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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 07976/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23271-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – Ric. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -2- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Per la cassazione dell’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., essendo stata nominata custode giudiziario di merce varia costituita da 850.872 articoli, occupanti una superficie di mc. 110.070 in area chiusa, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva determinato i compensi spettantile per l’attività svolta, riducendo la somma richiesta ad € 8.716,00.

Il Tribunale di Roma in sede di opposizione, con ordinanza del 28 febbraio 2020, ha parzialmente accolto le censure dell’opponente, rideterminando l’indennità dovuta nella somma di € 38.268,90.

Ad avviso del giudice, una volta ricostruite le vicende relative alla misura delle indennità di custodia di beni diversi da quelli di cui al DM n. 265/2006, le tariffe dell’Agenzia del Demanio, che parte opponente invocava per la liquidazione del dovuto, non potevano ritenersi corrispondere ad un uso locale, essendo intervenute varie liquidazioni in difformità da tali tariffe, specialmente a seguito dell’emanazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -3- a firma congiunta da parte del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Pur dovendo escludersi che tale protocollo potesse avere valore giuridico, in assenza di usi locali, occorreva procedere alla liquidazione del compenso secondo la regola residuale di cui all’art. 2233 c.c.

In assenza di convenzione tra le parti, le tariffe dell’Agenzia del Demanio potevano costituire un primo parametro di riferimento per la valutazione di proporzionalità ed adeguatezza del compenso, ma tenuto conto dello scarso valore commerciale della merce custodita, avuto riguardo al lavoro normalmente necessario per la loro custodia, la liquidazione poteva essere compiuta provvedendo alla decurtazione di un terzo delle tariffe stabilite dall’Agenzia del Demanio.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di due motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2.Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 59, co. 2 e 3, all’art. 5 del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, nonché all’art. 8 delle preleggi, quanto all’affermazione circa l’inesistenza di usi locali per la determinazione dell’indennità di custodia per beni diversi dai veicoli.

Si ricorda che sulla questione questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni, avendo reputato che Ric. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -4- siano proprio le tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio, a configurarsi alla stregua di usi locali, idonei a determinare il calcolo dell’indennità di custodia per beni come quelli oggetto di causa.

La ricorrente aveva altresì prodotto numerosi decreti emessi dal Tribunale di Roma, anche in epoca successiva all’approvazione del Protocollo di intesa tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con i quali si ribadiva l’applicazione delle dette tariffe, attesa anche l’illegittimità del Protocollo, affermata in numerosi precedenti dello stesso Tribunale.

Ne consegue che è erronea l’affermazione circa l’assenza di usi locali.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c., nella parte in cui l’ordinanza ha fatto riferimento a tale norma al fine di giustificare una riduzione del compenso calcolato in base alle tariffe dell’Agenzia del Demanio, valorizzando il criterio del valore commerciale dei beni, che però non risulta incidere sul quantum dell’indennità che è invece correlato, come da tariffe citate, unicamente all’ingombro cagionato dalla merce in custodia.

3. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.

A tal fine deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58,prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, Ric. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -5- spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia.

Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni.

La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone, quindi, di dover far ricorso agli usi locali, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità.

Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo.

Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi Ric. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -6- richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965 n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014; nonché più di recente Cass. n. 2507/2022; Cass. n. 2789/2023; Cass. n. 10309/2023; Cass. n. 19301/2023).

Deve però ritenersi che nell’applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne fanno uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa.

Quanto all’obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta Ric. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -7- da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale.

Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017 n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388).

Ric. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -8- Nella specie, la ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall’Agenzia del Demanio, sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento all’equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato articolo 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata.

L’ordinanza ha escluso tale valenza, pur nella consapevolezza dei precedenti di questa Corte, che avevano invece reputato di attribuire alle tariffe invocate dalla ricorrente il carattere di usi locali ai fini che qui interessano, in quanto ha contraddittoriamente, da un lato, negato valore giuridico precettivo al Protocollo che nelle more era stato concordato tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale (osservando correttamente che non può unilateralmente il debitore determinare il compenso spettante al proprio creditore), e, dall’altro, ha reputato che proprio l’erronea applicazione, in chiave precettiva di tale Protocollo, da parte di alcuni giudici che invece si erano reputati vincolati, avesse fatto perdere alle tariffe dell’Agenzia del Demanio il carattere di usi locali.

L’erroneo convincimento, da parte solo di alcuni giudici dell’ufficio di appartenenza, del carattere vincolante di un Protocollo, di cui in ogni caso si afferma l’illegittimità, non può condurre a reputare venuta meno la natura di usi locali per le dette Tariffe, risultando quindi erroneo il riferimento al criterio sussidiario di determinazione del compenso di cui all’art. 2233 Ric. 2023 n. 14893 sez.

S2 -ud. 21-02-2024 -9- c.c., per effetto del quale è stata poi data anche surrettiziamente attuazione alla previsione contenuta nel Protocollo che prevede una riduzione del compenso ove la merce custodita sia di scarso valore commerciale (e ciò sebbene per il custode l’ingombro fisico sia identico a quello imposto da merce avente invece valore commerciale reputato apprezzabile).

Il ricorso deve pertanto essere accolto, ed il provvedimento impugnato cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23271-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – Ric. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -2- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - Per la cassazione dell’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 28/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., essendo stata nominata custode giudiziario di merce varia costituita da 850.872 articoli, occupanti una superficie di mc. 110.070 in area chiusa, proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Roma aveva determinato i compensi spettantile per l’attività svolta, riducendo la somma richiesta ad € 8.716,00. Il Tribunale di Roma in sede di opposizione, con ordinanza del 28 febbraio 2020, ha parzialmente accolto le censure dell’opponente, rideterminando l’indennità dovuta nella somma di € 38.268,90. Ad avviso del giudice, una volta ricostruite le vicende relative alla misura delle indennità di custodia di beni diversi da quelli di cui al DM n. 265/2006, le tariffe dell’Agenzia del Demanio, che parte opponente invocava per la liquidazione del dovuto, non potevano ritenersi corrispondere ad un uso locale, essendo intervenute varie liquidazioni in difformità da tali tariffe, specialmente a seguito dell’emanazione del [OSCURATO:PERSONA]. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -3- a firma congiunta da parte del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Pur dovendo escludersi che tale protocollo potesse avere valore giuridico, in assenza di usi locali, occorreva procedere alla liquidazione del compenso secondo la regola residuale di cui all’art. 2233 c.c. In assenza di convenzione tra le parti, le tariffe dell’Agenzia del Demanio potevano costituire un primo parametro di riferimento per la valutazione di proporzionalità ed adeguatezza del compenso, ma tenuto conto dello scarso valore commerciale della merce custodita, avuto riguardo al lavoro normalmente necessario per la loro custodia, la liquidazione poteva essere compiuta provvedendo alla decurtazione di un terzo delle tariffe stabilite dall’Agenzia del Demanio. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2.Il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 59, co. 2 e 3, all’art. 5 del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, nonché all’art. 8 delle preleggi, quanto all’affermazione circa l’inesistenza di usi locali per la determinazione dell’indennità di custodia per beni diversi dai veicoli. Si ricorda che sulla questione questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in diverse occasioni, avendo reputato che Ric. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -4- siano proprio le tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio, a configurarsi alla stregua di usi locali, idonei a determinare il calcolo dell’indennità di custodia per beni come quelli oggetto di causa. La ricorrente aveva altresì prodotto numerosi decreti emessi dal Tribunale di Roma, anche in epoca successiva all’approvazione del Protocollo di intesa tra Presidente del Tribunale e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con i quali si ribadiva l’applicazione delle dette tariffe, attesa anche l’illegittimità del Protocollo, affermata in numerosi precedenti dello stesso Tribunale. Ne consegue che è erronea l’affermazione circa l’assenza di usi locali. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2225 c.c., nella parte in cui l’ordinanza ha fatto riferimento a tale norma al fine di giustificare una riduzione del compenso calcolato in base alle tariffe dell’Agenzia del Demanio, valorizzando il criterio del valore commerciale dei beni, che però non risulta incidere sul quantum dell’indennità che è invece correlato, come da tariffe citate, unicamente all’ingombro cagionato dalla merce in custodia. 3. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono fondati. A tal fine deve ricordarsi che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58,prevede che al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, Ric. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -5- spetta un'indennità per la custodia e la conservazione, da determinarsi sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'art. 59 (con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 3 e 4), e, in via residuale, secondo gli usi locali. Il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del [OSCURATO:PERSONA] di Giustizia. Nella fattispecie, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non applicabilità delle corrispondenti previsioni. La mancata adozione di tariffe per la tipologia dei beni oggetto di causa impone, quindi, di dover far ricorso agli usi locali, dovendo escludersi il ricorso a criteri alternativi ovvero il richiamo all’equità. Reputa il Collegio di dover assicurare continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 11553/2019), che ha ritenuto ad esempio condivisibile il ricorso alle tariffe approvate dall’Agenzia del Demanio di Roma, in quanto ritenute corrispondenti agli usi locali cui la norma fa richiamo. Ed, infatti, una volta ribadito che l'art. 8 disp. prel. c.c., prevede che nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi Ric. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -6- richiamati (consuetudo secundum legem), situazione che ricorre nella fattispecie in forza dell'espresso richiamo operato agli usi da parte del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58e dal D.M. n. 296 del 2006, art. 45, non ignora il Collegio come nella giurisprudenza di questa Corte sia del tutto consolidato il principio, fondato sull'obbligo del giudice di conoscere la legge, ma non anche gli usi, che questi ultimi, ove il giudice non ne sia a conoscenza, debbono essere provati (anche per quanto riguarda l'elemento dell'opinio iuris ac necessitatis) a cura della parte che li allega, e la relativa prova non può essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimità (ad esempio: Sez. 1, 01/03/2007, n. 4853 con ampi richiami: Cass. 18/6/1956 n. 2158; 4/10/1956 n. 3348; 17/10/1961 n. 2183; 30/10/1963 n. 2909; 4/5/1965 n. 795; 19/5/1965 n. 980; 18/2/1967 n. 406;17/4/1968 n. 1131; 18/4/1969 n. 1229; 9/6/1972 n. 1823; 21/11/2000 n. 15014; nonché più di recente Cass. n. 2507/2022; Cass. n. 2789/2023; Cass. n. 10309/2023; Cass. n. 19301/2023). Deve però ritenersi che nell’applicazione ex art. 58 del DPR n. 115/2002 possa attribuirsi valore di uso anche a criteri determinativi dei compensi connotati in fatto dalla loro osservanza abituale, che ben può riconoscersi nel fatto che le Prefetture locali ne fanno uso abituale per compensare i custodi di beni sequestrati in via amministrativa. Quanto all’obiezione secondo cui l'esistenza degli usi presuppone la loro osservanza da parte della collettività nella convinzione della loro cogenza, sicché sarebbe necessario anche accertare tale elemento, la cosiddetta opinio juris ac necessitatis, che implica la ripetizione abituale della condotta Ric. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -7- da parte dei consociati nella convinzione di adempiere ad un obbligo giuridico, va ricordato che secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che si va consolidando e di cui è espressione proprio Cass. n. 11553/2019 citata, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento penale, a seguito dell'emanazione del D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell'indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, comma 2, sulla base degli usi locali, senza che, per questi, occorra verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis, ossia dalla convinzione, comune ai consociati, dell'obbligatorietà dell'osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge e di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale, di per sé, a recepire e a legittimare, ai fini della determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore, senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario, sia anche assistito dalla opinio iuris (Sez. 6-2, 18/01/2016, n. 752, e le pronunce conformi in pari data n. 753, 755 e 756, nonché 19/1/2016, n. 775 e 776; poi, in seguito: Sez. 2, 4/5/2018 n. 10622; Sez. 2, 7/7/2017 n. 21649; Sez. 2, 15/9/2017 n. 21388). Ric. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -8- Nella specie, la ricorrente aveva avanzato la propria richiesta facendo riferimento alle tariffe emanate dall’Agenzia del Demanio, sicché, una volta esclusa la correttezza del riferimento all’equità, il giudice adito avrebbe dovuto verificare se, pur in assenza di tariffe validamente approvate ai sensi del citato articolo 58, alle tariffe de quibus potesse attribuirsi il carattere di usi locali, secondo le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. L’ordinanza ha escluso tale valenza, pur nella consapevolezza dei precedenti di questa Corte, che avevano invece reputato di attribuire alle tariffe invocate dalla ricorrente il carattere di usi locali ai fini che qui interessano, in quanto ha contraddittoriamente, da un lato, negato valore giuridico precettivo al Protocollo che nelle more era stato concordato tra il Presidente del Tribunale di Roma ed il Procuratore della Repubblica presso il medesimo Tribunale (osservando correttamente che non può unilateralmente il debitore determinare il compenso spettante al proprio creditore), e, dall’altro, ha reputato che proprio l’erronea applicazione, in chiave precettiva di tale Protocollo, da parte di alcuni giudici che invece si erano reputati vincolati, avesse fatto perdere alle tariffe dell’Agenzia del Demanio il carattere di usi locali. L’erroneo convincimento, da parte solo di alcuni giudici dell’ufficio di appartenenza, del carattere vincolante di un Protocollo, di cui in ogni caso si afferma l’illegittimità, non può condurre a reputare venuta meno la natura di usi locali per le dette Tariffe, risultando quindi erroneo il riferimento al criterio sussidiario di determinazione del compenso di cui all’art. 2233 Ric. 2023 n. 14893 sez. S2 -ud. 21-02-2024 -9- c.c., per effetto del quale è stata poi data anche surrettiziamente attuazione alla previsione contenuta nel Protocollo che prevede una riduzione del compenso ove la merce custodita sia di scarso valore commerciale (e ciò sebbene per il custode l’ingombro fisico sia identico a quello imposto da merce avente invece valore commerciale reputato apprezzabile). Il ricorso deve pertanto essere accolto, ed il provvedimento impugnato cassato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del