Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21812/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] inforza di procura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato come per legge- controricorrente –Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 2407/19/2025, depositata in data21/03/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Oggetto del giudizio è la cartella di pagamento notificata alComune di [OSCURATO:PERSONA] il 3 maggio 2023, relativa all’iscrizione aruolo di IVA e IRPEF per gli anni 2017 e 2018, emessa a seguito dicontrollo automatizzato delle dichiarazioni fiscali.

Avverso tale atto ilComune proponeva ricorso.Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento delricorso del contribuente.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello,deducendo l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cuiaveva ritenuto necessaria la prova della notifica delle comunicazioni diirregolarità prodromiche alla cartella.

L’appellante producevadocumentazione attestante l’emissione delle comunicazioni diirregolarità conseguenti ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la giurisprudenza di Legittimità, talicomunicazioni non richiedevano il contraddittorio preventivo quando lapretesa derivava dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato,non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Rilevava inoltre che, nel caso di specie, le comunicazioni risultavanocomunque notificate.

Nel merito, riteneva legittimo il disconoscimentodel credito IVA per omessa presentazione della dichiarazione relativaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026all’anno precedente e giudicava sufficiente la motivazione contenutanella cartella quanto alle somme richieste e alle sanzioni irrogate.L’appello veniva pertanto accolto, con compensazione delle spesedel doppio grado di giudizio.Ricorre a questa Corte il Comune di Castelvolturno con attoaffidato a dieci motivi di ricorso che illustra con memoria.Resiste l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’atto diappello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto sottoscritto da funzionarioprivo di idonea delega, con violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 e 53 deld.

Lgs. n. 546 del 1992 ed error in procedendo.Il motivo è infondato.Per costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass. n.26913/2024; Cass. n. 321/2016) l'omesso esame di una questionepuramente processuale – come è quella in esame - non integra il viziodi omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esamedi domande od eccezioni di merito.Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 58 del d.

Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appelloammesso la produzione di nuovi documenti in secondo grado inassenza dei presupposti di legge e in violazione del divieto di nuoveprove.Il motivo è infondato.Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.

Lgs.n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, la parte può produrre inappello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (pertutte, Cass. n. 17921/2021).Il terzo motivo, con il quale ci si duole, della violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 36 e 58 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,per omessa motivazione e omessa pronuncia in ordine all’ammissibilitàdei documenti prodotti tardivamente in appello, deduce vizio dimotivazione apparente.Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, per avere lasentenza ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo senza preventivacomunicazione di irregolarità, nonostante la presenza di incertezzerilevanti sui dati dichiarati.

Il ricorrente si duole, in sintesi, del fattoche gli avvisi bonari erano necessari e sono stati prodotti solotardivamente in appello con riferimento unicamente all’anno 2018.Iniziando lo scrutinio delle censure, per ragioni logiche, dalquarto motivo, che involge la non necessarietà degli avvisi bonari,viene in evidenza la infondatezza della stessa.

Ciò che si contesta conl’atto impugnato sono situazioni nella diretta disponibilità dell’entedebitore (omesso/tardivo inoltro della dichiarazione IVA relativaall’anno 2017, omessi pagamenti delle ritenute), sicché non eranecessario l’invio dell’avviso bonario.Va qui richiamata la costante giurisprudenza di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale, ove il recupero fiscale derivi da mero mancatoversamento di imposte dichiarate (come nel presente caso),l'eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità, exartt. 36 - bis e 54 - bis rispettivamente del d.P.R. n.600 del 1973 e deld.P.R. n. 633 del 1972, costituisce mera irregolarità (v.

Cass. n.13759/2016) e non implica nullità della cartella.

Tale conseguenza èdettata solo dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 (cd.

StatutoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026dei diritti del contribuente), in relazione al c.d.

“avviso bonario”.

Sulpunto, peraltro, è altrettanto costante l'insegnamento secondo cui "intema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casiin cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 - bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto 'qualora sussistano incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione', situazione, quest'ultima, chenon ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appenaindicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui daticontabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipointerpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre ilcontraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivantedalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbeposto la condizione di cui al citato inciso" (Cass. n. 27716/2017).Dal rigetto del sopranominato quarto motivo derival’assorbimento (improprio) del terzo motivo; come è noto,l’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando ladecisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenutodifetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domandaassorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno,mentre quello in senso improprio – qui verificatosi - è ravvisabilequando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigettodi altre domande (Cass. n. 12193/2022; Cass. n. 13534/2018).Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n.212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per avere ilgiudice ritenuto sufficiente la motivazione della cartella di pagamento,ancorché priva dell’indicazione delle ragioni del disconoscimento deicrediti IVA e inidonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa.Il motivo è infondato.Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026Va anche qui sottolineato che si tratta, nella fattispecie, dicontrollo c.d. automatizzato e quindi la motivazione della cartellaconsegue al semplice fatto che le riprese derivano dalla dichiarazione.Più volte si è statuito (in ultimo, Cass. n. 24715/2025) che anche lacartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivatain relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato lapretesa; tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli attitributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per lacartella di pagamento (d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questaCorte ha avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanzadell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e leragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, maalla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere,ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell'ane del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirglieventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, didelimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fasecontenziosa (Cass. n. 26485/2008; Cass. n. 27653/2005; Cass. n.13094/2002; Cass. n. 16853/2021).

E' stato, invero, affermato che "lacartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte,dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specificamotivazione, non risultando a tale fine applicabile né l'art. 3 della legge7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede siano messi a disposizione delcontribuente gli atti di cui egli già non disponga), né l'art. 25 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo dellacartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura esemplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nelladichiarazione del contribuente.

Spetta, eventualmente, a quest'ultimo,in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare eprovare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, inCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026adempimento dell'obbligo in questione" (Cass. n. 27140/2011, Cass.n. 3948/2011; Cass. n. 18385/2005; Cass. n. 23133/2014).

Inparticolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla basedei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafetributaria, si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova giànella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazionepuò considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alladichiarazione medesima (Cass. n. 8137/2012; Cass. n. 10033/2011;Cass. n. 26671/2009).

Tali principi di diritto sono applicabili anche nelpresente caso, già trovandosi il contribuente nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesafiscale.In ogni caso, in ultimo, si evince dalla sentenza impugnata e dagliapplicandosi la nuova disciplina delle preclusioni in appello solo dal4/01/2024.Il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione relativa all’inammissibile mutazione del themadecidendum in appello, conseguente all’introduzione di nuovemotivazioni dell’atto impositivo, in violazione del principio diimmutabilità della motivazione.

Il contribuente si duole, in sintesi,dell’omessa pronuncia sull’integrazione della motivazione in appello e,comunque, sostiene che la omessa/tardiva dichiarazione era irrilevantein ragione della possibilità per il contribuente di far valere l’effettivaesistenza del credito.Il motivo è infondato.Sotto il primo profilo la sentenza di appello si è pronunciataritenendo la cartella motivata, sicché l’ulteriore contestazione èincompatibile con tale affermazione.

Sotto il secondo profilo non risultaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026che il Comune abbia inteso fare valere nel presente giudizio i requisitisostanziali del credito, sicché l’affermazione, corretta in teoria, rimaneinutiliter data, anche perché collegata al requisito della motivazione.Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 c.p.c., 36 d.

Lgs. n. 546 del 1992 per omessa pronunziain relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., non avendo la Corte dimerito pronunciato in ordine alla insussistenza delle pretese impositiveai fini IVA per gli anni d’imposta 2017 e 2018.L’ottavo motivo si duole della nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di illegittima duplicazione del recupero IVA,avendo l’Amministrazione finanziaria sommato importi riferibili a ununico credito d’imposta riportato in più annualità.Il nono motivo lamenta l’omessa pronuncia sulla tardiva notificadella cartella di pagamento, emessa oltre i termini di decadenza eprescrizione previsti dalla normativa vigente.Il settimo, l’ottavo e il nono motivo possono esaminarsicongiuntamente.

Le censure, in sostanza frammentazione di unamedesima doglianza, si incentrano tutte su vizi di omessa pronuncia.Con i ridetti motivi si contesta, in definitiva, l’omessa pronuncia inordine alla genesi e alla conseguente intervenuta duplicazione delcredito IVA, oltre alla tardività dell’azione di riscossione.Il settimo e l’ottavo motivo denunciano la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 d.

Lgs. 546 del 1092 per omessapronunzia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., non avendo laCorte di merito pronunciato in ordine alla insussistenza delle preteseimpositive ai fini IVA per gli anni d’imposta 2017 e 2018.

Secondo laparte ricorrente, la cartella di pagamento impugnata si basa, perquanto riguarda le iscrizione a ruolo IVA, sul mancato riconoscimentodell’eccedenza di credito IVA di Euro 784.709,00 dichiarata nelladichiarazione iva prodotta per il periodo d’imposta 2016 e riportata aCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026credito nelle successiva dichiarazione IVA prodotta per l’annualitàd’imposta 2017, dal quale è poi scaturito l’ulteriore mancatoriconoscimento della ulteriore eccedenza di credito di Euro 785.806,00dichiarata appunto nella medesima dichiarazione IVA prodotta per ilperiodo d’imposta 2017 e riportata a credito nella successivadichiarazione IVA prodotta per il periodo d’imposta 2018.

Deve tenersipresente, a tale fine, che la ratio decidendi della sentenza di appelloconsiste nell’affermazione secondo la quale “Nel merito, non vi èdubbio che l’omissione della presentazione della dichiarazione mod.IVA 2018 relativa all’anno d’imposta 2017 ha determinato ildisconoscimento del credito IVA derivate da precedente annualitàesposto dalla parte all’interno della dichiarazione mod.

IVA 2019presentata per il periodo d’imposta 2018”.

Orbene, tale affermazione– che fonda con tutta evidenza la decisione in ordine alla legittimitàdella pretesa sulla correttezza del disconoscimento del credito iva afronte della mancata presentazione della dichiarazione – risultaerronea in diritto in quanto frutto della pretermissione denunciata conil motivo.Come risulta anche dalla narrativa del controricorso, “le pretesede quibus discendano dal disconoscimento del credito IVA derivantedalla dichiarazione relativa alla precedente annualità (euro 784.709oltre sanzioni ed interessi) in ragione dell’omissione dellapresentazione sia della predetta dichiarazione mod.

IVA 2018 che dellaprecedente dichiarazione mod.

IVA 2017 (presentata, come la prima,in data 25/07/2019) in quanto trasmesse entrambe oltre ilnovantesimo giorno successivo rispetto alla scadenza del termine dipresentazione (fissato, rispettivamente, al 28/02/2017 (per il periodod’imposta 2016) e al 30/04/2018 (per il periodo d’imposta 2017).

Asua volta l’omissione della presentazione della dichiarazione mod.

IVA2018 relativa all’anno d’imposta 2017 ha determinato ilCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026disconoscimento del credito IVA derivate da precedente annualitàesposto dalla parte all’interno della dichiarazione mod.

IVA 2019presentata per il periodo d’imposta 2018”.Alla luce di tale ricostruzione, ritiene la Corte che effettivamenteil giudice di merito non si sia espresso sulla genesi del credito oggettodi recupero, essendosi soffermato solo sulla mancata presentazionedella dichiarazione per il periodo d’imposta 2017.Va peraltro qui ricordato che la giurisprudenza di questa Corte datempo ha chiarito (tra le più recenti Cass. n. 33278/2025) che il creditoIVA maturato in un’annualità per la quale la dichiarazione sia stataomessa non può essere recuperato mediante cartella di pagamentoqualora non sia stato né compensato né chiesto a rimborso.

In assenzadi effettivo utilizzo del credito, non si configura alcun debito esigibilenei confronti dell’Erario.

Va invero anche ricordato che il diritto alladetrazione dell’IVA assolta sugli acquisti trova il suo fondamentonell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui il soggetto passivopuò detrarre dall’imposta dovuta quella assolta o dovuta sugli acquistie sulle importazioni, nella misura in cui i beni e servizi siano utilizzatiper operazioni imponibili.

La detrazione rappresenta attuazione direttadel principio di neutralità dell’IVA, di matrice unionale, che impone chel’imposta gravi solo sul consumatore finale e non sull’operatoreeconomico.

Il meccanismo in argomento si completa con la liquidazioneperiodica e con la dichiarazione annuale: l’obbligo di presentare ladichiarazione annuale IVA è previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 322 del1998.

L’omessa presentazione comporta rilevanti conseguenzesanzionatorie, ma non incide, di per sé, sull’esistenza sostanziale delcredito eventualmente maturato.In forza della sentenza n. 17757/2016 delle Sezioni Unite diquesta Corte, è infatti ormai ius receptum che il diritto alla detrazioneIVA non può essere negato per il solo fatto dell’omessa presentazioneCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026della dichiarazione annuale, qualora il contribuente dimostri in giudiziol’esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali.

Le SezioniUnite hanno chiarito che l’omissione dichiarativa integra una violazioneformale, ma non può determinare la perdita del diritto sostanziale alladetrazione, in ossequio al principio di neutralità dell’impostaarmonizzata, enunciando il seguente principio di diritto “la neutralitàdell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur inmancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivoa quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario seil contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per ladetrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione dellacartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzatonon può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato inconcreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiutida un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati adoperazioni imponibili”.In ultimo, con specifico riguardo al nono motivo, va rilevata a suafondatezza in quanto il profilo dedotto riguarda una questionesostanziale, non processuale, ed è inerente a una questione di fattoche certamente doveva essere oggetto di disamina – anche in quantopreliminare – da parte del giudice di merito; esame che non risultacompiuto, neppure in via implicita.Pertanto, in accoglimento del settimo, dell’ottavo e del nonomotivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice del meritoche rivedrà i fatti alla luce dei superiori principi.Il decimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 c.p.c., 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 per omessaCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026pronunzia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. e illegittimità dellacartella per mancata emissione di un motivato avviso di accertamento;deduce in sintesi l’omessa pronuncia sull’illegittimità della cartella permancata emissione di un motivato avviso di accertamento, atteso cheil recupero dei crediti è avvenuto al di fuori dei limiti del controlloformale e cartolare.Il motivo è infondato.Diversamente da quanto adombrato in ricorso, nella presentefattispecie ben poteva l’Amministrazione finanziaria procedere con ilcontrollo c.d. automatizzato, come si è illustrato in sede di scrutinio delquinto motivo.In conclusione, vanno accolti il settimo, l’ottavo e il nono motivodi ricorso; i restanti motivi sono tutti rigettati.La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice diappello, che rivedrà i fatti di causa alla luce dei superiori principi didiritto.

P.Q.Maccoglie il settimo, l’ottavo e il nono motivo di ricorso; rigetta irestanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] inforza di procura speciale in atti– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona delPresidente pro tempore rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato come per legge- controricorrente –Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026avverso la sentenza n. 2407/19/2025, depositata in data21/03/2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaCampania, non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del15/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Oggetto del giudizio è la cartella di pagamento notificata alComune di [OSCURATO:PERSONA] il 3 maggio 2023, relativa all’iscrizione aruolo di IVA e IRPEF per gli anni 2017 e 2018, emessa a seguito dicontrollo automatizzato delle dichiarazioni fiscali. Avverso tale atto ilComune proponeva ricorso.Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento delricorso del contribuente.L’Agenzia delle Entrate – Riscossione proponeva appello,deducendo l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cuiaveva ritenuto necessaria la prova della notifica delle comunicazioni diirregolarità prodromiche alla cartella. L’appellante producevadocumentazione attestante l’emissione delle comunicazioni diirregolarità conseguenti ai controlli automatizzati ex artt. 36-bis deld.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972. [OSCURATO:PERSONA] che, secondo la giurisprudenza di Legittimità, talicomunicazioni non richiedevano il contraddittorio preventivo quando lapretesa derivava dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato,non essendovi incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.Rilevava inoltre che, nel caso di specie, le comunicazioni risultavanocomunque notificate. Nel merito, riteneva legittimo il disconoscimentodel credito IVA per omessa presentazione della dichiarazione relativaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026all’anno precedente e giudicava sufficiente la motivazione contenutanella cartella quanto alle somme richieste e alle sanzioni irrogate.L’appello veniva pertanto accolto, con compensazione delle spesedel doppio grado di giudizio.Ricorre a questa Corte il Comune di Castelvolturno con attoaffidato a dieci motivi di ricorso che illustra con memoria.Resiste l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con controricorsoRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnataper omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’atto diappello dell’Agenzia delle Entrate, in quanto sottoscritto da funzionarioprivo di idonea delega, con violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 e 53 deld. Lgs. n. 546 del 1992 ed error in procedendo.Il motivo è infondato.Per costante giurisprudenza di questa Corte (tra molte, Cass. n.26913/2024; Cass. n. 321/2016) l'omesso esame di una questionepuramente processuale – come è quella in esame - non integra il viziodi omessa pronuncia, configurabile soltanto nel caso di mancato esamedi domande od eccezioni di merito.Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appelloammesso la produzione di nuovi documenti in secondo grado inassenza dei presupposti di legge e in violazione del divieto di nuoveprove.Il motivo è infondato.Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d. Lgs.n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, la parte può produrre inappello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026grado e pure se, in quest'ultimo giudizio, era rimasta contumace (pertutte, Cass. n. 17921/2021).Il terzo motivo, con il quale ci si duole, della violazione degli artt.115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 36 e 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992,per omessa motivazione e omessa pronuncia in ordine all’ammissibilitàdei documenti prodotti tardivamente in appello, deduce vizio dimotivazione apparente.Il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis del d.P.R. n. 633 del1972 e dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, per avere lasentenza ritenuto legittima l’iscrizione a ruolo senza preventivacomunicazione di irregolarità, nonostante la presenza di incertezzerilevanti sui dati dichiarati. Il ricorrente si duole, in sintesi, del fattoche gli avvisi bonari erano necessari e sono stati prodotti solotardivamente in appello con riferimento unicamente all’anno 2018.Iniziando lo scrutinio delle censure, per ragioni logiche, dalquarto motivo, che involge la non necessarietà degli avvisi bonari,viene in evidenza la infondatezza della stessa. Ciò che si contesta conl’atto impugnato sono situazioni nella diretta disponibilità dell’entedebitore (omesso/tardivo inoltro della dichiarazione IVA relativaall’anno 2017, omessi pagamenti delle ritenute), sicché non eranecessario l’invio dell’avviso bonario.Va qui richiamata la costante giurisprudenza di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale, ove il recupero fiscale derivi da mero mancatoversamento di imposte dichiarate (come nel presente caso),l'eventuale omessa trasmissione della comunicazione di irregolarità, exartt. 36 - bis e 54 - bis rispettivamente del d.P.R. n.600 del 1973 e deld.P.R. n. 633 del 1972, costituisce mera irregolarità (v. Cass. n.13759/2016) e non implica nullità della cartella. Tale conseguenza èdettata solo dall'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del 2000 (cd. StatutoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026dei diritti del contribuente), in relazione al c.d. “avviso bonario”. Sulpunto, peraltro, è altrettanto costante l'insegnamento secondo cui "intema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della L. n. 212 del2000 non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casiin cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 - bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, ma soltanto 'qualora sussistano incertezzesu aspetti rilevanti della dichiarazione', situazione, quest'ultima, chenon ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appenaindicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui daticontabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipointerpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre ilcontraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivantedalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbeposto la condizione di cui al citato inciso" (Cass. n. 27716/2017).Dal rigetto del sopranominato quarto motivo derival’assorbimento (improprio) del terzo motivo; come è noto,l’assorbimento di una domanda in senso proprio ricorre quando ladecisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenutodifetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domandaassorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno,mentre quello in senso improprio – qui verificatosi - è ravvisabilequando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità diprovvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigettodi altre domande (Cass. n. 12193/2022; Cass. n. 13534/2018).Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 7 della legge n.212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, per avere ilgiudice ritenuto sufficiente la motivazione della cartella di pagamento,ancorché priva dell’indicazione delle ragioni del disconoscimento deicrediti IVA e inidonea a consentire l’esercizio del diritto di difesa.Il motivo è infondato.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026Va anche qui sottolineato che si tratta, nella fattispecie, dicontrollo c.d. automatizzato e quindi la motivazione della cartellaconsegue al semplice fatto che le riprese derivano dalla dichiarazione.Più volte si è statuito (in ultimo, Cass. n. 24715/2025) che anche lacartella di pagamento, in quanto atto impositivo, deve essere motivatain relazione ai presupposti di fatto e di diritto che hanno originato lapretesa; tuttavia, con riferimento all'obbligo di motivazione degli attitributari, previsto tanto per l'avviso di accertamento, quanto per lacartella di pagamento (d.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25), questaCorte ha avuto modo di precisare che la verifica dell'osservanzadell'obbligo dell'Ufficio finanziario di indicare i presupposti di fatto e leragioni giuridiche del proprio atto va riscontrata non in astratto, maalla luce delle finalità che tale obbligo è chiamato ad assolvere,ravvisabili, da un lato, nel mettere a conoscenza il contribuente dell'ane del quantum della pretesa fiscale, anche per consentirglieventualmente di difendersi in modo adeguato, e, dall'altro, didelimitare le ragioni dell'Ufficio nella successiva ed eventuale fasecontenziosa (Cass. n. 26485/2008; Cass. n. 27653/2005; Cass. n.13094/2002; Cass. n. 16853/2021). E' stato, invero, affermato che "lacartella con cui l'Amministrazione chieda il pagamento delle imposte,dichiarate dal contribuente e non versate, non necessita di specificamotivazione, non risultando a tale fine applicabile né l'art. 3 della legge7 agosto 1990, n. 241 (il quale prevede siano messi a disposizione delcontribuente gli atti di cui egli già non disponga), né l'art. 25 del d.P.R.29 settembre 1973, n. 602 (che prescrive il contenuto minimo dellacartella), in quanto la pretesa tributaria scaturisce dalla pura esemplice obbligazione di pagamento delle imposte, determinate nelladichiarazione del contribuente. Spetta, eventualmente, a quest'ultimo,in relazione ai principi generali in tema di onere della prova, allegare eprovare di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti, inCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026adempimento dell'obbligo in questione" (Cass. n. 27140/2011, Cass.n. 3948/2011; Cass. n. 18385/2005; Cass. n. 23133/2014). Inparticolare, quando si proceda alla liquidazione dell'imposta sulla basedei dati forniti dal contribuente o rinvenibili negli archivi dell'anagrafetributaria, si è ripetutamente affermato che il contribuente si trova giànella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragionigiuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazionepuò considerarsi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alladichiarazione medesima (Cass. n. 8137/2012; Cass. n. 10033/2011;Cass. n. 26671/2009). Tali principi di diritto sono applicabili anche nelpresente caso, già trovandosi il contribuente nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesafiscale.In ogni caso, in ultimo, si evince dalla sentenza impugnata e dagliapplicandosi la nuova disciplina delle preclusioni in appello solo dal4/01/2024.Il sesto motivo lamenta la nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione relativa all’inammissibile mutazione del themadecidendum in appello, conseguente all’introduzione di nuovemotivazioni dell’atto impositivo, in violazione del principio diimmutabilità della motivazione. Il contribuente si duole, in sintesi,dell’omessa pronuncia sull’integrazione della motivazione in appello e,comunque, sostiene che la omessa/tardiva dichiarazione era irrilevantein ragione della possibilità per il contribuente di far valere l’effettivaesistenza del credito.Il motivo è infondato.Sotto il primo profilo la sentenza di appello si è pronunciataritenendo la cartella motivata, sicché l’ulteriore contestazione èincompatibile con tale affermazione. Sotto il secondo profilo non risultaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026che il Comune abbia inteso fare valere nel presente giudizio i requisitisostanziali del credito, sicché l’affermazione, corretta in teoria, rimaneinutiliter data, anche perché collegata al requisito della motivazione.Il settimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 c.p.c., 36 d. Lgs. n. 546 del 1992 per omessa pronunziain relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., non avendo la Corte dimerito pronunciato in ordine alla insussistenza delle pretese impositiveai fini IVA per gli anni d’imposta 2017 e 2018.L’ottavo motivo si duole della nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di illegittima duplicazione del recupero IVA,avendo l’Amministrazione finanziaria sommato importi riferibili a ununico credito d’imposta riportato in più annualità.Il nono motivo lamenta l’omessa pronuncia sulla tardiva notificadella cartella di pagamento, emessa oltre i termini di decadenza eprescrizione previsti dalla normativa vigente.Il settimo, l’ottavo e il nono motivo possono esaminarsicongiuntamente. Le censure, in sostanza frammentazione di unamedesima doglianza, si incentrano tutte su vizi di omessa pronuncia.Con i ridetti motivi si contesta, in definitiva, l’omessa pronuncia inordine alla genesi e alla conseguente intervenuta duplicazione delcredito IVA, oltre alla tardività dell’azione di riscossione.Il settimo e l’ottavo motivo denunciano la nullità della sentenzaper violazione degli artt. 112 c.p.c., 36 d. Lgs. 546 del 1092 per omessapronunzia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c., non avendo laCorte di merito pronunciato in ordine alla insussistenza delle preteseimpositive ai fini IVA per gli anni d’imposta 2017 e 2018. Secondo laparte ricorrente, la cartella di pagamento impugnata si basa, perquanto riguarda le iscrizione a ruolo IVA, sul mancato riconoscimentodell’eccedenza di credito IVA di Euro 784.709,00 dichiarata nelladichiarazione iva prodotta per il periodo d’imposta 2016 e riportata aCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026credito nelle successiva dichiarazione IVA prodotta per l’annualitàd’imposta 2017, dal quale è poi scaturito l’ulteriore mancatoriconoscimento della ulteriore eccedenza di credito di Euro 785.806,00dichiarata appunto nella medesima dichiarazione IVA prodotta per ilperiodo d’imposta 2017 e riportata a credito nella successivadichiarazione IVA prodotta per il periodo d’imposta 2018. Deve tenersipresente, a tale fine, che la ratio decidendi della sentenza di appelloconsiste nell’affermazione secondo la quale “Nel merito, non vi èdubbio che l’omissione della presentazione della dichiarazione mod.IVA 2018 relativa all’anno d’imposta 2017 ha determinato ildisconoscimento del credito IVA derivate da precedente annualitàesposto dalla parte all’interno della dichiarazione mod. IVA 2019presentata per il periodo d’imposta 2018”. Orbene, tale affermazione– che fonda con tutta evidenza la decisione in ordine alla legittimitàdella pretesa sulla correttezza del disconoscimento del credito iva afronte della mancata presentazione della dichiarazione – risultaerronea in diritto in quanto frutto della pretermissione denunciata conil motivo.Come risulta anche dalla narrativa del controricorso, “le pretesede quibus discendano dal disconoscimento del credito IVA derivantedalla dichiarazione relativa alla precedente annualità (euro 784.709oltre sanzioni ed interessi) in ragione dell’omissione dellapresentazione sia della predetta dichiarazione mod. IVA 2018 che dellaprecedente dichiarazione mod. IVA 2017 (presentata, come la prima,in data 25/07/2019) in quanto trasmesse entrambe oltre ilnovantesimo giorno successivo rispetto alla scadenza del termine dipresentazione (fissato, rispettivamente, al 28/02/2017 (per il periodod’imposta 2016) e al 30/04/2018 (per il periodo d’imposta 2017). Asua volta l’omissione della presentazione della dichiarazione mod. IVA2018 relativa all’anno d’imposta 2017 ha determinato ilCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 9Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026disconoscimento del credito IVA derivate da precedente annualitàesposto dalla parte all’interno della dichiarazione mod. IVA 2019presentata per il periodo d’imposta 2018”.Alla luce di tale ricostruzione, ritiene la Corte che effettivamenteil giudice di merito non si sia espresso sulla genesi del credito oggettodi recupero, essendosi soffermato solo sulla mancata presentazionedella dichiarazione per il periodo d’imposta 2017.Va peraltro qui ricordato che la giurisprudenza di questa Corte datempo ha chiarito (tra le più recenti Cass. n. 33278/2025) che il creditoIVA maturato in un’annualità per la quale la dichiarazione sia stataomessa non può essere recuperato mediante cartella di pagamentoqualora non sia stato né compensato né chiesto a rimborso. In assenzadi effettivo utilizzo del credito, non si configura alcun debito esigibilenei confronti dell’Erario. Va invero anche ricordato che il diritto alladetrazione dell’IVA assolta sugli acquisti trova il suo fondamentonell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui il soggetto passivopuò detrarre dall’imposta dovuta quella assolta o dovuta sugli acquistie sulle importazioni, nella misura in cui i beni e servizi siano utilizzatiper operazioni imponibili. La detrazione rappresenta attuazione direttadel principio di neutralità dell’IVA, di matrice unionale, che impone chel’imposta gravi solo sul consumatore finale e non sull’operatoreeconomico. Il meccanismo in argomento si completa con la liquidazioneperiodica e con la dichiarazione annuale: l’obbligo di presentare ladichiarazione annuale IVA è previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 322 del1998. L’omessa presentazione comporta rilevanti conseguenzesanzionatorie, ma non incide, di per sé, sull’esistenza sostanziale delcredito eventualmente maturato.In forza della sentenza n. 17757/2016 delle Sezioni Unite diquesta Corte, è infatti ormai ius receptum che il diritto alla detrazioneIVA non può essere negato per il solo fatto dell’omessa presentazioneCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 10Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026della dichiarazione annuale, qualora il contribuente dimostri in giudiziol’esistenza del credito e il rispetto dei requisiti sostanziali. Le SezioniUnite hanno chiarito che l’omissione dichiarativa integra una violazioneformale, ma non può determinare la perdita del diritto sostanziale alladetrazione, in ossequio al principio di neutralità dell’impostaarmonizzata, enunciando il seguente principio di diritto “la neutralitàdell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur inmancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione,l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolariversamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per lapresentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivoa quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario seil contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per ladetrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione dellacartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzatonon può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato inconcreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiutida un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati adoperazioni imponibili”.In ultimo, con specifico riguardo al nono motivo, va rilevata a suafondatezza in quanto il profilo dedotto riguarda una questionesostanziale, non processuale, ed è inerente a una questione di fattoche certamente doveva essere oggetto di disamina – anche in quantopreliminare – da parte del giudice di merito; esame che non risultacompiuto, neppure in via implicita.Pertanto, in accoglimento del settimo, dell’ottavo e del nonomotivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice del meritoche rivedrà i fatti alla luce dei superiori principi.Il decimo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazionedegli artt. 112 c.p.c., 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per omessaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 11Numero registro generale 21667/2025Numero sezionale 4223/2026Numero di raccolta generale 21812/2026Data pubblicazione 26/06/2026pronunzia in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. e illegittimità dellacartella per mancata emissione di un motivato avviso di accertamento;deduce in sintesi l’omessa pronuncia sull’illegittimità della cartella permancata emissione di un motivato avviso di accertamento, atteso cheil recupero dei crediti è avvenuto al di fuori dei limiti del controlloformale e cartolare.Il motivo è infondato.Diversamente da quanto adombrato in ricorso, nella presentefattispecie ben poteva l’Amministrazione finanziaria procedere con ilcontrollo c.d. automatizzato, come si è illustrato in sede di scrutinio delquinto motivo.In conclusione, vanno accolti il settimo, l’ottavo e il nono motivodi ricorso; i restanti motivi sono tutti rigettati.La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio al giudice diappello, che rivedrà i fatti di causa alla luce dei superiori principi didiritto. P.Q.Maccoglie il settimo, l’ottavo e il nono motivo di ricorso; rigetta irestanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversacomposizione, alla quale demanda di provvedere anche in ordine allespese processuali del presente giudizio di Legittimità.Così deciso in Roma, il 15 maggio 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 12
Sentenza Cassazione n. 21812/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris