rv. 653768 -01). Ancor più di recente, questa Corte ha ribadito il proprio orientamento, osservando, testualmente: “(…) A tal fine deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58, prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni R.G. 3328/2018- Pagina nr. 6 di 9 sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle,approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia. Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni. La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone, quindi, di dover far ricorso agli usi locali, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità. Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agliusi locali cui la norma fa richiamo. Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c. gen., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del R.G. 3328/2018- Pagina nr. 7 di 9 2002, art. 58 e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965 n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014). Deve però ritenersi che nell’applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne facciano uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all’obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione R.G. 3328/2018- Pagina nr. 8 di 9 dell'indennità di custodia per i benidiversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017, n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388)” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2507 del 27/01/2022 -Rv. 663815 - 01) . 4. A questi principi questa Corte intende, ancora una volta, dare continuità, da ciò derivando l’infondatezza del ricorso che deve, quindi, essere respinto. 5. Poiché la decisione viene assunta sulla scorta delle più recenti acquisizioni di questa Corte, mentre all’epoca di proposizione del ricorso si registrava la presenza di precedenti di diverso orientamento (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5201 del 2017), si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. R.G. 3328/2018- Pagina nr. 9 di 9 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delri
Decreto Cassazione n. 02789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris