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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14648/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia ope legisin Roma, alla Via dei Portoghesi 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nello studio del quale, in Roma, al vicolo Orbitelli n.31, presso Avv. [OSCURATO:PERSONA], è elettivamente domiciliata -controricorrente- avverso la sentenza n.1287/17 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 23.03.2017e notificata il 30.03.2017 Rilevato che: Rimborso-recupero credito di imposta ricerca e sviluppo la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inteso beneficare di un credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1 della legge n. 296/06.

In conseguenza di ciò utilizzava il credito maturato in compensazione con modello F24.

L’Ufficio riteneva irregolare l’operato della società in quanto il predetto credito non era stato indicato nella dichiarazione modello UNICO presentata nell’anno di imposta 2011 e, pertanto, disconosceva la detrazione recuperandola a tassazione con avviso di irregolarità notificato in data 26.11.2014.

La società contribuente pagava l’importo richiesto e contestualmente ne richiedeva il rimborso, presentando, altresì, sempre nel 2014, dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2011.

L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza di rimborso ritenendo che la dichiarazione integrativa, con la quale si era provveduto a compilare debitamente l’apposito quadro RU indicando il credito,fosse tardiva.

La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il diniego dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso, ritenendo che la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa non fosse di ostacolo al riconoscimento del diritto al rimborso, ma solo alla compensazione.

L’Ufficio finanziario proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado.

Avverso la predetta sentenza ha propostoricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria.

Considerato che:1.

Con l’unico motivo di ricorso - rubricato “ violazione e falsa applicazione art. 2 DPR 322/98 e artt. 1 L. 296/06 e 5 Decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello dell’economia delle Finanze n. 76/2008 in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3”- l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’errore commesso dalla C .

T .

R . nell’ avere considerato irrilevante ai fini del diritto al rimborso l’intempestività della dichiarazione integrativa presentata nel 2014, invece che entro il 31.12.2013.

1.1. La censura è fondata.

Invero, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: "La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante.

La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" (Sez.

U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016).

Nella fattispecie in esame, è pacifico che la dichiarazione integrativa, contenente l'indicazione dei crediti, omessa nella dichiarazione originaria, sia stata presentata oltre i termini, risultando, pertanto, inidonea ad emendare la dichiarazione presentata precedentemente; la presentazione tardiva delle dichiarazioni integrative, oltre ad impedire la compensazione dei crediti originariamente omessi, non è idonea a modificare o integrare validamente, con l'inserimento di nuovi elementi, le dichiarazioni che il contribuente assume lacunose o errate in suo danno (così, Cass. n.31619/19).

Peraltro, va rilevato che, con specifico riguardo ai crediti di imposta relativi alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, questa Corte (cfr. Cass. n. 34266 del 15/11/2021), nell’attribuire natura negoziale, e non di scienza, alla dichiarazione resa per usufruire del credito, ha avuto modo di statuire che i n tema di imposte sui redditi, l'indicazione del credito di imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione dei redditi, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della l. n. 449 del 1997 ed alla l. n. 317 del 1991, oltre che al d.m. n. 275 del 1998; la medesima sanzione della decadenza opera anche per il credito di imposta di cui al d.lgs. n. 297 del 1999, che, da un lato, attiene oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed al d.m. n. 275 del 1998, con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza(Cass. n. 2395 del 201 7; Cass. n . 19185 del 2019 ; Cass. n . 31052 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare seguito, condividendolo a tale principio pur se reso con riguardo al credito di imposta di cui all’art.3, comma 1, del d.lgs. n.297 del 1999 attesa la sostanziale coincidenza di tale norma con quella, oggetto di esame, relativa ai costi “sostenuti per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo”.Ne consegue a fronte della decadenza in cui era incorsa la Società la legittimità del rifiuto opposto all’istanza di rimborso.

Né può accedersi alla diversa soluzione propugnata dalla Società e ribadita in memoria sulla scorta di documenti di prassi e di quanto diversamente previsto dall’art.13 d.lgs. 8 gennaio 2024 n.1 (“decreto adempimenti”) in quanto la risposta a interpello attiene a normativa successiva a quella in esame e la irretroattività della norma indicata è sancita dall’ultimo capoverso dell’invocato art.13 ove se ne prevede l’applicazione con riferimento alle dichiarazioni…relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatava cassata e, non essendo necessari ulteriori accertament i in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Società.

Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici si domicilia ope legisin Roma, alla Via dei Portoghesi 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a, per procura a margine del controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nello studio del quale, in Roma, al vicolo Orbitelli n.31, presso Avv. [OSCURATO:PERSONA], è elettivamente domiciliata -controricorrente- avverso la sentenza n.1287/17 della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, depositata il 23.03.2017e notificata il 30.03.2017 Rilevato che: Rimborso-recupero credito di imposta ricerca e sviluppo la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva inteso beneficare di un credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo ex art. 1 della legge n. 296/06. In conseguenza di ciò utilizzava il credito maturato in compensazione con modello F24. L’Ufficio riteneva irregolare l’operato della società in quanto il predetto credito non era stato indicato nella dichiarazione modello UNICO presentata nell’anno di imposta 2011 e, pertanto, disconosceva la detrazione recuperandola a tassazione con avviso di irregolarità notificato in data 26.11.2014. La società contribuente pagava l’importo richiesto e contestualmente ne richiedeva il rimborso, presentando, altresì, sempre nel 2014, dichiarazione integrativa per l’anno di imposta 2011. L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza di rimborso ritenendo che la dichiarazione integrativa, con la quale si era provveduto a compilare debitamente l’apposito quadro RU indicando il credito,fosse tardiva. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava il diniego dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale che accoglieva il ricorso, ritenendo che la tardività della presentazione della dichiarazione integrativa non fosse di ostacolo al riconoscimento del diritto al rimborso, ma solo alla compensazione. L’Ufficio finanziario proponeva appello che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado. Avverso la predetta sentenza ha propostoricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso la società contribuente. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la controricorrente ha depositato memoria. Considerato che:1. Con l’unico motivo di ricorso - rubricato “ violazione e falsa applicazione art. 2 DPR 322/98 e artt. 1 L. 296/06 e 5 Decreto del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] di concerto con quello dell’economia delle Finanze n. 76/2008 in combinato disposto, in relazione all’art. 360 n. 3”- l’Agenzia delle Entrate eccepisce l’errore commesso dalla C . T . R . nell’ avere considerato irrilevante ai fini del diritto al rimborso l’intempestività della dichiarazione integrativa presentata nel 2014, invece che entro il 31.12.2013. 1.1. La censura è fondata. Invero, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti principi di diritto: "La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante la dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 comma 8 bis, è esercitabile non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa ai periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante. La possibilità di emendare la dichiarazione dei redditi conseguente ad errori od omissioni in grado di determinare un danno per l'amministrazione, è esercitabile non oltre i termini stabiliti dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2 dpr 322/1998 e dall'istanza di rimborso di cui all'art. 38 dpr 602/1973, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria" (Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016). Nella fattispecie in esame, è pacifico che la dichiarazione integrativa, contenente l'indicazione dei crediti, omessa nella dichiarazione originaria, sia stata presentata oltre i termini, risultando, pertanto, inidonea ad emendare la dichiarazione presentata precedentemente; la presentazione tardiva delle dichiarazioni integrative, oltre ad impedire la compensazione dei crediti originariamente omessi, non è idonea a modificare o integrare validamente, con l'inserimento di nuovi elementi, le dichiarazioni che il contribuente assume lacunose o errate in suo danno (così, Cass. n.31619/19). Peraltro, va rilevato che, con specifico riguardo ai crediti di imposta relativi alle spese sostenute per ricerca e sviluppo, questa Corte (cfr. Cass. n. 34266 del 15/11/2021), nell’attribuire natura negoziale, e non di scienza, alla dichiarazione resa per usufruire del credito, ha avuto modo di statuire che i n tema di imposte sui redditi, l'indicazione del credito di imposta di cui si intende beneficiare nella dichiarazione dei redditi, all'interno dell'apposito quadro, è richiesta a pena di decadenza con riferimento ai crediti sorti per ricerca e sviluppo competitivo ai sensi della l. n. 449 del 1997 ed alla l. n. 317 del 1991, oltre che al d.m. n. 275 del 1998; la medesima sanzione della decadenza opera anche per il credito di imposta di cui al d.lgs. n. 297 del 1999, che, da un lato, attiene oltre che agli investimenti diretti delle società nella ricerca industriale, anche agli interventi di sostegno all'occupazione, e, dall'altro, con gli artt. 4 e 6, rimanda in modo espresso all'art. 5 della l. n. 449 del 1997 ed al d.m. n. 275 del 1998, con conseguente applicazione anche della prevista sanzione della decadenza(Cass. n. 2395 del 201 7; Cass. n . 19185 del 2019 ; Cass. n . 31052 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare seguito, condividendolo a tale principio pur se reso con riguardo al credito di imposta di cui all’art.3, comma 1, del d.lgs. n.297 del 1999 attesa la sostanziale coincidenza di tale norma con quella, oggetto di esame, relativa ai costi “sostenuti per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo”.Ne consegue a fronte della decadenza in cui era incorsa la Società la legittimità del rifiuto opposto all’istanza di rimborso. Né può accedersi alla diversa soluzione propugnata dalla Società e ribadita in memoria sulla scorta di documenti di prassi e di quanto diversamente previsto dall’art.13 d.lgs. 8 gennaio 2024 n.1 (“decreto adempimenti”) in quanto la risposta a interpello attiene a normativa successiva a quella in esame e la irretroattività della norma indicata è sancita dall’ultimo capoverso dell’invocato art.13 ove se ne prevede l’applicazione con riferimento alle dichiarazioni…relative ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnatava cassata e, non essendo necessari ulteriori accertament i in fatto, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Società. Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi euro