CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 27558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20789/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore delegato, elettivamente domiciliata in Rom a [OSCURATO:PERSONA], 148presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2821/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con contratto del 29 marzo 2004 la [OSCURATO:PERSONA] concedeva un finanziamento al sig. [OSCURATO:PERSONA]: le obbligazioni conseguenti venivano garantite dalla sig. [OSCURATO:PERSONA], moglie del [OSCURATO:PERSONA], che sottoscriveva il medesimo contratto. 2. Su ricorso della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Ragusa con decreto n. 1756/2015 ingiungeva alla Sigona il pagamento della somma di euro 22.633,93, a titolo di garanzia del debito contratto nei confronti della banca dal [OSCURATO:PERSONA]. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Sigona, eccependo l’estinzione dell’obbligazione per azione nei confronti del fideiussore oltre la scadenza del termine di cui all’art. 1957 c.c., nonché la inefficacia/nullità della clausola di cui all’art. 12 delle condizioni generali del contratto di finanziamento per sua vessatorietà. Con sentenza n. 74 del 2018 il Tribunale di Ragusa respingeva l’opposizione. 3. Interpo sto gravame dal l a Sigona , nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n.2821/2019 la Corte d’Appello di Catania respingeva l’appello. 4. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Sigona propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente denun z ia violazione e falsa applicazione degli artt. 1469 bis n. 18 , 1957 c.c. , in riferimento all’art. 360, ° co. n. 3, c.p.c. Si duole che nell’impugnata sentenza la corte di merito abbia ritenuto non vessatoria/abusiva la deroga all’art. 1957 c.c. prevista all’art. 12 delle Condizioni generali di contratto della stipulata fideiussione, laddove la iviprevista rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. non comporta solamente l’assenza del maggior rischio inerente il mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore ma altresì limita la facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca, ampliandoil termine di azione verso il debitore principale, nonché nei confronti del garante, risultan d o anche i diritti di quest’ultimo conseguentemente compressiper un più lungo termine in termini tali da poter determinare a danno di quest’ultimoil significativo squilibrio di cui all’art. 1469 bisc.c. 2. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. 2.1. Premettendo che nella specie , diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, la veste assunta dalla signora Sigona è quella di fideiussore , e venire in applicazione ratione temporis la disciplina di cui agli artt. 1469 bis ss. c.c., la corte di merito ha rigettato il motivo di gravame da quest’ultima proposto [deducendo, come riportato nell’impugnata sentenza, la violazione del n. 18) dell’art. 1469 bis c.c. per il quale si presumono vessatorie le clausole che sanciscono a carico del consumatore decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, all’allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi ], è pervenuta ad apoditticamente e tautologicamente concludere che la rinuncia a tale decadenza del creditore ( Ifis ) non costituisce una delle ipotesi sanzionate dall’art. 1469 bis n. 18) che sono quelle che comportano decadenze per il consumatore, limitazioni ai suoi poteri di sollevare eccezioni, ovvero deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, ovvero ancora limiti alle allegazioni di prove o modificazioni peggiorative dell’onere della prova o vincoli alla libertà contrattuale nei confronti di terzi , invero limitandosi a fare richiamo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui deve escludersi che la deroga all’art. 1957 c.c. rientri nell’oggetto cui si riferisce la clausola -di contenuto analogo– di cui all’art. 1341 co. 2 in quanto la rinunzia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall’art. 1957, 1° co., c.c. comporta soltanto l’assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore . Orbene, come anche eccepito dall’odierna ricorrente nei suoi scritti difensivi, risulta a tale stregua non essersi dalla corte di merito considerato che, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell’obbligazione principale previsto a ll’art.1957 c.c.viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l’obbligato principale ma anche nei confronti del fid eiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell’obbligato principale, il quale rimane anch’esso obbligato verso la garantitaBanca. Una siffatta clausola si appalesa allora senz’altro deponente per l’assoggettamento del fideiussore a d una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatoredi cui all’art. 1469 bis c.c. , spettando peraltro al giudice di merito verificarne l’effettiva integrazione nel caso concreto avuto riguardo al tenore dello stipulato contratto, allorquando come nella specie tale clausola risulti non essere stata oggetto di specifica trattativa comportante l’esclusione dell’applicazione della disciplina di tutela in argomento, successivamente rifluita nel Codice del consumo ( d. lgs 6 settembre 2005, n. 206 )( v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 17 20/3/2010, n. 6802; Cass., 26/9/2008, n. 24262. Cfr. altresì Cass., 28/6/2005, n. 13890 ). Disciplina che come questa Corte ha già avuto più voltemodo di sottolineare si affianca a quella - altra e diversa ma concorrente - ex artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. in tema di clausole onerose nelle condizioni generali di contratto, relativa a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914; Cass., 8/7/2015, n. 14288; Cass., 20/3/2010, n. 6802 ). La disciplina di tutela del consumatore posta dal d.lgs. n. 206 del 2005 - c.d. Cod ice del consumo - (e già agli artt. 1469 bis ss. c.c.), che può invero riguardare anche il singolo rapporto, è funzionalmente volta a tutelare il consumatore a fronte della unilaterale predisposizione ed imposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso, sostanziantesi nella preclusione per il consumatore della possibilità di esplicare la propria autonomia contrattuale, nella sua fondamentale espressione rappresentata dalla libertà di determinazione del contenuto del contratto. Con conseguente alterazione, su un piano non già solamente economico, della posizione paritaria delle parti contrattuali idoneo a ridondare, mediante l'imposizione del regolamento negoziale unilateralmente predisposto, sul piano dell'abusivo assoggettamento di una di esse (l'aderente) al potere (anche solo di mero fatto) dell'altra (il predisponente) ( v. Cass., 26/9/2008, n. 24262 ). Evidente è pertanto come, sia mediante la unilaterale predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti ( artt. 1341, 2° co., 1342 c.c. ) sia in occasione della stipulazione di un singolo contratto redatto per uno specifico affare, mediante l'unilaterale predisposizione ed imposizione del relativo contenuto negoziale, il professionista può invero affermare la propria autorità (di fatto) contrattuale sul consumatore. La lesione dell'autonomia privata del consumatore, riguardata sotto il segnalato particolare aspetto della libertà di determinazione del contenuto dell'accordo, fonda allora sia nell'una che nell'altra ipotesi l'applicazione della disciplina di protezione in argomento (v. Cass., 20/3/2010, n. 6802). Nel che si coglie la pregnanza e la specificità del relativo portato (v. Cass., 15/10/2019, n. 25914 ). Un tanto va anche nella specie tenuto conto, a fortiori in considerazione della circostanza che il contenuto della fideiussione risulta essere stato dall’istituto bancario determinato ( anche ) mediante la sostanziale trasposizione della clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 c.c. ( con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fideiussore del cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal contratto. Pertanto, il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da quest’ultima vantato nei confronti del Cliente (…). Il fideiussore dispensa la Banca dall’agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all’art. 1957 c.c. ) sintomaticamente contemplata tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia sono state dichiarate in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, che in diversa composizione procederà a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie p.q.r. il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d ’ Appello di C