CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA –[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difendein virtù di procura speciale a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma del 15.11.2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsiil ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 25.5.2012 venivano affidati in custodia giudiziale alla“[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. n. 675 colli, contenenti n. 37.892 capi di abbigliamento, oggetto di sequestro nell’ambito di un procedimento penale; la custodia in area chiusa si protraeva sino al 24.10.2013. 2. Con decreto in data 29 .1 0 .201 4 il G.I.P. pres so il T ribunale di R o m a liquidava– in base a l protocollo emanato dal Pre sidente del Tribunale di Roma e dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma -in favore della “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. il compenso nella misura di euro 12.127,00, oltre i.v.a. 3. Con ricorso ex art. 170 d. P . R . n. 115/2002 la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. proponeva opposizione. Deduceva che il compenso sarebbe stato da liquidare alla stregua delle tariffe dell’Agenzia del Demanio di Roma ovvero ai sensi dell’art. 2233 cod. civ. Resisteva il Ministero della Giustizia. 4. Con ordinanza i n data 15.11.2019 i l T ribunale di R o m a accoglieva l’opposizione e liquidava in favore dell’opponente il compenso nella misura di euro 42.689,00, oltre i.v.a.; condannava il Ministero alle spesedi lite. Premetteva il tribunale che, a seguito dell’emanazione –giusta la previsione del 1° co. dell’art. 59 del d.P.R. n. 115/2002 -del d.m. n. 265/2006, con il quale erano state approvate le tariffe per la custodia in area coperta o scoperta dei veicoli a motore e dei natanti,la liquidazione del compenso era da operare non già in base al Protocollo utilizzato dal g.i.p. bensì inbase agli usi locali – senza che per questi occorresse verificare la ricorrenza del requisito dell’ “opinio iuris ac necessitatis” - in dipendenza de l rinvio dal l’art. 5 del lo stesso d.m. a gli usi localidisposto.Indi esplicitava che l’opponente aveva allegato le tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio di Roma, tariffe dalla cui regolare applicazione in ambito locale poteva desumersi l’esistenza di usi locali rilevanti ai fini dell’operandaquantificazione (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3) . Esplicitava dunqueche la richiesta di liquidazione del compenso, calcolato in euro 42.689,09, formulata dall’opponente sulla scorta delle suindicate tariffeera senz’altro da condividere. 5.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso i l Ministero della Giustizia ; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche inordine alle spese di lite. La “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore –con distrazione - delle spese . 6.Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria. Ha chiesto disporsi la trattazione in pubblica udienza. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con i l primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esamecirca fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il Tribunale di Roma ha omesso l’esame della nota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2018/4759/DRC-UD del 16.5.2018. Deduce che dalla predetta nota si desume che le tariffe dell’Agenzia del Demanio hanno avuto vigenza soltanto nell’anno 2002 e riguarda va no unicamente la custodia di merci rinvenute all’interno dei veicoli oggetto di provvedimenti amministrativi di confisca per violazioni del codice della strada.8.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 58 e 59 del d.P.R. n. 115/2002, dell’art. 5 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 265, dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 2697 cod. civ. Deduce cheha errato il Tribunale di Roma a reputare che l’uso asseritamente espresso dalle tariffe dell’Agenzia del Demanio di Roma si connotasse alla stregua degli elementidella “diuturnitas” e dell’ “ opinio iuris ac necessitatis ” . 9.I motiv i d i ricor so sono strettamente connessi; del re sto, il secondo mezzo reitera la doglianza concernente la circoscritta operatività cronologica e oggettiva del tariffario cui il tribunale ha fatto riferimento; in ogni caso, gli esperiti motivi sono privi di fondamento e da respingere. 10.Va dato atto che il tribunale ha rimarcato , dapprima, che l’opposizion e risultava ritualmente notificata al P.M. e ad entrambi i soggetti indagati nell’ambito del procedimento penale cui ineriva il sequestro(cfr. Cass. (ord.) 2.5.2022, n. 13784, secondo cui nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell’ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il P.M., e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrisponderedetto compenso) . 11.Questa Corte spiega che, in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 va operata, ai sensi dell’art. 5 del citato d.m. e dell’art. 58, 2° co., del d.P.R. n. 115 del 2002, sulla base degli usi locali, senza che per questi occorra verificare la ricorrenza del requisito della “opinio iuris ac necessitatis”, ossia della convinzione, comune ai consociati, dell’obbligatorietà dell’osservanza delle tariffe, poiché il recepimento e la legittimazione delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale(cfr. Cass. (ord.) 6.11.2020, n. 24933; Cass. (ord.) 6.7.2021, n. 19064) . Su tale scorta del tutto ingiustificatamente il ricorrente adduce, con il secondo motivo, che il tribunale avrebbe dovuto esigere la puntuale dimostrazione che il tariffario dell’Agenzia del Demanio sostanziasse un vero e proprio uso normativo (cfr. ricorso, pag. 15)e dunque che il tribunale acquisisse riscontro dell’ “opinio iuris ac necessitatis”(cfr. ricorso, pag. 13). 12.D’altro canto, è vero che questa Corte spiega altresì, del pari in tema di liquidazione dell’indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro penale, che gli usi locali – sulla cui scorta va operata la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli espressamente contemplati dal d.m. n. 265 del 2006 –devono essere provati dalla parte che li allega, ove il giudice non ne sia a conoscenza (cfr. Cass. (ord.) 27.1.2022, n. 2507). E nondimeno siffatto onere probatorio nella specie è stato di certoassolto. Il tribunale, invero, ha dato att o ch e l’opponente aveva allegato le tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio di Roma, tariffe applicate dalla Prefettura di Roma e dalle quali il tribunale ha desunto l’esistenza di un uso locale (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 3 –4). 13.In pari tempo il tribunale ha dato conto della circostanza per cui l’uso locale – desunto dalle tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio – si connotasse per la regolaresua applicazione (cfr. ordinanza impugnata, pag. 3). Il tribunale,invero , ha non solo puntualizzato che le tariff e anzidett e “sono normalmente applicate dalla Prefettura di Roma nell’ipotesi di sequestro amministrativo” (così ordinanza impugnata, pag. 2), ma ha soggiunto che l’opponente aveva allegato la lettera in data 26.7.20 02 di trasmissione delle tariffe da parte dell’Agenzia del Demanio agli enti interessati (cfr. ordinanza impugnata, pagg. 3 -4). In tal guisa del tutto ingiustificatamente il ricorrente si duole, con il secondo motivo, dell’omesso riscontro dell’estremo della “diuturnitas”, della “ripetizione costante di un comportamento”(cfr. ricorso, pag. 13). 14.Questa Corte spiega ulteriormente, in tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro nell’ambito di un procedimento penale, che, qualora il compendio sequestrato non rientri in alcuna delle categorie di beni indicati nel d.m. n. 265 del 2006, di approvazione delle tariffe, emesso in attuazione dell’art. 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, il giudice puòapplicare, in via analogica, la disciplina dettata per casi analoghi, in base alla similitudine fisica dei beni, non potendo trovare applicazione l’art. 2233, 1° co., cod. civ., che si riferisce esclusivamente alle professioni intellettuali (cfr. Cass. (ord.) 21.1.2020, n. 1205). 15.In questi termini l’impugnato dictum risulta ineccepibile e congruo. Ovvero non induce a disconoscere nella fattispecie l’ “eadem ratio legis” il rilievo per cui il tariffario dell’Agenzia del Demanio –da cui è stato desunto l’uso locale –abbia avuto vigenza per l’anno 2002 e abbia riguarda to propriamente la custodia dellemerci rinvenute all’interno dei veicoli oggetto di provvedimenti amministrativi di confisca per violazioni del codice della strada (cfr. ricorso, pagg. 10 –11). In tal guisa non ha valenza decisiva il denunciato – con il primo mezzo - omesso esame dellanota dell’Agenzia del Demanio prot. n. 2018/4759/DRC-UD del 16.5.2018.16. Si tenga conto, da ultimo, in rapporto all’operata quantificazione del compenso, che il giudice a quoha non solo dato atto del maggior numero di colli custoditi dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., “per totale di 40.968 capi di abbigliamento” (così ordinanza impugnata, pag. 5), ma ha soggiunto in relazione alla quantificazione operata dalla s.r.l. opponente che “nessuna specifica e dettagliata contestazione risulta poi avanzata (…) da parte del Ministero resistente” (così ordinanza impugnata, pag. 5). 17. In dipe ndenza del rigetto del ricorso i l Ministero della Giustizia va condannatoa rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della s.r.l. controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 18.Nonostante il rigetto del ricorso non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il Ministero ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R. In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”. P.Q.M. La Corte così provvede: rigettail ricorso;condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia , a rimbor sare al l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario dellacontroricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 4.800,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generalinella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in R