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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 dicembre 2023

Cassazione n. 14944/2026

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o;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di II gradodella Puglia n. 3733/2023 depositata il 22/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

La CGT di 2° grado della Puglia rigettava l’appello dell’Agenziaavverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accoltol’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente.

In particolare, oltrea negare efficacia interruttiva per difetto di valida notificazione, la CGTevidenziava che vi era un’ulteriore intimazione notificata via pec il21.2.2017 che però, secondo la stessa non aveva rilievo, perchèintervenuta a prescrizione decennale già compiuta.Numero registro generale 13960/2024Numero sezionale 3296/2026Numero di raccolta generale 14944/2026Data pubblicazione 19/05/20262.

L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi ad un unico motivo.3.

La contribuente non ha depositato difese, restando intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta Violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3° e 21 del D.lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, n. 4) c.p.c. assumendo che il giudice di 2°gradoavesse errato nel non dichiarare l’inammissibilità del ricorso per omessaimpugnazione dell’intimazione di pagamento medio tempore notificata(21/2/2017), con conseguente consolidamento dei crediti portati dallecartelle di pagamento, oggetto del giudizio.1.1.

Il motivo è fondato.1.2.

Come già affermato da questa Corte il contribuente, una voltanotificatagli l'intimazione di pagamento, deve tempestivamenteimpugnarla, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria in essamanifestata.

Ove invece il contribuente opti per l'impugnazione della solacartella di pagamento, benchè l'intimazione d.P.R. n. 602 del 1973, ex art.50 gli sia stata regolarmente notificata, detta azione non può checonsiderarsi in ogni caso inammissibile, per difetto d'interesse ex art. 100c.p.c., giacchè l'annullamento della cartella giammai potrebbe esseredisposto, stante la definitività dell'atto conseguenziale, non impugnato.

Nérileva la prescrizione dei crediti al momento della notificazionedell’intimazione non impugnata in quanto, proprio per l'immediata lesivitàdegli atti in questione e anche alla luce della tipicità dell'intimazione exart. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamenteper far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione dellapretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidatagiurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termineprescrizionale (vedi Cass. n. 30911/2019, Cass. n.27093/2022.).1.3.

Nel caso di specie, la CGT non ha fatto buon governo di siffattoNumero registro generale 13960/2024Numero sezionale 3296/2026Numero di raccolta generale 14944/2026Data pubblicazione 19/05/2026principio, considerato che vizi formali e sostanziali delle cartelle dipagamento opposte, nonché l’intervenuta prescrizione dei creditiavrebbero dovuto esser far valere con l’impugnazione dell’intimazione dipagamento, notificata in data 21.02.2017, avente ad oggetto le medesimecartelle di pagamento di cui all’intimazione oggetto del presente giudizio.1.4.

In mancanza di tale impugnazione, le cartelle di pagamento hannoacquisito definitività e non possono, nel presente giudizio diimpugnazione, più esser oggetto di contestazione.1.5.

L’impugnazione del primo atto validamente notificato è un mezzod’impugnazione necessario, poiché «Ognuno degli atti autonomamenteimpugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», salvo il caso in cuitale impugnazione abbia funzione recuperatoria in ragione della nullitàdella notificazione dell’atto precedentemente notificato.1.6.

La pacifica notificazione in data 21/2/2017 della predettaintimazione avrebbe, quindi, imposto, alla CGT, ai sensi degli artt. 19 e 21del D.lgs. 546/1992, di dichiarare inammissibili le censure proposteavverso le cartelle di pagamento alle stesse sottese, considerato che èsenz'altro vero che, all'epoca della notificazione della detta intimazione, icrediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività dell’atto inquestione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art.50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente perfar dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione dellapretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidatagiurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termineprescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019).2.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.2.1.

Non necessitando ulteriori accertamenti e considerato che il presentegiudizio risulta limitato alle cartelle nn. 1420030090735800/000,01420040001474072/000, n. 01420060009780150/000 en.01420060038132012/000, avendo l’Agenzia dato atto che la cartellaNumero registro generale 13960/2024Numero sezionale 3296/2026Numero di raccolta generale 14944/2026Data pubblicazione 19/05/2026esattoriale n. 01420040074490291000 è stata oggetto di stralcio ex D.L.119/18, la cartella n. 01420050017008800000 è stata annullata ex D.L.41/21, mentre la n. 01420040089216239000 è stata oggetto di sgraviototale, la causa può, quindi, essere decisa nel merito con conseguenterigetto del ricorso originario.2.2.

Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo, già ridotte del 20% inrelazione ai gradi di merito, considerato che nel contenzioso tributario,all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari odipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, la liquidazione delle spesemediante applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocaticon riduzione del 20% dei compensi spettanti, contemplate dall'art. 15,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vedi Cass.18041/25).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, dellespese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàche così liquida: quanto al primo grado, in Euro 7.000,00 a titolo dicompenso; quanto al secondo in Euro 7.500,00 a titolo di compenso, oltreaccessori di legge; quanto al presente giudizio di legittimità in Euro8.221,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di II gradodella Puglia n. 3733/2023 depositata il 22/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CGT di 2° grado della Puglia rigettava l’appello dell’Agenziaavverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva accoltol’eccezione di prescrizione sollevata dalla contribuente. In particolare, oltrea negare efficacia interruttiva per difetto di valida notificazione, la CGTevidenziava che vi era un’ulteriore intimazione notificata via pec il21.2.2017 che però, secondo la stessa non aveva rilievo, perchèintervenuta a prescrizione decennale già compiuta.Numero registro generale 13960/2024Numero sezionale 3296/2026Numero di raccolta generale 14944/2026Data pubblicazione 19/05/20262. L’ADE ricorre in cassazione avverso la decisione di secondo grado,affidandosi ad un unico motivo.3. La contribuente non ha depositato difese, restando intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo proposto, la ricorrente lamenta Violazione e falsaapplicazione degli artt. 19, comma 3° e 21 del D.lgs. 546/1992, inrelazione all’art. 360, n. 4) c.p.c. assumendo che il giudice di 2°gradoavesse errato nel non dichiarare l’inammissibilità del ricorso per omessaimpugnazione dell’intimazione di pagamento medio tempore notificata(21/2/2017), con conseguente consolidamento dei crediti portati dallecartelle di pagamento, oggetto del giudizio.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Come già affermato da questa Corte il contribuente, una voltanotificatagli l'intimazione di pagamento, deve tempestivamenteimpugnarla, pena la cristallizzazione della pretesa tributaria in essamanifestata. Ove invece il contribuente opti per l'impugnazione della solacartella di pagamento, benchè l'intimazione d.P.R. n. 602 del 1973, ex art.50 gli sia stata regolarmente notificata, detta azione non può checonsiderarsi in ogni caso inammissibile, per difetto d'interesse ex art. 100c.p.c., giacchè l'annullamento della cartella giammai potrebbe esseredisposto, stante la definitività dell'atto conseguenziale, non impugnato. Nérileva la prescrizione dei crediti al momento della notificazionedell’intimazione non impugnata in quanto, proprio per l'immediata lesivitàdegli atti in questione e anche alla luce della tipicità dell'intimazione exart. 50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarli tempestivamenteper far dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione dellapretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidatagiurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termineprescrizionale (vedi Cass. n. 30911/2019, Cass. n.27093/2022.).1.3. Nel caso di specie, la CGT non ha fatto buon governo di siffattoNumero registro generale 13960/2024Numero sezionale 3296/2026Numero di raccolta generale 14944/2026Data pubblicazione 19/05/2026principio, considerato che vizi formali e sostanziali delle cartelle dipagamento opposte, nonché l’intervenuta prescrizione dei creditiavrebbero dovuto esser far valere con l’impugnazione dell’intimazione dipagamento, notificata in data 21.02.2017, avente ad oggetto le medesimecartelle di pagamento di cui all’intimazione oggetto del presente giudizio.1.4. In mancanza di tale impugnazione, le cartelle di pagamento hannoacquisito definitività e non possono, nel presente giudizio diimpugnazione, più esser oggetto di contestazione.1.5. L’impugnazione del primo atto validamente notificato è un mezzod’impugnazione necessario, poiché «Ognuno degli atti autonomamenteimpugnabili può essere impugnato solo per vizi propri», salvo il caso in cuitale impugnazione abbia funzione recuperatoria in ragione della nullitàdella notificazione dell’atto precedentemente notificato.1.6. La pacifica notificazione in data 21/2/2017 della predettaintimazione avrebbe, quindi, imposto, alla CGT, ai sensi degli artt. 19 e 21del D.lgs. 546/1992, di dichiarare inammissibili le censure proposteavverso le cartelle di pagamento alle stesse sottese, considerato che èsenz'altro vero che, all'epoca della notificazione della detta intimazione, icrediti fossero prescritti, ma proprio per l'immediata lesività dell’atto inquestione e anche alla luce della descritta tipicità dell'intimazione ex art.50 cit., il contribuente avrebbe dovuto impugnarla tempestivamente perfar dichiarare l'intervenuta prescrizione, pena la cristallizzazione dellapretesa tributaria ivi contemplata secondo l'ormai consolidatagiurisprudenza sopra richiamata e, dunque, il decorso di un nuovo termineprescrizionale (si veda, anche, la già citata Cass. n. 30911/2019).2. In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.2.1. Non necessitando ulteriori accertamenti e considerato che il presentegiudizio risulta limitato alle cartelle nn. 1420030090735800/000,01420040001474072/000, n. 01420060009780150/000 en.01420060038132012/000, avendo l’Agenzia dato atto che la cartellaNumero registro generale 13960/2024Numero sezionale 3296/2026Numero di raccolta generale 14944/2026Data pubblicazione 19/05/2026esattoriale n. 01420040074490291000 è stata oggetto di stralcio ex D.L.119/18, la cartella n. 01420050017008800000 è stata annullata ex D.L.41/21, mentre la n. 01420040089216239000 è stata oggetto di sgraviototale, la causa può, quindi, essere decisa nel merito con conseguenterigetto del ricorso originario.2.2. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo, già ridotte del 20% inrelazione ai gradi di merito, considerato che nel contenzioso tributario,all'Amministrazione finanziaria assistita in giudizio dai propri funzionari odipendenti spetta, in caso di vittoria della lite, la liquidazione delle spesemediante applicazione della tariffa o dei parametri vigenti per gli avvocaticon riduzione del 20% dei compensi spettanti, contemplate dall'art. 15,comma 2-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vedi Cass.18041/25). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.Condanna l’intimata al pagamento, in favore della ricorrente, dellespese di entrambi i gradi di merito e del presente giudizio di legittimitàche così liquida: quanto al primo grado, in Euro 7.000,00 a titolo dicompenso; quanto al secondo in Euro 7.500,00 a titolo di compenso, oltreaccessori di legge; quanto al presente giudizio di legittimità in Euro8.221,00, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 17/4/2026.[OSCURATO:PERSONA]
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