CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 maggio 2026
Cassazione n. 12294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 29066/2018Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 12294/2026Data pubblicazione 02/05/2026per la cassazione della sentenza della Commissione TributariaRegionale della Campania, sez. staccata di Salerno, n. 1946/02/2018,depositata il 05/03/2018, e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]La società contribuente allora in bonis impugnava la cartella dipagamento iscritta al ruolo straordinario a seguito di controlloautomatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con la qualeerano richiesto il versamento - non adempiuto – di iva periodica relativaal periodo di imposta 2012 per un ammontare complessivo di euro622.400,23.Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo che lacontribuente avesse omesso di indicare il credito d'imposta nei righi RUdella dichiarazione, oggetto della compensazione disconosciutadall’Ufficio, oltre a non aver prodotto documenti relativi all'entità delcredito al momento della compensazione.Appellava la [OSCURATO:SOCIETA]Con la sentenza qui gravata dal ricorso per Cassazione il giudicedell'appello ha accolto l'impugnazione della contribuente; essa ha infattiritenuto da un lato documentato il credito d'imposta ex L. n. 296 del2006, art. 1 c. 271 e c. 279 per un ammontare di euro 955.336;dall'altro non contestato dall'Ufficio un utilizzo in compensazione inmisura eccedente al suo ammontare.Ricorre l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi didoglianza.Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la curatelafallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 29066/2018Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 12294/2026Data pubblicazione 02/05/2026Ragioni della decisioneIl primo motivo censura la sentenza di appello per violazionedell’art. 112 c.p.c. per extra-petizione per avere la pronuncia di meritoerroneamente annullato integralmente la cartella impugnata, sisostiene, mentre la stessa era stata oggetto di ricorso sololimitatamente all’iscrizione a ruolo straordinario n. 2014/9001963avendo la contribuente chiesto l’annullamento di tale atto solo in parte.Il motivo è inammissibile.Esso invero difetta di specificità e localizzazione, non avendo partericorrente trascritto in atto, né prodotto a questa Corte la cartella de quae il ricorso di primo grado della contribuente, atti dai quali – unicamente– era possibile dedurre la fondatezza o meno del motivo (in argomento,Cass. n. 12407/2021).Il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 1 cc. 271 – 279della L. n. 296 del 2006 e del d.L. n. 97 del 2008 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c.Il motivo è fondato.Va premesso che in tema di imposte sui redditi, l'indicazione delcredito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppoprecompetitivo, ex art. 1 della L. n. 296 del 2006, nell'apposito riquadrodella dichiarazione dei redditi, è richiesta a pena di decadenza, stante lasostanziale coincidenza con il credito d'imposta di cui al d.lgs. n. 297 del1999, che a sua volta rimanda all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed ald.M. n. 275 del 1998 (Cass. n. 14648/2024; Cass. n. 39681/2021; Cass.n. 21017/2020). Ne consegue che per l’inosservanza dell’art. 5 del d.m.28 marzo 2008 n. 76, in relazione all’obbligo dichiarativo di cui all'art.1, comma 282, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il contribuentedecade dalla suddetta possibilità di fruizione del credito di imposta chenon sia indicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta diconcessione del beneficio. Occorre precisare , inoltre, che l'indicazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 29066/2018Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 12294/2026Data pubblicazione 02/05/2026che si richiede al contribuente ai fini della concessione del creditod'imposta non è strutturalmente parificabile ad una dichiarazione discienza attraverso cui si fa valere un credito scaturente dal fisiologicosusseguirsi delle ordinarie poste fiscali riportate nelle dichiarazioni, maintegra un atto negoziale in quanto diretto a manifestare la volontà dìavvalersi del beneficio fiscale in ragione dell'affermazione (che in sésottende anche un impegno) della rispondenza dell'attività svolta allefinalità perseguite dal legislatore, sicché, il contribuente che abbiaomesso tale indicazione non può invocare il principio di generaleemendabilità della dichiarazione fiscale, che opera solo in caso di meraesternazione di scienza e non consente, in ogni caso, di superare il limitedelle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravveniredelle decadenze previste dalla legge (ex plurimis, Cass. n. 389/2016;Cass. Sez. Un. n. 13378/2016; Cass. n. 26550/2016; Cass. n.30172/2017; Cass. n. 610/2018; Cass. n. 711/2019; Cass. n.13343/2021).Alla luce dei richiamati principi, quindi, anche la mancataindicazione nel quadro "RU" non costituisce una mera decadenzaformale, in quanto tale indicazione non ha valore di atto di scienza: ilcontribuente al quale è stato concesso il beneficio può (e non deve)usufruirne, ma per farlo deve manifestare la propria volontà mediantela compilazione dell'apposito quadro in dichiarazione. Dettamanifestazione è irretrattabile, salvo che il contribuente non dimostril’essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell’errore, ai sensi dell’art.1427 cod. civ. (ancora Cass. n. 610/2018 e Cass. n. 711/2019; intermini anche Cass. n. 24747/2020).La previsione di un termine stabilito a pena di decadenza,risultante dal combinato disposto della norma di legge e della normaregolamentare di rinvio, è evidentemente ispirata alla ratio di definire,entro un tempo determinato, l'onere finanziario derivante dalCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 29066/2018Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 12294/2026Data pubblicazione 02/05/2026riconoscimento dei crediti di imposta, altrimenti suscettibile di rimaneresospeso a tempo indefinito. Il ricorso allo specifico istituto delladecadenza implica la perentorietà del termine presidiato da talesanzione, con conseguente estinzione del diritto sulla base del datooggettivo del mancato esercizio del diritto stesso entro il lasso temporalestabilito, indipendentemente da ogni considerazione circa le situazionisoggettive del soggetto incorso nella decadenza, come si desumedall'art. 2966 c.c., secondo cui la decadenza può essere impeditasoltanto dal compimento dell'atto previsto dalla legge (Cass. n.19868/2012; Cass n. 22673/2014; Cass. n. 13343/2021).In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto; il primomotivo va dichiarato inammissibile.In accoglimento del ridetto motivo, la sentenza impugnata vapertanto cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione,anche per la determinazione delle spese processuali del presentegiudizio di Legittimità P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara inammissibile ilprimo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, sez. staccata diSalerno, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedereanche in ordine alle spese processuali del presente giudizio diLegittimità.Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2026.Il PresidenteCons. 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