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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 27093/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 16367/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento N. 16367/21 R.G. rappresentante pro tempore, domiciliate in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che lerappresenta e difende per legge - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , n. 2795/2020depositata in data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. della Puglia, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito AdER; all’appello aderì anche l’Agenzia delle Entrate, proponendo appello incidentale) avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Bariin data 13.4.2018, che aveva invece accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, nonché alle cartelle di pagamento ad essa sott e se , dichiarando l’intervenuta prescrizione quinquennale (ciò limitatamente alle cartelle, richiamate in detta intimazione, aventi natura tributaria); nell’accogliere il gravame(limitato a due sole cartelle, nn. finali 5213 e 5314, entrambe notificate in data 8.8.2002, ma seguite da ulteriori atti interruttividella prescrizione), osservò la C.T.R. chela mancata reazione processuale alla notifica di una cartella da parte del contribuente ha il solo effetto della irretrattabilità del credito, ma non anche quello di trasformare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ex art. 2953 c.c. (ciò che dipende solo dall’eventuale giudicato sul punto), ma soprattutto - a differenza del primo giudice – che occorreva tener conto, ai fini della individuazione del termine di prescrizione N. 16367/21 R.G. applicabile nella specie, della natura dei crediti: trattandosi di IRPEF, non poteva che trattarsi, dunque, di prescrizione decennale; pertanto, ha proseguito la C.T.R., i crediti di cui alle due cartelle in discorso non potevano dirsi prescrittialla data di notifica dell’intimazione impugnata dal Popio (10.6.2017), perché alla notifica delle cartelle stesse (avvenuta, come detto, in data 8.8.2002), erano seguite due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate in data 6.9.2012 e 9.8.2012, idonee ad interrompere i termini di prescrizione; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, al quale l’Agenzia delle Entrate e AdER ha nno resistito con unico controricorso; consideratoche: 1.1 -con l’unico motivo d'impugnazione il ricorrent e si duole del la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2946 e 2948, n. 4, c.c., nonché dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la C.T.R. abbia fatto malgoverno delle suddette disposizioni, nonché dei principi affermati, in proposito, dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto – avuto riguardo a lla pretes a sia per capitale, sia per sanzioni ed interessi ed in mancanza del vincolo derivante da una sentenza passata in giudicato – avrebbe comunque dovuto dichiararsi l’intervenuta prescrizione decennale per il credito in linea capitale, e quella quinquennale per gli accessori, una volta preso atto che le intimazioni di pagamento del 6.9.2012 e del 9.8.2012 erano state notificate a distanza di più di dieci anni dalla notifica delle cartelle stesse (si ripete, 8.8.2002); N. 16367/21 R.G. 2.1 – i l ricorso è in fondato , benché la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.; la questione sottesa alla censura muove dall’interpretazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, che al comma 1 elenca gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, e al comma 3 espressamente stabilisce: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente.

Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri.

La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”; la C.T.R., ribaltando la prima decisione, ha ritenuto tout court applicabile, nella specie,la prescrizione decennale, ritenendola non maturata; proprio al lume del pur richiamato insegnamento di Cass., Sez.

Un., n. 23397/2016 e non essendo intervenuto sul punto un giudicato , essa avrebbe però dovuto distingueretra credito erariale in linea capitale (per il quale, senza dubbio, detto termine è decennale ex art. 2946 c.c. –v.

Cass. n. 32308/2019) e credito per sanzioni ed interessi (il cui termine quinquennale è rispettivamente sancito dall’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dall’art. 2948, n. 4, c.c.); pur essendo corretta la statuizione della C.T.R. circa il fatto che comunque nessuna prescrizione poteva dirsi nella specie maturata, si impone dunque la correzione della motivazione, ex art. 384, ult. comma, c.p.c., perché a ciò deve necessariamente giungersi per il tramite di un diverso percorso motivazionale; 2.2 -al riguardo, incontestato essendo che la questione che qui principalmente occupa appartiene alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. N. 16367/21 R.G. 546/1992, ven endo in rilievo atti del procedimento di riscossione fino all’intimazione di pagamento, ex art. 50d.P.R. n. 602/1973, è noto che l’art. 19 comma 1, cit., definisce i c.d. limiti interni della stessa giurisdizione tributaria, recando l’elencazione degli atti impositivi autonomamente impugnabili, di cui è peraltro pacificamente affermata la natura tassativa, benché suscettibile di interpretazione estensiva (Cass., Sez.

Un., n. 16776/2005; Cass. n. 4513/2009; Cass., Sez.

Un., n. 3773/2014); in quest’ottica, con detta ultima pronuncia è stato efficacemente esposto che “L'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 attiene, invece, specificamente, alla proponibilità della domanda dinanzi al giudice tributario e, quale espressione della struttura impugnatoria del processo tributario, contiene il "catalogo" (anch'esso arricchitosi nel tempo) degli "atti impugnabili", cioè degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro ritenuta natura immediatamente impositiva, l'onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa in essi contenuta; secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, la tassatività di detta elencazione va riferita non tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di ‘categorie’di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela di natura ‘anticipata’, della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna N. 16367/21 R.G. conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19 (cfr., da ult., Cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013)” (così, in motivazione,la già citata Cass. Sez.

Un. n. 3773/2014); più in dettaglio, secondo il cennato orientamento, la facoltatività dell’impugnazione concerne quegli atti che, seppur espressione di una pretesa impositiva, non sono immediatamente riconducibili ad una delle tipologie elencate dall’art. 19 comma 1, cit. (c.d. atti “atipici”: ad es., v.

Cass. n. 5966/2015, riguardo all’invito al pagamento ex art. 212 del d.P.R. n. 115/2002 per l’imposta di registro relativamente a sentenza penale; v.

Cass. n. 14675/2016 e n. 26637/2017 in tema di fatture T.I.A.; v.

Cass n. 26129/2017 in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria; v.

Cass. n. 29026/2017 in tema di diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, ecc.); com’è ovvio, presupposto della proponibilità dell’impugnazione facoltativa è che vi sia un interesse da parte del contribuente, ex art. 100 c.p.c., derivante dall’immediata lesività dell’atto; quanto fin qui detto, a ben vedere,non solo è del tutto coerente con lo stesso tenore letterale dell’art. 19, comma 1, cit., ma –avuto riguardo al caso di specie –è vieppiù confermato dalla circostanza che gli avvisi di intimazione notificati, rispettivamente, in data 6.9.2012 e 9.8.2012, non impugnati dal Popio , sono “tipici”, trattandosi dell’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 (sulla cui assimilazione al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. n. 602/1973 N. 16367/21 R.G. previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 546/1992, v.

Cass.

S ez.

Un. n. 8279/2008 , Cass. n. 1658/2013 e Cass. n. 30911/2019), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di cinque anni; in quest’ottica, è senz’altro da respingere l’ affermazione del ricorrente (in memoria) secondo cui, nella specie, le intimazioni di pagamento che gli furono notificateerano intervenute a prescrizione decennale già maturata, posto che le cartelle di riferimento erano state notificate in data 8.8.2002, sicché i crediti sono irrimediabilmente prescritti; in realtà, è senz’altro veroche, all’epoca della notifica delle dette intimazioni, i cediti fossero prescritti, ma proprio per l’immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell’intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l’intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch’esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata se condo l’ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale(si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019); del resto, ove così non fosse, dovrebbe pure inferirsene l’inammissibilità dell’impugnazione che occupa(che concerne, appunto, l’intimazione ex art. 50 cit.), perché - in ipotesi – il ricorrente dovrebbe pure dirsi privo d’interesse al riguardo, ex art. 100 c.p.c., il che ovviamente non è; N. 16367/21 R.G. ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso, effettuata rispettivamente in data 6.9.2012 e 9.8.2012 (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio dalla notifica delle cartelle e quindi – contrariamente a quanto ritenuto dal la C.T.R. - inidonee ad interrompere il corso della prescrizione, all’evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del Popio ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex nov o , secondo la natura dei rispettivi crediti: pertanto, alla data della notifica dell’intimazionedi pagamento oggetto di questo giudizio (10.6.2017), non solo non era maturata la prescrizione decennale(quanto all’IRPEF in linea capitale), ma neppure quella quinquennale(riguardo agli accessori); pertanto, il ricorso è rigettato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, ut supra; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 16367/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende come da procura in calce al ricorso –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , nonché AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del legale Riscossione coattiva – Intimazione di pagamento N. 16367/21 R.G. rappresentante pro tempore, domiciliate in Roma, V ia [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura dello Stato, che lerappresenta e difende per legge - c ontroricorrent i - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia , n. 2795/2020depositata in data 9.12.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24.5.2022 dal Consigliere Relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche: la C.T.R. della Puglia, con la sentenza in epigrafe, accolse l’appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito AdER; all’appello aderì anche l’Agenzia delle Entrate, proponendo appello incidentale) avverso la sentenza emessa dalla C.T.P. di Bariin data 13.4.2018, che aveva invece accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, nonché alle cartelle di pagamento ad essa sott e se , dichiarando l’intervenuta prescrizione quinquennale (ciò limitatamente alle cartelle, richiamate in detta intimazione, aventi natura tributaria); nell’accogliere il gravame(limitato a due sole cartelle, nn. finali 5213 e 5314, entrambe notificate in data 8.8.2002, ma seguite da ulteriori atti interruttividella prescrizione), osservò la C.T.R. chela mancata reazione processuale alla notifica di una cartella da parte del contribuente ha il solo effetto della irretrattabilità del credito, ma non anche quello di trasformare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, ex art. 2953 c.c. (ciò che dipende solo dall’eventuale giudicato sul punto), ma soprattutto - a differenza del primo giudice – che occorreva tener conto, ai fini della individuazione del termine di prescrizione N. 16367/21 R.G. applicabile nella specie, della natura dei crediti: trattandosi di IRPEF, non poteva che trattarsi, dunque, di prescrizione decennale; pertanto, ha proseguito la C.T.R., i crediti di cui alle due cartelle in discorso non potevano dirsi prescrittialla data di notifica dell’intimazione impugnata dal Popio (10.6.2017), perché alla notifica delle cartelle stesse (avvenuta, come detto, in data 8.8.2002), erano seguite due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate in data 6.9.2012 e 9.8.2012, idonee ad interrompere i termini di prescrizione; avverso detta sentenza,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, al quale l’Agenzia delle Entrate e AdER ha nno resistito con unico controricorso; consideratoche: 1.1 -con l’unico motivo d'impugnazione il ricorrent e si duole del la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2946 e 2948, n. 4, c.c., nonché dell’art. 20 d.lgs. n. 472/1997, sostenendo che la C.T.R. abbia fatto malgoverno delle suddette disposizioni, nonché dei principi affermati, in proposito, dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto – avuto riguardo a lla pretes a sia per capitale, sia per sanzioni ed interessi ed in mancanza del vincolo derivante da una sentenza passata in giudicato – avrebbe comunque dovuto dichiararsi l’intervenuta prescrizione decennale per il credito in linea capitale, e quella quinquennale per gli accessori, una volta preso atto che le intimazioni di pagamento del 6.9.2012 e del 9.8.2012 erano state notificate a distanza di più di dieci anni dalla notifica delle cartelle stesse (si ripete, 8.8.2002); N. 16367/21 R.G. 2.1 – i l ricorso è in fondato , benché la motivazione della sentenza impugnata meriti di essere corretta, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.; la questione sottesa alla censura muove dall’interpretazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, che al comma 1 elenca gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, e al comma 3 espressamente stabilisce: “Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”; la C.T.R., ribaltando la prima decisione, ha ritenuto tout court applicabile, nella specie,la prescrizione decennale, ritenendola non maturata; proprio al lume del pur richiamato insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 23397/2016 e non essendo intervenuto sul punto un giudicato , essa avrebbe però dovuto distingueretra credito erariale in linea capitale (per il quale, senza dubbio, detto termine è decennale ex art. 2946 c.c. –v. Cass. n. 32308/2019) e credito per sanzioni ed interessi (il cui termine quinquennale è rispettivamente sancito dall’art. 20 d.lgs. n. 472/1997 e dall’art. 2948, n. 4, c.c.); pur essendo corretta la statuizione della C.T.R. circa il fatto che comunque nessuna prescrizione poteva dirsi nella specie maturata, si impone dunque la correzione della motivazione, ex art. 384, ult. comma, c.p.c., perché a ciò deve necessariamente giungersi per il tramite di un diverso percorso motivazionale; 2.2 -al riguardo, incontestato essendo che la questione che qui principalmente occupa appartiene alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. N. 16367/21 R.G. 546/1992, ven endo in rilievo atti del procedimento di riscossione fino all’intimazione di pagamento, ex art. 50d.P.R. n. 602/1973, è noto che l’art. 19 comma 1, cit., definisce i c.d. limiti interni della stessa giurisdizione tributaria, recando l’elencazione degli atti impositivi autonomamente impugnabili, di cui è peraltro pacificamente affermata la natura tassativa, benché suscettibile di interpretazione estensiva (Cass., Sez. Un., n. 16776/2005; Cass. n. 4513/2009; Cass., Sez. Un., n. 3773/2014); in quest’ottica, con detta ultima pronuncia è stato efficacemente esposto che “L'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 attiene, invece, specificamente, alla proponibilità della domanda dinanzi al giudice tributario e, quale espressione della struttura impugnatoria del processo tributario, contiene il "catalogo" (anch'esso arricchitosi nel tempo) degli "atti impugnabili", cioè degli atti che, se ritualmente notificati, comportano, in ragione della loro ritenuta natura immediatamente impositiva, l'onere della impugnazione, a pena della cristallizzazione della pretesa in essi contenuta; secondo la giurisprudenza di questa Corte, peraltro, la tassatività di detta elencazione va riferita non tanto ai singoli atti nominativamente indicati, ma piuttosto alla individuazione di ‘categorie’di atti, considerate in relazione agli effetti giuridici da quelli prodotti, con la conseguenza che la norma è suscettibile, in presenza di determinate condizioni, di interpretazione estensiva, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (art.97 Cost.); ciò con la precisazione, quanto agli atti per i quali si ritenga di ammettere la possibilità di una tutela di natura ‘anticipata’, della mera facoltatività dell'impugnazione, il cui mancato esercizio non determina alcuna N. 16367/21 R.G. conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa in un secondo momento, quando cioè essa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti espressamente indicati nell'art. 19 (cfr., da ult., Cass. nn. 17010 del 2012 e 24916 del 2013)” (così, in motivazione,la già citata Cass. Sez. Un. n. 3773/2014); più in dettaglio, secondo il cennato orientamento, la facoltatività dell’impugnazione concerne quegli atti che, seppur espressione di una pretesa impositiva, non sono immediatamente riconducibili ad una delle tipologie elencate dall’art. 19 comma 1, cit. (c.d. atti “atipici”: ad es., v. Cass. n. 5966/2015, riguardo all’invito al pagamento ex art. 212 del d.P.R. n. 115/2002 per l’imposta di registro relativamente a sentenza penale; v. Cass. n. 14675/2016 e n. 26637/2017 in tema di fatture T.I.A.; v. Cass n. 26129/2017 in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria; v. Cass. n. 29026/2017 in tema di diniego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973, ecc.); com’è ovvio, presupposto della proponibilità dell’impugnazione facoltativa è che vi sia un interesse da parte del contribuente, ex art. 100 c.p.c., derivante dall’immediata lesività dell’atto; quanto fin qui detto, a ben vedere,non solo è del tutto coerente con lo stesso tenore letterale dell’art. 19, comma 1, cit., ma –avuto riguardo al caso di specie –è vieppiù confermato dalla circostanza che gli avvisi di intimazione notificati, rispettivamente, in data 6.9.2012 e 9.8.2012, non impugnati dal Popio , sono “tipici”, trattandosi dell’avviso di cui all’art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 (sulla cui assimilazione al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. n. 602/1973 N. 16367/21 R.G. previgente, cui fa espresso riferimento l’art. 19, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 546/1992, v. Cass. S ez. Un. n. 8279/2008 , Cass. n. 1658/2013 e Cass. n. 30911/2019), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all’esecuzione forzata, nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata da più di cinque anni; in quest’ottica, è senz’altro da respingere l’ affermazione del ricorrente (in memoria) secondo cui, nella specie, le intimazioni di pagamento che gli furono notificateerano intervenute a prescrizione decennale già maturata, posto che le cartelle di riferimento erano state notificate in data 8.8.2002, sicché i crediti sono irrimediabilmente prescritti; in realtà, è senz’altro veroche, all’epoca della notifica delle dette intimazioni, i cediti fossero prescritti, ma proprio per l’immediata lesività degli atti in questione e anche alla luce della descritta tipicità dell’intimazione ex art. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamente per far dichiarare l’intervenuta prescrizione, pena la (ulteriore, rispetto a quella già verificatasi in occasione della notifica delle cartelle, anch’esse non impugnate) cristallizzazione della pretesa tributaria ivi contemplata se condo l’ormai consolidata giurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termine prescrizionale(si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019); del resto, ove così non fosse, dovrebbe pure inferirsene l’inammissibilità dell’impugnazione che occupa(che concerne, appunto, l’intimazione ex art. 50 cit.), perché - in ipotesi – il ricorrente dovrebbe pure dirsi privo d’interesse al riguardo, ex art. 100 c.p.c., il che ovviamente non è; N. 16367/21 R.G. ne discende, in definitiva, che a seguito della notifica delle intimazioni in discorso, effettuata rispettivamente in data 6.9.2012 e 9.8.2012 (intervenuta dopo almeno un giorno dal compimento del decennio dalla notifica delle cartelle e quindi – contrariamente a quanto ritenuto dal la C.T.R. - inidonee ad interrompere il corso della prescrizione, all’evidenza già maturata), la mancata reazione processuale del Popio ha determinato il consolidamento dei crediti, il cui termine prescrizionale ha da quel momento iniziato a correre ex nov o , secondo la natura dei rispettivi crediti: pertanto, alla data della notifica dell’intimazionedi pagamento oggetto di questo giudizio (10.6.2017), non solo non era maturata la prescrizione decennale(quanto all’IRPEF in linea capitale), ma neppure quella quinquennale(riguardo agli accessori); pertanto, il ricorso è rigettato, previa correzione della motivazione della sentenza impugnata, ut supra; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza; in relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228); P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 27093/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris