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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11858/2026

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esa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura daNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est.

I. Ambrosiconsiderarsi apposta in calce al controricorso, con domicilio digitaleex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1875/2023,pubblicata il 19 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1110/2020, rigettòl’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Lajaticosocietà cooperativa per azioni aveva loro intimato, quali fideiussoridella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento in solido, della sommacomplessiva di euro 73.531,10, oltre interessi, in relazione aiseguenti contratti bancari conclusi dalla debitrice principale:- contocorrente n.00020070488, con saldo passivo alla data del 10.11.2016pari ad euro 3.389,84; - mutuo chirografario a tasso variabilen.03000072416, da onorare per ulteriori euro 72.323,67;2. la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e GiannaPuccini, confermando la sentenza di prime cure, con condanna degliappellanti a rifondere all’appellata le spese del grado di gravame;3. avverso la sentenza della Corte d’appello, Gianfrancobase di cinque motivi d'impugnazione (suddivisi complessivamentein dieci profili di censura); ha resistito con controricorso BancaPopolare di [OSCURATO:PERSONA] per azioni;4. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;parte controricorrente ha depositato memoria.Considerato cheNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. Ambrosi1. con il primo motivo, con cui vengono denunciati un primo,un secondo e un terzo profili di censura, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art.101, comma due c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 111 Cost. e dei principi espressi dalle Sezioni Unite Cass.n.26242/2014 e Cass., n. 41994/2021; violazione e falsaapplicazione dell’art.345 c.p.c., vizi che rilevano ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c.”, i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata haconfuso i piani di valutazione imposti dall’art. 101 c.p.c. e per di più,sulla base di un’indebita interpretazione dei principi espressi dalleSezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 26242/2014 e n.25849/2023 (in punto di rilevabilità officiosa delle nullità nelprocesso), non concedendo la rimessione in termini sia per laformulazione delle relative eccezioni conseguenti al rilievo di nullitàall’esame e, segnatamente per quanto qui rileva, quella didecadenza/estinzione ex art.1957 c.c. sia per il compimento dile ordinarie preclusioni processuali ove venga in rilievo, come nellaspecie, l’applicazione dell’art.101, comma 2 c.p.c.; a parere deiricorrenti, i principi espressi dalle stesse Sezioni Unite con lasentenza n. 41994/2021 non conducono affatto agli esiti ritenutidalla Corte territoriale nella decisione impugnata (v. pag. 12sentenza) quand’anche si discuta di nullità parziale (non escludendo,tuttavia, ex se la nullità totale e la sua prova) delle fideiussionischema ABI, atteso che tale circostanza non elide di certo il dispostodi cui all’art.101, comma 2, c.p.c. e i relativi oneri di rilievo officiosoa carico del giudice presupposti dalle stesse Sezioni Unite;i ricorrenti aggiungono un ulteriore profilo di censura, con cuilamentano, altresì, la "Violazione e falsa applicazione dell’art.1421c.c., in combinato disposto con l’art.1418 c.c., nonché art. 2 L.287/1990 e art.101 TFUE, vizi che rilevano ai sensi dell’art. 360, n.3 c.p.c.” nonché la “Violazione dell’art.132, n. 4 c.p.c., vizio cherileva ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c.”; nello specifico, censurano cheNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. Ambrosila Corte d’appello avrebbe errato nella interpretazione delle normesostanziali in tema di rilievo officioso delle nullità con particolareriferimento alla disciplina normativa antitrust e lamentano che lamotivazione in proposito sarebbe “radicalmente illogica oltrechéperplessa2. con il secondo motivo, con cui vengono denunciati un quartoe un quinto profilo di censura, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art.1421 c.c., in combinato disposto con l’art.1418c.c., art. 2 L. 287/1990 e art.101 TFUE, vizi che rilevano ai sensidell’art. 360, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti, ritengono che la Corte d’appelloabbia errato, al pari del Giudice di prime cure, travisando,disconoscendola, la reale efficacia giuridica in seno al processoordinario del provvedimento Antitrust n. 55/2005 emesso dallaBanca d’Italia in qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato in tema di fideiussioni schema ABI, trattandolo alla streguadi una mera prova documentale, estendendogli, indebitamente,l’ordinario regime di preclusioni assertive e istruttorie nel processocivile; ritengono che tale provvedimento debba essere certamenteacquisito dal giudice di merito in ogni stato e grado del giudizio,dunque anche in grado di appello; e ciò, senza alcuna limitazionead un giudicato, con la conseguenza della sua rilevabilità officiosa(quale giudicato esterno), in ogni stato e grado del giudizio;contestano, altresì, che la decisione sarebbe viziata “per violazionedell’art.113 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. ”; in proposito,adducono che, essendo il citato provvedimento assimilato ad ungiudicato ed equiparabile ad una norma di legge, è evidente che laCorte territoriale avrebbe dovuto decidere in conformità alle relativestatuizioni, come impone l’art. 113 c.p.c., invece che degradarlo adun mero provvedimento amministrativo inidoneo ad incidere sulrapporto oggetto di causa;Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. Ambrosi3. con il terzo motivo, con cui vengono denunciati un sesto eun settimo profilo di censura, rubricato, “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., vizio che rileva ai sensi dell’art. 360,n. 4 c.p.c.”, i ricorrenti, ritengono che la Corte d’appello abbia erratonon riconoscendo al provvedimento Antitrust n. 55/2005 citato,almeno la qualità di fatto notorio; sotto altro profilo, lamentano la“Violazione dell’art.132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.”per totale carenza di motivazione, atteso che la Corte territoriale silimita a risolvere la questione semplicemente affermando che non siverterebbe in tema di fatti notori;4. con il quarto motivo di ricorso, con cui viene denunciato unottavo profilo di censura rubricato, “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 33 e 36 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo); dell’art.3 Direttiva 93/13/CEE, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.”, ilricorrente Ferretti osserva che la decisione impugnata meritacassazione anche in considerazione del fatto che la clausola di derogaall’art.1957 c.c. contenuta nei modelli di fideiussione predispostidalle banche, e per quanto qui rileva all’art. 6 delle condizionigenerali della fideiussione dal predetto sottoscritta comeconsumatore è certamente abusiva e, quindi, nulla ai sensi dellanormativa consumeristica unionale e nazionale comportando quelsignificativo squilibrio tra la posizione del consumatore e quella del“contraente forte” (la banca) che – appunto – tale normativa intendesanzionare;5. con il quinto motivo di ricorso, rubricato, “Violazione e falsaapplicazione dell’art.1372 c.c. in combinato disposto con l’art.1418e ss. c.c., vizio che rileva ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.” i ricorrentidenunciano un nono e un decimo profili di censura;con il nono profilo lamentano l’errore commesso dalla Corte diappello di Firenze nel ritenere sorto in capo al garante Ferretti ildiritto di far valere la decadenza/estinzione di cui all’art.1957 c.c.,derogato dalla clausola, avente forza di legge tra le parti (1372 c.c.),Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. Ambrosidi cui all’art. 6 del contratto di fideiussione, prima di una pronunciadi nullità della clausola di deroga inserita all’art. 6 della fideiussioneper violazione della normativa consumeristica; violazione che, però,è la stessa Corte ad aver omesso di accertare, sì come laconseguente nullità della clausola, ancorché erroneamente perquanto esposto al motivo che precede;con il decimo profilo di doglianza, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 167c.p.c. in combinato disposto con l’art.112 c.p.c. in rapportoall’art.1957 c.c., vizio che rileva ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c.”; inparticolare, posto che la sostituzione dell’art. 1957 c.c. con laclausola derogatoria nulla costituisce un effetto conseguenzialeall’accertata nullità da parte del giudice, effetto che prima di questomomento non si produce, assumono come evidente che ladecadenza (rectius: estinzione) di cui all’art.1957, comma 1, c.c.,oltre a poter essere fatta valere dal fideiussore solo dopo ladeclaratoria giudiziale di nullità della clausola di deroga e, quindi,oltre i termini di cui all’art. 167 c.p.c. dovendo attendersi lapronuncia del giudice sul punto, comunque, non costituendoun’eccezione in senso stretto rispetto alla quale risulta indispensabilel’iniziativa di parte, ben può essere rilevata d’ufficio dal giudice exart.112 c.p.c., quale fatto estintivo risultante dal materialeprobatorio legittimamente acquisito in atti; richiamanogiurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.

U. n. 1099/1998) persostenere che nessuna preclusione processuale è allo stato maturatain capo al consumatore Ferretti, come erroneamente presuppostodalla Corte territoriale;6.

Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario,l’ottavo profilo di censura, articolato all’interno del quarto motivo diricorso.Il profilo di censura in argomento è fondato e va accolto neitermini e limiti di seguito indicati.Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. AmbrosiVa ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cuiè da ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabileratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione chederoghi all'art. 1957, 1° comma, c.c., in senso favorevole alcreditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi, iviprevisto, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principaleinadempiente (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558);effettivamente, la decisione impugnata è erronea nella partein cui ha ritenuto, quanto al Ferretti, che «anche a voler ritenereabusiva la clausola» (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.prevista all’art. 6 del contratto), «l’eccezione di decadenza dellagaranzia, per mancata osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c.da parte del creditore è processualmente preclusa perché nonsollevata tempestivamente con l’atto di citazione in opposizione adecreto ingiuntivo data la posizione processuale del Ferretti diconvenuto in senso sostanziale» (pag. 15 della sentenzaimpugnata);come correttamente eccepito dagli odierni ricorrenti, la cortedi merito non si è posta in linea con il principio sopra ricordato e valerammentare che a proposito di tale tipologia di clausola di rinuncia èstato evidenziato che «nel derogare in termini più ampi il termine disei mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale,previsto dall’art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Bancapuò agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confrontidel fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella deldebitore principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso lagarantita Banca creditrice» (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558, inmotivazione, punto 1.2.);si è altresì posto in rilievo che «una siffatta clausola si appalesaallora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore aduna disciplina astrattamente idonea a configurare il significativosquilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469 bis c.c.,Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. Ambrosispettando peraltro al giudice di merito verificarne l’effettivaintegrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dellostipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risultinon essere stata oggetto di specifica trattativa comportantel’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento,successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre2005, n. 206 ) ( v.

Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015,n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.24262.

Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)» (Cass. Sez. 3, n.27558/2023, in motivazione, punto 1.2.);disciplina che, come questa Corte ha già avuto più volte mododi sottolineare, «si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente-ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nellecondizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmentepredisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vistadell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v.

Cass.,15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass.,20/3/2010, n. 6802).La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206del 2005 - c.d.

Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss.c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, èfunzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte dellaunilaterale predisposizione ed imposizione del contenutocontrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte diabuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore dellapossibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella suafondamentale espressione rappresentata dalla libertà dideterminazione del contenuto del contratto.

Con conseguentealterazione, su un piano non già solamente economico, dellaposizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare,mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmentepredisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esseNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. Ambrosi(l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (ilpredisponente) (v.

Cass., 26/9/2008, n. 24262 ).Evidente è pertanto come, sia mediante la unilateralepredisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione peruna serie indefinita di rapporti ( artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. ) sia inoccasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per unospecifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione edimposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista puòinvero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sulconsumatore.

La lesione dell'autonomia privata del consumatore,riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà dideterminazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'unache nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione inargomento (v.

Cass., 20/3/2010, n. 6802).Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativoportato (v.

Cass., 15/10/2019, n. 25914 ).» (così test., Cass. Sez.3, n. 27558/2023, in motivazione, punto 1.2.).Orbene nell’impugnata sentenza la corte di merito ha omessodi verificare d’ufficio la portata della clausola contrattuale di rinunciaai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi diclausola vessatoria che determina a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalcontratto.7.

Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo, assorbitiogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi,consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione.

P.Q.MNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A.

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I. AmbrosiLa Corte accoglie l’ottavo profilo di censura articolatoall’interno del quarto motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi.

Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura daNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosiconsiderarsi apposta in calce al controricorso, con domicilio digitaleex lege;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1875/2023,pubblicata il 19 settembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Ritenuto che1. il Tribunale di Pisa, con sentenza n. 1110/2020, rigettòl’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Lajaticosocietà cooperativa per azioni aveva loro intimato, quali fideiussoridella [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., il pagamento in solido, della sommacomplessiva di euro 73.531,10, oltre interessi, in relazione aiseguenti contratti bancari conclusi dalla debitrice principale:- contocorrente n.00020070488, con saldo passivo alla data del 10.11.2016pari ad euro 3.389,84; - mutuo chirografario a tasso variabilen.03000072416, da onorare per ulteriori euro 72.323,67;2. la Corte d’appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e GiannaPuccini, confermando la sentenza di prime cure, con condanna degliappellanti a rifondere all’appellata le spese del grado di gravame;3. avverso la sentenza della Corte d’appello, Gianfrancobase di cinque motivi d'impugnazione (suddivisi complessivamentein dieci profili di censura); ha resistito con controricorso BancaPopolare di [OSCURATO:PERSONA] per azioni;4. la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c.;parte controricorrente ha depositato memoria.Considerato cheNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosi1. con il primo motivo, con cui vengono denunciati un primo,un secondo e un terzo profili di censura, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art.101, comma due c.p.c. in combinato dispostocon l’art. 111 Cost. e dei principi espressi dalle Sezioni Unite Cass.n.26242/2014 e Cass., n. 41994/2021; violazione e falsaapplicazione dell’art.345 c.p.c., vizi che rilevano ai sensi dell’art. 360n. 4 c.p.c.”, i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata haconfuso i piani di valutazione imposti dall’art. 101 c.p.c. e per di più,sulla base di un’indebita interpretazione dei principi espressi dalleSezioni Unite della Cassazione nelle sentenze n. 26242/2014 e n.25849/2023 (in punto di rilevabilità officiosa delle nullità nelprocesso), non concedendo la rimessione in termini sia per laformulazione delle relative eccezioni conseguenti al rilievo di nullitàall’esame e, segnatamente per quanto qui rileva, quella didecadenza/estinzione ex art.1957 c.c. sia per il compimento dile ordinarie preclusioni processuali ove venga in rilievo, come nellaspecie, l’applicazione dell’art.101, comma 2 c.p.c.; a parere deiricorrenti, i principi espressi dalle stesse Sezioni Unite con lasentenza n. 41994/2021 non conducono affatto agli esiti ritenutidalla Corte territoriale nella decisione impugnata (v. pag. 12sentenza) quand’anche si discuta di nullità parziale (non escludendo,tuttavia, ex se la nullità totale e la sua prova) delle fideiussionischema ABI, atteso che tale circostanza non elide di certo il dispostodi cui all’art.101, comma 2, c.p.c. e i relativi oneri di rilievo officiosoa carico del giudice presupposti dalle stesse Sezioni Unite;i ricorrenti aggiungono un ulteriore profilo di censura, con cuilamentano, altresì, la "Violazione e falsa applicazione dell’art.1421c.c., in combinato disposto con l’art.1418 c.c., nonché art. 2 L.287/1990 e art.101 TFUE, vizi che rilevano ai sensi dell’art. 360, n.3 c.p.c.” nonché la “Violazione dell’art.132, n. 4 c.p.c., vizio cherileva ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c.”; nello specifico, censurano cheNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosila Corte d’appello avrebbe errato nella interpretazione delle normesostanziali in tema di rilievo officioso delle nullità con particolareriferimento alla disciplina normativa antitrust e lamentano che lamotivazione in proposito sarebbe “radicalmente illogica oltrechéperplessa2. con il secondo motivo, con cui vengono denunciati un quartoe un quinto profilo di censura, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell’art.1421 c.c., in combinato disposto con l’art.1418c.c., art. 2 L. 287/1990 e art.101 TFUE, vizi che rilevano ai sensidell’art. 360, n. 3 c.p.c.”, i ricorrenti, ritengono che la Corte d’appelloabbia errato, al pari del Giudice di prime cure, travisando,disconoscendola, la reale efficacia giuridica in seno al processoordinario del provvedimento Antitrust n. 55/2005 emesso dallaBanca d’Italia in qualità di [OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e delMercato in tema di fideiussioni schema ABI, trattandolo alla streguadi una mera prova documentale, estendendogli, indebitamente,l’ordinario regime di preclusioni assertive e istruttorie nel processocivile; ritengono che tale provvedimento debba essere certamenteacquisito dal giudice di merito in ogni stato e grado del giudizio,dunque anche in grado di appello; e ciò, senza alcuna limitazionead un giudicato, con la conseguenza della sua rilevabilità officiosa(quale giudicato esterno), in ogni stato e grado del giudizio;contestano, altresì, che la decisione sarebbe viziata “per violazionedell’art.113 c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4 c.p.c. ”; in proposito,adducono che, essendo il citato provvedimento assimilato ad ungiudicato ed equiparabile ad una norma di legge, è evidente che laCorte territoriale avrebbe dovuto decidere in conformità alle relativestatuizioni, come impone l’art. 113 c.p.c., invece che degradarlo adun mero provvedimento amministrativo inidoneo ad incidere sulrapporto oggetto di causa;Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosi3. con il terzo motivo, con cui vengono denunciati un sesto eun settimo profilo di censura, rubricato, “Violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 c.p.c., vizio che rileva ai sensi dell’art. 360,n. 4 c.p.c.”, i ricorrenti, ritengono che la Corte d’appello abbia erratonon riconoscendo al provvedimento Antitrust n. 55/2005 citato,almeno la qualità di fatto notorio; sotto altro profilo, lamentano la“Violazione dell’art.132, n. 4 c.p.c. in relazione all’art.360 n. 4 c.p.c.”per totale carenza di motivazione, atteso che la Corte territoriale silimita a risolvere la questione semplicemente affermando che non siverterebbe in tema di fatti notori;4. con il quarto motivo di ricorso, con cui viene denunciato unottavo profilo di censura rubricato, “Violazione e falsa applicazionedegli artt. 33 e 36 D.Lgs. 206/2005 (Codice del consumo); dell’art.3 Direttiva 93/13/CEE, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c.”, ilricorrente Ferretti osserva che la decisione impugnata meritacassazione anche in considerazione del fatto che la clausola di derogaall’art.1957 c.c. contenuta nei modelli di fideiussione predispostidalle banche, e per quanto qui rileva all’art. 6 delle condizionigenerali della fideiussione dal predetto sottoscritta comeconsumatore è certamente abusiva e, quindi, nulla ai sensi dellanormativa consumeristica unionale e nazionale comportando quelsignificativo squilibrio tra la posizione del consumatore e quella del“contraente forte” (la banca) che – appunto – tale normativa intendesanzionare;5. con il quinto motivo di ricorso, rubricato, “Violazione e falsaapplicazione dell’art.1372 c.c. in combinato disposto con l’art.1418e ss. c.c., vizio che rileva ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c.” i ricorrentidenunciano un nono e un decimo profili di censura;con il nono profilo lamentano l’errore commesso dalla Corte diappello di Firenze nel ritenere sorto in capo al garante Ferretti ildiritto di far valere la decadenza/estinzione di cui all’art.1957 c.c.,derogato dalla clausola, avente forza di legge tra le parti (1372 c.c.),Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosidi cui all’art. 6 del contratto di fideiussione, prima di una pronunciadi nullità della clausola di deroga inserita all’art. 6 della fideiussioneper violazione della normativa consumeristica; violazione che, però,è la stessa Corte ad aver omesso di accertare, sì come laconseguente nullità della clausola, ancorché erroneamente perquanto esposto al motivo che precede;con il decimo profilo di doglianza, i ricorrenti censurano lasentenza impugnata per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 167c.p.c. in combinato disposto con l’art.112 c.p.c. in rapportoall’art.1957 c.c., vizio che rileva ai sensi dell’art.360 n. 4 c.p.c.”; inparticolare, posto che la sostituzione dell’art. 1957 c.c. con laclausola derogatoria nulla costituisce un effetto conseguenzialeall’accertata nullità da parte del giudice, effetto che prima di questomomento non si produce, assumono come evidente che ladecadenza (rectius: estinzione) di cui all’art.1957, comma 1, c.c.,oltre a poter essere fatta valere dal fideiussore solo dopo ladeclaratoria giudiziale di nullità della clausola di deroga e, quindi,oltre i termini di cui all’art. 167 c.p.c. dovendo attendersi lapronuncia del giudice sul punto, comunque, non costituendoun’eccezione in senso stretto rispetto alla quale risulta indispensabilel’iniziativa di parte, ben può essere rilevata d’ufficio dal giudice exart.112 c.p.c., quale fatto estintivo risultante dal materialeprobatorio legittimamente acquisito in atti; richiamanogiurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. n. 1099/1998) persostenere che nessuna preclusione processuale è allo stato maturatain capo al consumatore Ferretti, come erroneamente presuppostodalla Corte territoriale;6. Va anzitutto esaminato, in quanto logicamente prioritario,l’ottavo profilo di censura, articolato all’interno del quarto motivo diricorso.Il profilo di censura in argomento è fondato e va accolto neitermini e limiti di seguito indicati.Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiVa ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cuiè da ritenersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. (applicabileratione temporis), la clausola del contratto di fideiussione chederoghi all'art. 1957, 1° comma, c.c., in senso favorevole alcreditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi, iviprevisto, per far valere le proprie ragioni contro il debitore principaleinadempiente (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558);effettivamente, la decisione impugnata è erronea nella partein cui ha ritenuto, quanto al Ferretti, che «anche a voler ritenereabusiva la clausola» (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.prevista all’art. 6 del contratto), «l’eccezione di decadenza dellagaranzia, per mancata osservanza del termine di cui all’art. 1957 c.c.da parte del creditore è processualmente preclusa perché nonsollevata tempestivamente con l’atto di citazione in opposizione adecreto ingiuntivo data la posizione processuale del Ferretti diconvenuto in senso sostanziale» (pag. 15 della sentenzaimpugnata);come correttamente eccepito dagli odierni ricorrenti, la cortedi merito non si è posta in linea con il principio sopra ricordato e valerammentare che a proposito di tale tipologia di clausola di rinuncia èstato evidenziato che «nel derogare in termini più ampi il termine disei mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale,previsto dall’art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Bancapuò agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confrontidel fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella deldebitore principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso lagarantita Banca creditrice» (Cass. Sez. 3, 28/09/2023 n. 27558, inmotivazione, punto 1.2.);si è altresì posto in rilievo che «una siffatta clausola si appalesaallora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore aduna disciplina astrattamente idonea a configurare il significativosquilibrio a danno del consumatore di cui all’art. 1469 bis c.c.,Numero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosispettando peraltro al giudice di merito verificarne l’effettivaintegrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dellostipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risultinon essere stata oggetto di specifica trattativa comportantel’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento,successivamente rifluita nel Codice del consumo (d. lgs 6 settembre2005, n. 206 ) ( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015,n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n.24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890)» (Cass. Sez. 3, n.27558/2023, in motivazione, punto 1.2.);disciplina che, come questa Corte ha già avuto più volte mododi sottolineare, «si affianca a quella -altra e diversa ma concorrente-ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nellecondizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmentepredisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vistadell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass.,15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass.,20/3/2010, n. 6802).La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206del 2005 - c.d. Codice del consumo- (e già agli artt. 1469 bis ss.c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, èfunzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte dellaunilaterale predisposizione ed imposizione del contenutocontrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte diabuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore dellapossibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella suafondamentale espressione rappresentata dalla libertà dideterminazione del contenuto del contratto. Con conseguentealterazione, su un piano non già solamente economico, dellaposizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare,mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmentepredisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esseNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. Ambrosi(l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (ilpredisponente) (v. Cass., 26/9/2008, n. 24262 ).Evidente è pertanto come, sia mediante la unilateralepredisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione peruna serie indefinita di rapporti ( artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. ) sia inoccasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per unospecifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione edimposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista puòinvero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sulconsumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore,riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà dideterminazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'unache nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione inargomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802).Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativoportato (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914 ).» (così test., Cass. Sez.3, n. 27558/2023, in motivazione, punto 1.2.).Orbene nell’impugnata sentenza la corte di merito ha omessodi verificare d’ufficio la portata della clausola contrattuale di rinunciaai termini ex art. 1957 c.c., come avrebbe dovuto, trattandosi diclausola vessatoria che determina a carico del consumatore unsignificativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dalcontratto.7. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo, assorbitiogni altra questione e diverso profilo nonché gli altri motivi,consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze,che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo delsuindicato disatteso principio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 23941/2023CC 23.01.2026 Numero sezionale 277/2026Ric. n. 23941/2023 Numero di raccolta generale 11858/2026Pres L.A. ScaranoData pubblicazione 29/04/2026Est. I. AmbrosiLa Corte accoglie l’ottavo profilo di censura articolatoall’interno del quarto motivo di ricorso nei termini di cui inmotivazione; dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa in relazione lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della SezioneTerza Civile, il 23 gennaio 2026Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 11858/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris